TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA PU, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/11/2025, nella causa avente n. 1737/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], (c.f. Pt_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Adoncecchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Piazza Attias n.37-41, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (PI , e per essa quale P.IVA_1 mandataria, la in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (PI , P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, in Milano, alla
Via Filippo Corridoni, 1, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, emesso il 24 maggio 2023 dal Tribunale di Livorno, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € Controparte_1
1 18.812,81 oltre gli interessi e le spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento del saldo debitore del conto corrente originariamente aperto dalla con la poi incorporata nella Controparte_3 CP_4 Controparte_5
per il quale avevano prestato garanzia e credito poi
[...] Parte_2 Parte_1 ceduto, dapprima, alla e, poi, alla . Controparte_6 Controparte_1
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta per i seguenti motivi:
- Disconoscimento della sottoscrizione apposta da parte di sulla Parte_2 fideiussione dell'08/10/2003;
- Limite della garanzia prestata da se provata, alla somma di € Parte_2
6.500,00;
- Nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate da entrambi gli opponenti per violazione della normativa anticoncorrenziale, per aver riprodotto lo schema ABI;
- Mancata prova della titolarità del credito. Difetto di legittimazione sostanziale e processuale.
- Mancata prova scritta del credito.
Alla luce di tali motivi, gli odierni opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nessuna somma è dovuta dagli opponenti e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
606/23 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio R.G. 1511/23. Con condanna al rimborso delle spese ed onorari di lite”.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 606/2023 (R.G. 1511/2023 – Tribunale di Livorno), in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
3) in via principale, nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in CP_7 fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 606/2023 (R.G.
1511/2023 – Tribunale di Livorno dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare gli stessi al pagamento Parte_2 Parte_1 in favore di della somma di € 18.812,81 oltre interessi di mora Controparte_1
2 al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
5) in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 606/2023
(R.G. 1511/2023 – Tribunale di Livorno dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare il sig. al Parte_2 Parte_1 Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 18.812,81 e la sig.ra Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 6.500,00 Pt_2 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza del 23/1/2024 è stata rigettata la istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica-calligrafica.
All'udienza del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso
3 sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte convenuta/opposta non è riuscita a fornire la prova della titolarità in suo favore del credito ingiunto e, dunque, della sua legittimazione attiva.
Ed invero, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nel saldo debitore di un conto corrente bancario aperto dalla CP_8
garantito dai sigg. e presso la poi
[...] Parte_2 Parte_1 CP_4 divenuta a seguito di fusione per incorporazione. Tale credito Controparte_5 sarebbe stato poi, secondo la prospettazione della parte opposta, oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del credito, dapprima, da
[...]
a e poi da quest'ultima ad . CP_5 Controparte_6 Controparte_1
In via preliminare, va rammentato che, per costante giurisprudenza, in presenza di plurime cessioni è onere dell'ultimo cessionario fornire la prova certa in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non solo dell'ultima, ovvero l'ultimo cessionario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito anche nelle operazioni di cartolarizzazione che hanno preceduto l'ultima.
Nella fattispecie, si ritiene che tale prova non sia stata raggiunta.
Per costante giurisprudenza, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco " di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria
4 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario" (Cass. civ., Ord. n. 10200 del
16.04.2021).
La pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idonea di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso. La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui il debitore contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione e la diversa ipotesi in cui il debitore non contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di
5 cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera
"notificazione" della cessione effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò posto, nel caso, come quello in esame, in cui il debitore esecutato ha contestato la stessa esistenza delle cessioni, la mera pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale, non può dirsi idonea da sola a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
si è limitata a produrre in giudizio, con riguardo alla Controparte_1 prima cessione intervenuta tra e la Controparte_5 Controparte_6 unicamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 5/10/2021, ma non ha provveduto a depositare il contratto di cessione.
Mentre; con riguardo, invece, alla seconda cessione intervenuta tra la
[...]
e l'attuale parte opposta , non ha depositato la CP_9 Controparte_1 prova della pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ma ha
6 prodotto il contratto di cessione che, però, risulta in gran parte oscurato e, pertanto, inidoneo ad identificare l'oggetto e le modalità della cessione che sarebbe avvenuta tra le due società.
Tale documentazione prodotta dalla parte opposta, dunque, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui è causa in capo a , non avendo quest'ultima, Controparte_1 pur davanti alle specifiche contestazioni formulate dagli opponenti, fornito la prova adeguata delle plurime cessioni di crediti in blocco e dell'inclusione del credito in tali cessioni.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta/opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 24/5/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte Controparte_1 opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi, ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato Girolamo
Adoncecchi costituito per l'opponente, che si è dichiarato antistatario,
• Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta opposta.
Così deciso.
Livorno, 22/12/2025
7 Il giudice
Dott.ssa NA PU
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA PU, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 27/11/2025, nella causa avente n. 1737/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], (c.f. Pt_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Adoncecchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Piazza Attias n.37-41, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (PI , e per essa quale P.IVA_1 mandataria, la in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, (PI , P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, in Milano, alla
Via Filippo Corridoni, 1, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2023, emesso il 24 maggio 2023 dal Tribunale di Livorno, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € Controparte_1
1 18.812,81 oltre gli interessi e le spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento del saldo debitore del conto corrente originariamente aperto dalla con la poi incorporata nella Controparte_3 CP_4 Controparte_5
per il quale avevano prestato garanzia e credito poi
[...] Parte_2 Parte_1 ceduto, dapprima, alla e, poi, alla . Controparte_6 Controparte_1
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta per i seguenti motivi:
- Disconoscimento della sottoscrizione apposta da parte di sulla Parte_2 fideiussione dell'08/10/2003;
- Limite della garanzia prestata da se provata, alla somma di € Parte_2
6.500,00;
- Nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate da entrambi gli opponenti per violazione della normativa anticoncorrenziale, per aver riprodotto lo schema ABI;
- Mancata prova della titolarità del credito. Difetto di legittimazione sostanziale e processuale.
- Mancata prova scritta del credito.
Alla luce di tali motivi, gli odierni opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nessuna somma è dovuta dagli opponenti e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
606/23 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio R.G. 1511/23. Con condanna al rimborso delle spese ed onorari di lite”.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al D.I. n. 606/2023 (R.G. 1511/2023 – Tribunale di Livorno), in questa sede opposto;
2) sempre in via preliminare, concedere un termine per instaurare la mediazione;
3) in via principale, nel merito, (i) rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in CP_7 fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
4) in via subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 606/2023 (R.G.
1511/2023 – Tribunale di Livorno dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare gli stessi al pagamento Parte_2 Parte_1 in favore di della somma di € 18.812,81 oltre interessi di mora Controparte_1
2 al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
5) in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il D.I. n. 606/2023
(R.G. 1511/2023 – Tribunale di Livorno dovesse essere dichiarato nullo e/o inefficace nei confronti dei sig.ri e condannare il sig. al Parte_2 Parte_1 Pt_1 pagamento in favore di della somma di € 18.812,81 e la sig.ra Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 6.500,00 Pt_2 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con ordinanza del 23/1/2024 è stata rigettata la istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento di una
CTU tecnica-calligrafica.
All'udienza del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, dopo la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso
3 sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nella fattispecie in esame, la parte convenuta/opposta non è riuscita a fornire la prova della titolarità in suo favore del credito ingiunto e, dunque, della sua legittimazione attiva.
Ed invero, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine nel saldo debitore di un conto corrente bancario aperto dalla CP_8
garantito dai sigg. e presso la poi
[...] Parte_2 Parte_1 CP_4 divenuta a seguito di fusione per incorporazione. Tale credito Controparte_5 sarebbe stato poi, secondo la prospettazione della parte opposta, oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del credito, dapprima, da
[...]
a e poi da quest'ultima ad . CP_5 Controparte_6 Controparte_1
In via preliminare, va rammentato che, per costante giurisprudenza, in presenza di plurime cessioni è onere dell'ultimo cessionario fornire la prova certa in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non solo dell'ultima, ovvero l'ultimo cessionario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito anche nelle operazioni di cartolarizzazione che hanno preceduto l'ultima.
Nella fattispecie, si ritiene che tale prova non sia stata raggiunta.
Per costante giurisprudenza, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco " di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria
4 dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario" (Cass. civ., Ord. n. 10200 del
16.04.2021).
La pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idonea di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso. La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui il debitore contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione e la diversa ipotesi in cui il debitore non contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di
5 cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera
"notificazione" della cessione effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò posto, nel caso, come quello in esame, in cui il debitore esecutato ha contestato la stessa esistenza delle cessioni, la mera pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale, non può dirsi idonea da sola a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
si è limitata a produrre in giudizio, con riguardo alla Controparte_1 prima cessione intervenuta tra e la Controparte_5 Controparte_6 unicamente l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 5/10/2021, ma non ha provveduto a depositare il contratto di cessione.
Mentre; con riguardo, invece, alla seconda cessione intervenuta tra la
[...]
e l'attuale parte opposta , non ha depositato la CP_9 Controparte_1 prova della pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ma ha
6 prodotto il contratto di cessione che, però, risulta in gran parte oscurato e, pertanto, inidoneo ad identificare l'oggetto e le modalità della cessione che sarebbe avvenuta tra le due società.
Tale documentazione prodotta dalla parte opposta, dunque, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui è causa in capo a , non avendo quest'ultima, Controparte_1 pur davanti alle specifiche contestazioni formulate dagli opponenti, fornito la prova adeguata delle plurime cessioni di crediti in blocco e dell'inclusione del credito in tali cessioni.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come da ultimo aggiornati. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta/opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 606/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 24/5/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte Controparte_1 opponente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi, ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato Girolamo
Adoncecchi costituito per l'opponente, che si è dichiarato antistatario,
• Pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta opposta.
Così deciso.
Livorno, 22/12/2025
7 Il giudice
Dott.ssa NA PU
8