CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22619 INTERESSI 2016
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 372632 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 42695 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 136083 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2014
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2015
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2016
- INGIUNZIONE n. 223736 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 245779 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 245779 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0008114 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459220000079577 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459220000079577 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento specificamente indicata in ricorso (n. 22619 del 14.01.2025 di euro 116.943,82 consegnata a mezzo posta il 25/03/2025) costituendo in giudizio il Comune di Camerota e la Soget s.p.a. ed instando per il suo annullamento sul rilievo che tale intimazione di pagamento non sarebbe stata preceduta da nessuna legale e regolare notifica di nessun atto suscettibile di autonoma impugnativa da parte dell'Ente
Riscossione e del Comune di Camerota ritualmente notificato;
non si evincerebbe la legale e rituale notifica degli originali atti impositivi da parte degli enti impositori e il perfezionamento di alcuno degli atti indicati nella intimazione con violazione dei principi di affidamento e lealtà dei rapporti con il contribuente, intervenuta decadenza, prescrizione, violazione di legge in ordine al corretto calcolo degli interessi con vittoria di diritti spese ed onorari da attribuirsi al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la SOGET s.p.a. ed instava per il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il comune di Camerota. All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato.
Ed invero il ricorrente lamenta vizi relativi alla insussistenza della notificazione degli atti presupposti a quello impugnato.
La documentazione prodotta dall'ufficio resistente consente di attestare che l'ingiunzione n. 0372632 del
16/12/2016 è stata notificata in data 29/12/2016; l'ingiunzione n. 0042695 del 10/04/2017 è stata notificata in data 27/04/2017; la ingiunzione n. 0136083 del 04/09/2017, è stata notificata in data
26/09/2017; la ingiunzione n. 0198859 del 13/11/2018 è stata notificata in data 11/12/2018; la ingiunzione n. 0223730 del 20/12/2019 è stata notificata in data 31/01/2020; la ingiunzione n. 0245779 del
18/10/2022, è stata notificata a mezzo PEC (come consentito dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si aderisce) in data 05/05/2023.
La regolarità di tali notifiche è già stata, peraltro, accertata anche in altri giudizi di cui alle sentenze CTP
Salerno, Sent. n. 1181/2020; CTR Campania, Sent. n. 5555/2022; CGT II Grado Campania, Sent. n.
990/2023; CTR Campania, Sent. n. 2979/2022.
E alcun rilievo assume un generico disconoscimento della firma apposta sulle relate posta la necessità di una declaratoria di falsità degli atti emessa all'esito del giudizio di querela di falso.
Le interruzioni determinate dalla notifica dei descritti atti prodromici non consentono ictu oculi né il maturarsi della prescrizione né la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo.
I motivi da valutare riguardano quindi esclusivamente l'atto impugnato non assumendo rilevanza alcuna altra doglianza che doveva essere proposta avverso gli atti prodromici ritualmente notificati e non oggetto di impugnazione.
Quanto al preteso difetto di motivazione si osserva come l'intimazione di pagamento abbia un contenuto vincolato e non necessiti di una motivazione ulteriore rispetto al richiamo degli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento alla cartella o all'ingiunzione di pagamento precedentemente notificata.
Nel caso di specie l'atto impugnato indica chiaramente le ingiunzioni poste a fondamento della pretesa, il loro numero, la data di emissione e di notifica, consentendo al contribuente di identificare senza incertezze il debito richiesto.
Anche la doglianza sulla mancata specificazione del calcolo degli interessi è infondata siccome, come è noto, quando la cartella o l'intimazione segue un atto che ha già determinato il quantum del debito, è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo degli accessori maturati (Cass. Civ., Sez. 5, N. 33135 del
29-11-2023). Infine, l'atto impugnato contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 7 della L. 212/2000, indicando il responsabile del procedimento, l'autorità giudiziaria competente e le modalità per il ricorso.
Neppure sussiste il difetto di legittimazione passiva siccome l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 sancisce la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse dal cedente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1750 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1750 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camerota
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 22619 INTERESSI 2016
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 372632 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 42695 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 136083 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2014
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2015
- INGIUNZIONE n. 198859 TARSU/TIA 2016
- INGIUNZIONE n. 223736 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 245779 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 245779 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020-0008114 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459220000079577 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406459220000079577 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento specificamente indicata in ricorso (n. 22619 del 14.01.2025 di euro 116.943,82 consegnata a mezzo posta il 25/03/2025) costituendo in giudizio il Comune di Camerota e la Soget s.p.a. ed instando per il suo annullamento sul rilievo che tale intimazione di pagamento non sarebbe stata preceduta da nessuna legale e regolare notifica di nessun atto suscettibile di autonoma impugnativa da parte dell'Ente
Riscossione e del Comune di Camerota ritualmente notificato;
non si evincerebbe la legale e rituale notifica degli originali atti impositivi da parte degli enti impositori e il perfezionamento di alcuno degli atti indicati nella intimazione con violazione dei principi di affidamento e lealtà dei rapporti con il contribuente, intervenuta decadenza, prescrizione, violazione di legge in ordine al corretto calcolo degli interessi con vittoria di diritti spese ed onorari da attribuirsi al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la SOGET s.p.a. ed instava per il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il comune di Camerota. All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato.
Ed invero il ricorrente lamenta vizi relativi alla insussistenza della notificazione degli atti presupposti a quello impugnato.
La documentazione prodotta dall'ufficio resistente consente di attestare che l'ingiunzione n. 0372632 del
16/12/2016 è stata notificata in data 29/12/2016; l'ingiunzione n. 0042695 del 10/04/2017 è stata notificata in data 27/04/2017; la ingiunzione n. 0136083 del 04/09/2017, è stata notificata in data
26/09/2017; la ingiunzione n. 0198859 del 13/11/2018 è stata notificata in data 11/12/2018; la ingiunzione n. 0223730 del 20/12/2019 è stata notificata in data 31/01/2020; la ingiunzione n. 0245779 del
18/10/2022, è stata notificata a mezzo PEC (come consentito dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si aderisce) in data 05/05/2023.
La regolarità di tali notifiche è già stata, peraltro, accertata anche in altri giudizi di cui alle sentenze CTP
Salerno, Sent. n. 1181/2020; CTR Campania, Sent. n. 5555/2022; CGT II Grado Campania, Sent. n.
990/2023; CTR Campania, Sent. n. 2979/2022.
E alcun rilievo assume un generico disconoscimento della firma apposta sulle relate posta la necessità di una declaratoria di falsità degli atti emessa all'esito del giudizio di querela di falso.
Le interruzioni determinate dalla notifica dei descritti atti prodromici non consentono ictu oculi né il maturarsi della prescrizione né la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo.
I motivi da valutare riguardano quindi esclusivamente l'atto impugnato non assumendo rilevanza alcuna altra doglianza che doveva essere proposta avverso gli atti prodromici ritualmente notificati e non oggetto di impugnazione.
Quanto al preteso difetto di motivazione si osserva come l'intimazione di pagamento abbia un contenuto vincolato e non necessiti di una motivazione ulteriore rispetto al richiamo degli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento alla cartella o all'ingiunzione di pagamento precedentemente notificata.
Nel caso di specie l'atto impugnato indica chiaramente le ingiunzioni poste a fondamento della pretesa, il loro numero, la data di emissione e di notifica, consentendo al contribuente di identificare senza incertezze il debito richiesto.
Anche la doglianza sulla mancata specificazione del calcolo degli interessi è infondata siccome, come è noto, quando la cartella o l'intimazione segue un atto che ha già determinato il quantum del debito, è sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo degli accessori maturati (Cass. Civ., Sez. 5, N. 33135 del
29-11-2023). Infine, l'atto impugnato contiene tutte le informazioni richieste dall'art. 7 della L. 212/2000, indicando il responsabile del procedimento, l'autorità giudiziaria competente e le modalità per il ricorso.
Neppure sussiste il difetto di legittimazione passiva siccome l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 sancisce la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse dal cedente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1750 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1750 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi