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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 620/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco CRUSCO (C.F. C.F._2
) C.F._3
- attori - contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe FEDERICO (C.F. C.F._4
- convenuto -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Sabrina Mannarino (C.F. C.F._6
- intervenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2021, Parte_1
e hanno convenuto il per sentire
[...] Parte_2 Controparte_1 dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sul fondo, con annessi area e fabbricato rurale, sito in località PASTINA del
COMUNE di , identificato nel Catasto Terreni al foglio 48, particelle 23, 70, CP_1
25 (area rurale) e 26 (fabbricato rurale), tutte intestate al predetto ente locale.
A sostegno della propria domanda, hanno dedotto che:
- dai primi anni '80 essi stessi – prima ancora, il loro nonno Persona_1
e la loro madre – possiedono in modo continuo,
[...] Persona_2
ininterrotto, pubblico e pacifico i predetti immobili, che, facendo parte del patrimonio disponibile del e, quindi, possono essere Controparte_1
acquistati per usucapione;
- in particolare, utilizzano il fondo per la coltivazione di viti, ortaggi, cereali, legumi, alberi da frutta ed ulivi, il fabbricato rurale come deposito di attrezzi agricoli e del raccolto e l'area rurale (già fabbricato rurale) come deposito di materiale vario all'aperto, esercitando un potere corrispondente a quello del proprietario.
1.2. – Con comparsa del 27.9.2021 è intervenuto chiedendo Controparte_2
di rigettare la domanda degli attori per infondatezza in quanto gli immobili per cui è causa fanno parte nel demanio comunale, non essendo mai stati oggetto di sdemanializzazione, e, come tali, non possono essere usucapiti.
Ha, inoltre, chiarito il proprio interesse, evidenziando che:
- il , con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.3.2019, Controparte_1 aveva stabilito l'elenco dei terreni comunali da concedere in fitto (in base al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del
20.11.2018), indicendo avviso pubblico con affissione n. reg. 0126/2019 del
26.3.2019 fino al 25.4.2019;
- aveva partecipato al predetto avviso, presentando istanza Controparte_2
prot. n. 1354 del 27.3.2019;
2 - la Commissione di valutazione, con verbali n. 1 del 21.5.2019 e n. 2 del 4.6.2019, aveva espresso parere favorevole per la concessione al dei terreni CP_2
identificati al foglio 48 mappale 23-27-35-119-28-34-70-120-121-122;
- con comunicazione del 13.1.2020, prot. n. 149 il Responsabile del servizio aveva invitato il al versamento della somma di €. 600,00, quale canone CP_2
annuale anticipato;
- tuttavia, con nota depositata in data 8.2.2020, e Parte_1 avevano rappresentato all'ente locale di avere il possesso, da Parte_2
generazioni, dei terreni contraddistinti al foglio n. 48 e particelle n. 23 e 70, rispettivamente di mq 2.450 circa e mq 17.700 circa;
- con pec del 15.6.2021, il aveva comunque invitato il alla CP_2 CP_1
stipula del contratto di affitto di terreni agricoli dinanzi al Notaio;
Per_3
- il 22.6.2021 il Sindaco aveva comunicato al che, dopo CP_2
l'aggiudicazione, era emerso che i terreni da concedere in fitto, non erano liberi.
1.3. – Con memoria depositata il 31.3.2022, si è costituito anche il CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 27.11.2013 aveva inoltrato all'Agenzia del Demanio, sede di Cosenza,
istanza prot. 10459 con la quale aveva richiesto il trasferimento, a titolo gratuito, del bene denominato “ ” – catastalmente identificato al Parte_3
foglio 48, p.lle 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 51, 52, 54, 70, 92, 118, 119, 120,
121, 122, 123, appartenente al patrimonio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 bis d.l. 69/2013;
- in accoglimento di tale istanza, l'Agenzia del Demanio, con provvedimento del
6.9.2014, prot. 14174, gli aveva trasferito, a titolo gratuito, la proprietà del predetto fondo;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20.11.2018, era stato approvato il
Regolamento per la concessione in fitto di terreni di proprietà comunale (compresi quelli oggetto di trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio);
- quindi, con successiva delibera della Giunta Comunale n. 13 del 5.3.2019 era stato approvato l'elenco dei terreni da concedersi in fitto agricolo, ai sensi del
Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del
20.11.2018;
3 - in data 26.3.2019 era stato pubblicato il bando di gara n. 10 per la concessione in fitto dei terreni agricoli di proprietà comunale, previa verifica, da parte dei tecnici, del loro stato incolto ed abbandonato;
- al predetto bando al quale aveva partecipato con Controparte_2
domanda protocollata al nr. 1354 del 27.3.2019 con riferimento al lotto di terreno identificato al foglio 48, p.lle 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 70, 92, 118, 119, 120,
121, 122;
- con verbali n. 1 del 21.5.2019 e n. 2 del 4.6.2019, la Commissione esaminatrice del bando di gara n. 10, aveva espresso parere favorevole alla concessione in fitto al del compendio immobiliare costituito esclusivamente dai terreni CP_2
catastalmente identificati al foglio 48, p.lle 23, 27, 29, 35 e 119 (categoria vigneto)
e al foglio 48, p.lle 28, 34, 70, 120, 121 e 122 (categoria seminativo), al canone anno di € 600,00 da versarsi entro i 30 giorni seguenti la comunicazione in esame;
- lo stesso tuttavia, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Controparte_2
Regolamento per la concessione di terreni agricoli di proprietà del comune, era decaduto dal diritto di sottoscrivere il contratto di concessione in fitto dei terreni agricoli in quanto non aveva corrispondeva, nel termine indicato, il canone annuo anticipato né aveva indicato il nominativo del notaio prescelto per il rogito.
Pertanto, ha chiesto di:
1) estromettere il in quanto decaduto dal diritto di sottoscrivere il CP_2
contratto di affitto;
2) rigettare la domanda degli attori di usucapione per infondatezza, atteso che:
- gli immobili erano demaniali e, quindi, non usucapibili ai sensi degli artt. 823 e
824 c.c.;
- in ogni caso, prima del bando comunale, i tecnici comunali avevano verificato lo stato incolto del fondo, sicché non poteva essere coltivato dagli attori e, quindi, non erano nel loro possesso.
1.4. – Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sono state assunte le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 23.3.2023), (udienza del 13.4.2023) e di Testimone_3 [...]
(udienza del 23.11.2023). Tes_4
4 2.1. – Preliminarmente occorre esaminare la domanda dell'ente locale di estromissione del CP_2
Invero, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli comunali: “tutti i contratti di affitto di cui all'art. 3 dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito che il invierà, a seguito CP_1 dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a mezzo raccomandata e/o notifica, agli aventi diritto, a pena di decadenza di ogni diritto di questi ultimi”.
Nel caso di specie, il , con nota prot. 149 del 13.1.2020, Controparte_1
spedita il 16.1.2020, invitava il al versamento del canone Controparte_2 annuo anticipato di € 600,00 ed a stipulare il contratto di affitto presso notaio di sua scelta entro il termine di trenta giorni.
Tuttavia, non vi è prova della data di ricezione, da parte dell'intervenuto, della predetta comunicazione.
Non si nega che il fosse a conoscenza dell'invito, avendolo egli stesso CP_2 allegato all'atto introduttivo, ma, in mancanza di prova della esatta data di ricezione, non può considerarsi maturato il termine di decadenza ex art. 4, 3° comma, del citato regolamento.
Per di più, il dopo aver ricevuta la pec del del 15.6.2021 con CP_1 CP_2
indicazione del Notaio e delle date di stipula – ben lungi dall'opporgli l'asserita decadenza o comunque la necessità di ottenere il pagamento anticipato del canone– gli rappresentava, con comunicazione prot. 2666 del 21.6.2021, la pendenza del presente giudizio e, quindi, l'incertezza sul possesso del fondo ma anche la propria persistente volontà a partecipare all'incontro fissato presso il notaio prescelto per verificare i termini e le condizioni relative alla stipula del contratto di affitto.
In conclusione, quindi, deve essere riconosciuto il concreto ed attuale interesse giuridico del per avere ottenuto l'aggiudicazione del bando comunale diretto CP_2 all'affitto del terreno per cui è causa, allo spiegato intervento adesivo dipendente ex art. 105, 2° comma, cpc.
2.2. – Nel merito, la domanda degli attori deve essere rigettata.
2.2.1. – Va però chiarito che non è dimostrata la natura demaniale del terreno de quo.
Esso, infatti, non rientra in nessuna delle categorie previste dall'art. 822 c.c. né risulta formalmente classificato come bene demaniale.
5 Più in generale non è provata alcuna sua concreta destinazione ad interessi pubblici.
Infatti, mentre i tecnici e hanno riferito di non Testimone_3 Testimone_4 avere effettuato alcun sopralluogo nell'ambito della procedura comunale diretta all'affitto del medesimo terreno, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno dichiarato che è coltivato da almeno 30-40 anni dalla famiglia degli attori.
Per di più, il decreto dell'Agenzia del Demanio del 6.9.2014 (prot. 14174) di trasferimento immobiliare dallo STATO al ai sensi dell'art. Controparte_1
56 bis d.l. 69/2013, non poteva che riguardava i beni statali non demaniali previsti, in via residuale, dall'art. 5, 1° comma, lett. e) del medesimo decreto legge, con la conseguenza che, ai sensi del 6° comma, 1° periodo, del medesimo articolo “i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali”, come, del resto, espressamente previsto nell'art. 2, 3° comma, del medesimo decreto di trasferimento.
2.2.2. – Nondimeno gli attori non hanno assolto al loro onere di provare il possesso uti dominus sul fondo in questione.
I testi e si sono, infatti, limitati a descrivere Testimone_1 Testimone_2
una generica attività di coltivazione, da parte della famiglia degli attori, del terreno per cui è causa, descritto come recintato solo in alcuni tratti.
In particolare, ha indicato l'estensione di massima del terreno Testimone_1
(circa 10.000 metri quadrati), ma ha evidenziato di non conoscerne i confini esatti. Con riferimento all'attività di coltivazione, ha ricordato soltanto la presenza in passato di un vigneto curato da padre degli attori, e poi la piantagione di ulivi Persona_4
nel 2017 (cfr. deposizione : “Sono amico di e Tes_1 Parte_1
Loro coltivano un terreno in Contrada Pastina nel Comune di Parte_2
. In precedenza, su quel terreno vedevo il loro defunto padre, CP_1 Per_4
. Il terreno confina con una vecchia strada di compagna. C'è un rudere ed un
[...]
cancelletto. In alcuni punti il terreno è recintato per protezione dagli animali che potrebbero entrarvi. ADR: prima c'era un vigneto coltivato da . Nel Persona_4
2017 sono state piantati degli ulivi. Non ricordo altre coltivazioni. ADR: la famiglia
prima il padre e poi i figli, coltiva il predetto terreno da almeno Pt_1 Per_4 trent'anni. ADR: io vedo questo terreno, quando passo dalla strada di campagna di cui ho parlato. ADR: Nel rudere penso ci sia l'attrezzatura per la coltivazione. Dico
6 “penso” perché non sono entrato dentro. In precedenza, il rudere veniva utilizzato dal
per preparare il vino. Questo lo so perché, passando da lì, vedovo Persona_4 portare nel rudere delle ceste con l'uva. ADR: non mi risulta che qualcuno abbia mai contestato la coltivazione del terreno da parte della famiglia ADR: Non ho Pt_1
mai visto altre persone su quel terreno, a parte operai che aiutavano i Pt_1
ADR: il terreno misura circa 10.000 metri quadrati. Non conosco i confini esatti”).
Anche si è limitato ad indicare la presenza di ulivi e di qualche Testimone_2
pianta da frutta curati dal e in precedenza da suo padre ed a Parte_2
ricordare che il predetto genitore conservava nel rudere il vino (cfr. deposizione
“Conosco e sin da quando eravamo bambini Tes_2 Parte_1 Pt_2
perché abitavamo vicini. ADR: saltuariamente ho svolto lavori nel terreno coltivato dalla famiglia Prima era il padre, a chiamarmi, già da Pt_1 Parte_2
quando avevo 14-15 anni, per potare lei viti. Ora mi chiamano ogni tanto i suoi figli,
e . Quindi, il terreno è coltivato dalla famiglia da almeno Pt_1 Pt_2 Pt_1 quarant'anni. ADR: Si tratta di un terreno di circa 10-11 mila metri quadrati.
All'interno c'è rudere, ove teneva il vino. Ora nel terreno ci sono Persona_4 ulivi. C'è anche qualche pianta di frutta. Il terreno è recintato in alcuni punti. ADR:
Non sono a conoscenza di episodi di contestazione, da parte di terzi, della coltivazione del terreno da parte della famiglia ADR: Non ho mai visto persone diverse Pt_1
dai coltivare il terreno. ADR: il terreno confina con una strada pubblica. Pt_1
C'è un cancello. Confina, inoltre, con un terreno di tale . Non so dire di Per_5
altri confini. ADR: per i lavori di potatura ero pagato da ed ora Persona_4 vengo pagato da ). Parte_2
Tuttavia, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/7/2013; conf.
Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 3/7/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 5/3/2020); infatti, la mera coltivazione “non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare
7 esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/1/2022).
Nel caso di specie, al di là della generica rappresentazione di attività di coltivazione di un terreno di circa 10.000 mq, concretamente riferita nell'attualità ad un numero imprecisato di ulivi ed a qualche albero da frutta e in passato ad una vigna di incerta estensione, non vi è emerso alcun elemento indicativo della effettiva esclusione di terzi e, più specificamente, dell'ente pubblico proprietario (prima lo e poi il CP_3
), tanto che il fondo risulta recintato soltanto in alcuni tratti, né Controparte_1
risulta provvisto di altre forme di delimitazione dei suoi confini.
3. – Le illustrate peculiarità della controversi giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda degli attori, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
8
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco CRUSCO (C.F. C.F._2
) C.F._3
- attori - contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe FEDERICO (C.F. C.F._4
- convenuto -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5 dall'Avv. Sabrina Mannarino (C.F. C.F._6
- intervenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2021, Parte_1
e hanno convenuto il per sentire
[...] Parte_2 Controparte_1 dichiarare l'acquisto del diritto di proprietà, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sul fondo, con annessi area e fabbricato rurale, sito in località PASTINA del
COMUNE di , identificato nel Catasto Terreni al foglio 48, particelle 23, 70, CP_1
25 (area rurale) e 26 (fabbricato rurale), tutte intestate al predetto ente locale.
A sostegno della propria domanda, hanno dedotto che:
- dai primi anni '80 essi stessi – prima ancora, il loro nonno Persona_1
e la loro madre – possiedono in modo continuo,
[...] Persona_2
ininterrotto, pubblico e pacifico i predetti immobili, che, facendo parte del patrimonio disponibile del e, quindi, possono essere Controparte_1
acquistati per usucapione;
- in particolare, utilizzano il fondo per la coltivazione di viti, ortaggi, cereali, legumi, alberi da frutta ed ulivi, il fabbricato rurale come deposito di attrezzi agricoli e del raccolto e l'area rurale (già fabbricato rurale) come deposito di materiale vario all'aperto, esercitando un potere corrispondente a quello del proprietario.
1.2. – Con comparsa del 27.9.2021 è intervenuto chiedendo Controparte_2
di rigettare la domanda degli attori per infondatezza in quanto gli immobili per cui è causa fanno parte nel demanio comunale, non essendo mai stati oggetto di sdemanializzazione, e, come tali, non possono essere usucapiti.
Ha, inoltre, chiarito il proprio interesse, evidenziando che:
- il , con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.3.2019, Controparte_1 aveva stabilito l'elenco dei terreni comunali da concedere in fitto (in base al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del
20.11.2018), indicendo avviso pubblico con affissione n. reg. 0126/2019 del
26.3.2019 fino al 25.4.2019;
- aveva partecipato al predetto avviso, presentando istanza Controparte_2
prot. n. 1354 del 27.3.2019;
2 - la Commissione di valutazione, con verbali n. 1 del 21.5.2019 e n. 2 del 4.6.2019, aveva espresso parere favorevole per la concessione al dei terreni CP_2
identificati al foglio 48 mappale 23-27-35-119-28-34-70-120-121-122;
- con comunicazione del 13.1.2020, prot. n. 149 il Responsabile del servizio aveva invitato il al versamento della somma di €. 600,00, quale canone CP_2
annuale anticipato;
- tuttavia, con nota depositata in data 8.2.2020, e Parte_1 avevano rappresentato all'ente locale di avere il possesso, da Parte_2
generazioni, dei terreni contraddistinti al foglio n. 48 e particelle n. 23 e 70, rispettivamente di mq 2.450 circa e mq 17.700 circa;
- con pec del 15.6.2021, il aveva comunque invitato il alla CP_2 CP_1
stipula del contratto di affitto di terreni agricoli dinanzi al Notaio;
Per_3
- il 22.6.2021 il Sindaco aveva comunicato al che, dopo CP_2
l'aggiudicazione, era emerso che i terreni da concedere in fitto, non erano liberi.
1.3. – Con memoria depositata il 31.3.2022, si è costituito anche il CP_1
, deducendo che:
[...]
- in data 27.11.2013 aveva inoltrato all'Agenzia del Demanio, sede di Cosenza,
istanza prot. 10459 con la quale aveva richiesto il trasferimento, a titolo gratuito, del bene denominato “ ” – catastalmente identificato al Parte_3
foglio 48, p.lle 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 51, 52, 54, 70, 92, 118, 119, 120,
121, 122, 123, appartenente al patrimonio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 bis d.l. 69/2013;
- in accoglimento di tale istanza, l'Agenzia del Demanio, con provvedimento del
6.9.2014, prot. 14174, gli aveva trasferito, a titolo gratuito, la proprietà del predetto fondo;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20.11.2018, era stato approvato il
Regolamento per la concessione in fitto di terreni di proprietà comunale (compresi quelli oggetto di trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio);
- quindi, con successiva delibera della Giunta Comunale n. 13 del 5.3.2019 era stato approvato l'elenco dei terreni da concedersi in fitto agricolo, ai sensi del
Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del
20.11.2018;
3 - in data 26.3.2019 era stato pubblicato il bando di gara n. 10 per la concessione in fitto dei terreni agricoli di proprietà comunale, previa verifica, da parte dei tecnici, del loro stato incolto ed abbandonato;
- al predetto bando al quale aveva partecipato con Controparte_2
domanda protocollata al nr. 1354 del 27.3.2019 con riferimento al lotto di terreno identificato al foglio 48, p.lle 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 70, 92, 118, 119, 120,
121, 122;
- con verbali n. 1 del 21.5.2019 e n. 2 del 4.6.2019, la Commissione esaminatrice del bando di gara n. 10, aveva espresso parere favorevole alla concessione in fitto al del compendio immobiliare costituito esclusivamente dai terreni CP_2
catastalmente identificati al foglio 48, p.lle 23, 27, 29, 35 e 119 (categoria vigneto)
e al foglio 48, p.lle 28, 34, 70, 120, 121 e 122 (categoria seminativo), al canone anno di € 600,00 da versarsi entro i 30 giorni seguenti la comunicazione in esame;
- lo stesso tuttavia, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Controparte_2
Regolamento per la concessione di terreni agricoli di proprietà del comune, era decaduto dal diritto di sottoscrivere il contratto di concessione in fitto dei terreni agricoli in quanto non aveva corrispondeva, nel termine indicato, il canone annuo anticipato né aveva indicato il nominativo del notaio prescelto per il rogito.
Pertanto, ha chiesto di:
1) estromettere il in quanto decaduto dal diritto di sottoscrivere il CP_2
contratto di affitto;
2) rigettare la domanda degli attori di usucapione per infondatezza, atteso che:
- gli immobili erano demaniali e, quindi, non usucapibili ai sensi degli artt. 823 e
824 c.c.;
- in ogni caso, prima del bando comunale, i tecnici comunali avevano verificato lo stato incolto del fondo, sicché non poteva essere coltivato dagli attori e, quindi, non erano nel loro possesso.
1.4. – Dopo lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sono state assunte le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Testimone_2
(udienza del 23.3.2023), (udienza del 13.4.2023) e di Testimone_3 [...]
(udienza del 23.11.2023). Tes_4
4 2.1. – Preliminarmente occorre esaminare la domanda dell'ente locale di estromissione del CP_2
Invero, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli comunali: “tutti i contratti di affitto di cui all'art. 3 dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito che il invierà, a seguito CP_1 dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a mezzo raccomandata e/o notifica, agli aventi diritto, a pena di decadenza di ogni diritto di questi ultimi”.
Nel caso di specie, il , con nota prot. 149 del 13.1.2020, Controparte_1
spedita il 16.1.2020, invitava il al versamento del canone Controparte_2 annuo anticipato di € 600,00 ed a stipulare il contratto di affitto presso notaio di sua scelta entro il termine di trenta giorni.
Tuttavia, non vi è prova della data di ricezione, da parte dell'intervenuto, della predetta comunicazione.
Non si nega che il fosse a conoscenza dell'invito, avendolo egli stesso CP_2 allegato all'atto introduttivo, ma, in mancanza di prova della esatta data di ricezione, non può considerarsi maturato il termine di decadenza ex art. 4, 3° comma, del citato regolamento.
Per di più, il dopo aver ricevuta la pec del del 15.6.2021 con CP_1 CP_2
indicazione del Notaio e delle date di stipula – ben lungi dall'opporgli l'asserita decadenza o comunque la necessità di ottenere il pagamento anticipato del canone– gli rappresentava, con comunicazione prot. 2666 del 21.6.2021, la pendenza del presente giudizio e, quindi, l'incertezza sul possesso del fondo ma anche la propria persistente volontà a partecipare all'incontro fissato presso il notaio prescelto per verificare i termini e le condizioni relative alla stipula del contratto di affitto.
In conclusione, quindi, deve essere riconosciuto il concreto ed attuale interesse giuridico del per avere ottenuto l'aggiudicazione del bando comunale diretto CP_2 all'affitto del terreno per cui è causa, allo spiegato intervento adesivo dipendente ex art. 105, 2° comma, cpc.
2.2. – Nel merito, la domanda degli attori deve essere rigettata.
2.2.1. – Va però chiarito che non è dimostrata la natura demaniale del terreno de quo.
Esso, infatti, non rientra in nessuna delle categorie previste dall'art. 822 c.c. né risulta formalmente classificato come bene demaniale.
5 Più in generale non è provata alcuna sua concreta destinazione ad interessi pubblici.
Infatti, mentre i tecnici e hanno riferito di non Testimone_3 Testimone_4 avere effettuato alcun sopralluogo nell'ambito della procedura comunale diretta all'affitto del medesimo terreno, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno dichiarato che è coltivato da almeno 30-40 anni dalla famiglia degli attori.
Per di più, il decreto dell'Agenzia del Demanio del 6.9.2014 (prot. 14174) di trasferimento immobiliare dallo STATO al ai sensi dell'art. Controparte_1
56 bis d.l. 69/2013, non poteva che riguardava i beni statali non demaniali previsti, in via residuale, dall'art. 5, 1° comma, lett. e) del medesimo decreto legge, con la conseguenza che, ai sensi del 6° comma, 1° periodo, del medesimo articolo “i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali”, come, del resto, espressamente previsto nell'art. 2, 3° comma, del medesimo decreto di trasferimento.
2.2.2. – Nondimeno gli attori non hanno assolto al loro onere di provare il possesso uti dominus sul fondo in questione.
I testi e si sono, infatti, limitati a descrivere Testimone_1 Testimone_2
una generica attività di coltivazione, da parte della famiglia degli attori, del terreno per cui è causa, descritto come recintato solo in alcuni tratti.
In particolare, ha indicato l'estensione di massima del terreno Testimone_1
(circa 10.000 metri quadrati), ma ha evidenziato di non conoscerne i confini esatti. Con riferimento all'attività di coltivazione, ha ricordato soltanto la presenza in passato di un vigneto curato da padre degli attori, e poi la piantagione di ulivi Persona_4
nel 2017 (cfr. deposizione : “Sono amico di e Tes_1 Parte_1
Loro coltivano un terreno in Contrada Pastina nel Comune di Parte_2
. In precedenza, su quel terreno vedevo il loro defunto padre, CP_1 Per_4
. Il terreno confina con una vecchia strada di compagna. C'è un rudere ed un
[...]
cancelletto. In alcuni punti il terreno è recintato per protezione dagli animali che potrebbero entrarvi. ADR: prima c'era un vigneto coltivato da . Nel Persona_4
2017 sono state piantati degli ulivi. Non ricordo altre coltivazioni. ADR: la famiglia
prima il padre e poi i figli, coltiva il predetto terreno da almeno Pt_1 Per_4 trent'anni. ADR: io vedo questo terreno, quando passo dalla strada di campagna di cui ho parlato. ADR: Nel rudere penso ci sia l'attrezzatura per la coltivazione. Dico
6 “penso” perché non sono entrato dentro. In precedenza, il rudere veniva utilizzato dal
per preparare il vino. Questo lo so perché, passando da lì, vedovo Persona_4 portare nel rudere delle ceste con l'uva. ADR: non mi risulta che qualcuno abbia mai contestato la coltivazione del terreno da parte della famiglia ADR: Non ho Pt_1
mai visto altre persone su quel terreno, a parte operai che aiutavano i Pt_1
ADR: il terreno misura circa 10.000 metri quadrati. Non conosco i confini esatti”).
Anche si è limitato ad indicare la presenza di ulivi e di qualche Testimone_2
pianta da frutta curati dal e in precedenza da suo padre ed a Parte_2
ricordare che il predetto genitore conservava nel rudere il vino (cfr. deposizione
“Conosco e sin da quando eravamo bambini Tes_2 Parte_1 Pt_2
perché abitavamo vicini. ADR: saltuariamente ho svolto lavori nel terreno coltivato dalla famiglia Prima era il padre, a chiamarmi, già da Pt_1 Parte_2
quando avevo 14-15 anni, per potare lei viti. Ora mi chiamano ogni tanto i suoi figli,
e . Quindi, il terreno è coltivato dalla famiglia da almeno Pt_1 Pt_2 Pt_1 quarant'anni. ADR: Si tratta di un terreno di circa 10-11 mila metri quadrati.
All'interno c'è rudere, ove teneva il vino. Ora nel terreno ci sono Persona_4 ulivi. C'è anche qualche pianta di frutta. Il terreno è recintato in alcuni punti. ADR:
Non sono a conoscenza di episodi di contestazione, da parte di terzi, della coltivazione del terreno da parte della famiglia ADR: Non ho mai visto persone diverse Pt_1
dai coltivare il terreno. ADR: il terreno confina con una strada pubblica. Pt_1
C'è un cancello. Confina, inoltre, con un terreno di tale . Non so dire di Per_5
altri confini. ADR: per i lavori di potatura ero pagato da ed ora Persona_4 vengo pagato da ). Parte_2
Tuttavia, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/7/2013; conf.
Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 3/7/2018; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 5/3/2020); infatti, la mera coltivazione “non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare
7 esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/1/2022).
Nel caso di specie, al di là della generica rappresentazione di attività di coltivazione di un terreno di circa 10.000 mq, concretamente riferita nell'attualità ad un numero imprecisato di ulivi ed a qualche albero da frutta e in passato ad una vigna di incerta estensione, non vi è emerso alcun elemento indicativo della effettiva esclusione di terzi e, più specificamente, dell'ente pubblico proprietario (prima lo e poi il CP_3
), tanto che il fondo risulta recintato soltanto in alcuni tratti, né Controparte_1
risulta provvisto di altre forme di delimitazione dei suoi confini.
3. – Le illustrate peculiarità della controversi giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda degli attori, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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