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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5219/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), al vico I Crotone 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2 novembre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239004105357000, notificatagli da in Controparte_2 data 25.07.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n.39420112000398488000, n. 39420130000692036000, n. 39420140000127547000, n. 39420150002916217000 e n. 39420150003513841000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per un totale di € 69.801,90. Nello specifico, deduceva l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “accertare e dichiarare, per i CP_1 motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239004105357000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n. 39420112000398488000, n. 39420130000692036000, n. 39420140000127547000, n. 39420150002916217000 e n. 39420150003513841000 con ogni conseguenza di legge”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso, nel merito, l'infondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall CP_1
Invero, come anticipato, parte ricorrente propone un'azione che investe il merito della pretesa creditoria rispetto alla quale la legittimazione a contraddire sussiste esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022 ha affermato il principio secondo cui: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Alla luce di quanto espresso dalla S.C., l'opposizione all'esecuzione altro non è, dunque, che un tipo di azione di accertamento negativo del credito sicché non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti (eventualmente) anche la mancata notifica degli avvisi di addebito (o delle cartelle di pagamento), perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore). Nel caso in esame non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, al contrario, il thema decidendum attiene all'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione (sopravvenuta alla notifica dei titoli esecutivi sottesi alla intimazione di pagamento) dell'azione di riscossione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Infatti, pur menzionando l'intimazione di pagamento (nella quale sono richiamati gli avvisi di addebito sopra indicati), il ricorrente non ha avanzato, neppure implicitamente, alcuna domanda nei confronti del concessionario.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notifica degli avvisi sottesi all'intimazione impugnata e, pertanto, la doglianza della resistente, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, d.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso. L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Ciò chiarito, nel merito, il ricorrente ha eccepito l'estinzione dei crediti previdenziali stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione asseritamente maturato tra la data di notifica degli avvisi di addebito in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 25.07.2023. La doglianza è infondata. Invero, è documentalmente provato (cfr. prod. con note del CP_3
03.02.2025 e 13.02.2025) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, anzitutto, preceduta dalla regolare notifica di alcuni atti - comprensivi degli avvisi in oggetto- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Invero, il termine è stato interrotto, per quanto riguarda gli avvisi n. 39420112000398488000 (07.10.2011) n. 39420130000692036000 (07.05.2013) e n. 39420140000127547000 (22.05.2014) dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500004387000, avvenuta in data 07.08.2015 e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199009772769000, avvenuta in data 05.11.2019. Quanto agli avvisi n. 39420150002916217000 (12.11.2015) e n. 39420150003513841000 (02.02.2016) il termine risulta sempre interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199009772769000, avvenuta in data 05.11.2019. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per nessuno degli atti menzionati. Sulla base di quanto esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato. 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente in persona del l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di CP_1
€ 4.201,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 28 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano