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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08.04.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08.04.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MODEO MARIA ELSA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNI VINCENZO
nonché
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. LEONE FABIOLA e RANDO MARILINA
resistenti
oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1
Con ricorso depositato il 12.04.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2022 9000929932/00 notificata il 02.03.2022 dell'importo di € € 92.751,30. limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1. avviso di addebito n. 324 2011 2000270315000, presuntivamente notificato il 14 ottobre 2011, di € 2.928,01, anno di riferimento del debito 2010; 2. avviso di addebito n. 324 2011 2000 313878000, presuntivamente notificato il 14 ottobre 2011, di € 8.760,80, anni di riferimento del debito 2006, 2007, 2008, 2010; 3. avviso di addebito n. 324 2012 0000 988642000, presuntivamente notificato il 9 agosto 2012, di € 8.471,63, anni di riferimento del debito 2009 e 2011; 4. avviso di addebito n. 324 2012 000 1279871000, presuntivamente notificato il 5 ottobre 2012, di € 2.727,26, anni di riferimento del debito 2009, 2010 e 2011; 5. avviso di addebito n. 324 2013 000 1181291000, presuntivamente notificato il 15 gennaio 2014, di € 9.936,34, anni di riferimento del debito 2010 e 2012;
6. avviso di addebito n. 324 2013 000 2191961000, presuntivamente notificato il 12 febbraio 2014, di € 1.839,49, anno di riferimento del debito 2012;
7. avviso di addebito n. 324 2014 000 1156008000, presuntivamente notificato il 19 settembre 2014, di € 9.909,83, anni di riferimento del debito 2011 e 2013;
8. avviso di addebito n. 324 2014 000 1841069000, presuntivamente notificato il 25 ottobre 2014, di € 2.325,36, anno di riferimento del debito 2013;
9. avviso di addebito n. 324 2015 000 1257475000, presuntivamente notificato il 7 novembre 2015, di € 2.369,23, anni di riferimento del debito 2010 e 2014;
10. avviso di addebito n. 324 2015 000 1327229000, presuntivamente notificato il 7 novembre 2015, di € 9.514,74, anno di riferimento del debito 2014;
11. avviso di addebito n. 324 2016 000 2028853000, presuntivamente notificato il 18 novembre 2016, di € 719,14, anno di riferimento del debito 2015;
12. avviso di addebito n. 324 2016 000 2095165000, presuntivamente notificato il 18 novembre 2016, di € 9.095,70, anno di riferimento del debito 2015;
13. avviso di addebito n. 324 2017 000 1469624000, presuntivamente notificato il 9 gennaio 2018, di € 2.159,55, anno di riferimento del debito 2016;
2 14. avviso di addebito n. 324 2017 000 1800376000, presuntivamente notificato il 14 dicembre 2017, di € 8.989,82, anno di riferimento del debito 2016. Nello specifico l'istante ha eccepito la mancata notifica dei predetti avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti ingiunti, la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, nonché il mancato annullamento dei debiti dell'importo pari o inferiore ad € 5.000,00 in violazione dell'art. 4 del D.L. n.41/2021 comma 4. Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile. Costituitasi in giudizio ha contestato diffusamente gli avversi CP_2 assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. In corso di causa parte ricorrente ha contestato le copie degli atti depositati dalle parti convenute, chiedendo al Giudice di ordinare l'esibizione degli originali. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
Il ricorso è parzialmente fondato. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di difetto di motivazione dedotta da parte ricorrente. In primo luogo rileva il Giudicante che appare inconferente il richiamato all'art. 7 dello Statuto dei Contribuenti, trattandosi nel caso di specie di crediti previdenziali e non già tributari. Vi è più che il paventato difetto di motivazione non esimerebbe il Giudice dal valutare il merito della presente controversia. In ogni caso, l'art.50, comma 1, del Dpr 602/1973 attribuisce all'Agente della riscossione la facoltà di procede a espropriazione forzata
“quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, precisando, al successivo comma 2, che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, occorre procedere alla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere consapevole il contribuente che, a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale già notificata, sarà iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo la funzione equivalente a quella dell'atto di precetto;
ne consegue che il suo contenuto può dirsi esaustivo ove si dia atto del mancato pagamento del
3 debito contratto con l'Erario e, contestualmente, si avverta che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà ad esecuzione forzata. Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che eventualmente ritiene opportune. Essendo il riferimento alla cartella esattoriale già notificata specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione. Inoltre, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Come precisato dalla Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”. (Cass. n. 28689 del 2018, Cass. Ordinanza n.10692 dell'11 aprile 2024). Va altresì disattesa l'eccezione relativa all'asserito diritto all'annullamento automatico degli addebiti di importo residuo pari o inferiore a 5000,00 euro. Sul punto, occorre rilevare che l'art. 4 comma 4 D.Legge 41 del 2021 prevede: “4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”. La norma ha previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il CP_1
31.12.2010, riservata ai contribuenti, persone fisiche e soggetti diversi, che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
4 Nel caso di specie i debiti di cui è causa sono stati iscritti a ruolo e affidati all'agente della riscossione in data successiva al 31.12.2010, non trovando pertanto applicazione la sopra citata disciplina. Ciò premesso, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al ruolo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ., perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del ruolo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione agli atti prodromici deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione di pagamento, oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo ma entro il termine di 40 giorni per dedurre le questioni di merito. Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'odierna parte ricorrente con la proposta opposizione può far valere solo fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla formazione dei titoli ed alla notifica degli stessi se regolare. Giova, infatti, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis
5 tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del debito sotteso all'intimazione di pagamento opposta. Ebbene, con riferimento al disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta eccepita tempestivamente dal ricorrente, è sufficiente rammentare che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive ( cass. ord. n. 14893/2014; cass. 11 febbraio, n.7775/2014). Da ultimo, “La giurisprudenza di legittimità, al fine del disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, richiede la tempestività del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito (v. Cass. n. 2374 del 2014: "l'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione".) (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019). Nel caso di specie l'eccezione è priva di pregio, considerato che la contestazione di parte ricorrente è generica e non contiene una doglianza specifica relativa alla conformità all'originale dei relativi atti prodotti in giudizio, pienamente intelligibili, con la conseguenza che essa non può qualificarsi quale disconoscimento di copia fotostatica.
Disattesa detta eccezione, è opportuno precisare che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale. Difatti, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche
6 alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò premesso, occorre verificare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. In relazione alla notifica degli avvisi di addebito, l'articolo 26, primo comma, del Dpr n. 602 del 1973, dopo aver disposto al primo periodo che la cartella “è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale…”, nel periodo immediatamente successivo precisa che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…”. Sul punto l'orientamento della suprema Corte è costante nell'affermare che la notificazione della cartella può essere eseguita
“anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dei soggetti indicati nel primo periodo del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 …, atteso che il secondo periodo di tale comma prevede una modalità di notificazione alternativa rispetto a quella del primo periodo e integralmente affidata all'agente della riscossione e all'ufficiale postale” (Cassazione, nn. 7746, 8362, 11431 e 11469 del 2022, Cass. n. 27007 del 2023). Inoltre, è stato chiarito che quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione n. 4820, 6820, 9989 e 12706 del 2022) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del 2021). La notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, in considerazione che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato
7 avviso, l'esecuzione effettuata e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Con riguardo al profilo della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno, la Corte di cassazione è costante nel ritenere che anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cassazione Cass. nn. 946, 6753 del 2020, nn. 4160, 6041 del 2022). Pertanto, anche le relate di notifica a familiari conviventi devono ritenersi valide, atteso che in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario opera la presunzione di convivenza non meramente occasionale nel caso in cui l'atto sia stato notificato, come nel caso di specie presso la residenza del destinatario, presunzione non superata, in assenza di prova contraria incombente sull'odierno ricorrente. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, si deve rilevare che i seguenti avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati:
1. avviso di addebito n. 324 2011 2000270315000, notificato il 14/10/2011 con racc. /R (ricevuta firmata dal ricorrente), di cui il preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R a (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata con pec il 09/07/2018 sono validi atti interruttivi;
2. avviso di addebito n. 324 2011 2000 313878000, notificato il 14/10/2011 con racc. /R (ricevuta firmata dal ricorrente) di cui il preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata con pec il 09/07/2018 sono validi atti interruttivi;
3. avviso di addebito n. 324 2012 0000 988642000, notificato il 9/08/2012 con racc. /R (ricevuta firmata da ), di cui il Persona_2 preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata con pec il 09/07/2018 sono validi atti interruttivi;
4. avviso di addebito n. 324 2012 000 1279871000, notificato il
05/10/2012 con racc. /R (ricevuta firmata da ), di cui il Persona_2 preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata il 09/07/2018 con pec sono validi atti interruttivi;
8 5. avviso di addebito n. 324 2013 000 1181291000, ( notificato con racc. /R del 15/01/2014 restituita al mittente per mancato ritiro) di cui il preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata con pec il 09/07/2018 sono validi atti interruttivi. Nello specifico, il predetto avviso di addebito deve ritenersi ritualmente notificato alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di AC (Cass. Ordinanza del 20/02/2018 n. 4049). Vi è più che detto avviso si presume sia stato portato nella sfera di conoscenza del ricorrente, atteso che gli altri avvisi di addebito risultano notificati al medesimo indirizzo di residenza e sono stati regolarmente ricevuti.
6. avviso di addebito n. 324 2013 000 2191961000, notificato il 12/02/2014 con racc. /R (ricevuta firmata da di cui il Persona_1 preavviso di fermo amministrativo n. 02480201400002305000 notificato il 27/04/2014 con racc. /R (ricevuta firmata dal famigliare convivente e l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 Persona_1
57/000 notificata con pec il 09/07/2018 sono validi atti interruttivi;
7. avviso di addebito n. 324 2014 000 1156008000, notificato il 19/09/2014 con racc. /R a (ricevuta firmata da di cui Persona_1
l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 57/000 notificata con pec il 09/07/2018 è valido atto interruttivo;
8. avviso di addebito n. 324 2014 000 1841069000, notificato il 25/10/2014 con racc. /R (ricevuta firmata da di cui Persona_1
l'intimazione di pagamento n. 024 2018 90027205 57/000 notificata con pec il 09/07/2018 è valido atto interruttivo;
9. avviso di addebito n. 324 2017 000 1469624000, notificato il 09/01/2018 con racc. /R (ricevuta firmata da di cui Persona_1
l'intimazione di pagamento n. 02420199005605964000 notificata con pec del 26/11/2019 è valido atto interruttivo;
10. avviso di addebito n. 324 2017 000 1800376000, notificato con pec del 14/12/2017 di cui l'intimazione di pagamento n. 02420199005605964000 notificata con pec del 26/11/2019 è valido atto interruttivo. Di contro non risulta prova della regolare notifica dei seguenti avvisi di addebito nr. 32420150001257475000, 32420150001327229000, 32420160002028853000 e 32420160002095165000, stante il mancato deposito, nonostante l'invito formulato dal presente giudicante, della documentazione idonea ad attestare la regolare notifica. Difatti, non risultano depositate le buste di accettazione e di consegna bensì esclusivamente dei file in formato “xml” dai quali non è dato desumente la riconducibilità delle notifiche ai predetti avvisi di
9 addebito, contenendo nell'oggetto la dicitura generica “avvisi di addebito”. Pertanto, risulta inconferente il precedente della Corte d'Appello di Catania depositato da atteso che in quel giudizio, nonostante non CP_2 fosse stato depositato l'atto nativo digitale, dalla copia informatica prodotta era desumibile la riconducibilità della notifica effettuata via pec ad un determinato avviso di addebito. Ne consegue la illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta con riferimento ai predetti avvisi di addebito. Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e agente della riscossione. Nei confronti di , invece, il parziale accoglimento del ricorso CP_2 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, con condanna dell'istituto alla refusione della restante parte di un terzo a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 12.04.2022 da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito nr. 32420150001257475000, 32420150001327229000, 32420160002028853000 e 32420160002095165000;
- rigetta nella restante parte il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra parte ricorrente e;
Controparte_3
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 tra parte ricorrente e , con conseguente condanna dell'istituto alla CP_2 restante parte di 1/3, liquidata in euro 1400,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 8.4.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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