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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1843/2019 R.G., tra:
con sede in Salemi, c.da Bovara n. 71/C (p. i.v.a. Parte_1
), in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Salvo, elettivamente domiciliata in Salemi (Tp), via G. Marconi n. 15, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede in via Vincenzo Orsini 13 (p. i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Antoci, elettivamente domiciliata in Trapani, via Livio Bassi n.160, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Salvo per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello - Previa integrale riforma della sentenza n. 691/2019, emessa da Tribunale di Marsala in data 9.07.2019, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, con ogni e qualsiasi statuizione, del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione e per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- Preliminarmente e in subordine, ritenere e dichiarare prescritto l'importo di € 23.557,55 relativo alle fatture emesse nel periodo 2009-2010 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto o ridurlo in funzione del minore importo accertato e/o ritenuto giusto;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistente, illegittimo e comunque non provato il credito ingiunto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 778/2015 emesso dal Tribunale di Marsala il 17.12.2005);
- In via del tutto subordinata, ridurre l'importo del credito ingiunto e ciò nella misura accertata in corso di causa o ritenuta giusta dalla Corte, con conseguente revoca anche parziale del decreto opposto;
- In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di prova per testi con i sigg.ri Testimone_1
e e sugli articolati già indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma Testimone_2
6, c.p.c., inspiegabilmente disattesa dal Tribunale;
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
avv. Fabrizio Antoci per Controparte_1
“…insiste su tutto quanto dedotto, eccepito e domandato nel proprio atto introduttivo (comparsa di costituzione in appello del 6.5.2020), all'uopo riportandosi integralmente a tutte
2 le conclusioni già rassegnate nel predetto atto. Con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c. (Ex Cartabia). Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 691/2021 Reg. Sent., dell'08 luglio 2019, pubblicata il 09 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 365/2016 R.G..
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Nel corso del giudizio si costituiva, una prima volta, in prosecuzione, con comparsa depositata il 17 febbraio 2021, la Controparte_2 nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala, e, successivamente, in data 17 gennaio 2022, nuovamente la stessa società, tornata in bonis a seguito della revoca della declaratoria di fallimento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 778/2015, emesso dal Tribunale di Marsala, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Controparte_1
€24.400,87 a fronte di fatture insolute per consumi idrici riferiti al periodo 05 ottobre 2007 – 26 luglio 2011.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
*****
3 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
In particolare, deduce che la prescrizione quinquennale si è compiuta in data 31 dicembre 2015 per i consumi degli anni 2009 e 2010, sicchè sono rimasti esenti da essa soltanto i consumi riguardanti il 2011.
Afferma che nessun atto interruttivo risulta essere stato notificato alla società e che le notifiche delle lettere di messa in mora indicate dalla controparte sono prive di validità, non essendo chiaro chi abbia ricevuto tali missive, tenuto conto del sequestro dell'intero stabilimento industriale a partire dal 15 ottobre 2007 fino al dissequestro del 31 ottobre 2013.
Il motivo è privo di fondamento.
La difesa di ha prodotto una diffida e messa in mora e Controparte_1 preavviso di distacco di utenza ed un “sollecito di pagamento”, contenente la diffida a corrispondere le somme richieste entro cinque giorni dal ricevimento, che risultano regolarmente consegnati presso la sede della società, nella c.da Bovara di Salemi, rispettivamente in data 27 maggio 2011 e 05 giugno 2013.
A fronte di una contestazione estremamente generica, deve, pertanto, ritenersi provato che le lettere siano state ricevute da soggetto (peraltro apparentemente lo stesso, a giudicare dalla, pur illegibile, firma) in qualche modo a tal fine deputato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, perché come tale individuato dall'incaricato alla distribuzione firmatario dell'avviso, ed operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
Non rileva, dunque, la circostanza che azienda e capitale della società fossero nell'occorso sottoposti a sequestro, risultando in tal caso le funzioni sociali demandate ai custodi/amministratori nominati dall'Autorità procedente.
Simili atti risultano idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale riguardo a tutte le somministrazioni di acqua, la più antica risalente, come si è anticipato, al 05 ottobre 2007.
4 Con il secondo motivo, si duole della mancata ammissione Parte_1 delle prove testimoniali, attraverso le quali si sarebbe dimostrato che, nel periodo di interesse, a seguito del sequestro, la società aveva ridotto drasticamente la propria attività, fino alla interruzione completa, nel luglio del 2008, della stessa, il che contrasta con la registrazione di consumi così elevati come quelli registrati.
Con il terzo motivo si contesta la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo l'opponente l'inidoneità a tal fine delle fotocopie delle fatture e degli estratti del registro iva.
Il quarto motivo attiene al merito della pretesa creditoria avanzata da
Controparte_1
L'appellante evidenzia come il c.t.u. incaricato di quantificare l'esatto ammontare dei consumi abbia accertato che: il “nodo” di consegna fra l'erogatore e l'utente si trovava a circa 600 metri di distanza dall'azienda, allocato in un terreno di terzi;
la “nicchia” di consegna, situata fuori terra sopra il
“nodo”, era chiusa da sportello privo di lucchetto;
la derivazione di pertinenza della opponente era sprovvista di contatore, in quanto questo era stato rimosso e conservato in magazzino per circa sei mesi e, successivamente, rottamato;
il consumo idrico registrato risultava di molto superiore a quello contrattualmente previsto.
Sottolinea come la dismissione del contatore sia avvenuta senza contraddittorio con la utente e la rottamazione dell'apparecchio abbia impedito ogni forma di verifica sul suo funzionamento e sulla sua taratura.
Deduce che, dunque, non vi è alcuna prova concreta circa la correttezza del credito oggetto di ingiunzione, tenuto anche conto del sequestro e della conseguente inattività per lungo periodo della impresa, incompatibili con l'abnorme prelievo per oltre 24 mila euro in tre anni.
Contesta l'utilizzo di metodi di conteggio dei consumi induttivi, ad abbonamento o presuntivi.
Con l'ultimo motivo, viene censurata la regolamentazione delle spese di lite.
5 L'appello è fondato per le seguenti, assorbenti, ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che parte opponente è decaduta dal diritto all'ammissione delle prove testimoniali, non ammesse nel giudizio di primo grado, per non avere in tale sede reiterato la relativa richiesta all'atto della precisazione delle conclusioni.
In proposito, la Suprema di Corte ha di recente espresso il principio secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ., sez. III, n. 34639/2023).
La Corte ha chiarito che l'interpretazione degli articoli 189, 345 e 346 del Cpc (secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata), in particolare, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della CDFUE, né con gli articoli 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.
Ad ogni modo, anche aderendosi al precedente, meno rigoroso, orientamento
- secondo cui la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate e non riproposte in modo specifico possa ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (ex plurimis: Cass. Civ.,
6 sez. II, n. 27403/2022; sez. VI, n. 10767/2022) - nel caso in esame non potrebbe pervenirsi a soluzione diversa.
In sede di precisazione conclusioni, infatti, il difensore della Parte_1 invece di chiedere espressamente la revoca della ordinanza del 14 marzo 2018, con cui la istanza di prova testimoniale era stata rigettata, si riportava genericamente ai propri scritti difensivi e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così mostrando chiaramente di avere abdicato alle richieste istruttorie in precedenza formulate e già disattese dal giudice istruttore (analogo contegno la stessa difesa aveva tenuto alla precedente udienza del 28 gennaio 2019, allorchè, opponendosi alle avverse istanze di prova, aveva insistito per il rinvio della causa ai fini della precisazione delle conclusioni).
Per quanto attiene alla contestazione circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, operano qui i principi per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizionesulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere - sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti - all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La necessità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti della incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 10503/2013) e “Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento;
infatti, il giudizio introdotto con la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo
7 giurisdizionale, chiamato a definire con sentenza il giudizio, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento con esclusiva considerazione dell'esito finale della lite, pur restando in sua facoltà di escludere dal rimborso stesso quelle sostenute dalla parte vittoriosa che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità della medesima” (Cass. Civ., sez. II, n. 10503/2013; cfr. anche sez. II, n. 19560/2009).
La valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo sarà, pertanto, effettuata in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; nell'occasione la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).
In linea con tale principio, si è affermato che in ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cass. Civ., sez. III, n. 34361/2024).
Nel caso in esame, il 26 luglio 2011 un tecnico di procedeva Controparte_1 alla rimozione del contatore.
L'intervento, contrariamente a quanto indicato inserendo nel campo precompilato “in contraddittorio con ---” il riferimento a Parte_2
[...] , avveniva senza la presenza di rappresentanti della suddetta azienda, come
[...] confermato dall'assenza di sottoscrizione nel relativo campo.
Inoltre, per stessa ammissione della ditta somministratrice, il contatore è stato distrutto dopo sei mesi.
Ritiene la Corte, in ossequio ai principi in precedenza espressi, che il credito vantato da e contestato dalla opponente non possa Parte_1 considerarsi (per l'intero) adeguatamente provato.
L'aver prima prelevato e successivamente distrutto il contatore senza che la utente ne fosse messa a conoscenza ha di fatto impedito ogni possibilità per questa di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
Ciò in un contesto in cui, effettivamente, come evidenziato dal c.t.u., i consumi registrati (di oltre 16.000 mc. in quasi due anni e mezzo) risultavano molto elevati, già in considerazione del raffronto con il limite contrattuale di 330 mc. annui, normalmente calibrato sui consumi previsti reali, ma anche con quanto rilevato con la prima lettura, eseguita il 05 ottobre 2007, che per il periodo 01 agosto – 05 ottobre 2007 aveva evidenziato l'erogazione di 352 mc. d'acqua e la cui fattura era stata regolarmente pagata.
Né può giustificarsi la precoce rottamazione del contatore, cui si sarebbe proceduto in forza di una non meglio precisata e comunque ingiustificata prassi, con il rilievo della mancanza di contestazioni, posto che, come si è detto, anche la rimozione era avvenuta in via autonoma, senza il coinvolgimento della utente.
Ciò posto, parte opponente non ha fornito la prova di una totale cessazione, nel periodo di riferimento, delle attività aziendali e, comunque, dei prelievi di acqua, simile assunto non potendo trovare conferma nel solo dato dell'intervenuto sequestro di azienda, capitale sociale e quote societarie, giusta decreto del G.I.P. del Tribunale di Marsala del 15 ottobre 2007, e del successivo dissequestro, disposto con la sentenza pronunciata il 31 ottobre 2023 dallo stesso Tribunale, documentati mediante la produzione dei relativi provvedimenti.
Ritiene, dunque, la Corte che la pretesa di pagamento della fornitura idrica da parte di possa trovare accoglimento limitatamente ad un Controparte_1
9 quantitativo che può individuarsi, in proporzione, facendo riferimento al rilevamento, di cui si è detto, relativo al periodo 01 agosto – 05 ottobre 2007, ove si era registrata l'erogazione di 352 mc. e che non aveva costituito oggetto di contestazione da parte della utente, la quale aveva regolarmente saldato la relativa fattura.
Pertanto, ipotizzandosi un consumo annuo di 1946 mc. ed applicandosi la tariffa convenuta di €0,5165 al mc. per i primi 300 mc. all'anno e di €1,4461 per i mc. in eccedenza, si perviene ad un importo totale di €9.095,72 (€670,57 dal 06 ottobre al 31 dicembre 2007 per 463,71 mc. in eccedenza;
€154,95 per 300 mc ed €2.380,28 per 1646 mc in eccedenza, per un totale di €2.535,23, per il 2008, il 2009 ed il 2010; €819,46, come da lettura, perché più favorevole all'opponente, per il 2011).
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di €9.095,72, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 12 settembre 2011 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18 dicembre 2015 al soddisfo.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Pur in presenza dell'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'opposta, non è configurabile una situazione di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023; sez. VI, n. 5289/2023), né ricorrono le ulteriori condizioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Ne deriva che soccombente, va condannata al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_3 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 - per il primo grado, come da sentenza
10 impugnata e, per il secondo grado, in complessivi €4.050,50 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Viene esclusa la ripetibilità delle spese riguardanti il procedimento monitorio, non ritenendosi idonea a supportare la emissione del decreto ingiuntivo la produzione di fotocopie dei documenti la cui autenticità risulta attestata da soggetto sprovvisto di poteri certificatori.
Come da sentenza impugnata, il pagamento delle spese di c.t.u. va definitivamente posto interamente a carico di Parte_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 691/2021 Reg. Sent., Parte_1 dell'08 luglio 2019, pubblicata il 09 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 365/2016 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di €9.095,72, oltre interessi, al tasso legale dal 12 settembre 2011 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18 dicembre 2015, fino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 delle spese di entrami i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, come da sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in complessivi €4.050,50 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
11 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1843/2019 R.G., tra:
con sede in Salemi, c.da Bovara n. 71/C (p. i.v.a. Parte_1
), in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Salvo, elettivamente domiciliata in Salemi (Tp), via G. Marconi n. 15, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede in via Vincenzo Orsini 13 (p. i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Antoci, elettivamente domiciliata in Trapani, via Livio Bassi n.160, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Salvo per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello - Previa integrale riforma della sentenza n. 691/2019, emessa da Tribunale di Marsala in data 9.07.2019, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, con ogni e qualsiasi statuizione, del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione e per tutti i motivi meglio esposti in atti;
- Preliminarmente e in subordine, ritenere e dichiarare prescritto l'importo di € 23.557,55 relativo alle fatture emesse nel periodo 2009-2010 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto o ridurlo in funzione del minore importo accertato e/o ritenuto giusto;
- Nel merito, ritenere e dichiarare inesistente, illegittimo e comunque non provato il credito ingiunto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 778/2015 emesso dal Tribunale di Marsala il 17.12.2005);
- In via del tutto subordinata, ridurre l'importo del credito ingiunto e ciò nella misura accertata in corso di causa o ritenuta giusta dalla Corte, con conseguente revoca anche parziale del decreto opposto;
- In via istruttoria, si ribadisce la richiesta di prova per testi con i sigg.ri Testimone_1
e e sugli articolati già indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma Testimone_2
6, c.p.c., inspiegabilmente disattesa dal Tribunale;
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio e da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
avv. Fabrizio Antoci per Controparte_1
“…insiste su tutto quanto dedotto, eccepito e domandato nel proprio atto introduttivo (comparsa di costituzione in appello del 6.5.2020), all'uopo riportandosi integralmente a tutte
2 le conclusioni già rassegnate nel predetto atto. Con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c. (Ex Cartabia). Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 691/2021 Reg. Sent., dell'08 luglio 2019, pubblicata il 09 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 365/2016 R.G..
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Nel corso del giudizio si costituiva, una prima volta, in prosecuzione, con comparsa depositata il 17 febbraio 2021, la Controparte_2 nel frattempo dichiarata fallita dal Tribunale di Marsala, e, successivamente, in data 17 gennaio 2022, nuovamente la stessa società, tornata in bonis a seguito della revoca della declaratoria di fallimento.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 778/2015, emesso dal Tribunale di Marsala, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Controparte_1
€24.400,87 a fronte di fatture insolute per consumi idrici riferiti al periodo 05 ottobre 2007 – 26 luglio 2011.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
*****
3 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
In particolare, deduce che la prescrizione quinquennale si è compiuta in data 31 dicembre 2015 per i consumi degli anni 2009 e 2010, sicchè sono rimasti esenti da essa soltanto i consumi riguardanti il 2011.
Afferma che nessun atto interruttivo risulta essere stato notificato alla società e che le notifiche delle lettere di messa in mora indicate dalla controparte sono prive di validità, non essendo chiaro chi abbia ricevuto tali missive, tenuto conto del sequestro dell'intero stabilimento industriale a partire dal 15 ottobre 2007 fino al dissequestro del 31 ottobre 2013.
Il motivo è privo di fondamento.
La difesa di ha prodotto una diffida e messa in mora e Controparte_1 preavviso di distacco di utenza ed un “sollecito di pagamento”, contenente la diffida a corrispondere le somme richieste entro cinque giorni dal ricevimento, che risultano regolarmente consegnati presso la sede della società, nella c.da Bovara di Salemi, rispettivamente in data 27 maggio 2011 e 05 giugno 2013.
A fronte di una contestazione estremamente generica, deve, pertanto, ritenersi provato che le lettere siano state ricevute da soggetto (peraltro apparentemente lo stesso, a giudicare dalla, pur illegibile, firma) in qualche modo a tal fine deputato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, perché come tale individuato dall'incaricato alla distribuzione firmatario dell'avviso, ed operando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c..
Non rileva, dunque, la circostanza che azienda e capitale della società fossero nell'occorso sottoposti a sequestro, risultando in tal caso le funzioni sociali demandate ai custodi/amministratori nominati dall'Autorità procedente.
Simili atti risultano idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale riguardo a tutte le somministrazioni di acqua, la più antica risalente, come si è anticipato, al 05 ottobre 2007.
4 Con il secondo motivo, si duole della mancata ammissione Parte_1 delle prove testimoniali, attraverso le quali si sarebbe dimostrato che, nel periodo di interesse, a seguito del sequestro, la società aveva ridotto drasticamente la propria attività, fino alla interruzione completa, nel luglio del 2008, della stessa, il che contrasta con la registrazione di consumi così elevati come quelli registrati.
Con il terzo motivo si contesta la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, deducendo l'opponente l'inidoneità a tal fine delle fotocopie delle fatture e degli estratti del registro iva.
Il quarto motivo attiene al merito della pretesa creditoria avanzata da
Controparte_1
L'appellante evidenzia come il c.t.u. incaricato di quantificare l'esatto ammontare dei consumi abbia accertato che: il “nodo” di consegna fra l'erogatore e l'utente si trovava a circa 600 metri di distanza dall'azienda, allocato in un terreno di terzi;
la “nicchia” di consegna, situata fuori terra sopra il
“nodo”, era chiusa da sportello privo di lucchetto;
la derivazione di pertinenza della opponente era sprovvista di contatore, in quanto questo era stato rimosso e conservato in magazzino per circa sei mesi e, successivamente, rottamato;
il consumo idrico registrato risultava di molto superiore a quello contrattualmente previsto.
Sottolinea come la dismissione del contatore sia avvenuta senza contraddittorio con la utente e la rottamazione dell'apparecchio abbia impedito ogni forma di verifica sul suo funzionamento e sulla sua taratura.
Deduce che, dunque, non vi è alcuna prova concreta circa la correttezza del credito oggetto di ingiunzione, tenuto anche conto del sequestro e della conseguente inattività per lungo periodo della impresa, incompatibili con l'abnorme prelievo per oltre 24 mila euro in tre anni.
Contesta l'utilizzo di metodi di conteggio dei consumi induttivi, ad abbonamento o presuntivi.
Con l'ultimo motivo, viene censurata la regolamentazione delle spese di lite.
5 L'appello è fondato per le seguenti, assorbenti, ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che parte opponente è decaduta dal diritto all'ammissione delle prove testimoniali, non ammesse nel giudizio di primo grado, per non avere in tale sede reiterato la relativa richiesta all'atto della precisazione delle conclusioni.
In proposito, la Suprema di Corte ha di recente espresso il principio secondo cui le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ., sez. III, n. 34639/2023).
La Corte ha chiarito che l'interpretazione degli articoli 189, 345 e 346 del Cpc (secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata), in particolare, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della CDFUE, né con gli articoli 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.
Ad ogni modo, anche aderendosi al precedente, meno rigoroso, orientamento
- secondo cui la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate e non riproposte in modo specifico possa ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (ex plurimis: Cass. Civ.,
6 sez. II, n. 27403/2022; sez. VI, n. 10767/2022) - nel caso in esame non potrebbe pervenirsi a soluzione diversa.
In sede di precisazione conclusioni, infatti, il difensore della Parte_1 invece di chiedere espressamente la revoca della ordinanza del 14 marzo 2018, con cui la istanza di prova testimoniale era stata rigettata, si riportava genericamente ai propri scritti difensivi e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così mostrando chiaramente di avere abdicato alle richieste istruttorie in precedenza formulate e già disattese dal giudice istruttore (analogo contegno la stessa difesa aveva tenuto alla precedente udienza del 28 gennaio 2019, allorchè, opponendosi alle avverse istanze di prova, aveva insistito per il rinvio della causa ai fini della precisazione delle conclusioni).
Per quanto attiene alla contestazione circa la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, operano qui i principi per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizionesulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere - sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti - all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La necessità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti della incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 10503/2013) e “Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento;
infatti, il giudizio introdotto con la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo
7 giurisdizionale, chiamato a definire con sentenza il giudizio, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento con esclusiva considerazione dell'esito finale della lite, pur restando in sua facoltà di escludere dal rimborso stesso quelle sostenute dalla parte vittoriosa che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità della medesima” (Cass. Civ., sez. II, n. 10503/2013; cfr. anche sez. II, n. 19560/2009).
La valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo sarà, pertanto, effettuata in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Nel merito, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; nell'occasione la S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).
In linea con tale principio, si è affermato che in ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato (Cass. Civ., sez. III, n. 34361/2024).
Nel caso in esame, il 26 luglio 2011 un tecnico di procedeva Controparte_1 alla rimozione del contatore.
L'intervento, contrariamente a quanto indicato inserendo nel campo precompilato “in contraddittorio con ---” il riferimento a Parte_2
[...] , avveniva senza la presenza di rappresentanti della suddetta azienda, come
[...] confermato dall'assenza di sottoscrizione nel relativo campo.
Inoltre, per stessa ammissione della ditta somministratrice, il contatore è stato distrutto dopo sei mesi.
Ritiene la Corte, in ossequio ai principi in precedenza espressi, che il credito vantato da e contestato dalla opponente non possa Parte_1 considerarsi (per l'intero) adeguatamente provato.
L'aver prima prelevato e successivamente distrutto il contatore senza che la utente ne fosse messa a conoscenza ha di fatto impedito ogni possibilità per questa di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
Ciò in un contesto in cui, effettivamente, come evidenziato dal c.t.u., i consumi registrati (di oltre 16.000 mc. in quasi due anni e mezzo) risultavano molto elevati, già in considerazione del raffronto con il limite contrattuale di 330 mc. annui, normalmente calibrato sui consumi previsti reali, ma anche con quanto rilevato con la prima lettura, eseguita il 05 ottobre 2007, che per il periodo 01 agosto – 05 ottobre 2007 aveva evidenziato l'erogazione di 352 mc. d'acqua e la cui fattura era stata regolarmente pagata.
Né può giustificarsi la precoce rottamazione del contatore, cui si sarebbe proceduto in forza di una non meglio precisata e comunque ingiustificata prassi, con il rilievo della mancanza di contestazioni, posto che, come si è detto, anche la rimozione era avvenuta in via autonoma, senza il coinvolgimento della utente.
Ciò posto, parte opponente non ha fornito la prova di una totale cessazione, nel periodo di riferimento, delle attività aziendali e, comunque, dei prelievi di acqua, simile assunto non potendo trovare conferma nel solo dato dell'intervenuto sequestro di azienda, capitale sociale e quote societarie, giusta decreto del G.I.P. del Tribunale di Marsala del 15 ottobre 2007, e del successivo dissequestro, disposto con la sentenza pronunciata il 31 ottobre 2023 dallo stesso Tribunale, documentati mediante la produzione dei relativi provvedimenti.
Ritiene, dunque, la Corte che la pretesa di pagamento della fornitura idrica da parte di possa trovare accoglimento limitatamente ad un Controparte_1
9 quantitativo che può individuarsi, in proporzione, facendo riferimento al rilevamento, di cui si è detto, relativo al periodo 01 agosto – 05 ottobre 2007, ove si era registrata l'erogazione di 352 mc. e che non aveva costituito oggetto di contestazione da parte della utente, la quale aveva regolarmente saldato la relativa fattura.
Pertanto, ipotizzandosi un consumo annuo di 1946 mc. ed applicandosi la tariffa convenuta di €0,5165 al mc. per i primi 300 mc. all'anno e di €1,4461 per i mc. in eccedenza, si perviene ad un importo totale di €9.095,72 (€670,57 dal 06 ottobre al 31 dicembre 2007 per 463,71 mc. in eccedenza;
€154,95 per 300 mc ed €2.380,28 per 1646 mc in eccedenza, per un totale di €2.535,23, per il 2008, il 2009 ed il 2010; €819,46, come da lettura, perché più favorevole all'opponente, per il 2011).
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di €9.095,72, oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dal 12 settembre 2011 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18 dicembre 2015 al soddisfo.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Pur in presenza dell'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'opposta, non è configurabile una situazione di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023; sez. VI, n. 5289/2023), né ricorrono le ulteriori condizioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Ne deriva che soccombente, va condannata al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_3 liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 - per il primo grado, come da sentenza
10 impugnata e, per il secondo grado, in complessivi €4.050,50 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Viene esclusa la ripetibilità delle spese riguardanti il procedimento monitorio, non ritenendosi idonea a supportare la emissione del decreto ingiuntivo la produzione di fotocopie dei documenti la cui autenticità risulta attestata da soggetto sprovvisto di poteri certificatori.
Come da sentenza impugnata, il pagamento delle spese di c.t.u. va definitivamente posto interamente a carico di Parte_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 691/2021 Reg. Sent., Parte_1 dell'08 luglio 2019, pubblicata il 09 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 365/2016 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di €9.095,72, oltre interessi, al tasso legale dal 12 settembre 2011 ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18 dicembre 2015, fino al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 delle spese di entrami i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, come da sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in complessivi €4.050,50 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
11 Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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