TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1891/2019 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Anzuoni, dom.to come Parte_1 in atti;
ricorrente in riassunzione - opposto
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, dom.to come in atti;
CP_1
resistente in riassunzione - opponente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 311/2019, depositato dal CP_1
Tribunale di Avellino il 1.3.2019, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di € 119.992,20, di cui al disposto di condanna, a suo carico, della sentenza della Corte d'Appello Napoli n. 2596/2018 depositata il
1.6.2018.
Deduceva l'opponente che la sentenza, che aveva disposto la condanna per la detta somma in suo danno, era stata dallo stesso impugnata con ricorso per Cassazione (RG2665/2018) e pertanto la somma era da ritenersi oggetto di un credito non liquido, né certo, né esigibile.
L'opponente ricostruiva l'intera vicenda ed esponeva:
di aver acquistato, in data 1.8.2005, all'asta, un sito industriale contaminato dall'amianto, in via Pescarole del Comune di , per il quale il Comune aveva emesso ordinanza di bonifica e messa in sicurezza a suo Pt_1 carico;
che il comune di procedeva alla esecuzione in danno dell'opera di bonifica per un costo complessivo Pt_1 di € 119.992,20; che tale costo era stato erroneamente determinato non applicandosi il prezzario regionale vigente.
Con riferimento specifico al decreto opposto, avente ad oggetto la somma di € 119.992,20 al cui pagamento a favore del l'opponente è stato condannato con la sentenza della Corte d'Appello n. Parte_1
2596/2018 di accoglimento del ricorso spiegato dal deduceva la inesigibilità trattandosi di credito Pt_1 litigioso, stante la pendenza del giudizio in Cassazione avverso la sentenza di appello non ancora passata in giudicato, riproducendo infine tutti i motivi specifici già dedotti nel giudizio di primo e secondo grado.
Si costituiva il che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto della opposizione, Parte_1 previa eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del giudizio in
Cassazione avverso la sentenza costituente il titolo del credito ingiunto.
In data 14.10.2019 veniva sospeso il giudizio di opposizione.
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 il riassumeva il giudizio sospeso a seguito del Parte_1 deposito della ordinanza n. 34658/2023 depositata dalla Suprema Corte in data 12.12.2023, con la quale la
Corte rigettava integralmente il ricorso del e confermava la sentenza della Corte d'Appello. CP_1
L'opposizione è infondata.
A seguito della decisione della Suprema Corte la sentenza n. 2596/2018 Corte d'Appello Napoli è divenuta cosa giudicata formale e sostanziale, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., con conseguente irrevocabilità della decisione e definitività della statuizione.
Ne consegue la definitività ed irretrattabilità della statuizione di condanna a carico del per la somma CP_1 di cui al decreto opposto.
Assorbita ogni altra questione.
L'opposizione va pertanto rigettata;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 311/2019.
2. Dichiara definitivamente esecutorio l'opposto decreto.
3. condanna parte soccombente alla rifusione in favore del delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 6500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 10.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1891/2019 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Anzuoni, dom.to come Parte_1 in atti;
ricorrente in riassunzione - opposto
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, dom.to come in atti;
CP_1
resistente in riassunzione - opponente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 311/2019, depositato dal CP_1
Tribunale di Avellino il 1.3.2019, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di € 119.992,20, di cui al disposto di condanna, a suo carico, della sentenza della Corte d'Appello Napoli n. 2596/2018 depositata il
1.6.2018.
Deduceva l'opponente che la sentenza, che aveva disposto la condanna per la detta somma in suo danno, era stata dallo stesso impugnata con ricorso per Cassazione (RG2665/2018) e pertanto la somma era da ritenersi oggetto di un credito non liquido, né certo, né esigibile.
L'opponente ricostruiva l'intera vicenda ed esponeva:
di aver acquistato, in data 1.8.2005, all'asta, un sito industriale contaminato dall'amianto, in via Pescarole del Comune di , per il quale il Comune aveva emesso ordinanza di bonifica e messa in sicurezza a suo Pt_1 carico;
che il comune di procedeva alla esecuzione in danno dell'opera di bonifica per un costo complessivo Pt_1 di € 119.992,20; che tale costo era stato erroneamente determinato non applicandosi il prezzario regionale vigente.
Con riferimento specifico al decreto opposto, avente ad oggetto la somma di € 119.992,20 al cui pagamento a favore del l'opponente è stato condannato con la sentenza della Corte d'Appello n. Parte_1
2596/2018 di accoglimento del ricorso spiegato dal deduceva la inesigibilità trattandosi di credito Pt_1 litigioso, stante la pendenza del giudizio in Cassazione avverso la sentenza di appello non ancora passata in giudicato, riproducendo infine tutti i motivi specifici già dedotti nel giudizio di primo e secondo grado.
Si costituiva il che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto della opposizione, Parte_1 previa eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza del giudizio in
Cassazione avverso la sentenza costituente il titolo del credito ingiunto.
In data 14.10.2019 veniva sospeso il giudizio di opposizione.
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 il riassumeva il giudizio sospeso a seguito del Parte_1 deposito della ordinanza n. 34658/2023 depositata dalla Suprema Corte in data 12.12.2023, con la quale la
Corte rigettava integralmente il ricorso del e confermava la sentenza della Corte d'Appello. CP_1
L'opposizione è infondata.
A seguito della decisione della Suprema Corte la sentenza n. 2596/2018 Corte d'Appello Napoli è divenuta cosa giudicata formale e sostanziale, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., con conseguente irrevocabilità della decisione e definitività della statuizione.
Ne consegue la definitività ed irretrattabilità della statuizione di condanna a carico del per la somma CP_1 di cui al decreto opposto.
Assorbita ogni altra questione.
L'opposizione va pertanto rigettata;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 311/2019.
2. Dichiara definitivamente esecutorio l'opposto decreto.
3. condanna parte soccombente alla rifusione in favore del delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 6500,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 10.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino