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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott.ssa Rosalia Russo Femminella, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1396 /2023 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. FERRANTE BASILIO
Appellante
CONTRO
nata a [...] Controparte_1 C.F._1
d'Alunzio il 9 agosto 1960, ivi residente in [...]
e
( C.F.: ), nato a Controparte_2 CodiceFiscale_2
Patti il 6 febbraio 1988, residente in [...]
Appellati avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 63/2023 Reg. Sent., emessa dal Giudice di Pace di S.
Agata di Militello nel procedimento n. 334/2022 RG in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Con la predetta sentenza il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta da e avverso il verbale di Controparte_1 Controparte_2
1 contestazione n. 2022/c/5576, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 10.8.2022, con il quale era stata contestata la Parte_1 violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente.
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 e, ai sensi dell'art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia del verbale di cui sopra e la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, nonostante la regolarità delle notifiche di rito, non non si è costituita sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale poiché il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al CdS, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. essendo sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a “scorrimento veloce”.
Nello specifico, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento, in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002.
L'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede, invero, che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del
D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di Polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti e finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo.
2 Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo
4 sopra richiamato prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2”.
Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Pertanto, alla luce di tale modifica, ad oggi l'utilizzo o installazione di mezzi tecnici di controllo -tra cui l'autovelox- è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del
D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada - quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purché le stesse siano, in ogni caso, individuate con apposito decreto prefettizio.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha chiarito che “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr. Cass. Civ. n. 22627/2023).
Ebbene, il ha prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione (cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso in appello). Pt_1
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va ritenuta la validità ed efficacia del verbale di contestazione impugnato in prime
3 cure da e , sicché il loro ricorso va Controparte_1 Controparte_2 rigettato.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri del DM 147/2022, tenuto conto della natura del giudizio, della semplicità delle questioni trattate ed escludendosi la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.
1396/2023 R.G., vertente tra il -in persona del Sindaco Parte_1
e i signori e avverso la Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 63/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di
Militello, nel procedimento n. 334/2022 RG, in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da e Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. 2022/c/5576, Controparte_2 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
10.8.2022;
-condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell' appellante, Pt_3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti e, per il presente giudizio di appello, in euro 91,50 per spese vive ed euro 232,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Patti, 16.4.2025
Il giudice
Rosalia Russo Femminella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott.ssa Rosalia Russo Femminella, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1396 /2023 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. FERRANTE BASILIO
Appellante
CONTRO
nata a [...] Controparte_1 C.F._1
d'Alunzio il 9 agosto 1960, ivi residente in [...]
e
( C.F.: ), nato a Controparte_2 CodiceFiscale_2
Patti il 6 febbraio 1988, residente in [...]
Appellati avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 63/2023 Reg. Sent., emessa dal Giudice di Pace di S.
Agata di Militello nel procedimento n. 334/2022 RG in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023.
Con la predetta sentenza il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta da e avverso il verbale di Controparte_1 Controparte_2
1 contestazione n. 2022/c/5576, elevato dal Comando di Polizia Locale del
Comune di in data 10.8.2022, con il quale era stata contestata la Parte_1 violazione dell'art. 142, comma 8 del CDS ed irrogata la sanzione del pagamento della somma di euro 248,67, oltre la decurtazione di n. 3 punti dalla patente.
Con un unico motivo di appello il ha eccepito la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 121 del 2002 e, ai sensi dell'art. 346 cpc, ha richiamato tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado del giudizio chiedendo quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della validità ed efficacia del verbale di cui sopra e la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata, nonostante la regolarità delle notifiche di rito, non non si è costituita sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il appellante, con un unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento operato dagli organi di Polizia stradale poiché il tratto di strada, sul quale era stata accertata la violazione al CdS, non rientrerebbe fra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. essendo sprovvista delle caratteristiche per essere qualificata come strada urbana a “scorrimento veloce”.
Nello specifico, il ha rilevato come il Giudice di Pace ha errato Pt_1 nell'applicare la normativa di riferimento, in quanto non ha tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni nella Legge n. 120 del 2020, con il quale sono state apportate delle modifiche all'art. 4, comma 1 D.L. 121 del 2002.
L'art. 4 comma 1 del D.L. 121 del 2002 prevede, invero, che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del
D. Lgs. n. 285 del 1992, gli organi di Polizia possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti e finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo.
2 Ed ancora, nella parte finale, prima della modifica intervenuta, lo stesso articolo
4 sopra richiamato prevedeva espressamente che: “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2”.
Senonché l'art. 49, comma 5-undecies del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020, ha apportato delle modifiche nella parte in cui ha previsto che tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono altresì essere utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Pertanto, alla luce di tale modifica, ad oggi l'utilizzo o installazione di mezzi tecnici di controllo -tra cui l'autovelox- è consentita, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B del
D. Lgs. n. 285 del 1992, su qualsiasi tipologia di strada - quindi non più solo su quelle di cui all'art. 2, comma 2 lettere C e D del citato decreto legislativo - purché le stesse siano, in ogni caso, individuate con apposito decreto prefettizio.
Anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha chiarito che “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr. Cass. Civ. n. 22627/2023).
Ebbene, il ha prodotto in atti i relativi provvedimenti Parte_1 prefettizi che hanno autorizzato l'installazione di tali mezzi tecnici di rilevazione e controllo proprio nel tratto di strada in cui è stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione (cfr. fascicolo di primo grado del allegato al ricorso in appello). Pt_1
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, va ritenuta la validità ed efficacia del verbale di contestazione impugnato in prime
3 cure da e , sicché il loro ricorso va Controparte_1 Controparte_2 rigettato.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri del DM 147/2022, tenuto conto della natura del giudizio, della semplicità delle questioni trattate ed escludendosi la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n.
1396/2023 R.G., vertente tra il -in persona del Sindaco Parte_1
e i signori e avverso la Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 63/2023 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di
Militello, nel procedimento n. 334/2022 RG, in data 28.3.2023 e depositata in cancelleria in data 26.4.2023, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
-accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da e Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. 2022/c/5576, Controparte_2 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data Parte_1
10.8.2022;
-condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell' appellante, Pt_3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti e, per il presente giudizio di appello, in euro 91,50 per spese vive ed euro 232,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Patti, 16.4.2025
Il giudice
Rosalia Russo Femminella
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