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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 173 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. , con l'avv. Paola Fossi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio ha eletto domicilio e
c.f. con l'avv. Giada Palandri, presso il cui Parte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in data 18.12.2004 a Vaiano (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Vaiano (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2004,
Parte II, Serie A, atto n. 38 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
01.04.2005, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, ed il 29.01.2010; (2) Per_2
1 che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno essendo da tempo insorti contrasti e dissapori.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le stesse hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte, insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) Essendo il figlio Per_1 maggiorenne, non vi è la necessità di regolamentare né il suo affidamento né il regime di frequentazione di costui con entrambi i genitori. manterrà la sua attuale residenza Per_1 anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e sarà libero di frequentare il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui. Egli starà presso il padre, possibilmente e compatibilmente con i suoi impegni, gli stessi giorni in cui vi starà la sorella . Per la figlia viene disposto Per_2 Per_2
l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà stare con la figlia
a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la residenza della stessa. Il padre potrà stare con nei giorni Per_2 di martedì e venerdì, dall'uscita della scuola fino alla sera, quando il padre la riaccompagnerà presso la residenza della stessa o fino al giorno successivo quando si recherà a scuola. Le modalità di Per_2 frequentazione sopra indicate verranno seguite purché la figlia sia disponibile a permanere e pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre trascorrerà con i figli, durante il periodo delle ferie estive, almeno quindici giorni, anche non continuativi, da concordarsi preventivamente con loro e con la sig.ra entro il mese di maggio di ogni anno. I figli trascorreranno con il padre la Vigilia Pt_2 di Natale e con la madre il giorno di Natale;
alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Per quanto concerne le festività del 31.12 e 01.01 le trascorrerà Per_2 alternativamente con il padre e la madre con cadenza annuale;
l'anno corrente le trascorrerà con il padre. i ricorrenti concordano che le modalità di frequentazione di entrambi i figli con il padre – vista
l'età dei medesimi - saranno decise sempre concordemente con ciascuno di loro e nel rispetto delle loro esigenze e volontà, non solo del figlio maggiorenne ma anche della figlia , alla quale i genitori Per_2 non intendono imporre modalità e tempi di frequentazione che non coincidano con la sua volontà; per tale motivo i ricorrenti concordano che la somma pattuita a carico di per il concorso al Pt_1 mantenimento dei figli come prevista all'art. 4, rimarrà invariata anche nell'ipotesi che gli stessi frequentino in misura diversa e per minori giorni il padre, anche eventualmente decidendo di non pernottare e/o non pranzare e/o non cenare presso lo stesso. Il piano genitoriale per la minore Per_2
2 viene allegato al presente atto (doc. 12). 3) L'assegnazione della casa coniugale posta in Vaiano (PO),
Via Val di Bisenzio n. 223, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene attribuita alla signora Pt_2 presso la quale i figli sono collocati. Il sig. rilascerà la casa coniugale contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso ed andrà a vivere presso l'abitazione dei genitori a Montemurlo, con restituzione delle chiavi dell'abitazione coniugale;
egli, oltre ai propri effetti e beni personali, ritirerà i beni mobili di cui all'allegato elenco (doc. 13), quando vorrà, previo preavviso alla moglie di almeno 15 giorni. Si precisa che la sig.ra potrà utilizzare e godere dei beni di cui all'allegato Pt_2 richiamato (doc. 13). 4) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli mediante il pagamento Pt_1 della somma di euro 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente di euro 500,00 mensili che corrisponderà direttamente alla signora mediante bonifico bancario alle coordinate iban che Pt_2 la stessa gli comunicherà, entro il 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente, sulla base della variazione degli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo al deposito. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel
“Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese (doc. 14) e forma parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta. I ricorrenti concordano che l'eventuale variazione in aumento delle rate del mutuo dopo la stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza non potrà determinare una riduzione dell'importo concordato per il mantenimento dei figli. Stante l'apprendistato iniziato dal figlio
i ricorrenti concordano che, qualora la retribuzione dallo stesso percepita sia superiore ad Per_1 euro 500 mensili, ridurrà il contributo al mantenimento del figlio ad euro 150,00 e così Pt_1 complessivamente corrisponderà alla euro 400,00 mensili;
qualora la retribuzione sia Pt_2 superiore ad euro 1.000,00 i ricorrenti si impegnano a ridurre l'importo del contributo dovuto da trovando un accordo insieme al figlio. I genitori hanno deciso di acquistare una autovettura Pt_1 per il figlio che verrà cointestata a e gli stessi genitori Parte_2 Persona_3 sosterranno il relativo costo in misura paritetica e allo stesso modo divideranno al 50% ciascuno il costo del bollo e quello dell'assicurazione, che verrà intestata a per l'anno 2025. Per Parte_2 gli anni successivi provvederà al pagamento delle spese dell'auto (assicurazione, bollo, Per_1
3 manutenzione) fino all'importo di euro 1.500,00, sempre che lo stesso lavori;
l'eventuale parte eccedente verrà divisa al 50% tra i genitori, qualora non sia in grado di farvi fronte. Tutte Per_1 le spese relative al cane che la signora ha acquistato, restano ad integrale carico della Pt_2 medesima 5) Le detrazioni/deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% come per legge;
anche le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno effettuate al 50%. I genitori percepiranno al 50% ciascuno l'assegno unico universale per i figli a carico;
a tal fine gli stessi si impegnano a recarsi al Patronato entro il 15/02/2025 per disporre il pagamento del 50% ciascuno sui loro due conti correnti personali. 6) I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano. 7) I coniugi continueranno a pagare al 50% le rate dei mutui contratti per
l'acquisto e la ristrutturazione della casa le cui rate vengono addebitate sul conto corrente
IntesaSanPaolo n. 1000/00090009. Su tale conto corrente vengono accreditati i canoni locativi dell'ufficio affittato che verranno utilizzati dai coniugi per pagare le rate del mutuo. I signori
e concordano di mantenere acceso tale c/c per il pagamento del mutuo e fino Pt_1 Pt_2 all'estinzione del medesimo. A tal fine gli stessi provvederanno a versare su tale conto il 50% dell'importo delle rate di muto in scadenza, detratto l'importo del canone locativo ivi accreditato. 8)
I beni mobili che arredano la casa coniugale, di proprietà comune al 50% tra i coniugi, rimangono nella disponibilità della signora fino a quando i figli continueranno ad abitare nella casa Pt_2 coniugale, per lo stesso periodo rimarranno di proprietà comune ma nella disponibilità di i Pt_1 beni di cui all. 13, salvo diversi accordi tra le parti. 9) I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestatario del conto medesimo, trattandosi di beni personali non rientranti nella comunione. 10) L'automobile fiat 500L tg. FD246BB, acquistata durante il matrimonio in comunione dei beni, è intestata ed è di proprietà esclusiva della signora l'autovettura lancia Y tg. FR957KT, anche questa acquistata durante Pt_2 il matrimonio con disponibilità comuni, è intestata ed è di proprietà esclusiva del signor Pt_1
La Sig.ra rinuncia alla corresponsione della metà della differenza di valore tra i due mezzi e Pt_2 il sig. rinuncia a richiedere la maggiorazione del costo dell'assicurazione dell'autovettura Pt_1
Lancia Y dovuta ai sinistri cagionati dai familiari alla guida di tale autovettura. 11) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
il sig. rilascia contestualmente la casa coniugale, con l'accordo Pt_1 che egli vi possa immediatamente rientrare (rimuovendo, ove occorresse, dispositivi volti ad ostacolare
4 il rientro), qualora per qualsivoglia ragione la separazione non venga omologata. 12) I coniugi hanno regolato con separata scrittura privata la questione relativa alle agevolazioni fiscali (bonus) di cui hanno beneficiato per la ristrutturazione dell'immobile. Con la sottoscrizione del presente ricorso e della richiamata scrittura privata, i sigg.ri e dichiarano di aver risolto ogni Pt_1 Pt_2 questione economica e di non aver più niente altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per i rapporti economico patrimoniali nascenti dal matrimonio, nessuno escluso, ad eccezione delle obbligazioni derivanti dagli accordi di separazione. 13) Il sig. provvederà a trasferire la Pt_1 propria residenza altrove entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto notarile per l'erogazione finale
e quietanza del mutuo di cui al punto g) delle premesse. 14) Le spese legali del presente atto sono interamente compensate tra le parti”.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice delegato al fine di ottenere un chiarimento circa la data dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del sig. , con Pt_1
provvedimento del 25.3.2025 la stessa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data dell'udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della figlia minore– I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso
5 deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli , minore, e Per_2 di maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Collegio ritiene che Per_1
le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, in relazione alla loro età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
sposati a Vaiano (PO) in data 18.12.2004, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, atto n. 38;
- omologa l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Essendo il figlio maggiorenne, non vi è la necessità di regolamentare né il Per_1
suo affidamento né il regime di frequentazione di costui con entrambi i genitori. manterrà la sua attuale residenza anagrafica e collocazione prevalente presso Per_1
la madre e sarà libero di frequentare il padre quando vorrà, prendendo accordi direttamente con lui. Egli starà presso il padre, possibilmente e compatibilmente con i suoi impegni, gli stessi giorni in cui vi starà la sorella . Per la figlia viene Per_2 Per_2
disposto l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà stare con la figlia a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera quando il padre avrà cura di accompagnare la figlia presso la residenza della stessa. Il padre potrà stare con nei giorni di martedì e venerdì, dall'uscita Per_2
6 della scuola fino alla sera, quando il padre la riaccompagnerà presso la residenza della stessa o fino al giorno successivo quando si recherà a scuola. Le modalità di Per_2
frequentazione sopra indicate verranno seguite purché la figlia sia disponibile a permanere e pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre trascorrerà con i figli, durante il periodo delle ferie estive, almeno quindici giorni, anche non continuativi, da concordarsi preventivamente con loro e con la sig.ra entro il mese di maggio di Pt_2
ogni anno. I figli trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale;
alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per quanto concerne le festività del 31.12 e 01.01 le trascorrerà alternativamente con Per_2
il padre e la madre con cadenza annuale;
l'anno corrente le trascorrerà con il padre. I ricorrenti concordano che le modalità di frequentazione di entrambi i figli con il padre – vista l'età dei medesimi - saranno decise sempre concordemente con ciascuno di loro e nel rispetto delle loro esigenze e volontà, non solo del figlio maggiorenne ma anche della figlia , alla quale i genitori non intendono imporre modalità e tempi di Per_2 frequentazione che non coincidano con la sua volontà; per tale motivo i ricorrenti concordano che la somma pattuita a carico di per il concorso al mantenimento Pt_1 dei figli come prevista all'art. 4, rimarrà invariata anche nell'ipotesi che gli stessi frequentino in misura diversa e per minori giorni il padre, anche eventualmente decidendo di non pernottare e/o non pranzare e/o non cenare presso lo stesso.
3) L'assegnazione della casa coniugale posta in Vaiano (PO), Via Val di Bisenzio n. 223, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene attribuita alla signora presso la quale Pt_2
i figli sono collocati.
4) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli mediante il pagamento della Pt_1
somma di euro 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente di euro 500,00 mensili che corrisponderà direttamente alla signora mediante bonifico bancario alle Pt_2
coordinate iban che la stessa gli comunicherà, entro il 15 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente, sulla base della variazione degli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo al deposito. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che e forma parte integrante del presente accordo.
Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al 7 suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro un mese dalla richiesta. I ricorrenti concordano che l'eventuale variazione in aumento delle rate del mutuo dopo la stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza non potrà determinare una riduzione dell'importo concordato per il mantenimento dei figli. Stante l'apprendistato iniziato dal figlio i ricorrenti concordano che, Per_1 qualora la retribuzione dallo stesso percepita sia superiore ad euro 500 mensili, Pt_1
ridurrà il contributo al mantenimento del figlio ad euro 150,00 e così complessivamente corrisponderà alla euro 400,00 mensili;
qualora la retribuzione sia superiore ad Pt_2 euro 1.000,00 i ricorrenti si impegnano a ridurre l'importo del contributo dovuto da trovando un accordo insieme al figlio. I genitori hanno deciso di acquistare Pt_1
una autovettura per il figlio che verrà cointestata a e Parte_2 Per_3
; gli stessi genitori sosterranno il relativo costo in misura paritetica e allo stesso
[...]
modo divideranno al 50% ciascuno il costo del bollo e quello dell'assicurazione, che verrà intestata a per l'anno 2025. Per gli anni successivi Parte_2 Per_1
provvederà al pagamento delle spese dell'auto (assicurazione, bollo, manutenzione) fino all'importo di euro 1.500,00, sempre che lo stesso lavori;
l'eventuale parte eccedente verrà divisa al 50% tra i genitori, qualora non sia in grado di farvi fronte. Tutte Per_1
le spese relative al cane che la signora ha acquistato, restano ad integrale carico Pt_2
della medesima
5) Le detrazioni/deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% come per legge;
anche le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno effettuate al 50%. I genitori percepiranno al 50% ciascuno l'assegno unico universale per i figli a carico;
a tal fine gli stessi si impegnano a recarsi al Patronato entro il 15/02/2025 per disporre il pagamento del 50% ciascuno sui loro due conti correnti personali.
6) I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
8) I beni mobili che arredano la casa coniugale, di proprietà comune al 50% tra i coniugi, rimangono nella disponibilità della signora fino a quando i figli continueranno Pt_2
8 ad abitare nella casa coniugale, per lo stesso periodo rimarranno di proprietà comune ma nella disponibilità di i beni di cui all. 13, salvo diversi accordi tra le parti. Pt_1
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
3) Il sig. rilascerà la casa coniugale contestualmente alla sottoscrizione del Pt_1
presente ricorso ed andrà a vivere presso l'abitazione dei genitori a Montemurlo, con restituzione delle chiavi dell'abitazione coniugale;
egli, oltre ai propri effetti e beni personali, ritirerà i beni mobili di cui all'allegato elenco (doc. 13), quando vorrà, previo preavviso alla moglie di almeno 15 giorni. Si precisa che la sig.ra potrà utilizzare Pt_2
e godere dei beni di cui all'allegato richiamato (doc. 13).
7) I coniugi continueranno a pagare al 50% le rate dei mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa le cui rate vengono addebitate sul conto corrente
IntesaSanPaolo n. 1000/00090009. Su tale conto corrente vengono accreditati i canoni locativi dell'ufficio affittato che verranno utilizzati dai coniugi per pagare le rate del mutuo. I signori e concordano di mantenere acceso tale c/c per il Pt_1 Pt_2
pagamento del mutuo e fino all'estinzione del medesimo. A tal fine gli stessi provvederanno a versare su tale conto il 50% dell'importo delle rate di muto in scadenza, detratto l'importo del canone locativo ivi accreditato.
9) I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestatario del conto medesimo, trattandosi di beni personali non rientranti nella comunione.
10) L'automobile fiat 500L tg. FD246BB, acquistata durante il matrimonio in comunione dei beni, è intestata ed è di proprietà esclusiva della signora l'autovettura lancia Pt_2
Y tg. FR957KT, anche questa acquistata durante il matrimonio con disponibilità comuni,
è intestata ed è di proprietà esclusiva del signor . La Sig.ra rinuncia Pt_1 Pt_2
alla corresponsione della metà della differenza di valore tra i due mezzi e il sig. Pt_1 rinuncia a richiedere la maggiorazione del costo dell'assicurazione dell'autovettura
Lancia Y dovuta ai sinistri cagionati dai familiari alla guida di tale autovettura.
11) Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
il sig. rilascia Pt_1
contestualmente la casa coniugale, con l'accordo che egli vi possa immediatamente 9 rientrare (rimuovendo, ove occorresse, dispositivi volti ad ostacolare il rientro), qualora per qualsivoglia ragione la separazione non venga omologata.
12) I coniugi hanno regolato con separata scrittura privata la questione relativa alle agevolazioni fiscali (bonus) di cui hanno beneficiato per la ristrutturazione dell'immobile. Con la sottoscrizione del presente ricorso e della richiamata scrittura privata, i sigg.ri e dichiarano di aver risolto ogni questione economica Pt_1 Pt_2
e di non aver più niente altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per i rapporti economico patrimoniali nascenti dal matrimonio, nessuno escluso, ad eccezione delle obbligazioni derivanti dagli accordi di separazione.
13) Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro 30 gg. dalla Pt_1
sottoscrizione del contratto notarile per l'erogazione finale e quietanza del mutuo di cui al punto g) delle premesse.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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