Articolo 48 del Codice della protezione civile
Articolo 47Articolo 49
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6 febbraio 2018
Art. 48. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
b) l' articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 ;
c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonche' l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 ;
e) l' articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;
f) l' articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 ;
g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 ;
h) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 ;
i) l' articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 ;
l) l' articolo 4, comma 9-bis , e l' articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ;
m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ;
n) l' articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
o) l' articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 .
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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