Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 755/2023 R.G., promosso in grado di appello
DA
, C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della omonima ditta individuale, con sede in Novara di Sicilia (ME), Via Cavour
s.n., P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Munafò (con il P.IVA_1 seguente indirizzo di PEC: Email_1
appellante
CONTRO
C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_1
Palermo n. , in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sarullo (con il seguente indirizzo di PEC:
Email_2 appellata
Conclusioni per l'appellante:
“PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA
Respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
1) preliminarmente, con decreto inaudita altera parte o, successivamente, dopo avere fissato l'udienza per la comparizione delle parti, sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., per
i motivi esposti nella superiore narrativa ed, in particolare, al punto IV) della superiore narrativa;
2) ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con il presente ricorso e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 1440/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 23 marzo 2023, pubblicata il 23 marzo 2023, notificata il 24 marzo 2023;
3) preliminarmente, in accoglimento della eccezione formulata al punto I) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 19 novembre 2020, ritenere e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo e, conseguentemente, rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per la trattazione della causa, con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
4) nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti e verbali di causa;
5) in via riconvenzionale:
a) ritenere e dichiarare che il comportamento tenuto dalla CP_1 costituisce violazione degli accordi intercorsi e grave inadempimento dei contratti stipulati dalle parti e richiamati in atti;
b) ritenere e dichiarare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, obbligata a risarcire i danni subiti dal Sig. a causa del Parte_1 comportamento illegittimo tenuto da essa ricorrente e del grave inadempimento perpetrato dalla stessa ed a rifondere allo stesso tutte le spese affrontate, per i motivi esposti in atti e verbali di causa;
3
c) conseguentemente condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. la somma che Parte_1 risulterà dovuta a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
6) in via istruttoria: disporre la prova per testi e la C.T.U., così come chiesti in atti e verbali di causa ed in particolare con la comparsa di costituzione e risposta, richieste ribadite alla lettera A) della narrativa della comparsa conclusionale depositata nei termini in primo grado ;
7) dare atto che l'appellante ripropone espressamente tutte le domande, le deduzioni e le eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado;
8) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
9) con vittoria di spese e compensi
Conclusioni per CP_1
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO ADITA
Reictis adversis
In via preliminare
- revocare, ex art. 351, co. 3, c.p.c., il Decreto del 10 maggio 2023 che ha accolto, in via provvisoria, l'istanza di inibitoria di;
Parte_1
- stante l'assoluta infondatezza dell'appello, disporre, ex art. 348 bis, c.p.c., la discussione orale secondo quanto previsto dall'art. 350 bis del vigente codice di procedura civile.
Nel merito
- dire e dichiarare inammissibili, improcedibili e improponibili il ricorso in appello e le relative domande, e nel merito rigettarle con qualsiasi statuizione perchè infondate in fatto ed in diritto, prive di idonei presupposti e di prove idonee, confermando la sentenza di I grado resa inter partes;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite.
In via istruttoria 4
- la comparente si oppone alla prova testi e alla CTU chiesti dalla CP_1 parte appellante, per le motivazioni di cui in narrativa e per quelle già dedotte nei propri scritti difensivi di primo grado, qui da intendersi ripetuti e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1440/2023 il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto da nei confronti di – onde CP_1 Parte_1 ottenere la risoluzione dei contratti di “comodato petrolifero” e del collegato
“contratto di fornitura” stante il mancato rifornimento, da parte dell'avversario, di gasolio nel periodo compreso tra dicembre 2018 e maggio 2019 e per richieste di fornitura inferiori al minimo contrattualmente previsto, nonché per l'assunta violazione del patto di fornitura in esclusiva, con conseguente condanna del resistente al rilascio di tutti i beni concessi in uso gratuito, al pagamento della penale contrattuale e dell'ulteriore somma a titolo risarcitorio di € 47.841,00 per l'anno
2019, oltre le perdite subite e subende in corso di causa – e sulle ulteriori domande in via riconvenzionale dispiegate dal resistente – secondo cui, per converso, era stata la ricorrente a non rifornire più di carburante il punto vendita, utilizzando tra l'altro una pratica commerciale al limite della illegittimità, con perdita di guadagno e clientela cagionata al medesimo convenuto e annessa pretesa risarcitoria, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – istruita la causa in via documentale, pure a seguito dell'acquisizione dei registri di carico e scarico carburanti oggetto di esibizione, e con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente, disattese le preliminari eccezioni (di incompetenza del Tribunale adito e di improcedibilità della domanda) sollevate dal convenuto, accoglieva, nel merito, parzialmente le domande proposte da e, pertanto: dichiarava risolti il CP_1 contratto di comodato di cui alla scrittura privata del 7.9.2005 (avente ad oggetto la gestione del Punto Vendita di Carburanti sito in Novara di Sicilia, via Cariusa) e il collegato contratto di fornitura di prodotti petroliferi stipulato l'1.10.2011; condannava alla consegna dei beni oggetto del contratto di Parte_1 5
comodato e al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 28.185,54 oltre interessi legali dalla domanda nonché al pagamento dell'importo di € 20,47 per ogni giorno di ulteriore ritardo nella restituzione del Punto Vendita;
rigettava le ulteriori domande risarcitorie della ricorrente e quelle proposte dal convenuto in via riconvenzionale;
condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame . Parte_1
Si è costituita l'appellata domandando il rigetto dell'impugnativa.
All'udienza del 18 marzo 2025, la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata decisa, mediante pronuncia del dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni.
* * *
3. L'appellante contesta, con il primo motivo, la reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale da egli sollevata nel pregresso grado;
assume che nessun elemento consente di ritenere prevalente, nel complesso rapporto negoziale intercorso tra le parti, il contratto di somministrazione rispetto a quello di comodato Cont e sostiene che anche scegliendo di incardinare il giudizio con il rito previsto dall'art. 447 bis c.p.c., ha ritenuto prevalente il contratto di comodato, con conseguente inderogabilità della competenza territoriale e individuazione, pertanto, nel Tribunale di Barcellona P.G. – nella cui circoscrizione l'impugnante ha la propria residenza, ovvero quale luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in lite (essendo stato il contratto registrato a Barcellona P.G., luogo altresì in cui si trova l'impianto) – del Giudice competente a conoscere la controversia.
Contesta poi, con il secondo motivo, la ritenuta, dal Giudice di prime cure, carenza di prova in ordine all'eccezione di inadempimento;
assume che se il Tribunale avesse ammesso la prova per testi da esso dedotta, sarebbe stata dimostrato Pt_1 che degli ordini di acquisto, inoltrati mediante messaggi vocali, sono rimasti ineseguiti;
contesta inoltre il disposto ordine di esibizione a favore della compagnia 6
petrolifera e sostiene l'inammissibilità dell'esibizione richiesta dalla controparte, in quanto attinente ad alcuni documenti depositati presso l'Agenzia delle Dogane di
Messina cui l'avversaria poteva autonomamente rivolgersi, con conseguente decadenza dalla detta prova in assenza della richiesta stragiudiziale di ostensione.
Deduce, ancora, con il terzo motivo, l'errata valutazione delle prove in ordine all'inadempimento della che, secondo l'appellante, sarebbe per converso CP_1 confermato dalla documentazione esibita, in quanto gli ordini effettuati nei primi Cont mesi dell'anno 2019 sono stati rivolti esclusivamente a mentre, solo dopo che l'appellata si è rifiutata di darvi seguito, esso è stato costretto a rivolgersi ad Pt_1 altre ditte. Viene infine richiesta, con l'ultimo motivo gravame, la riforma della sentenza impugnata anche relativamente al capo attinente alle spese processuali.
4. L'impugnativa non può essere accolta.
4.1. Va innanzi tutto confermata la competenza del Tribunale di Palermo adito, in forza della clausola contenuta nell'art. 18 del contratto di cessione gratuita a seguito della modifica di cui alla scrittura privata del 6.8.2014 (v. all. 4 nel Cont fascicolo di che così dispone: “… per qualsiasi controversia sulla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, anche in via cautelare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo, con espressa e mutua deroga convenzionale ad ogni Foro alternativo”.
L'ammissibilità di siffatta clausola, peraltro specificamente sottoscritta dal gestore ai sensi dell'art. 1341 c.c., si giustifica in funzione del corretto inquadramento del concreto rapporto intercorso tra le parti e sul quale si fondano le domande (di inadempimento) variamente avanzate.
Pacifica, oltre che evincibile in via documentale, la stipulazione inter partes dei contratti di cessione in uso gratuito del punto vendita carburanti con impegno del gestore di erogarvi in esclusiva i carburanti e prodotti Parte_1
Cont petroliferi connessi forniti dalla KU (oggi (v. artt. 1 e 5 del contratto del Cont 7.9.2005, all. 2 nel fascicolo di nonché di fornitura con obbligo di non 7
concorrenza di prodotti petroliferi “cui il contratto di cessione gratuita è strumentale e funzionalmente collegato” (così nelle premesse di cui al contratto di Cont fornitura dell'1.10.2011, all. 3 nel fascicolo di ma v. anche: l'art. 5 del contratto di cessione gratuita, dove è previsto l'impegno del gestore di rivendere attraverso il punto vendita i prodotti in via esclusiva forniti dalla concedente “in forza del contratto di fornitura”, nonché l'art. 1 del contratto di fornitura che espressamente ricollega alla violazione dell'obbligo di esclusiva la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di fornitura e “del contratti di cessione in uso gratuito stipulato in data
11.9.2005”), non può non essere richiamato l'indirizzo interpretativo secondo cui tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, viene a configurarsi un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie (cfr. Cass. 5684/2018 che, peraltro, sulla natura intrinsecamente multipla del contratto suddetto, derivante dalla commistione in esso di elementi del comodato e della somministrazione avvinti da un'unica causa, richiama: Cass. sez.
1, 18 giugno 1990 n. 6117, in motivazione;
Cass. sez. L, 23 giugno 1997 n. 5604;
Cass. sez. 3, ord. 19 maggio 2004 n. 9576; Cass. sez. 6-3, ord. 10 febbraio 2016 n.
2697).
Ed invero, allorché il negozio giuridico stipulato tra le parti non è riconducibile ai tipi offerti dal codice, né ad una “concatenazione” di negozi tipici, bensì presenta una causa, seppur composita ma unitaria, la quale, attraverso l'interconnessione di diversi tipi negoziali si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, si determina, sul piano sostanziale, la nascita di un solo contratto atipico, frutto dell'utilizzazione 8
causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto da perdere l'originaria – anche nel senso di tipica – autonomia, con la conseguenza che, sul piano processuale, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, potendo invece farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti (v. Cass. 10421/2024).
Va del resto considerato che se ai fini della disciplina sostanziale del contratto misto trovano applicazione le norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, deve tenersi conto, ai fini della competenza, del contenuto delle domande proposte dall'attore, che costituisce il parametro destinato ad identificare il foro competente a deciderle e, nel caso in esame, le domande proposte afferiscono, come detto, ad un rapporto unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, sì che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c., prevista per il contratto di comodato, potendo le parti, come in concreto avvenuto, convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.
4.2. Sono del pari infondati il secondo e terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi. Cont A fronte degli inadempimenti contestati dalla – attinenti: alla insufficienza degli ordini richiesti dal gestore nel periodo compreso tra dicembre
2018 e maggio 2019 e al mancato rifornimento di gasolio nel citato periodo;
alla violazione dell'art. 2 del contratto di fornitura sul quantitativo minimo degli ordini oggetto dell'impegno assunto dal gestore;
alla trasgressione dell'obbligo di Contr acquistare in esclusiva prodotti petroliferi di presidiato da apposita clausola risolutiva espressa (v. art. 1 del contratti fornitura e v. anche artt. 5 e 14 del contratto di cessione gratuita) – ha opposto l'omessa evasione, da parte Parte_1 9
dell'avversaria, degli ordini inoltrati da esso gestore, all'uopo richiamando la missiva del 20.5.2019 - di contenuto, peraltro, assai generico - trasmessa alla controparte (v. pag. 6 della comparsa responsiva nel pregresso grado) e assumendo, al contempo, che il mancato approvvigionamento di carburanti è stato ammesso da Cont la quale, per giustificare l'omessa fornitura, dichiara di non avere soddisfatto tali ordini perché inferiori al minimo previsto dal contratto, sebbene da sempre esso avesse ordinato la quantità occorrente senza rispettare minimi di alcun tipo Pt_1
(v. pag. 7 della comparsa responsiva nel pregresso grado, dove pure sono richiamate le fatture dell'11/01/2019, del 20/02/2019 e dell'8/03/2019 relative a forniture che, sempre a dire di , quand'anche attinenti a quantitativi inferiori al Parte_1 minimo, sono state regolarmente evase dalla controparte).
In tale quadro assertivo si inserisce la richiesta di prova orale avanzata dallo stesso e della cui mancata ammissione l'appellante oggi si duole che, Pt_1 tuttavia, ad avviso della Corte, oltre ad essere formulata in termini estremamente generici (in assenza, ad esempio, di ogni riferimento al quantitativo di carburate richiesto nel periodo considerato, nonostante il tenore delle contestazioni sollevate, come detto, dall'attrice nel pregresso grado), si rivela, in parte, inconferente rispetto al fine dichiarato – di dimostrare, cioè, la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata – e, per altro verso, contraddetta da altri e più specifici elementi complessivamente offerti al contraddittorio.
Ed invero, indipendentemente dalle concrete modalità di inoltro degli ordini di fornitura (v. in particolare il capitolo b della prova orale dedotta dal ), è Pt_1 innanzi tutto lo stesso appellante a riferire che le fatture dell'11/01/2019, del Cont 20/02/2019 e dell'8/03/2019 (cfr. all. 16, 17 e 18 del fascicolo di e all. 17, 18 e
19 del fascicolo del resistente nel pregresso grado) sono state regolarmente evase dalla controparte (v. pag. 7 della comparsa responsiva nel pregresso grado), con ciò Cont escludendo lo stesso impugnante ogni profilo di inadempimento di relativamente ai detti ordini nel citato periodo (v. il capitolo c della prova orale 10
dedotta dal ). Quanto poi alle ragioni della mancata consegna, a cura della Pt_1 fornitrice, dei prodotti petroliferi (v. il capitolo d della prova orale dedotta dal
), premesso che l'unico dato circostanziato offerto sul punto attiene alla Pt_1 richiesta di LT di gasolio e LT 2000 di benzina di cui alla missiva del Pt_2
Cont 28.5.2019 dello stesso (v. all. 8 nel fascicolo di e all. 9 nel fascicolo Parte_3 del resistente nel pregresso grado), è invero la previsione di cui all'art. 2 del contratto di fornitura sul quantitativo minimo dell'ordine, pacificamente pari a 6 Cont mc, come già richiamato in seno alla nota del 23.5.2019 con cui aveva manifestato la propria disponibilità a fornire i prodotti purché per ordinativi non Cont inferiori al detto minimo convenzionalmente previsto (v. all. 6 nel fascicolo di e all. 7 nel fascicolo di ) e, successivamente, in connessione stavolta, e Pt_1 chiaramente, con l'effetto risolutorio invocato dalla medesima fornitrice, nella Cont missiva del 30.5.2019 (v. all. 7 nel fascicolo di e all. 8 nel fascicolo di ), Pt_1
a giustificare, anche alla luce del concreto regolamento negoziale – prevedendo il contratto di fornitura, al predetto art. 2, “il diritto” della fornitrice “di non accettare ordini per quantitativi inferiori” – il definitivo rifiuto della concedente di procedere alla fornitura richiesta per quantitativi inferiori.
Va peraltro rilevato che le su richiamate fatture attengono esclusivamente a forniture, sempre per circa 2000 litri ciascuna, di “BENZINA SUPER S.P.”, con ciò confermandosi anche il mancato approvvigionamento di gasolio, per come altresì lamentato dalla ricorrente nel pregresso grado.
Con riferimento poi ai dati ricavabili dai registri di carico e scarico, deve Cont innanzi tutto ritenersi legittimamente richiesto da e, quindi, disposto dal
Giudice di prime cure l'ordine di esibizione, in quanto avente ad oggetto documentazione contabile alla cui tenuta sono obbligati gli esercenti impianti e depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25 d.lgs. 504/1995 e s.m.i. e rivelandosi la citata documentazione, specificamente indicata dal richiedente, indispensabile per conoscere i fatti della causa ovvero e, comunque, 11
concernente la controversia in corso (v. anche l'art. 2711 comma 2 c.c. sull'esibizione delle scritture contabili, in relazione a controversie diverse da quelle relative allo scioglimento di società, alla comunione dei beni ed alla successione per causa di morte). Non appaiono del resto applicabili alla concreta fattispecie gli indirizzi interpretativi su cui fa leva l'appellante con riferimento, in particolare, agli obblighi di rendicontazione sulle provvigioni cui il preponente è tenuto nei confronti dell'agente (art. 1749 c.c.) ovvero in tema di esibizione degli estratti conto bancari (art. 119 TUB), presupponendo in tali casi l'istanza ex art. 210 c.p.c. che sia rimasto non onorato un dovere, traente titolo dal rapporto negoziale (bancario o di agenzia) e consacrato nelle richiamate disposizioni di legge, che non risulta configurabile con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Dogane nella specifica vicenda.
Al di là della incompleta e/o parziale esecuzione a cura della parte onerata dell'ordine disposto, altresì indicativa di un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., si evince dalla citata documentazione che dal mese di marzo
2019 e sino alla fine del mese di dicembre dell'anno successivo si è Pt_1 costantemente approvvigionato di benzina senza piombo, gasolio e lubrificanti Cont presso ditte differenti da e, talvolta, per come pure rilevato dal Giudice di prime cure, per quantità doppie o triple rispetto a quelle degli unici tre ordini ricevuti da Contr nei mesi di gennaio-marzo 2019, comunque relativi alla sola fornitura - sempre inferiore al minimo contrattualmente previsto - di benzina e non anche di gasolio, da ciò potendosi ragionevolmente presumere che il gestore si rifornisse da terzi, in violazione del patto di esclusiva, ancor prima della annunciata applicazione della Cont clausola risolutiva espressa richiamata da nelle missive inviate alla controparte nel mese di maggio 2019. Non appare del resto plausibile che, a fronte del riferito esaurimento del combustibile, segnalato nella missiva di del 20.5.2019, Parte_3 lo stesso si sia limitato a richiedere 8 giorni dopo (v. la missiva del 28.5.2019) una fornitura di solo 4000 litri complessivi di prodotto, né risulta fornita dal gestore 12
alcuna adeguata giustificazione circa il “crollo verticale” degli acquisti negli anni Cont successivi al 2015 lamentato e puntualmente descritto da nella missiva del
30.5.2019. E' rimasto del resto del tutto genericamente addotto il riferimento a non meglio precisati “prezzi fuori mercato” e/o “notevolmente superiori alla concorrenza” (v. nella missiva di del 3.6.2019) che la fornitrice avrebbe Parte_3 praticato, nulla avendo offerto l'appellante, nel corso dell'intero processo, al fine di documentare, per come già rilevato dal Tribunale, l'esosità dei prezzi applicati alle Contr forniture di anche attraverso un'analisi comparativa con quelli praticati da altre società petrolifere ai gestori della medesima zona geografica per il rifornimento di punti vendita analoghi a quello per cui è causa.
4.3. Per le ragioni sin qui indicate, e in assenza di violazioni imputabili ad Cont anche ed eventualmente sotto il profilo del presunto abuso di dipendenza economica – sebbene non esplicitamente reiterato da nella Parte_1 presente sede di gravame e rimasto, comunque, persistentemente sguarnito di specifiche e circostanziate allegazioni nei termini già rilevati – vanno confermate Cont l'operatività della clausola risolutiva espressa invocata dalla e le consequenziali statuizioni adottate dal Giudice di prime cure, comprese la condanna alla consegna dei beni e al pagamento della penale nella misura, peraltro non oggetto di specifica censura, determinata dal Tribunale.
5. In ossequio al canone della soccombenza, conformemente al quale il primo
Giudice ha posto a carico di le spese del precedente grado, Parte_1
l'odierno appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Stante infine l'integrale rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a 13
norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1440/2023 del 23.3.2023 pronunziata dal Tribunale di Palermo;
condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 8.000,00, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 18.3.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo