Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 285/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Pamela Valandro Parte_1 Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14.6.2009, regolarmente trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vigodarzere (PD), al n. 6, parte II, serie A, Anno 2009;
-ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di legge;
- omologare le seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Vigodarzere (PD), Via Gianni Rodari n. 31, di proprietà esclusiva della
SI.ra con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, rimarrà assegnata alla stessa, Parte_1
convivente con le figlie.
2) resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
residenza presso la madre, con la quale convive anche la IA maggiorenne Per_2
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Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della IA minore presso di sé.
3) Quanto alle modalità di frequentazione, considerata l'età della IA di anni 15, il padre Per_1
potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con la SI.ra e compatibilmente Parte_1
con gli impegni scolastici, le necessità e la volontà della IA, indicativamente secondo la regolamentazione attualmente in essere, ossia: durante la settimana di competenza della madre, la domenica tutto il giorno;
i fine settimana alternati dal venerdi alla domenica;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
le vacanze di Natale e di Pasqua in modo alternato con la madre;
anche per i ponti scolastici e le altre festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale, compatibilmente con le esigenze scolastiche della IA.
4) Il SI. provvederà a versare alla SI.ra , a titolo di concorso al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della IA, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) da rivalutarsi secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'udienza di comparizione;
detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico sarà percepito dal SI. che CP_1
continuerà a versarne l'intero importo sul conto corrente bancario intestato alla IA . Per_1
- Entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore della IA, come determinate in base al protocollo stabilito dal Tribunale di Padova. I genitori concordano che il rimborso delle spese straordinarie avvenga, previa esibizione della relativa documentazione da parte del genitore che avrà anticipato la spesa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile o a diverso titolo ad eccezione di quanto stabilito con il presente atto.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario in data 14.6.2009 a Vigodarzere (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte II, serie A, anno 2009.
pagina 2 di 4 Dalla loro unione nascevano due figlie: il 15.5.2006, e il 4.2.2009. Per_2 Per_1
Con decreto n. 8063/2022 del 30.11.2022 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 29.11.2022.
In data 10.1.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4 (esclusa la parte relativa all'assegno unico) e 5 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse di anche in quanto rispettose delle Per_1
norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 4, seconda parte, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, in data 14.6.2009 a Vigodarzere (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di CP_1
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte II, serie A, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3 e 4, prima parte, e 5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 10.1.2025;
pagina 3 di 4 4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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