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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4111/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso depositato in data 10/09/2024 presentato da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Stefano
Esposito (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Treviso;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
– RESISTENTE CONTUMACE –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
A) pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto dal signor Parte_1
-C.F. e dalla signora -
[...] CodiceFiscale_1 CP_1 CodiceFiscale_3
trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di PR – Atto anno 1993 Numero
16 Parte II Serie A ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4111/2024 B) accertarsi e darsi atto che i figli -C.F. - e Persona_1 C.F._4 Per_2
-C.F. sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, così
[...] CodiceFiscale_5 come che la convenuta ha rilasciato e abbandonato la casa coniugale, e per l'effetto revocarsi in ogni caso -anche formalmente - l'assegnazione alla signora della casa CP_1
coniugale sita in PR, Via Zago n.2 così catastalmente censita:
-abitazione Cat. A2 sita in PR (Tv), via Zago n. 2, catastalmente censita: Comune di
PR (Tv), Catasto Fabbricati Foglio 9, Sez. B, particella 244 sub 2;
-immobile Cat. F1 sita in PR (Tv), Via Terraglio, catastalmente censita: Comune di
PR (Tv), Catasto Fabbricati Foglio 9, Sez. B, particella 244 sub 1.
Con ordine al conservatore di cancellare l'eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione nei Pubblici Registri Immobiliari e del Territorio;
C) attesa l'autosufficienza economica dei figli, revocarsi l'obbligo di concorso del ricorrente al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione, in immediato o dalla data più anticipata possibile, e comunque disporsi anche formalmente che il sig. non è Parte_1
più tenuto al versamento di contributo nei confronti dei figli, per i motivi in atti. In subordine, disporsi riduzione sino alla misura più contenuta di legge, prassi e possibile nel caso concreto;
D) confermarsi che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto;
in ogni caso: spese e compenso e competenze di lite rifuse, anche per contributo unificato e/o altre spese, anche per Consulenti, oltre al rimborso forfettario, alla c.p.a ed all'I.V.A. di e per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 19/06/1993; che dall'unione nascevano due figli: CP_1
il 23/10/1993 e il 14/04/1996; che, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi Per_1 Per_2
si separavano consensualmente dinanzi al Tribunale di Treviso con decreto di omologa del
22/05/2008; che la separazione si protraeva ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente;
che quindi ricorrevano i presupposti per disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto del raggiungimento della maggiore età dei figli e della relativa indipendenza
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4111/2024 economica di e , così come della resistente , illustrava la propria Per_1 Per_2 CP_1
situazione personale e patrimoniale e concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
All'udienza di comparizione delle parti del 14/01/2025 era presente il solo ricorrente e pertanto il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, fatte precisare le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda avanzata dal ricorrente è fondata e deve quindi essere accolta.
Ricorrono infatti i presupposti previsti dalla legge, in quanto la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3, co. 2, L. 1/12/1970 n. 898, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente avvenuta nell'anno 2008; appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita e, infine, il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 26/09/2024.
2. Sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti
2.1 In relazione all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra il decreto di CP_1 omologa della separazione stabiliva che “L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. , sita in PR (TV), Via Zago n. 2, così catastalmente censita … Parte_1
rimane assegnata alla moglie sino alla maggiore età dei figli o fino a quando saranno economicamente autosufficienti in quanto residenza dei figli minori e ”. Per_1 Per_3
Il ricorrente ha dimostrato che i presupposti che legittimavano l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente sono venuti meno.
In primo luogo, i figli nata il [...] e il 14/04/1996, rispettivamente di Per_1 Per_2
anni 31 e 28, hanno entrambi da tempo raggiunto la maggiore età e sono inoltre economicamente autosufficienti.
Difatti, la figlia dopo aver conseguito la laurea magistrale, lavora a tempo pieno Per_1
indeterminato presso la società San Benedetto S.p.a., mentre il figlio , conseguito il Per_2
diploma di laurea in Economia e Commercio, lavora a tempo pieno e indeterminato presso
Keyence Italia S.p.a.
I figli, vivendo peraltro autonomamente ciascuno con i propri compagni, sono dunque economicamente autosufficienti avendo raggiunto una condizione lavorativa stabile che gli permette di provvedere ai rispettivi bisogni e di sostenersi finanziariamente senza necessità del
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4111/2024 supporto dei genitori.
A ciò si aggiunga la circostanza – non contestata dalla resistente stante la relativa contumacia – secondo cui la sig.ra da oltre un anno non abita più nella casa coniugale assegnatale, CP_1
utilizzata dal figlio che vi risiede con la propria compagna. Per_2
Pertanto, la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente deve quindi essere accolta, essendo venuti meno i presupposti che giustificavano all'epoca della separazione la detta assegnazione. Come osservato infatti i figli e sono Per_1 Per_2
maggiorenni e hanno raggiunto entrambi la rispettiva indipendenza economica.
Per l'effetto, va dato ordine al Conservatore di cancellare l'eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare – sita in PR, Via Zago n. 2 – alla sig.ra nei Pubblici Registri Immobiliari e del Territorio. CP_1
2.2 Per le ragioni sopra esposte, di conseguenza, va accolta altresì la domanda di revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento dei figli a carico del ricorrente.
Come detto, risulta infatti che e , maggiorenni e dotati di sufficiente capacità Per_1 Per_2 lavorativa, abbiano raggiunto un'indipendenza economica tale da permettergli di far fronte alle proprie rispettive esigenze, facendo così venir meno le condizioni che giustificavano la previsione di un obbligo di contribuzione al mantenimento in capo al padre.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il Collegio dispone la revoca l'assegno di contributo al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione a carico del padre , con Parte_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) considerate la fase di studio e la fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
19/06/1993 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
1993, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in PR, Via Zago n. 2, alla resistente per le ragioni di cui in motivazione;
CP_1
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4111/2024 2) per l'effetto, ordina al Conservatore di cancellare l'eventuale trascrizione del provvedimento di assegnazione nei Pubblici Registri Immobiliari e del Territorio;
3) accertata l'autosufficienza economica dei figli maggiorenni e , revoca Per_1 Per_2
l'assegno di contributo al mantenimento degli stessi stabilito in sede di separazione a carico del padre , con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
Parte_1
4) conferma che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto;
5) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
che liquida nella somma di € 2.905,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 16/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4111/2024