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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6578 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, Via Giovanni Guareschi n. 39, presso lo studio degli avv. Alessandra Rigo (cod. fisc. ) e Riccardo Rigo (cod. CodiceFiscale_1 fisc. , che lo rappresentano e difendono per procura CodiceFiscale_2 alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(cod. fisc. E (cod.
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_2 fisc. ), elettivamente domiciliati in Roma, Viale di Tor CodiceFiscale_5
Marancia n. 60, presso lo studio dell'avv. Alessia Diorio (cod. fisc.
[...]
, che li rappresentano e difendono procura alle liti su foglio C.F._6 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellati- OGGETTO: consorzio.
O S S E R V A T O che il ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 13977/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 13.10.2020; che in data 22.7.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., notificato alla controparte;
che parte appellata, con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate in data 5.9.2025, “stante la richiesta di condanna al ri- sarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 cpc già formulata nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudi- zio e chiede condannare l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio o, in subordine, del solo grado di appello, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”; che, pertanto, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 hanno accettato la rinuncia agli atti del giudizio di appello, ma hanno
[...] chiesto la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
che il , con le note depositate in data Parte_1
21.9.2025, ha concluso per l'integrale compensazione delle spese del pre- sente grado di giudizio;
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che, ai sensi dell'art. 306, co. 4, c.p.c., le spese del presente giudizio devono essere liquidate a carico della parte appellante, la quale ha rinunciato agli atti del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo (che tiene conto dell'attività in concreto svolta da parte appellante nel presente grado di giudizio), in mancanza di un accordo in ordine alle stesse ed avendo parte appellata espressamente chiesto il riconoscimento delle stesse;
P.Q.M.
2 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 13977/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 13.10.2020; condanna il a rimborsare a Parte_1 CP_1
, e con vincolo di solidarietà
[...] Parte_3 Controparte_2 tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
3
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliato in Roma, Via Giovanni Guareschi n. 39, presso lo studio degli avv. Alessandra Rigo (cod. fisc. ) e Riccardo Rigo (cod. CodiceFiscale_1 fisc. , che lo rappresentano e difendono per procura CodiceFiscale_2 alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(cod. fisc. E (cod.
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_2 fisc. ), elettivamente domiciliati in Roma, Viale di Tor CodiceFiscale_5
Marancia n. 60, presso lo studio dell'avv. Alessia Diorio (cod. fisc.
[...]
, che li rappresentano e difendono procura alle liti su foglio C.F._6 separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellati- OGGETTO: consorzio.
O S S E R V A T O che il ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 13977/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 13.10.2020; che in data 22.7.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., notificato alla controparte;
che parte appellata, con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza depositate in data 5.9.2025, “stante la richiesta di condanna al ri- sarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 cpc già formulata nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta, si oppone alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudi- zio e chiede condannare l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio o, in subordine, del solo grado di appello, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”; che, pertanto, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 hanno accettato la rinuncia agli atti del giudizio di appello, ma hanno
[...] chiesto la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
che il , con le note depositate in data Parte_1
21.9.2025, ha concluso per l'integrale compensazione delle spese del pre- sente grado di giudizio;
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che, ai sensi dell'art. 306, co. 4, c.p.c., le spese del presente giudizio devono essere liquidate a carico della parte appellante, la quale ha rinunciato agli atti del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo (che tiene conto dell'attività in concreto svolta da parte appellante nel presente grado di giudizio), in mancanza di un accordo in ordine alle stesse ed avendo parte appellata espressamente chiesto il riconoscimento delle stesse;
P.Q.M.
2 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 13977/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 13.10.2020; condanna il a rimborsare a Parte_1 CP_1
, e con vincolo di solidarietà
[...] Parte_3 Controparte_2 tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014,
n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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