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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3359 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3359 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lara Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliato in Caulonia
IN (RC), Via Brooklyn n. 12/b
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale CP_1
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora, con la qualifica di operatore ecologico, alle dipendenze del
Comune di Careri (RC) e, in data 31/01/2019, ha subito un infortunio riportando
“distorsione e distrazione di alto sito della caviglia”, con una prognosi di 7 giorni;
- che ha denunciato all' l'infortunio subito (pratica n. CP_1
51545194), per il quale l'Istituto ha comunicato che non sono risultate menomazioni dell'integrità psico-fisica; 3
- che, avverso tale valutazione, ha proposto ricorso amministrativo, allegando un certificato medico dell'11/03/2022 dal quale si evince che è
“affetto da esiti di trauma discorsivo collo/piede dx”;
- che le lesioni patite sono quantificabili nella misura del 13%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “-
ACCERTARE e DICHIARARE che a seguito dell'infortunio lavorativo del
31/01/2019 il ricorrente ha riportato postumi da invalidità permanente con un grado pari al 13% almeno (come da certificato del medico legale) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; - CONDANNARE, per l'effetto,
l' in persona del Presidente p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1
di legge ex art. 13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale ( per
l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (08/03/2019) o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con provvedimento del 22/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 4
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.) 5
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza dell'infortunio già riconosciuto come infortunio sul lavoro, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto una inabilità temporanea assoluta.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità 6
temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto una inabilità temporanea assoluta, mentre è stata negata la sussistenza di postumi permanenti.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: ESITI DI TRAUMA CON DISTORSIONE TIBIO-TARSICA DX E
LESIVITA' DEL LEGAMENTO DELTOIDEO. ESITI CONSISTENTI IN
SINDROME ALGICA E DEFICIT FUNZIONALE DELLA TIBIO-
TARSICA”, evidenziando che, in conseguenza dell'infortunio subito, che ha determinato un trauma, deve riconoscersi “un traumatismo con distorsione tibio- tarsica sx e lesivita' del legamento deltoideo con residua sindrome algo- 7
funzionale della tibio tarsica” (codice tabellare 293) e che il danno biologico residuato è quantificabile nella misura del 3%.
Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso per l'insussistenza di postumi permanenti nella misura indennizzabile.
Il CTU ha valutato correttamente le lesioni riportate, determinando un danno biologico permanente nella misura del non indennizzabile del 3%, alla luce di valutazioni medico legali congrue e condivisibili, che questo giudicante fa proprie.
In merito, sono inconferenti le doglianze sollevate dal difensore del ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8/12/2025.
Con riferimento all'attribuzione della percentuale del 3%, parte ricorrente invoca l'errata applicazione del codice 293, limitandosi a richiamare un referto in atti, che esprime una diversa valutazione, alla luce della quale dovrebbe essere attribuita una percentuale del 13%.
Orbene, il codice invocato prevede una percentuale massima del 12 % e, in ogni caso, da un lato parte ricorrente, limitandosi ad un mero richiamo a documentazione medica in atti, non ha esplicitato le ragioni in virtù delle quali dovrebbe essere attribuita una percentuale così elevata, che non trova riscontro nella tabella né nell'esame obiettivo e, dall'altro, il CTU ha adeguatamente spiegato l'iter argomentativo / medico che lo ha condotto all'attribuzione della percentuale del 3%, che appare congrua.
In particolare, il CTU ha specificato che i postumi attribuibili al ricorrente si identificano con una mera distorsione di caviglia con interessamento tendineo, che non giustificherebbe una percentuale più elevata di quella attribuita.
Parimenti inconferente è la doglianza secondo cui la motivazione contenuta nella perizia sarebbe soltanto apparente, avendo il CTU illustrato le ragioni medico legali alla base delle proprie conclusioni e avendo 8
esaustivamente risposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, alle osservazioni trasmesse durate le operazioni peritali.
Infine, nessuna incidenza può avere sul rispetto del contraddittorio il ritardo in cui il CTU sarebbe incorso nel deposito dell'elaborato peritale, che al più potrebbe incidere sulla quantificazione della liquidazione del CTU, ma non sul contraddittorio e sul diritto di difesa, che sarebbe leso dalla concessione di un termine inferiore, ma non da un ritardo.
Del resto, la parte ricorrente ha esercitato il proprio diritto di difesa nel corso delle operazioni peritali, trasmettendo le proprie osservazioni avverso la bozza dell'elaborato, alle quali il CTU ha risposto, fornendo in maniera adeguata le specificazioni richieste e ribadendo le proprie conclusioni, che questo giudicante condivide.
Orbene, tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U. (le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante) è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 3 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso del CP_1
giudizio, secondo cui il medico certificatore delle patologie oggetto di giudizio è coinvolto in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che il medico in questione sia coinvolto in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. 9
Alla luce dell'accertamento eseguito e di quanto innanzi argomentato, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3359 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente per l'infortunio sul lavoro subito, ha riportato postumi permanenti nella misura non indennizzabile del 3%;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3359 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3359 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lara Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliato in Caulonia
IN (RC), Via Brooklyn n. 12/b
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via C.so Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale CP_1
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora, con la qualifica di operatore ecologico, alle dipendenze del
Comune di Careri (RC) e, in data 31/01/2019, ha subito un infortunio riportando
“distorsione e distrazione di alto sito della caviglia”, con una prognosi di 7 giorni;
- che ha denunciato all' l'infortunio subito (pratica n. CP_1
51545194), per il quale l'Istituto ha comunicato che non sono risultate menomazioni dell'integrità psico-fisica; 3
- che, avverso tale valutazione, ha proposto ricorso amministrativo, allegando un certificato medico dell'11/03/2022 dal quale si evince che è
“affetto da esiti di trauma discorsivo collo/piede dx”;
- che le lesioni patite sono quantificabili nella misura del 13%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “-
ACCERTARE e DICHIARARE che a seguito dell'infortunio lavorativo del
31/01/2019 il ricorrente ha riportato postumi da invalidità permanente con un grado pari al 13% almeno (come da certificato del medico legale) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora, l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; - CONDANNARE, per l'effetto,
l' in persona del Presidente p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1
di legge ex art. 13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale ( per
l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi (08/03/2019) o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'IVA (se dovuta al momento della liquidazione) ed al CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, con provvedimento del 22/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 4
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.) 5
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza dell'infortunio già riconosciuto come infortunio sul lavoro, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto una inabilità temporanea assoluta.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità 6
temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto una inabilità temporanea assoluta, mentre è stata negata la sussistenza di postumi permanenti.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: ESITI DI TRAUMA CON DISTORSIONE TIBIO-TARSICA DX E
LESIVITA' DEL LEGAMENTO DELTOIDEO. ESITI CONSISTENTI IN
SINDROME ALGICA E DEFICIT FUNZIONALE DELLA TIBIO-
TARSICA”, evidenziando che, in conseguenza dell'infortunio subito, che ha determinato un trauma, deve riconoscersi “un traumatismo con distorsione tibio- tarsica sx e lesivita' del legamento deltoideo con residua sindrome algo- 7
funzionale della tibio tarsica” (codice tabellare 293) e che il danno biologico residuato è quantificabile nella misura del 3%.
Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso per l'insussistenza di postumi permanenti nella misura indennizzabile.
Il CTU ha valutato correttamente le lesioni riportate, determinando un danno biologico permanente nella misura del non indennizzabile del 3%, alla luce di valutazioni medico legali congrue e condivisibili, che questo giudicante fa proprie.
In merito, sono inconferenti le doglianze sollevate dal difensore del ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 8/12/2025.
Con riferimento all'attribuzione della percentuale del 3%, parte ricorrente invoca l'errata applicazione del codice 293, limitandosi a richiamare un referto in atti, che esprime una diversa valutazione, alla luce della quale dovrebbe essere attribuita una percentuale del 13%.
Orbene, il codice invocato prevede una percentuale massima del 12 % e, in ogni caso, da un lato parte ricorrente, limitandosi ad un mero richiamo a documentazione medica in atti, non ha esplicitato le ragioni in virtù delle quali dovrebbe essere attribuita una percentuale così elevata, che non trova riscontro nella tabella né nell'esame obiettivo e, dall'altro, il CTU ha adeguatamente spiegato l'iter argomentativo / medico che lo ha condotto all'attribuzione della percentuale del 3%, che appare congrua.
In particolare, il CTU ha specificato che i postumi attribuibili al ricorrente si identificano con una mera distorsione di caviglia con interessamento tendineo, che non giustificherebbe una percentuale più elevata di quella attribuita.
Parimenti inconferente è la doglianza secondo cui la motivazione contenuta nella perizia sarebbe soltanto apparente, avendo il CTU illustrato le ragioni medico legali alla base delle proprie conclusioni e avendo 8
esaustivamente risposto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, alle osservazioni trasmesse durate le operazioni peritali.
Infine, nessuna incidenza può avere sul rispetto del contraddittorio il ritardo in cui il CTU sarebbe incorso nel deposito dell'elaborato peritale, che al più potrebbe incidere sulla quantificazione della liquidazione del CTU, ma non sul contraddittorio e sul diritto di difesa, che sarebbe leso dalla concessione di un termine inferiore, ma non da un ritardo.
Del resto, la parte ricorrente ha esercitato il proprio diritto di difesa nel corso delle operazioni peritali, trasmettendo le proprie osservazioni avverso la bozza dell'elaborato, alle quali il CTU ha risposto, fornendo in maniera adeguata le specificazioni richieste e ribadendo le proprie conclusioni, che questo giudicante condivide.
Orbene, tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U. (le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante) è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 3 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso del CP_1
giudizio, secondo cui il medico certificatore delle patologie oggetto di giudizio è coinvolto in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che il medico in questione sia coinvolto in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente è avvenuto in corso del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice. 9
Alla luce dell'accertamento eseguito e di quanto innanzi argomentato, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3359 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente per l'infortunio sul lavoro subito, ha riportato postumi permanenti nella misura non indennizzabile del 3%;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci