Decreto cautelare 20 settembre 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Decreto presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/09/2025, n. 16121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16121 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9538 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mogavero, Marco Munacò, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Mattiello in Roma, in via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Mattiello, con posta elettronica certificata pasquale.mogavero@cert.avvocatitermini.it, presso cui si dichiara di poter ricevere le eventuali comunicazioni del presente procedimento nonché con posta certificata marcomunaco@pecavvpa.it, presso cui si dichiara di poter ricevere le eventuali comunicazioni del presente procedimento - giusta procura in calce al ricorso;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione professionale n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, comunicato con nota n. prot. -OMISSIS- di pari data, con cui è stata revocata la parità scolastica con riferimento alla sezione “Sistemi Informativi Aziendali”, dall’anno scolastico 2023-2024 all’ITE -OMISSIS-, a far data dall’anno scolastico 2023-2024;
- del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione professionale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato con nota n. prot. -OMISSIS-di pari data, con cui è stata revocata la parità scolastica alla scuola secondaria di secondo grado “-OMISSIS-” – Istituto Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing, a far data dall’anno scolastico 2023-2024;
- del D.M. n. 267/2007 avente ad oggetto “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti;
- del D.M. n. 83/2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti;
- del D.M. n. 5/2021 avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, con efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti ed in particolare l’art. 5;
- della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui l’Istituto è stato diffidato dallo svolgimento di esami di idoneità e a non “attivare alcun corso di studi né accogliere studenti”;
- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata approvata l’intesa sottoscritta in data 2 agosto 2023 tra l’USR - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio per lo svolgimento di attività ispettiva finalizzata ad accertare eventuali irregolarità di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie ovvero al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità;
- della nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell’U.S.R. Servizio Ispettivo con la quale viene confermata la proposta di revoca della parità scolastica alla scuola secondaria di secondo grado “-OMISSIS-” e la precedente nota del medesimo servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-:
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota dell’-OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con cui si impone il trasferimento degli allievi della Scuola Paritaria di Secondo grado L. -OMISSIS- ad altro istituto;
- della nota dell’-OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con cui si conferma l’imposizione del trasferimento degli allievi della Scuola Paritaria di Secondo grado L. -OMISSIS- e si indicano gli istituti pronti ad accoglierli;
- della nota del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con cui è stata estesa a tutta la scuola “-OMISSIS-” l’effetto delle note sopra indicate;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale, anche eventualmente oggi sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe indicati e se ne domanda l’annullamento.
A seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti aventi un ambito applicativo parzialmente connesso sono stati presentati motivi aggiunti.
In sintesi, la questione riguarda la revoca della parità scolastica alla parte ricorrente ed i provvedimenti connessi e conseguenziali.
2. In punto di fatto può osservarsi, sulla scorta degli atti di causa e dell’esposizione delle parti, che, a seguito di due ispezioni condotte dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia presso l’Istituto paritario “-OMISSIS-” di Palermo sono state riscontrate asserite plurime gravi ed insanabili irregolarità di funzionamento, ritenute, secondo il predetto Ufficio, idonee a determinare la revoca della parità.
La prima ispezione riguarda un’attività di vigilanza sulle operazioni relative agli esami di idoneità per l’ammissione alla frequenza dell’anno successivo, che, in sintesi, si concludeva con l’asserito accertamento delle seguenti irregolarità: A. presenza di un numero di candidati per l’ammissione alla classe quinta di gran lunga superiore a quello che la scuola poteva accogliere l’anno successivo, in violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 5/2021, secondo cui i candidati devono svolgere gli esami di idoneità presso l’istituzione scolastica scelta per la successiva frequenza; B. mancanza in capo a tutti i componenti della Commissione del requisito dell’abilitazione all’insegnamento, indispensabile per la validità degli esami e del relativo titolo di studio; C. violazione degli articoli 5 e 6 del D.M. n. 5/2021, che regolano lo svolgimento degli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado, sotto i seguenti profili: • mancata preventiva disamina delle domande di ammissione presentate dai candidati e mancato preventivo accertamento dei requisiti in loro possesso ai fini dell’individuazione dell’anno di corso cui dovevano essere ammessi nonché delle discipline, o parti di esse, su cui dovevano svolgersi le prove di esame; • ammissione agli esami di idoneità di candidati residenti in altre regioni d’Italia cui sarebbe stata paventata la possibilità di frequentare i corsi on line senza spostarsi dai luoghi di residenza, in violazione della normativa che prevede l’obbligo della frequenza in presenza e la non ammissione all’anno scolastico successivo o agli esami di Stato in caso di assenze superiori ai tre quarti dell’orario personalizzato; • mancata predisposizione da parte dei commissari d’esame della programmazione distinta per ciascun anno contenente gli argomenti su cui svolgere gli esami; • mancato accertamento della presentazione da parte dei candidati delle programmazioni relative agli anni scolastici di cui chiedevano l’accertamento dell’idoneità, la cui conformità ai curricoli ordinamentali è indicata espressamente come condizione indispensabile per l'ammissione agli esami; • mancata somministrazione di singole prove scritte d’esame per ciascun anno di corso; • mancata elaborazione da parte dei commissari d’esame delle griglie di valutazione delle prove scritte e predisposizione di griglie per le prove orali mancanti di indicatori e descrittori idonei alla corretta valutazione della preparazione dei candidati; • assoluta inidoneità delle prove orali ad accertare l’effettiva preparazione dei candidati.
Con nota del 10.10.2023, inviata al Ministero dell’istruzione e del merito e da questo trasmessa per competenza all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, l’Istituto “-OMISSIS-” ha contestato la predetta attività ispettiva chiedendo, tra l’altro: • di essere autorizzato a rifare gli scrutini per i candidati; • di chiarire se le prove scritte debbano essere espletate secondo il criterio di una per ciascun anno di idoneità sostenuto dal candidato oppure in un'unica soluzione e se l'accertamento sulla preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica relativamente a più anni possa essere svolto attraverso le prove orali in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso con la valutazione delle prove distinta per ciascun anno.
La successiva seconda ispezione è stata effettuata come attività di vigilanza di spettro più ampio e si è conclusa, in sintesi, con l’accertamento delle seguenti asserite irregolarità insanabili: A. l’Istituto “-OMISSIS-” non dispone di un Progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; B. il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “-OMISSIS-” non è conforme agli ordinamenti vigenti in quanto: • non contiene alcuna informazione relativa all’offerta degli indirizzi di studio attivati dall’Istituto e neppure l’articolazione oraria delle discipline per ciascuno dei due indirizzi attivati; • non riferisce la predisposizione del curricolo di Istituto per i due indirizzi attivati; • non riporta alcuna indicazione sulla modalità di attuazione dell’insegnamento trasversale di Educazione civica; • non contiene alcuna indicazione sulle modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti degli studenti; • non contiene alcuna indicazione relativa all’insegnamento CLIL che la scuola, infatti, non attiva pur essendo previsto come obbligatorio almeno nell’ultimo anno; • contiene una sezione specifica relativa ai PCTO ed alla loro realizzazione nell’ambito di due convenzioni attive ma la scuola non è in grado di fornire alcuna documentazione delle attività effettivamente svolte, né complessivamente né individualmente; • non contiene alcun riferimento né alle rilevazioni annuali degli apprendimenti INVALSI; • non contiene un curricolo verticale coerente con il PECUP di cui alle Indicazioni Nazionali per i rispettivi indirizzi; • in generale, il PTOF dell’Istituto “-OMISSIS-” rappresenta un quadro complessivo di iniziative, didattiche e organizzative, che non trova alcun riscontro nella realtà di quanto effettivamente realizzato. • locali trascurati da un punto di vista di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli arredi e le attrezzature didattiche disponibili presso l’Istituto “-OMISSIS-” risultano essenziali e del tutto inidonei ad una didattica moderna ed efficace: è assente qualsiasi supporto tecnologico alla didattica (LIM, tablet, schermi multimediali e interattivi); la scuola è priva di strutture laboratoriali, con esclusione di un piccolo laboratorio di informatica, e di palestra; • la gestione sostanziale delle misure relative alla Prevenzione dei rischi risulta assai superficiale ed incerta; • l’Istituto “-OMISSIS-” non dispone di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica in quanto essi risultano o del tutto inesistenti (es. Consiglio di Istituto) o comunque privi della componente di studenti e genitori, per la quale non si procede ad alcuna forma di elezione; gli organi collegiali costituiti ed effettivamente operanti (Collegio dei docenti e Consigli di classe) risultano assai raramente convocati e scarsamente coinvolti nelle decisioni strategiche della scuola; le verbalizzazioni delle sedute hanno identici contenuti delle sedute degli anni precedenti e risultano compilati, per la maggior parte dei casi, per sua stessa ammissione, dal gestore stesso; • l’Istituto “-OMISSIS-” non ha provveduto all’organica costituzione del corso completo dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, ma solo del triennio conclusivo, a seguito del riconoscimento della parità “ad una seconda sezione” da parte della Regione Sicilia (con DDG n.4376 del 19/08/19) conseguente alla richiesta di “ sdoppiamento di corsi già paritari con l’articolazione di un corso di studi completo di Sistemi Informativi Aziendali ” formulata dall’Istituto; • nell’anno scolastico oggetto di indagine, solo 1 docente su 42 in servizio presso l’Istituto “-OMISSIS- ” - di cui 24 con contratto a tempo indeterminato - dichiara di essere in possesso della prescritta abilitazione all’insegnamento; nessuna evidenza risulta agli atti a testimonianza del fatto che il gestore abbia cercato di individuare personale abilitato o comunque in possesso del requisito transitorio di cui al comma 4- ter della L. 62/2000; l’individuazione e la nomina del personale docente è, peraltro, caratterizzata da numerose altre irregolarità (autocertificazione generalizzata del titolo di studio mai verificato, insegnamenti assegnati pur in presenza di titolo di studio inidoneo, gestione assai approssimativa della documentazione nei fascicoli personali); • la gestione e conservazione documentale, in ordine ai registri strategici ed essenziali, appare gravemente carente con particolare riferimento ai fascicoli degli studenti e dei docenti, ai verbali del Collegio dei Docenti, ai verbali dei Consigli di Classe, ai Registri dei docenti e, in particolare, ai Registri di Classe la cui compilazione quotidiana risulta assai lacunosa, soprattutto nella rilevazione delle assenze, e certamente tale da non consentire di accertare la validità dell’anno scolastico per i singoli alunni; la inidonea e gravemente carente redazione dei verbali dei Consigli di Classe, con particolare riferimento alle valutazioni periodiche e finali degli studenti, restituisce inoltre un quadro assai poco trasparente delle procedure di valutazione adottate i cui esiti - tutti gli studenti risultano valutati e tutti con valutazioni sufficienti - contrastano palesemente con la criticità dei tassi di frequenza degli studenti rilevati nel corso delle visite ispettive.
3. Con nota prot. n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, l’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della regione siciliana comunicava l’avvio del procedimento di revoca della parità invitando l’Istituto a controdedurre che le irregolarità riscontrate sono sanabili ed a documentare il superamento delle cause che hanno determinato il procedimento di avvio della revoca della parità scolastica.
4. In data 1.8.2024 l’Istituto presentava le proprie controdeduzioni.
5. Con i D.D.G. n. -OMISSIS-del-OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Assessorato regionale revocava la parità scolastica all’Istituto “-OMISSIS-”.
6. Avverso tali provvedimenti (e degli altri meglio indicati in epigrafe) l’Istituto è insorto domandandone l’annullamento.
7. L’Amministrazione si costituiva in giudizio impugnando e contestando le doglianze ricorsuali, con memoria e documenti.
8. Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questo Tribunale sospendeva in via cautelare i provvedimenti impugnati e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8.10.2024.
Nella sede da ultimo menzionata la domanda di tutela interinale veniva accolta sotto il profilo del periculum in mora facendo riferimento alle esigenze degli studenti, ritenuti parte integrante della scuola in linea con la giurisprudenza cautelare prevalente del Consiglio di Stato ( cfr. i.a. ordd. n. 4495/24, n. 4496/24, n. 4498/24, n. 4500/24, n. 4501/24, n. 4502/24).
Tuttavia, la misura cautelare concessa veniva annullata a seguito di appello al Consiglio di Stato.
9. All’udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione del merito.
10. Il ricorso è improcedibile e comunque infondato, i motivi aggiunti, di conseguenza, sono improcedibili.
11. Preliminarmente, deve rilevarsi che la difesa erariale non ha presentato eccezione di incompetenza territoriale, che comunque sarebbe stata infondata, atteso che vengono impugnati in maniera non strumentale o emulativa anche atti generali applicabili sull’intero territorio nazionale.
11.1. Sempre preliminarmente, come dato avviso in udienza, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, atteso che l’anno scolastico 2024/2025 per il quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati è ormai terminato ed i requisiti per ottenere la parità scolastica per l’anno 2025/2026 sono stati modificati con una novella normativa che si applica, almeno in parte, immediatamente.
Per giunta, al contrario di quanto risultava nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 6561 del 5 luglio 2023 e n. 5875 del 07 luglio 2025, che hanno definito la questione dell’improcedibilità in senso diverso, l’Istituto ricorrente, non beneficiando della tutela cautelare a seguito della menzionata decisione del Consiglio di Stato, non ha portato a termine l’anno scolastico in cui è intervenuta la revoca, per cui non sussistono nemmeno ragioni inerenti alla salvezza dell’attività svolta che giustifichino la sussistenza dell’interesse alla decisione.
Peraltro non sono stati prospettati nemmeno in udienza profili risarcitori ai sensi della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 13 luglio 2022.
12. In ogni caso il ricorso è infondato.
13. Occorre premettere che la legge n. 62/2000 ha disciplinato i requisiti necessari affinché le scuole non statali possano ottenere il riconoscimento e la parificazione con le scuole statali, specificando che “ Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità .” (art 1, comma 6).
Alle scuole paritarie è, infatti, riconosciuta piena parità rispetto alle scuole del sistema di istruzione statale.
Tale riconoscimento è possibile solo a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art 1, commi 4, 5 e 6, della citata legge.
L’art 1, comma 4, stabilisce che “ la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore .”.
In attuazione della legge è intervenuto il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 recante la “ Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ”, che indica in maniera puntuale i requisiti che l’istituto scolastico deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria, l’ iter procedimentale da seguire e le eventuali condizioni che possono determinare il venire meno dello status di scuola paritaria.
L’art. 4 del D.M. stabilisce che: “ la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi ”.
Il D.M. 83 del 10 ottobre 2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267, e attribuisce all’Ufficio Scolastico Regionale il compito di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della parità scolastica e il conseguente necessario provvedimento di revoca, qualora disposti i dovuti accertamenti, emerga l’evidente mancata osservanza delle prescrizioni in materia.
14. Nel predetto scenario normativo vanno esaminati i motivi di ricorso.
14.1. Con la prima doglianza, avente carattere generale e comune ai due indirizzi di studio revocati, la ricorrente assume l’illegittimità dei provvedimenti di revoca della parità scolastica in quanto gli stessi sarebbero stati emessi senza che vi sia stata una verifica da parte dell’Assessorato delle affermazioni dell’U.S.R..
In particolare, nella postulazione della ricorrente, il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato senza sufficiente istruttoria e motivazione, sussisterebbe inoltre contraddittorietà tra atti e mancata verifica di quanto evidenziato dall’Istituto nelle controdeduzioni e senza tenere conto, in una comparazione tra interesse pubblico e privato, dell’interesse contrario dell’Istituto.
Ad avviso del Collegio il motivo è infondato nella parte in cui lamenta carenze procedimentali afferenti al rapporto tra l’USR e l’Assessorato, come correttamente argomentato sul punto dalla difesa erariale.
Difatti, alla stregua dell’art. 1, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di pubblica istruzione (D.P.R. n. 246/1985) “ nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r) , e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana ” .
Il successivo articolo 9 prevede, al comma 1, che “ fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale ”.
Alla Regione, pertanto, sino a quando non si sarà dotata di una struttura funzionale autonoma, è consentita l’utilizzazione degli organi e uffici periferici del Ministero dell’istruzione e del merito e i relativi atti e le conseguenti responsabilità, sono comunque imputati alla Regione.
Al riguardo, sono anche intervenute due sentenze della Corte Costituzionale (la n. 471 del 1995 e la n. 288 del 2004) che hanno chiarito la possibilità per la Regione di avvalersi degli uffici periferici dell'Amministrazione statale (per motivi di semplificazione e di economicità), sempre che la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sarà diversamente disposto, ferma restando la possibilità di stipula di una intesa che ne regoli le modalità di esecuzione.
In osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dalle superiori sentenze, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale hanno stipulato, nel corso degli anni, specifiche intese al fine di regolare le modalità di svolgimento di attività ispettive finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità, l’ultima delle quali è stata stipulata in data 2.8.2023.
I provvedimenti di revoca della parità impugnati, pertanto, sotto il profilo, in esame sono del tutto legittimi in quanto l’istruttoria è stata condotta dagli ispettori dell’USR e l’Assessorato regionale ha ritenuto di doverne condividere le conclusioni, non sussistendo ragione per svolgere una ulteriore, in armonia con il principio di semplificazione dell’attività amministrativa.
Inoltre, gli atti emanati dall’Assessorato regionale tengono conto delle controdeduzioni fornite dal ricorrente precisando quali sono le ritenute gravi ed insanabili irregolarità di funzionamento riscontrate dando atto, inoltre e comunque, del loro mancato superamento.
14.2. Quanto ai motivi di ricorso specificamente proposti avverso il D.D.G. n.-OMISSIS-/2024, essenzialmente contenuti nel secondo motivo di ricorso (denominato “B” nell’atto introduttivo del giudizio), appare dirimente ed assorbente la mancata critica alla accertata irregolarità dei fascicoli degli studenti e dei docenti, ai verbali del Collegio dei Docenti, ai verbali dei Consigli di Classe, ai Registri dei docenti e, in particolare, ai Registri di Classe la cui compilazione quotidiana è risultata assai lacunosa, soprattutto nella rilevazione delle assenze, e certamente tale da non consentire di accertare la validità dell’anno scolastico per i singoli alunni (essenzialmente punti 8 e 9 del decreto di revoca n. -OMISSIS- del -OMISSIS-).
Al riguardo, le doglianze opposte dalla ricorrente appaiono generiche: a pag. 24 del ricorso si afferma: “ Quanto ai verbali e documenti degli insegnanti (registri di classe e dei singoli docenti), si ribadisce (e non si comprende perché l’Assessorato se ne scandalizzi) che sono tutti regolari. Nessun docente ha mai interpolato i registri, li ha compilati fuori dalla classe, né è stato mai denunciato o condannato in tal senso. Nessuna compilazione differita è mai avvenuta e nessun quadro poco trasparente se ne può trarre.”.
Si tratta all’evidenza di censura che non supera lo scrutinio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d), e comma 2 del c.p.a..
Inoltre, la doglianza non risulta provata in quanto non sono stati depositati i documenti relativi ai docenti ed agli studenti che dimostrino la regolarità della documentazione prevista per legge.
Nemmeno risulta che sia stata condotta, per lo meno annualmente, una seria ricerca di docenti abilitati, che giustificherebbe il conferimento di incarichi a docenti in possesso di minori requisiti (ferma la necessità della laurea pertinente alla classe di concorso in base alle norme vigenti). In effetti, emerge soltanto una “richiesta assegnazione docenti” del settembre 2016.
Si tratta di irregolarità che non risulta e non è dimostrato siano state sanate dall’Istituto e che appaiono in via autonoma sufficienti per disporre la revoca impugnata.
Le considerazioni che precedono risultano dirimenti ed assorbenti, in quanto l’atto impugnato in discorso risulta “plurimotivato” ( cfr. Cons. Stato, sez. III, pareri nn. 357/2022 e 205/2022, nonché sez. IV, sentenza n. 6114/2022 e sez. V, sentenze nn. 2403/2020, 5362/2018, e 437/2003), sicché l’eventuale accertamento della fondatezza di alcune delle altre sub censure rispetto agli addebiti mossi non gioverebbe alla ricorrente.
15. Con il decreto n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, parimenti impugnato in questa sede nell’ambito di quello che può essere considerato il terzo motivo di ricorso ( cfr. essenzialmente pagg. 27 e ss.), l’Amministrazione ha revocato la parità della ricorrente con riferimento all’articolazione SIA, riconosciuta originariamente con decreto ampliativo della parità scolastica del 2019 (D.D.G. 30.7.2019 n. 4376 dell’Assessorato).
In tale decreto si ritiene che la menzionata articolazione non sia stata correttamente esercitata in quanto il primo biennio non sarebbe stato istituito mentre il secondo biennio sarebbe stato sostanzialmente accorpato all’altra articolazione (la AFM), di modo che si sarebbe di fronte sostanzialmente ad una V classe collaterale, in realtà non autorizzata.
La ricorrente contesta tali accertamenti sostenendo la legittimità dell’accorpamento, anche alla luce del principio dell’autonomia scolastica.
Nel provvedimento finale l’Amministrazione ritiene che le controdeduzioni della ricorrente siano inverosimili, in quanto “ è vero che nelle articolazioni AFM e SIA il biennio è comune, ma ciò consentirebbe il funzionamento di una sezione con le sole classi III, IV e V solo se entrambi i corsi funzionassero contemporaneamente (entrambe in orario antimeridiano o entrambe in orario pomeridiano). In ogni caso, è irregolare il funzionamento delle classi III e IV in orario antimeridiano e della sola classe V della stessa sezione in orario pomeridiano ”.
Sulla questione il Collegio osserva anzitutto che l’atto di revoca non modifica l’originaria contestazione, limitandosi come detto a motivare in ordine alle ragioni per cui non sono fondate le controdeduzioni della ricorrente.
Quanto all’argomentazione per cui non vi sarebbe alcun bisogno di prevedere le classi I e II ed anche nel secondo biennio le discipline sarebbero sostanzialmente comuni, avendosi poche differenze, deve dirsi che si tratta di deduzione infondata e comunque non decisiva.
Infatti, una volta riconosciuta la parità scolastica per una articolazione occorre che la stessa funzioni, tendenzialmente, in maniera piena e autonoma.
Sono da ritenersi ammissibili parziali accorpamenti del primo biennio e svolgimenti comuni di lezioni per il secondo biennio, in linea di principio con la previa comunicazione all’Ufficio scolastico delle ragioni delle stesse, ma nel caso di specie appare che le due articolazioni siano state in sostanza unificate.
Si tratta di una irregolarità che non è irragionevole ritenere grave nell’ambito degli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione.
In altre parole, la ricorrente non ha dato prova, ex art. 64 c.p.a., della effettiva sussistenza della articolazione in discorso, indicando con precisione docenti, discenti, aule, orari di lezione, programmi e registri di classe, limitandosi ad evidenziare le ragioni, insufficienti, della sostanziale fusione delle stesse. E tale unificazione de facto non può essere considerata conforme alle normative vigenti, configurandosi al contrario quale irregolarità che, nell’ambito degli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione, può ritenersi sufficiente ai fini della revoca.
Si tratta inoltre di difformità gravi che non risulta siano state sanate dall’Istituto.
Per completezza, si nota che, invece, lo svolgimento sfalsato di classi tra orario pomeridiano ed antimeridiano non configura di per sé, ad avviso del Collegio, una grave irregolarità di funzionamento, ai sensi della l. 62/2000 e delle normative di dettaglio.
16. Le motivazioni che precedono sono dirimenti ed autosufficienti ai fini del respingimento del ricorso con riguardo ad entrambi i provvedimenti di revoca impugnati e meglio precisati in epigrafe, con l’assorbimento di ogni altro motivo, argomento e deduzione, incluso quello che potrebbe essere individuato come quarto motivo ( cfr. pag. 30 lett. D), che peraltro è meramente suggestivo contestando la qualifica di “diplomificio” che sarebbe sottesa agli atti impugnati, ma che in realtà è frutto di una semplificazione della ricorrente.
In effetti, l’Amministrazione, in particolare nella “seconda” ispezione, ha evidenziato fondatamente profili specifici di irregolare funzionamento più che la reale sussistenza nel caso di specie di tutte le caratteristiche dei c.d. “diplomifici”, del resto non pienamente emergenti dagli atti di causa, anche considerando l’impegno dell’Istituto per conformarsi alle osservazioni dell’Amministrazione, il ridotto numero degli studenti ed i risultati positivi ottenuti dagli stessi agli esami sostenuti presso altri istituti al termine dell’anno scolastico.
17. In conseguenza del rigetto del ricorso risultano improcedibili i motivi aggiunti.
18. Rimangono salvi i titoli emessi dall’Istituto sino all’anno scolastico 2023/2024, fatta eccezione per quelli eventualmente oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione, e l’attività svolta de facto nell’anno scolastico 2024/2025 per quanto riguarda i relativi effetti nei confronti degli studenti.
19. Le spese di lite vanno compensate atteso l’alterno esito delle istanze cautelari ed il quadro normativo e giurisprudenziale non univoco sul tema generale della sanabilità, o meno, di tutte o solo di alcune delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva e procedimentale nei confronti degli istituti paritari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e comunque lo respinge in quanto infondato
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.