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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALTRINIERI DANIELA
e
IA IN AR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
SPAGGIARI BARBARA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione coniugale sita in Mirandola (MO), via Statale Nord n. 79, già di proprietà del Signor
viene assegnata, al medesimo il quale provvederà al pagamento delle rate residue Parte_1
del relativo mutuo ipotecario fondiario, impegnandosi a reperire un nuovo garante in sostituzione della
Signora AR, attualmente fideiussore;
gli arredi e i beni della casa coniugale , di proprietà di entrambi i coniugi, vengono provvisoriamente assegnati al signo . Parte_1
3. La Signora AR MA IN si trasferirà non appena possibile insieme ai figli minori e Per_1
in un appartamento in locazione e già con decorrenza dal 01.02.2025. La signora AR Per_2
traslocherà i propri beni nella nuova abitazione;
oltre ai propri effetti personali potra' asportare dalla casa coniugale asciugatrice, congelatore a cassetto e stoviglie e biancheria da casa, un materasso singolo,
la tv che ora si trova in cucina e il modem wi-fi da lei acquistato e a lei già intestato.
4. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_1 Per_2
relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo e sulle questioni di ordinaria amministrazione decidera' il genitore con il quale i figli di troveranno. I figli rimarranno collocati prevalentemente presso la madre, presso la quale trasferiranno la residenza anagrafica. I figli trascorreranno il weekend con il papà a settimane alterne, dal venerdì sera (prima o dopo cena previo accordo anche telefonico) fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa dopo cena, sempre salvo diverso accordo con la signora larosa.
La settimana in cu trascorreranno il weekend con il papà andranno altresì a cena una Per_1 Per_2
sera infrasettimanale (indicativamente il mercoledì). Nella settimana in cu resteranno Per_1 Per_2 nel week end con la mamma, invece, trascorreranno due sere infrasettimanali, martedì e giovedì, a cena dal papà;
Per quanto concerne le festività Natalizie trascorreranno con l'uno e l'altro genitore 7 Per_1 Per_2
gg. consecutivi (dal 24 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1), facendo sì che passeranno il giorno di Natale con l'una e il capodanno con l'altro alternandosi di anno in anno. In caso di disaccordo, si conviene che negli anni pari i bambini rimangano il giorno di Natale con la mamma, e negli anni dispari con il papa'.
Per quanto riguarda le vacanze Pasquali i bambini le trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua
con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà e viceversa. Infine, per quanto attiene alle vacanze estive trascorreranno 15 (quindici) giorni anche consecutivi con ciascun genitore. Le Per_1 Per_2
parti, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle vacanze si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il 30 maggio di ogni anno le date delle ferie dal lavoro. Tenuto conto che il padre puo' godere delle ferie estive solamente nel mese di agosto, i genitori convengono che il periodo di giorni 15 da trascorrere con i figli da parte del padre durante il periodo estivo sia ricompreso nel mese di agosto. Altresì i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove andranno con i figli e dovranno rendersi reperibili al cellulare.
5. Il Signor si obbliga a versare mensilmente alla Signora AR MA IN, Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma di euro 500,00
(cinquecento/00) quale contributo al mantenimento dei figli minori (euro 250,00 ciascuno) fino al raggiungimento della maggiore età e comunque fino alla loro indipendenza economica utilizzando i seguenti dati bancari IBAN [...] . L'assegno unico verrà percepito al 50%
da ciascun genitore.
Le spese straordinarie saranno a carico del padre per il 70% e per il 30% a carico della madre. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e, più in particolare,
devono ritenersi spese straordinarie le seguenti voci: mediche: le spese mediche e dentistiche per i ragazzi saranno quelle dei medici e delle strutture private che abitualmente vengono frequentati escludendo perciò la preferenza alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
a titolo non esaustivo sono da intendersi spese mediche straordinarie anche le spese farmaceutiche, terapeutiche,
psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche etc;
-
Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni,
alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative e altre varie: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
le spese relative alle ricariche telefoniche dei cellulari dei figli (euro 7,00 circa al mese per ciascuno) saranno a carico del padre;
le spese straordinarie comprendono espressamente altresì pre e post scuola, mensa scolastica e abbigliamento.
6. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributo al proprio mantenimento.
8. I coniugi si prestano reciprocamente sin da ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ( documento di identita' e passaporto), cosi' come prestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori I documenti dei figli Per_1 Per_2
saranno conservati dalla madre e consegnati al padre ove questi si rechi all'estero con loro. I genitori convengono altresi' che i viaggi e soggiorni all'estero dei figli minori, con un genitore o eventualmente con terze persone. debbano sempre essere previamente concordati.
9. Le autovetture attualmente intestate a ciascun coniuge ( Dacia Duster tg. GJ319FM al Sig Parte_1
e Hiundai tg. EC425GW alla Sig. ra AR MA IN) vengono espressamente
[...]
riconosciute in proprieta' di ognuno di essi, senza nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro. 10. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, nel senso che ognuna provvederà a pagare il professionista dal quale è assistita”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e IA IN AR, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(RC) il 16/12/1979 e IA IN AR nata a [...] il
26/09/1983 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai figli minori ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n.1, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale