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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 706/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 706/2024 R.G., a seguito del rinvio della Corte di Cassazione con ordinanza n.
9314/2024 pubblicata in data 8.04.2024, che ha cassato la sentenza n. 1172/2018 pubblicata il
16.07.2018 dalla Corte d'Appello di Genova,
promossa da:
, in proprio Parte_1
e
, in proprio Parte_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marmertini per mandato in Controparte_1 atti
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per Avv. e Avv. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in Pt_1 Parte_1 Pt_2 Pt_2 riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile
n. 9314/2024, pubblicata in data 08-04-2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) dichiarare tenuto e condannato il Dott. all'immediata corresponsione della somma CP_1 di euro 17.401,24 o quell'altra maggiore o minore, meglio vista e ritenuta, a titolo di saldo compensi legali, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, a favore degli Avv.ti
e Parte_1 Parte_2
2) dichiarare tenuto e condannato il Dott. a rifondere spese e compensi legali di tutti CP_1
i gradi di giudizio, ivi comprese le fasi del giudizio di legittimità e della presente fase riassuntiva;
3) dichiarare tenuto e condannato il Dott. all'immediata restituzione dei pagamenti, CP_1
a lui corrisposti da parte degli Avv.ti e a titolo di spese di lite Parte_1 Parte_2
e tasse, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, nonché giudizio di legittimità, oltre interessi legali a far data da ogni singolo pagamento al saldo effettivo”.
Per Vairo Dott. “1. IN VIA PRINCIPALE, respingere le pretese degli attori siccome del CP_1 tutto infondate;
2. IN SUBORDINE, riconoscere le pretese degli attori nelle minor somme indicate dal convenuto o comunque emergende, dedotto quanto egli già pagò”.
FATTO
I. Gli Avv.ti ed citano in riassunzione il dott. per Parte_1 Parte_2 CP_1 sentirlo condannare alla corresponsione della somma di 17,401, 24 euro, o a quella ritenuta da questa Corte, corrispondente al compenso per l'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, da loro svolta a favore dell'odierno convenuto.
I primi, infatti, hanno assistito e rappresentato il loro cliente in due distinti giudizi, passati in CP_1 giudicato rispettivamente con la sentenza del Tribunale di Savona n. 66/07 del 5/03/2007 e con la pronuncia della Corte di Appello di Genova n. 1128 del 14/11/2009.
II. A fronte del mancato saldo, instaurata la lite tra le odierne parti in causa e svolti i giudizi di merito, gli Avv.ti e proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Pt_1 Pt_2
Corte di Appello di Genova n. 1172/2018 del 16/7/2018, secondo cui i professionisti non avrebbero soddisfatto l'onere probatorio in merito all'esistenza ed all'entità delle prestazioni eseguite, ritenute comunque sproporzionate. III. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9314/2024, pubblicata in data 8/04/2024, accoglieva il ricorso così proposto e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, demandando alla stessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Instaurato il giudizio in riassunzione, le parti si costituivano in giudizio come in atti.
DIRITTO
I. Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione gli odierni attori in riassunzione Avv.ti e Pt_2 hanno provato l'an ed il quantum delle rispettive prestazioni professionali, posto che “nel Pt_1 caso di specie, gli attori, attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avevano assolto all'onere della prova in quanto l'esame dei fascicoli consentiva di accertare l'attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio e di verificare il contributo di altri difensori”, risultando priva di pregio l'eccezione del convenuto in riassunzione secondo cui “l'elencazione delle voci difensive costituirebbe un onere di allegazione, da svolgersi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.”.
Una simile argomentazione, infatti, risulta sconfessata “dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite (Cass. n. 15930/2018)” (pag. 4).
Mediante il ricorso all'ordine di esibizione, i professionisti “hanno messo il giudice in condizione di verificare l'attività svolta e di procedere alla liquidazione dei compensi” posto che “l'elencazione delle voci difensive, che costituiscono il contenuto della parcella, non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l'esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale” (pag. 5).
II. Fermo quanto sopra, è stata ritenuta del pari infondata ed errata in diritto anche la parte motiva della sentenza della Corte di Appello di Genova con cui è stata riconosciuta la sproporzione tra la richiesta di compenso, da una parte, ed il valore della causa e la liquidazione delle spese giudiziali, dall'altra.
Il Giudice di legittimità, infatti, si è soffermato sul dettato degli artt. 2 e 5 del D.M. 127/2004, contenente il Regolamento sulla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio si legge pertanto che “l'art. 5 del D.M. 127 del 2004, ratione temporis applicabile nel caso in questione, prevede, al primo comma che “nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice” laddove “il terzo comma dello stesso art. 5 disciplina l'ipotesi della liquidazione degli onorari nei rapporti tra avvocato e cliente, distinguendola dalla liquidazione giudiziale, prevedendo che si tenga conto, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività”.
Dalle considerazioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ne deduce che “il valore della causa rappresenta uno dei criteri per la liquidazione del compenso, da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate ed all'attività concretamente svolta dall'avvocato”.
A riprova dell'autonomia che caratterizza la liquidazione del compenso professionale per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal professionista, la Cassazione richiama il dettato dell'art. 2 del medesimo DM n. 127 del 2004, secondo cui “il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese;
ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. n.
9633/2010)” (pag. 6).
III. Sulla base di tali principi di diritto, questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, deve, di conseguenza, accogliere le pretese degli attori in riassunzione.
In particolare, alla luce di quanto già affermato dalla Cassazione in merito al soddisfacimento dell'onere probatorio ed all'autonomia del compenso professionale rispetto alle determinazioni giudiziali in punto spese di lite, deve sottolinearsi come la richiesta degli attori in riassunzione sia la più favorevole per parte convenuta. Considerato il principio di diritto succitato, infatti, i professionisti avrebbero potuto formulare richieste di compenso ben più onerose per il , come risulta anche dalle due proposte CP_1 alternative formulate a titolo di confronto da e Pt_2 Pt_1
Dimostrati, dunque, l'an ed il quantum delle prestazioni professionali svolte, la richiesta di condanna alla corresponsione del compenso, come quantificato dagli attori, dimostra inoltre la buona fede e la correttezza dei medesimi.
Posto che il valore della causa rappresenta solo uno dei criteri per la liquidazione del compenso (da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate ed all'attività svolta dall'Avvocato), infatti, si deve convenire con la tesi attorea secondo cui la somma richiesta di
17.401, 24 euro risulta la più favorevole al convenuto, visto che il parametro delle liquidazioni giudiziali consente anche una liquidazione inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione del richiamato decreto ministeriale.
Tuttavia, vista la documentazione prodotta in atti dalle parti, questa Corte di Appello, svolto il giudizio di congruità e correttezza sulle singole voci di compenso oggetto della domanda attorea, riconosce la fondatezza delle eccezioni di controparte in ordine alla debenza della minor somma di
15.181, 79 euro.
Dagli atti prodotti in sede di riassunzione, infatti, si evince come gli attori abbiano errato nella quantificazione della somma dovuta limitatamente al mancato computo degli 800 euro già versati dal per l'iscrizione di ipoteca ex art. 186-ter c.p.c. e dei 1419, 45 euro versati in eccedenza CP_1 rispetto a quanto dovuto all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Savona n. 66/07, come risultante dalla relativa nota spese collegiale (pag. 2 Comparsa conclusionale in riassunzione del ). CP_1
IV. Accogliendo la domanda attrice nei confronti di , questa Corte liquida a carico del CP_1 medesimo le spese del presente e di tutti i precedenti gradi del giudizio.
Gli attori hanno diritto alla restituzione di quanto corrisposto alla controparte a titolo di spese in esecuzione della sentenza del Tribunale e della sentenza della Corte di Appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa promossa da:
VV. e Pt_1 Parte_1 Parte_2 ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
così decide:
In parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la spettanza del compenso azionato nella minor somma indicata da parte convenuta, questa Corte:
- dichiara tenuto e condanna il Dott. all'immediata corresponsione della somma di CP_1 euro 15.181,79, a titolo di saldo compensi legali, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, a favore degli Avv.ti e Parte_1 Parte_2
- dichiara tenuto e condanna il Dott. a rifondere spese e compensi legali di tutti i gradi CP_1 di giudizio, ivi comprese le fasi del giudizio di legittimità e della presente fase riassuntiva, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 per il primo grado del giudizio, di euro
3.000,00 per il secondo grado del giudizio, di euro 2.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro
3.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre a spese generali ed accessori di legge;
- dichiara tenuto e condanna il Dott. all'immediata restituzione agli attori della somma CP_1 di euro 4.883,00, oltre interessi legali a far data da ogni singolo pagamento al saldo effettivo.
Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. Gabriele Fazzeri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 706/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 706/2024 R.G., a seguito del rinvio della Corte di Cassazione con ordinanza n.
9314/2024 pubblicata in data 8.04.2024, che ha cassato la sentenza n. 1172/2018 pubblicata il
16.07.2018 dalla Corte d'Appello di Genova,
promossa da:
, in proprio Parte_1
e
, in proprio Parte_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marmertini per mandato in Controparte_1 atti
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per Avv. e Avv. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in Pt_1 Parte_1 Pt_2 Pt_2 riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile
n. 9314/2024, pubblicata in data 08-04-2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) dichiarare tenuto e condannato il Dott. all'immediata corresponsione della somma CP_1 di euro 17.401,24 o quell'altra maggiore o minore, meglio vista e ritenuta, a titolo di saldo compensi legali, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, a favore degli Avv.ti
e Parte_1 Parte_2
2) dichiarare tenuto e condannato il Dott. a rifondere spese e compensi legali di tutti CP_1
i gradi di giudizio, ivi comprese le fasi del giudizio di legittimità e della presente fase riassuntiva;
3) dichiarare tenuto e condannato il Dott. all'immediata restituzione dei pagamenti, CP_1
a lui corrisposti da parte degli Avv.ti e a titolo di spese di lite Parte_1 Parte_2
e tasse, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, nonché giudizio di legittimità, oltre interessi legali a far data da ogni singolo pagamento al saldo effettivo”.
Per Vairo Dott. “1. IN VIA PRINCIPALE, respingere le pretese degli attori siccome del CP_1 tutto infondate;
2. IN SUBORDINE, riconoscere le pretese degli attori nelle minor somme indicate dal convenuto o comunque emergende, dedotto quanto egli già pagò”.
FATTO
I. Gli Avv.ti ed citano in riassunzione il dott. per Parte_1 Parte_2 CP_1 sentirlo condannare alla corresponsione della somma di 17,401, 24 euro, o a quella ritenuta da questa Corte, corrispondente al compenso per l'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, da loro svolta a favore dell'odierno convenuto.
I primi, infatti, hanno assistito e rappresentato il loro cliente in due distinti giudizi, passati in CP_1 giudicato rispettivamente con la sentenza del Tribunale di Savona n. 66/07 del 5/03/2007 e con la pronuncia della Corte di Appello di Genova n. 1128 del 14/11/2009.
II. A fronte del mancato saldo, instaurata la lite tra le odierne parti in causa e svolti i giudizi di merito, gli Avv.ti e proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Pt_1 Pt_2
Corte di Appello di Genova n. 1172/2018 del 16/7/2018, secondo cui i professionisti non avrebbero soddisfatto l'onere probatorio in merito all'esistenza ed all'entità delle prestazioni eseguite, ritenute comunque sproporzionate. III. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9314/2024, pubblicata in data 8/04/2024, accoglieva il ricorso così proposto e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, demandando alla stessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Instaurato il giudizio in riassunzione, le parti si costituivano in giudizio come in atti.
DIRITTO
I. Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione gli odierni attori in riassunzione Avv.ti e Pt_2 hanno provato l'an ed il quantum delle rispettive prestazioni professionali, posto che “nel Pt_1 caso di specie, gli attori, attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., avevano assolto all'onere della prova in quanto l'esame dei fascicoli consentiva di accertare l'attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio e di verificare il contributo di altri difensori”, risultando priva di pregio l'eccezione del convenuto in riassunzione secondo cui “l'elencazione delle voci difensive costituirebbe un onere di allegazione, da svolgersi nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.”.
Una simile argomentazione, infatti, risulta sconfessata “dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite (Cass. n. 15930/2018)” (pag. 4).
Mediante il ricorso all'ordine di esibizione, i professionisti “hanno messo il giudice in condizione di verificare l'attività svolta e di procedere alla liquidazione dei compensi” posto che “l'elencazione delle voci difensive, che costituiscono il contenuto della parcella, non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l'esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale” (pag. 5).
II. Fermo quanto sopra, è stata ritenuta del pari infondata ed errata in diritto anche la parte motiva della sentenza della Corte di Appello di Genova con cui è stata riconosciuta la sproporzione tra la richiesta di compenso, da una parte, ed il valore della causa e la liquidazione delle spese giudiziali, dall'altra.
Il Giudice di legittimità, infatti, si è soffermato sul dettato degli artt. 2 e 5 del D.M. 127/2004, contenente il Regolamento sulla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio si legge pertanto che “l'art. 5 del D.M. 127 del 2004, ratione temporis applicabile nel caso in questione, prevede, al primo comma che “nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice” laddove “il terzo comma dello stesso art. 5 disciplina l'ipotesi della liquidazione degli onorari nei rapporti tra avvocato e cliente, distinguendola dalla liquidazione giudiziale, prevedendo che si tenga conto, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività”.
Dalle considerazioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ne deduce che “il valore della causa rappresenta uno dei criteri per la liquidazione del compenso, da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate ed all'attività concretamente svolta dall'avvocato”.
A riprova dell'autonomia che caratterizza la liquidazione del compenso professionale per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal professionista, la Cassazione richiama il dettato dell'art. 2 del medesimo DM n. 127 del 2004, secondo cui “il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese;
ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. n.
9633/2010)” (pag. 6).
III. Sulla base di tali principi di diritto, questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, deve, di conseguenza, accogliere le pretese degli attori in riassunzione.
In particolare, alla luce di quanto già affermato dalla Cassazione in merito al soddisfacimento dell'onere probatorio ed all'autonomia del compenso professionale rispetto alle determinazioni giudiziali in punto spese di lite, deve sottolinearsi come la richiesta degli attori in riassunzione sia la più favorevole per parte convenuta. Considerato il principio di diritto succitato, infatti, i professionisti avrebbero potuto formulare richieste di compenso ben più onerose per il , come risulta anche dalle due proposte CP_1 alternative formulate a titolo di confronto da e Pt_2 Pt_1
Dimostrati, dunque, l'an ed il quantum delle prestazioni professionali svolte, la richiesta di condanna alla corresponsione del compenso, come quantificato dagli attori, dimostra inoltre la buona fede e la correttezza dei medesimi.
Posto che il valore della causa rappresenta solo uno dei criteri per la liquidazione del compenso (da valutare unitamente alla natura della controversia, alle questioni trattate ed all'attività svolta dall'Avvocato), infatti, si deve convenire con la tesi attorea secondo cui la somma richiesta di
17.401, 24 euro risulta la più favorevole al convenuto, visto che il parametro delle liquidazioni giudiziali consente anche una liquidazione inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione del richiamato decreto ministeriale.
Tuttavia, vista la documentazione prodotta in atti dalle parti, questa Corte di Appello, svolto il giudizio di congruità e correttezza sulle singole voci di compenso oggetto della domanda attorea, riconosce la fondatezza delle eccezioni di controparte in ordine alla debenza della minor somma di
15.181, 79 euro.
Dagli atti prodotti in sede di riassunzione, infatti, si evince come gli attori abbiano errato nella quantificazione della somma dovuta limitatamente al mancato computo degli 800 euro già versati dal per l'iscrizione di ipoteca ex art. 186-ter c.p.c. e dei 1419, 45 euro versati in eccedenza CP_1 rispetto a quanto dovuto all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Savona n. 66/07, come risultante dalla relativa nota spese collegiale (pag. 2 Comparsa conclusionale in riassunzione del ). CP_1
IV. Accogliendo la domanda attrice nei confronti di , questa Corte liquida a carico del CP_1 medesimo le spese del presente e di tutti i precedenti gradi del giudizio.
Gli attori hanno diritto alla restituzione di quanto corrisposto alla controparte a titolo di spese in esecuzione della sentenza del Tribunale e della sentenza della Corte di Appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa promossa da:
VV. e Pt_1 Parte_1 Parte_2 ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
così decide:
In parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la spettanza del compenso azionato nella minor somma indicata da parte convenuta, questa Corte:
- dichiara tenuto e condanna il Dott. all'immediata corresponsione della somma di CP_1 euro 15.181,79, a titolo di saldo compensi legali, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, a favore degli Avv.ti e Parte_1 Parte_2
- dichiara tenuto e condanna il Dott. a rifondere spese e compensi legali di tutti i gradi CP_1 di giudizio, ivi comprese le fasi del giudizio di legittimità e della presente fase riassuntiva, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 per il primo grado del giudizio, di euro
3.000,00 per il secondo grado del giudizio, di euro 2.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro
3.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre a spese generali ed accessori di legge;
- dichiara tenuto e condanna il Dott. all'immediata restituzione agli attori della somma CP_1 di euro 4.883,00, oltre interessi legali a far data da ogni singolo pagamento al saldo effettivo.
Genova, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. Gabriele Fazzeri