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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 895/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 895/2020 R.G. promossa da
quale titolare della “AZIENDA AGRICOLA Parte_1
TI IP (C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato P.IV_1
in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosanna Rossini, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Rossi, in Siena Viale Cavour n. 136, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
. (C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 CP_2 P.IV_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 4 è elettivamente domiciliata
NG. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Duccio Panti, presso il cui studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1, è elettivamente domiciliato
Geom. (C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_4 C.F._2
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Betti, presso il cui studio in Siena, Strada di Busseto n. 18, è elettivamente domiciliato N. 895/2020 R.G. 2 / 33
Arch. (C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_5 C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Guerrini, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 99, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
(C.F. Controparte_6
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Roveda, elettivamente P.IV_3
domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Coni Zugna n. 5
(C.F.: ), rappresentata e OP P.IV_4
difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv.
Caterina Moraca, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 52, è elettivamente domiciliata
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8 P.IV_5
Stefano Pinzauti, per procura notarile in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. 5.
TERZE CHIAMATE avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.4.2024, per quale titolare della “AZIENDA AGRICOLA TI Parte_1
IP, l'Avv. Rosanna Rossini precisa, come segue, le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei gravi difetti presenti nell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare ex art 1669 c.c., in solido tra loro, la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante NG. NG. CP_2 Controparte_9 CP
, , ognuno per la CP Controparte_10 Controparte_11
qualifica che gli compete, nonché la in persona del legale CP_6
rappresentante pro-tempore, la in persona del legale CP_7
rappresentante pro-tempore e la in persona del legale Controparte_8 N. 895/2020 R.G. 3 / 33
rappresentante pro-tempore -terze chiamate in causa- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali attualmente pari alla somma di € 183.537,23, ai quali dovranno essere conteggiati quelli patendi e meglio descritti in narrativa, nella misura che verrà quantificata incorso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo. Condannare i convenuti, ognuno per la qualifica che gli compete e sempre in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, condannare le parti avversarie e le terze chiamate in causa a rifondere le spese e gli onorari del presente giudizio. In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 1669 c.c., condannare ex art. 2043 c.c., sempre in via solidale, la in persona CP_1 CP_2
del legale rappresentante NG. NG. e Controparte_9 CP CP
e ognuno per la qualifica che gli Controparte_10 Controparte_11
compete, nonché la in persona del legale rappresentante pro- CP_6
tempore, la in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_7
la in persona del legale rappresentante pro-tempore - Controparte_8
terze chiamate in causa-, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, ammontanti attualmente ad € 183.537,23, ai quali dovranno essere conteggiati quelli patendi e meglio descritti in narrativa, nella misura che verrà quantificata incorso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo. Condannare i convenuti, sempre in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, condannare i convenuti e le terze chiamate in causa, a rifondere le spese e gli onorari del presente giudizio.”; per l'Avv. Marco Bianchini si riporta ai propri scritti difensivi e CP_1 CP_2
conclude da comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni qui si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, per le causali di cui in premessa, in via preliminare dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato N. 895/2020 R.G. 4 / 33
esperimento della procedura di mediazione;
sempre in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art.
163 bis c.p.c.; in tesi dichiarare decaduto e/o soggetto a prescrizione decennale il diritto della Azienda Agricola AN Filippo a qualsiasi pretesa e/o richiesta economica nei confronti della in ipotesi, laddove vengano accolte le CP_1 CP_2
domande della Azienda Agricola AN Filippo, dichiarare che la responsabilità della i. è limitata esclusivamente ad ¼ delle cause indicate dal CTU CP_1 CP_2
nel suo Accertamento Tecnico Preventivo al punto n. 3 di pagina 6 e conseguentemente limitare il risarcimento dei soli danni indicati in ATP nella misura di ¼ degli stessi, con rigetto di ogni altra domanda di risarcimento danni formulata in citazione, poiché infondata in fatto e in diritto e non dimostrata. Con vittoria di spese di lite.”; per NG. l'Avv. Duccio Panti ribadisce le seguenti Controparte_3
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Sig Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis : IN VIA PRELIMINARE 1) confermare l'autorizzazione all'NG CP
a chiamare in causa ex art. 106 le Compagnie di Assicurazioni a)
[...]
(C.F. - P.IV [ Controparte_8 P.IV_5 P.IV_6
] con Sede Legale in 31021 Mogliano Email_1
Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore b) con Sede Legale in 40128 Bologna, OP
Via Stalingrado, 45 [PEC: ] (C.F. Email_2
e P.IV , in persona del suo legale rappresentante P.IV_4 P.IV_7
pro tempore per essere dalle stesse manlevato e tenuto indenne in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori, con conseguente spostamento della prima udienza per permettere alle stesse di costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.; SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: 2) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'attore, attesa la sua giusta qualificazione quale azione promossa ai sensi dell'art. 1669 cod.civ. e per l'effetto rigettarsi le domande proposte dal Sig. 3) dichiarare ormai intervenuta la prescrizione Parte_1 N. 895/2020 R.G. 5 / 33
decennale laddove dovesse venire accolta, anche solo parzialmente, la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2043 cod.civ. nei confronti dell'NG
[...]
: 4) accertare e dichiarare la inammissibilità e/o Parte_2
inutilizzabilità della relazione resa dal CTU NG. in sede di accertamento Per_1
tecnico preventivo (proc. civ. n. 3160/2018 R.G.) nei confronti dell'NG CP
- che NON è stato parte del suddetto procedimento di ATP n. 3160/2018
[...]
RG - in quanto assunta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA 5) accertare e dichiarare che il
CTU NG si è basato esclusivamente su un atto (la relazione di ATP) Per_1
NON UTILIZZABILE e NON opponibile all'NG (che NON è stato parte CP
del procedimento per ATP) ed inoltre accertare e dichiarare che il CTU NG non neppure risposto alle Osservazioni dei CCTTPP, oltre ad essere Per_1
incorso in errate e irrituali conclusioni del CTU NG. 6) Per_1
conseguentemente disporre la chiamata del CTU NG per rispondere a Per_1
tali osservazioni di cui al punto 5 ovvero disporre NUOVA CTU con diverso consulente SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA 7) ammettere le richieste istruttorie di ammissione di interrogatorio formale e prova per testi formulati nella Memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 10.12.2021 della difesa NG
NEL MERITO 8) accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità ex CP
art. 1669 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. dell'NG e Controparte_3
conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
9) respingere le domande proposte dall'attore nei
Co confronti dell'NG in quanto infondate sia in fatto che diritto, sia sull CP
che sul debeatur, per i motivi spiegati in premessa, accertando e CP_13
dichiarando anche la nullità ex art. 164 n. 4 cpc dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nella parte in cui richiede il risarcimento dei danni non patrimoniali, peraltro in nessun caso dovuti. IN IPOTESI 10) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande proposte dagli attori accertare e dichiarare che l'NG ha Controparte_3
stipulato con la Compagnia di Assicurazione Controparte_14 N. 895/2020 R.G. 6 / 33
la polizza pol 330812681 390545885 la Pt_3 OP
polizza 46745990 (già polizza n. 44027865 l'assicurazione per CP_15
responsabilità professionale;
11) conseguentemente condannare la Compagnia di
Assicurazione e secondo le Controparte_8 Controparte_16
rispettive quote a manlevare e tenere indenne l'NG delle Controparte_3
somme che eventualmente fosse condannato a versare nei confronti degli attori. 12) in ogni caso condannare l'attore al pagamento di tutte le spese di CTU, Pt_1
nonché a rimborsare le spese sostenute per il TP NG 13) In ogni caso, CP_17 con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio”; per Geom. 'Avv. Alessandro Betti indica le proprie conclusioni CP_4
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni espresse in narrativa che qui si riassumono: in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 comma I c.p.c. dell'atto di citazione in quanto è stato assegnato un termine inferiore a quello stabilito ex lege dall'art. 163-bis c.p.c.; ancora in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la sua giusta qualificazione quale azione promossa ai sensi dell'art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettarsi le domande proposte dal Sig. ancora in via preliminare: - dichiarare la Parte_1
inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione resa dal consulente NG. in sede di accertamento tecnico preventivo (proc. civ. n. 3160/2018 R.G.) Per_1
in quanto assunta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
in via principale: - accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità ex art. 1669 c.c. del Geom. in quanto le opere viziate non rientravano CP_4
all'interno della sua competenza e non sono state da lui svolte;
- accertare e dichiarare la non applicazione dell'art. 2043 c.c. e comunque accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Geom. in quanto le opere CP_4
viziate non rientravano all'interno della sua competenza e non sono state da lui svolte;
- per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, nonché del procedimento di mediazione.”; N. 895/2020 R.G. 7 / 33
per Arch. l'Avv. Carla Guerrini precisa le proprie conclusioni CP_5
come rassegnate nelle memorie depositate ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e, contestualmente, reitera le eccezioni preliminari di nullità/indeterminatezza
CP_ dell'atto di citazione notificato all'Arch. in data 3.04.2020, nonché la richiesta di chiamata del CTU a chiarire i punti evidenziati dal TP NG. : “Voglia il Per_2
Giudice adito, in via preliminare: - dichiarare l'intervenuta decadenza e CP_ prescrizione dell'azione svolta nei confronti dell'Arch. ai sensi dell'art. 1669
c.c. per tutti i motivi evidenziati in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'Azienda Agricola AN Filippo;
- dichiarare intervenuta la prescrizione decennale laddove dovesse venire accolta la domanda risarcitoria
CP_ avanzata ex artt. 2043 e 2934 e segg. c.c. nei confronti dell'Arch. e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice;
- dichiarare le domande proposte da parte attrice nulle e/o indeterminate e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili per tutti i motivi dedotti;
Nel merito: - rigettare
CP_ tutte le domande avanzate nei confronti dell'Arch. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per l'Avv. Giovanni Roveda insiste per l'accoglimento delle Controparte_6 seguenti conclusioni: “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Siena:
1. respingere ogni domanda rivolta nei confronti del Geom. per intervenuta decadenza dal diritto all'azione e/o per CP_4
intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 1669 c.c. e comunque perchè infondata in fatto e in diritto;
2. respingere la domanda di parte attrice nei confronti di stante l'insussistenza di azione diretta della prima Controparte_6
nei confronti della seconda;
3. in subordine, nella denegata ipotesi di condanna del
Geom. limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei CP_4 Controparte_6
limiti, massimali e franchigia (€. 500,00) di polizza.
4. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”; per , l'Avv. Caterina Moraca precisa come OP segue le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale, in tesi, respingere la domanda N. 895/2020 R.G. 8 / 33
proposta da Azienda Agricola AN Filippo nei confronti dell' NG. CP
perché infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, respingere la
[...]
domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di OP
; in ipotesi principale, in caso di accoglimento della domanda principale,
[...]
respingere la domanda di garanzia svolta dal predetto NG. nei confronti di CP
, essendo inoperativa la garanzia assicurativa ex OP
art.
4.8 lett.a); in denegata ipotesi di rigetto della predetta eccezione, ritenere inoperativa la polizza ex art.
4.4. in relazione alla tipologia dei danni accertati;
in ipotesi subordinata di reiezione delle eccezioni di cui sopra limitare la condanna entro il limite di massimale di € 1.050,000,00, con lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo non indennizzabile di € 250,00 ex art.
4.9 di polizza.
Con vittoria di spese e competenze.”; per l'Avv. Stefano Pinzauti conclude “affinché il Sig. Controparte_8
Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta come precisate a seguito della inammissibile estensione della domanda operata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e per l'effetto: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte dalla Azienda Agricola Filippo AN nei confronti di Controparte_8
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c., stante l'insussistenza di
[...]
azione diretta dell'attrice nei confronti della comparente e la carenza di legittimazione attiva e di interesse, anche ex art. 100 c.p.c., dell'Azienda Agricola
Filippo AN a proporre domande dirette avverso Controparte_8
respingendole comunque ed in ogni caso anche perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali;
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse di Controparte_8
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto della parte attrice e/o
[...]
dell'azione proposta dall , ai Parte_4
sensi dell'art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla N. 895/2020 R.G. 9 / 33
parte attrice e, comunque, dall'NG. e/o da qualsivoglia altra Controparte_3
parte nei confronti di rendendo ogni consequenziale Controparte_8
provvedimento; - in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse di la intervenuta prescrizione dei diritti Controparte_8
della parte attrice avanzati ex art. 2043 c.c. ai sensi degli artt. 2934 e segg. c.c. nei confronti dell'NG. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_3
proposte dalla parte attrice e, comunque, dall'NG. e/o da Controparte_3
qualsivoglia altra parte nei confronti di rendendo ogni Controparte_8
consequenziale provvedimento;
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse processuale della comparente, la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della
[...]
in relazione alle domande proposte nel presente Parte_4
Giudizio a titolo di danno non patrimoniale asseritamente subito in proprio dal Sig.
dichiarandole nulle e/o indeterminate e/o inammissibili e/o Parte_1
improponibili e/o improcedibili e comunque rigettandole per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel Merito: - IN TESI: respingere e rigettare comunque tutte le domande proposte dal Sig. quale titolare e Parte_1
legale rappresentante della Parte_4
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti dell'NG. Controparte_3
perché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- IN TESI: respingere e rigettare comunque ed a prescindere dal rigetto delle domande proposte avverso l'NG. , qualsivoglia domanda proposta nel Controparte_3
presente Giudizio dall'NG. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei CP
confronti di perché inammissibili, infondate in fatto ed in Controparte_8
diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- IN DENEGATA
IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dal Sig. N. 895/2020 R.G. 10 / 33
quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Parte_4
confronti dell'NG. - rigettare e respingere comunque Controparte_3
qualsivoglia domanda proposta dall'NG. e/o da qualsivoglia Controparte_3
altra parte processuale avverso stante la inoperatività della Controparte_8
invocata copertura assicurativa, e perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- IN ULTERIORE SUBORDINATA
IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dal Sig. quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Parte_4
confronti dell'NG. e di quelle proposte da quest'ultimo avverso Controparte_3
- accertare il grado concorrente di responsabilità Controparte_8
concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti costituite nel Giudizio, attrice, convenuti e/o terze chiamate in causa e/o anche di soggetti terzi che saranno eventualmente ritenuti corresponsabili, ancorché non citati, nella determinazione dei danni e pregiudizi lamentati dal Sig. quale titolare della Parte_1
Azienda Agricola AN Filippo di nel presente Giudizio;
- Parte_1
ripartire in concreto, all'esito della istruttoria, secondo il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti che saranno ritenuti responsabili, citati e/o di terzi ancorché non citati, l'entità del danno che risulterà dovuto, sia al fine consentire il riparto e la conseguente azione di regresso ex art. 2055 c.c. e/o 1298 c.c., sia al fine di limitare la garanzia assicurativa prestata da prevista CP_8 CP_8
a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurato NG. ; - ridurre conseguentemente la entità delle Controparte_3
somme eventualmente dovute a parte attrice all'esito dell'istruttoria e della prova che sarà fornita dalla parte onerata, e comunque secondo equità e giustizia, determinando le quote di corresponsabilità concretamente attribuite ai soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili, convenuti in Giudizio e/o chiamati in causa e/ ritenuti corresponsabili anche ove non evocati nel presente Giudizio;
- in N. 895/2020 R.G. 11 / 33
denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'NG. nei confronti di e di condanna Controparte_3 Controparte_8
dell'assicurato, limitare comunque l'accoglimento entro gli oggettivi limiti di quanto risulterà provato, limitatamente alla garanzia effettivamente prestata contrattualmente per la sola quota concretamente attribuibile al chiamante e con esclusione di somme da questi dovute a titolo di solidarietà passiva, con le esclusioni eccepite, previste dalle pattuizioni di polizza e dal disposto legislativo;
- applicare, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta avverso i limiti di garanzia e di Controparte_8
massimale e/o di sottomassimali assicurati inderogabili previsti in polizza, ritualmente eccepiti dalla Compagnia, detraendo gli scoperti e franchigie fisse previste in polizza eccepiti nel dettaglio in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
con integrale compensazione delle spese nei confronti dell'assicurato, stante la clausola di gestione delle vertenze di danno. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex DM 55/2014 oltre 15% spese generali, IV e CPA di legge, oltre i compensi professionali di CTU e di
TP. In Via Istruttoria si oppone all'ammissione di Controparte_8 qualsivoglia avversa ulteriore istanza istruttoria …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.3.2020, quale Parte_1 titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” conveniva Geom. CP_1 CP_2
Arch. e NG. dinanzi al Tribunale di Siena;
CP_4 CP_5 CP_18
esponeva di avere commissionato alla con contratto di Parte_5
appalto del 30.9.2003 e relativo computo metrico estimativo, l'edificazione di un
“annesso agricolo per il rimessaggio di attrezzi agricoli” da eseguire presso la propria azienda agricola in Siena, Strada Istieto n. 63/B, sulla base della progettazione strutturale dell'NG. , lavori poi oggetto di collaudo Controparte_3
da parte dell'Arch. e di richiesta dichiarazione di agibilità da parte del CP_5
Geom. esponeva altresì di avere scoperto, all'inizio del 2018, nel procedere CP_4
alla ristrutturazione della proprietà al fine di realizzare un agriturismo, la presenza N. 895/2020 R.G. 12 / 33
di notevoli vizi e difetti sulla copertura dell'immobile, come da relazioni tecniche del 13.6.2018 e del 28.6.2018, di avere quindi promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Siena iscritto al n.
3160/2018 R.G., all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio NG. Per_1
aveva confermato la presenza dei vizi;
sosteneva che sussisteva la responsabilità dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043
c.c. e che dei relativi danni dovevano rispondere la ditta appaltatrice e i professionisti che si erano occupati, a vario titolo, della costruzione, in solido tra loro;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 21.7.2020 in vista dell'udienza di prima CP_1 CP_2
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 15.9.2020 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione; nel merito, contestava la propria responsabilità, sostenendo che tale responsabilità doveva essere al più limitata ad una quota dei danni;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il convenuto Geom. si costituiva il 23.7.2021; eccepiva anch'egli CP_4
preliminarmente la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione, nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto il procedimento si era svolto senza che egli fosse stato chiamato a parteciparvi;
nel merito, contestava la propria responsabilità quale Direttore dei Lavori architettonici, evidenziando che i vizi riguardavano la parte strutturale della quale egli non si era occupato;
contestava altresì la possibilità di proporre contemporaneamente l'azione ex art. 1669 c.c. e quella ex art. 2043 c.c.; chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria CP_6
di spese.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 12.1.2021 e ritualmente effettuata la N. 895/2020 R.G. 13 / 33
chiamata in causa, si costituiva associandosi alle difese del Controparte_19
proprio assicurato e, in subordine, evidenziava di poter essere chiamata a rispondere solo nei limiti della polizza assicurativa.
Con comparsa depositata il 22.12.2020, si costituiva anche il convenuto Arch.
anch'egli, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per il CP_5
mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione; nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto il procedimento si era svolto senza che egli fosse stato chiamato a parteciparvi;
nel merito, evidenziava che, successivamente ai lavori oggetto di causa, il aveva fatto eseguire ulteriori lavori sul fabbricato, cosicché non vi Pt_1
era prova che i vizi lamentati dipendessero proprio dai convenuti;
contestava anche la quantificazione dei danni effettuata dall'attore; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
In data 5.1.2021 si costituiva anche il convenuto NG. ; eccepiva Controparte_3
preliminarmente l'estinzione del processo per tardività dell'iscrizione a ruolo e la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire, la prescrizione e la decadenza dall'azione nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo;
nel merito, contestava la propria responsabilità; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 12.1.2021, il
Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., rigettava le altre eccezioni preliminari di rito e, conseguentemente, fissava nuova udienza di prima comparizione e trattazione per il 5.5.2021.
CP_ In vista della nuova udienza, l'Arch. depositava nuova comparsa in data
12.4.2021, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione e contestava la quantificazione dei danni.
L'NG. , a sua volta, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa le CP
proprie compagnie assicurative e Controparte_8 OP
eccepiva ugualmente la decadenza e la prescrizione dell'azione nonché
[...] N. 895/2020 R.G. 14 / 33
l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, ribadiva la mancanza di responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi ed ulteriormente differita l'udienza di prima comparizione e trattazione al 13.10.2021, la terza chiamata
[...]
si costituiva in data 8.9.2021, eccepiva preliminarmente la OP
carenza di copertura assicurativa nonché la decadenza e la prescrizione e, nel merito, contestava la sussistenza di responsabilità a carico del proprio assicurato
NG. . CP
Anche la terza chiamata si costituiva in data 20.9.2021, Controparte_8
eccepiva l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, contestava la carenza di prova nella domanda attorea;
aderiva alle difese del proprio assicurato NG. e contestava la quantificazione dei danni lamentati CP
dall'attore; contestava altresì la copertura assicurativa;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari alla nuova udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.10.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2018 R.G., nonché attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio disposto con ordinanza del 10.5.2022.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.4.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per gravi Pt_1
vizi di un immobile, ai sensi dell'art. 1669 c.c..
In relazione a tale domanda, le parti hanno sollevato numerose eccezioni preliminari, rispetto alle quali si deve integralmente richiamare quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.1.2021. N. 895/2020 R.G. 15 / 33
In questo senso, anzitutto, si deve ribadire che la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis
c.p.c., sollevata dai convenuti Geom. e NG. CP_1 CP_2 CP_4 CP_6
, appare fondata, essendo stata indicata in atto di citazione l'udienza del CP
24.7.2020 ed essendo stato notificato l'atto di citazione in data 3.4.2020, dovendosi tener conto anche della sospensione dei termini nel periodo tra il 9.3.2020 e il
15.4.2020 a causa dell'epidemia da covid-19, per come disposto dall'art. 83
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. ”Cura Italia” , periodo poi prorogato sino all'11.5.2020 dall'art. 36 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “decreto liquidità”; tuttavia, al fine di sanare tale nullità, essendo tutti i convenuti costituiti, non è necessario ordinare la rinnovazione della citazione ma è sufficiente fissare nuova udienza nel rispetto del termine, per come previsto dall'art. 164 comma 3°
c.p.c.; e ciò è quanto è avvenuto con la citata ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.1.2021; la nullità in questione risulta dunque sanata.
D'altro canto, la preliminare eccezione di estinzione del processo per tardività dell'iscrizione a ruolo, sollevata dall'NG. è infondata, in quanto tutti i CP
convenuti, per come evidenziato anche supra, si sono costituiti tempestivamente e ciò determina la possibilità dell'attore di costituirsi tardivamente, per come previsto dall'art. 171 comma 2° c.p.c.;
Ancora, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata dalla convenuta
è infondata, in quanto la materia del risarcimento del danno ai sensi CP_1 CP_2
dell'art. 1669 c.c. non è ricompresa tra quelle indicate dall'art. 5 comma 1-bis
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Ciò detto e passando al merito della presente controversia, l'art. 1669 c.c., il quale dispone che “[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro N. 895/2020 R.G. 16 / 33
un anno dalla scoperta. [II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”, prevede un'azione che, ancorché disciplinata nell'ambito delle norme dedicate all'appalto, ha natura pacificamente extracontrattuale (cfr. da ultimo
Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 2010, n. 18032; nello stesso senso, ex multis, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7634) e, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie di ordine pubblico, stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quali la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2006, n. 8520).
Ebbene, come accennato, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 18 maggio 2023, n.
13707; conforme Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 1993, n. 5920).
La norma in questione prescrive poi, oltre al termine decennale, che non è né di decadenza né di prescrizione ma piuttosto un termine finale del rapporto di natura sostanziale cui è ricollegata la responsabilità dell'appaltatore-costruttore, due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla “scoperta” dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia;
detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere (così Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14561); peraltro, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei N. 895/2020 R.G. 17 / 33
confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2000, n. 8187).
Quanto alla decorrenza dei suddetti termini, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denunzia e poi, da essa, del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 1° agosto 2003, n. 11740), nel senso che il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669
c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n.
567); e tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 1° febbraio 2008 n. 2460) effettuate per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, mentre decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2014 n. 9966).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'odierno attore quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” ha Parte_1
stipulato con oggi denominata un Parte_5 CP_1 CP_2
contratto d'appalto in data 30.9.2003 (doc. 1 fasc.att.) per “la realizzazione della N. 895/2020 R.G. 18 / 33
struttura in cemento armato di un fabbricato ad uso agricolo per civile abitazione in
Strada di Istieto, Comune di Siena”.
I lavori in questione sono stati eseguiti sulla base della Concessione Edilizia n.
26195 del 18.11.2002 (doc. 4 fasc.att.), la quale ha avuto una prima proroga per ultimazione lavori con Pratica Edilizia n. 41390 del 23.11.2005 (doc. 6 fasc.att.) ed una seconda proroga con DIA Pratica Edilizia n. 44328 del 26.10.2006 per lavori di completamento.
A fronte di ciò, è pur vero che le opere strutturali sono state dichiarate ultimate in data 25.2.2005, come emerge dalla relazione di fine lavori depositata agli uffici del
Genio Civile di Siena in data 8.3.2005 a firma del direttore dei lavori NG. , CP
ma è anche vero che le opere architettoniche di completamento sono state invece dichiarate ultimate in data 26.2.2009, come emerge dalla comunicazione di fine lavori depositata in comune in data 12.3.2009 (doc. 35 fasc.att.), nella quale si fa appunto riferimento all'ultima pratica edilizia n. 44328 del 26.10.2006; ed è evidentemente a quest'ultima data che si deve fare riferimento ai fini della decorrenza del termine decennale di cui all'art. 1669 c.c., in quanto l'opera non può dirsi completata per la sola esecuzione delle opere strutturali ma è tale quando sia interamente realizzata.
In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il vizio si sia manifestato nel momento in cui il volendo procedere alla ristrutturazione della sua proprietà come Pt_1 da SCIA n. 33062 del 16.04.2018, per la “Ristrutturazione di annesso agricolo per la realizzazione di tre alloggi per agriturismo” come da ricevuta telematica (doc.12 fasc.att.), ha ricevuto le relazioni datate 13.6.2018 da parte dell'NG. (doc. Per_3
13 fasc.att.) e 28.6.2018 da parte dell'NG. nelle quali venivano Per_4
prospettate le problematiche relative alla copertura del fabbricato. In questo senso, si deve ritenere che il termine decennale per la manifestazione del vizio, decorrente dal completamento dell'opera in data 26.2.2009, sia rispettato.
Il ha quindi effettuato la denuncia del grave vizio all'appaltatrice con Pt_1
raccomandata del 10.7.2018 (doc. 15 fasc.att.), a cui l'appaltatrice ha risposto con lettera del proprio legale del 26.7.2018 (doc. 16 fasc.att.); nei confronti N. 895/2020 R.G. 19 / 33
dell'impresa, quindi, anche il termine per la denuncia, di un anno a pena di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio, risulta rispettato.
Dopo avere introdotto il procedimento per accertamento tecnico preventivo, il medesimo ha effettuato analoga denuncia all'NG. ed al Geom. Pt_1 CP
in data 31.1.2019 (doc. 17 fasc.att.), evidenziando che la loro responsabilità CP_4
era emersa proprio nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ancora pendente dinanzi al Tribunale di Siena, e, quindi, a seguito del deposito
CP_ dell'elaborato peritale, anche all'Arch. in data 17.12.2019 (doc. 20 fasc.att.), ancora una volta evidenziando che la sua responsabilità era emersa dall'accertamento peritale.
Ed allora, in questa prospettiva, premesso che la denuncia nei confronti dell'NG.
e del Geom. è tempestiva anche considerando quale data della CP CP_4
scoperta quella delle relazioni dell'NG. e dell'NG. si deve Per_3 Per_4
comunque rilevare che in tali relazioni non vi era alcuna attribuzione di responsabilità ai professionisti che si erano occupati della pratica;
nella stessa prospettiva, quindi, si deve ritenere che il abbia avuto piena Pt_1
consapevolezza della derivazione causale dei difetti medesimi anche dall'attività dei professionisti stessi solo attraverso il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
del resto, ove fosse stato diversamente, li avrebbe convenuti in giudizio anche nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in questione;
ed infatti, come accennato, già nel corso di tale procedimento, ha comunque inviato la propria denuncia all'NG. e al Geom. addirittura invitandoli a partecipare alla CP CP_4
prosecuzione delle indagini peritali ed indicando la relativa data. Ed allora, dovendosi ritenere che il abbia avuto consapevolezza della responsabilità Pt_1
CP_ dell'Arch. solo a seguito del deposito della relazione peritale, anche la denuncia nei confronti di costui deve essere ritenuta tempestiva.
Infine, quanto al termine di prescrizione, previsto dall'art. 1669 comma 2° c.p.c., di un anno decorrente dalla denuncia, il ha promosso un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo, con ricorso depositato il 26.9.2018 e ciò, come N. 895/2020 R.G. 20 / 33
evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 settembre
2023 n. 26225), determina l'interruzione e la sospensione del termine di prescrizione fino alla data del deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, avvenuta in data
26.8.2019, e, quindi, ha promosso il presente procedimento con atto di citazione notificato il 23.4.2020. Dunque, anche il termine di prescrizione risulta rispettato.
Né può sostenersi che l'interruzione del termine di prescrizione derivante dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo valga solo nei confronti della società appaltatrice.
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., infatti, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310 comma 1° c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 27 aprile 2022, n.
13143); e d'altro canto, anche la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310 comma 1° c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16755).
Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione variamente sollevate dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate risultano infondate.
Prima di passare all'esame delle doglianze attoree nel merito, è ancora necessario richiamare e ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza del 10.5.2022 con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio N. 895/2020 R.G. 21 / 33
redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2018
R.G., acquisita agli atti del presente procedimento.
Ebbene, è pur vero che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente procedimento, il ha convenuto in giudizio solo la Pt_1
i. e non i professionisti che invece ha convenuto in questa sede. Ed il CP_1 CP_2
Giudice non ignora il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamento tecnico preventivo ante causam, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 9 novembre 2020, n. 24981).
Tuttavia, come ancora evidenziato in giurisprudenza, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2014, n.
9843).
Così, nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio è stata prodotta dall'attore sin dall'atto di citazione e le parti sono state messe in condizione di valutarla e sottoporla a critica, così come il Giudice ha potuto procedere ad un “supplemento” della consulenza tecnica medesima, che ha costituito anche un “aggiornamento” dell'accertamento già precedentemente compiuto, nell'ambito del quale le parti hanno potuto, a loro volta, porre ulteriori quesiti a cui il consulente tecnico d'ufficio ha dato regolarmente risposta.
Ciò detto, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, non superati dalle contestazioni sollevate nel merito dai consulenti tecnici di parte, sono utilizzabili anche in questa sede. N. 895/2020 R.G. 22 / 33
Ed in questa prospettiva, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo risultano poi i gravi vizi dell'immobile realizzato dalla società convenuta.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dei necessari sopralluoghi, ha accertato “uno stato deformativo accentuato della copertura lignea in corrispondenza della porzione Nord, dove era originariamente presente il portico
…, la non corretta posa in opera delle piastre di appoggio agli estremi di alcune delle travi lignee principali … e la modesta rastremazione all'appoggio di una trave lignea …” e, sulla base delle misurazioni effettuate, ha riscontrato “le seguenti difformità rispetto al progetto presentato: - i travetti hanno, prevalentemente, sezioni trasversali di cm. 8x8 in luogo di quanto previsto nel progetto dove la sezione trasversale risulta di cm. 10x10; - alcune delle travi principali lignee hanno sezioni trasversali non corrispondenti alle previsioni progettuali, con riduzione della sezione resistente;
- la geometria delle tre travi di copertura in calcestruzzo armato, del tipo “a V rovescia”, è profondamente differente rispetto alle prescrizioni progettuali…” in quanto “le travi nn. 208 e 209 sono caratterizzate da una sezione ad altezza variabile, da un valore massimo agli estremi di cm. 55 al valore minimo in corrispondenza del pilastro centrale pari a cm. 10, in luogo di una sezione ad altezza costante pari a cm 25 prevista negli elaborati progettuali;
- le travi di copertura hanno armature, dettate anche dalla differente geometria, non coerenti con quanto previsto negli elaborati progettuali.”.
Sempre secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, “dalla visione della documentazione progettuale strutturale, emerge inoltre che il progetto depositato risulta carente della documentazione relativa al calcolo ed alla verifica delle travi lignee di copertura, non sono presenti informazioni sul materiale da impiegare per le travi in legno e non son presenti indicazioni grafiche sulle piastra di collegamento tra le travi lignee e le travi in calcestruzzo armato di copertura.”.
Quindi, all'esito della valutazione della sicurezza effettuata dal consulente tecnico d'ufficio a fronte dei gravi errori di progetto e di costruzione presenti, con riferimento “alle travi lignee principali … emerge che le verifiche di n. 5 travi su N. 895/2020 R.G. 23 / 33
complessive n. 9 travi non risultano soddisfatte” e “con riferimento alle travi in calcestruzzo armato di copertura”, che le “sezioni hanno resistenze flessionali sostanzialmente nulle e modestissime resistenze a taglio, risultano quindi chiaramente non soddisfatte le relative verifiche di sicurezza”.
I professionisti convenuti hanno peraltro evidenziato che sull'immobile oggetto di causa sono stati successivamente eseguiti numerosi lavori e che pertanto i vizi o difetti lamentati potevano derivare da lavori eseguiti successivamente sull'immobile.
Tuttavia, per come evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio redatto in questa sede, i vizi e i difetti lamentati riguardano l'impalcato di copertura dell'immobile, mentre i lavori strutturali sull'edificio successivi ai lavori contestati non hanno avuto per oggetto la copertura del fabbricato, come emerge dai relativi fascicoli acquisiti preso il Genio Civile;
pertanto, i vizi lamentati non possono derivare da detti lavori.
In particolare, con riferimento all'intervento di adeguamento sismico depositato con protocollo n. 35215 in data 17.5.2012, i lavori eseguiti hanno riguardato modifiche alla struttura portante del fabbricato senza però modificare la copertura dello stesso, senza quindi prevedere interventi sulle travi di copertura in c.a. e sui solaio lignei di copertura;
tale intervento ha implicato una pratica di adeguamento sismico ma, nel modello globale, il progettista ha modellato l'impalcato di copertura secondo quanto riportato nelle tavole progettuali originarie (quelle del progetto dell'NG.
), senza evidenziare la presenza delle difformità emerse in sede di CP
accertamento tecnico preventivo;
ed ugualmente, anche il collaudatore, nel successivo collaudo, non ha segnalato le difformità di cui alla presente procedura.
Quanto alla responsabilità per i vizi in questione, secondo quanto ancora risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, le cause dei vizi riscontrati sono molteplici: l'incompletezza degli elaborati progettuali, la non corretta interpretazione degli elaborati grafici all'interno del cantiere, la non corretta esecuzione delle opere da parte della ditta N. 895/2020 R.G. 24 / 33
costruttrice e la mancata vigilanza sulle opere strutturali da parte del direttore dei lavori nonché del collaudatore.
In questo senso, il primo soggetto responsabile dei difetti riscontrati è l'appaltatrice oggi Parte_5 CP_1 CP_2
Ma la responsabilità in questione deve essere anzitutto estesa anche all'NG. , CP
progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali.
In effetti, sotto un primo profilo, dall'esame del progetto strutturale depositato dall'NG. in data 4.11.2003 al protocollo n. 22245 risulta che Controparte_3
“all'interno della documentazione depositata non sia presente alcuna relazione di calcolo delle travi principali e secondarie lignee del solaio di copertura, non sia presente nella relazione dei materiali alcuna indicazione sull'essenza lignea da utilizzare per le travi ed infine nelle tavole grafiche non sono presenti indicazioni di dettaglio sulla connessione delle travi lignee principali alle travi di copertura in calcestruzzo armato”, cosicché “il progetto depositato risulta … carente della documentazione relativa all'impalcato ligneo di copertura, non essendo presenti le relative calcolazioni e verifiche e non fornendo alla ditta indicazioni sui materiali da impiegare e su come mettere in opera gli elementi lignei della copertura.
Inoltre, l'NG. , quale direttore dei lavori strutturali, “procedendo Controparte_3
alla misurazione sul posto delle sezioni trasversali delle travi e dei travetti lignei di copertura, nonché alla verifica della geometria ed armatura delle travi in calcestruzzo armato di copertura, … poteva rilevare, durante l'esecuzione delle opere, i vizi” della costruzione.
Ancora, ulteriore soggetto responsabile deve essere individuato nel collaudatore CP_ Arch. il quale non ha rilevato in sede di collaudo le difformità in esame: in
CP_ effetti, il collaudo delle strutture, a firma del suddetto Arch. depositato presso gli uffici del Genio Civile di Siena in data 11.11.2008, non risulta regolare a causa della non conformità delle opere alle prescrizioni progettuali ed il mancato rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
Nessuna responsabilità può essere invece attribuita al Geom. il quale non si CP_4
è occupato dalla progettazione strutturale ma solo di quella architettonica. N. 895/2020 R.G. 25 / 33
Ciò chiarito, si deve poi premettere che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29218); ed analoghe considerazioni valgono per il collaudatore
(cfr. Cassazione civile 30 gennaio 2017, n. 2304).
Nei confronti dell'attore committente dunque, i convenuti Pt_1 CP_1 CP_2
CP_ NG. e Arch. rispondono solidalmente. CP
Tuttavia, si deve anche considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna: da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice;
affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle “domande”, nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale
(diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, N. 895/2020 R.G. 26 / 33
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2006, n.
10042).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto a fronte della richiesta di condanna dei convenuti in via solidale avanzata dall'attore la convenuta Pt_1
ha chiesto, in subordine rispetto al rigetto integrale della domanda, di CP_1 CP_2
accertare che solo una quota dei danni lamentati era ad essa riferibile;
ed analoga richiesta di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni è stata avanzata da compagnia assicurativa dell'NG. , sia ai fini del Controparte_8 CP
riparto tra i vari condebitori che ai fini della determinazione dell'indennizzo da versarsi da parte della suddetta compagnia assicurativa.
Così, per come affermato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto della gravità delle condotte quale precedentemente evidenziata, la responsabilità deve essere attribuita alla quale ditta esecutrice delle CP_1 CP_2
opere strutturali nella misura del 55%, all'NG. quale progettista strutturale e CP
CP_ Direttore dei lavori delle strutture nella misura del 40% ed all'Arch. quale collaudatore nella misura del 5%.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda attorea nei limiti in cui, con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., è estata estesa in via diretta ed immediata nei confronti delle compagnie assicurative dei convenuti NG. e CP
CP_ Arch. in quanto, com'è noto, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge (si pensi al caso della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e N. 895/2020 R.G. 27 / 33
non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5259).
* * * * * * *
Passando, infine, alla quantificazione dei danni patiti dall'attore sotto il Pt_1
profilo patrimoniale, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo è emersa la necessità di procedere al rifacimento della copertura. Ed infatti, secondo quanto ulteriormente evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio redatto in questa sede i vizi precedentemente rilevati oggi non sono più presenti, in quanto l'edificio, che al momento dell'accertamento tecnico preventivo era allo stato grezzo ed oggetto di un cantiere, allo stato attuale risulta completato sia nella distribuzione degli ambienti interni che negli impianti e nelle finiture interne ed esterne: in particolare, la copertura del fabbricato, oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, è stata integralmente demolita e ricostruita. Per tale rifacimento, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte dell'attore, si deve liquidare il danno stimato dal consulente tecnico d'ufficio, pari ad € 72.500,00 oltre ad IV ed oneri di legge per complessivi € 88.450,00.
Sempre secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, la presenza dei vizi, durante l'esecuzione dei lavori di cui alla pratica edilizia del 2018, ha implicato l'impossibilità di eseguire i lavori necessari alla ristrutturazione dell'immobile per la realizzazione dei tre appartamenti ad uso agrituristico, posticipandone quindi l'apertura. Tuttavia, con riferimento ai danni derivanti alla sospensione del cantiere, non sono presenti agli atti gli accordi contrattuali tra ditta incaricata di svolgere i lavori ed il committente e non è quindi possibile determinare eventuali danni derivanti da penali contrattuali.
D'altro canto, anche con riferimento al danno derivante dall'ulteriore posticipo dell'apertura dell'agriturismo derivante dalla necessità di procedere alla necessaria demolizione ed al rifacimento della copertura, attività per la quale il consulente tecnico d'ufficio ha stimato necessario un periodo di quattro mesi, l'attore non ha N. 895/2020 R.G. 28 / 33
prodotto alcun documento che consenta di determinare il volume d'affari dell'agriturismo e, quindi, la perdita economica subita.
L'attore ha poi allegato di avere subito un danno per avere dovuto stipulare un contratto di mutuo per effettuare la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad agriturismo, mutuo stipulato con Banca per Controparte_20
l'importo di € 210.000,00, ed ha chiesto il risarcimento con riferimento agli interessi passivi versati.
In realtà, però, non vi è prova che il mutuo sia stato stipulato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, in quanto nel contratto si legge che il mutuatario “ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare a liquidità aziendale”; ed in verità, non vi è prova neanche del versamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi.
Ancora, il ha chiesto il risarcimento del danno per la quota annua del Pt_1
premio assicurativo relativo alla Polizza AXA MPS n. RE20510804 sull'immobile
(doc. 24 fasc.att.), ovvero per l'importo complessivo di € 1.667,98 per i ventiquattro mesi di fermo lavori. Ma anche questa richiesta risulta infondata, in quanto l'immobile doveva comunque essere assicurato in quel periodo e, quindi, il premio assicurativo non è stato versato inutilmente.
Infine, del tutto generica è la richiesta di risarcimento conseguente alla richiesta risarcimento danni avanzata nei confronti dell'attore dalla Controparte_21
dell'8.7.2019 (doc.18 fasc.att.) per il fermo-cantiere, derivante dal fatto
[...]
che sul cantiere in questione erano presenti ponteggi, gru ed altri beni della suddetta in effetti, dalla documentazione in atti non risulta che la società in Controparte_21
questione abbia patito un danno e che il abbia dovuto risarcirlo. Pt_1
Ugualmente non vi è prova di un aumento dei prezzi pattuiti con l'impresa appaltatrice nell'anno 2017 né, in generale, di tutti quelli preventivati per la realizzazione dell'agriturismo.
Quanto al danno non patrimoniale, la relativa domanda è del tutto generica e, come tale, deve essere ugualmente rigettata. N. 895/2020 R.G. 29 / 33
Da ultimo, devono essere risarcite all'attore le spese per le attività espletate dal proprio consulente tecnico di parte, quali risultanti dalle fatture prodotte (docc. 31 e
32 fasc.att.) per complessivi € 3.120,00.
In conclusione, quindi, il danno patito dall'attore ammonta ad € 91.570,00; Pt_1
CP_ pertanto, i convenuti NG. e Arch. devono essere CP_1 CP_2 CP condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore tale somma di € Pt_1
91.570,00.
Restano da esaminare le domande di garanzia proposte dai professionisti convenuti sulla base delle polizze assicurative stipulate con le rispettive compagnie assicurative.
L'NG. ha invocato anzitutto la copertura assicurativa prevista dalla polizza CP
stipulata con cui è subentrata Controparte_22 [...]
(doc. 2 fasc.conv. ; doc. 1 fasc.terzo. , OP CP CP_7
ovvero della polizza n. 46745990 stipulata il 10.9.2007.
Tale assicurazione, tuttavia, per come evidenziato dalla terza chiamata
è stata rinnovata solo sino al 2013, per come OP
risultante dalla schermata da essa prodotta (doc. 3 fasc. terzo. . CP_7
In questo senso, tenuto conto del disposto della clausola 4.8 delle condizioni generali, secondo cui “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni della data di effetto della polizza”, nel caso di specie, deve escludersi l'operatività della polizza in questione perché la richiesta di risarcimento del danno è stata presentata per la prima volta all'assicurato con la pec del 31.1.
2019 (doc. 17 fasc.att.) e, dunque, quando ormai l'assicurazione non era più in corso di validità.
L'NG. , inoltre, ha invocato anche l'operatività della polizza stipulata con CP
(doc. 1 fasc.conv. ; docc. 3 e 4 fasc.terzo. , Controparte_8 CP CP_8
ovvero anzitutto della polizza n. 330812681 con decorrenza 31.12.2013. N. 895/2020 R.G. 30 / 33
Tale assicurazione opera retroattivamente con riferimento ai sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni ma, come dichiarato dall'assicurato nella “Avvertenza”
“opera, a termini delle condizioni di assicurazione, in regime “claims made”, ovvero vale per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di polizza”, in particolare, per come poi ribadito e specificato nella relativa appendice, anch'essa debitamente sottoscritta dall'assicurato, “nel retro di polizza, nell'art. 8 delle Condizioni Generali di
Assicurazione - Sezione II e nel Fascicolo Informativo”. Tale art. 8, a sua volta, sotto la rubrica “Inizio e termine dell'assicurazione” prevede che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza, a condizione che l'opera per la quale l'assicurato ha eseguito la prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti ex art. 4 Sez. I C.G.A. o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto” e che “qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto o atto”. Inoltre, secondo quanto previsto dalla clausola 1) delle “Condizioni Particolari”, che sostituisce la clausola 2), “l'assicurazione è altresì operante … per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall nei cinque anni Parte_6
antecedenti la data di effetto dell'assicurazione, sempreché la richiesta di risarcimento: - non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;
- venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorsi sei mesi dalla data di effetto dell'assicurazione purché entro il periodo di efficacia della stessa…”.
Ebbene, nel caso di specie, estendendosi la copertura ai cinque anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione, risultano coperti i fatti posti in essere a partire dal
31.12.2008 e, dovendosi tener conto del primo atto riferibile all'assicurato, il fatto N. 895/2020 R.G. 31 / 33
deve essere collocato antecedentemente al 25.2.2005, data indicata come quella di ultimazione dei lavori strutturali dallo stesso NG. , e, quindi in epoca CP
antecedente a quella di efficacia della polizza assicurativa.
D'altronde, analogamente, non è operante neanche l'ulteriore polizza n.
390545885, ancora stipulata dall'NG. con in sostituzione CP Controparte_8
della precedente con decorrenza dal 18.2.2019, in quanto anche tale polizza, all'art. 8 delle Condizioni Generali prevede una disciplina analoga a quella già esaminata con la precisazione che, “nell'eventualità in cui la … polizza…”, come nel caso di specie, “…sostituisca senza soluzione di continuità altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la stessa disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all nel periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se Parte_6
originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempreché non noti all'assicurato al momento della sostituzione”. Anche con riferimento a tale polizza, dunque, il fatto si è verificato antecedentemente alla data di operatività della polizza stessa.
La domanda di garanzia proposta dall'NG. , sia nei confronti di CP
che di risulta dunque OP Controparte_8
infondata.
Da ultimo, il rigetto della domanda attorea nei confronti del Geom. comporta CP_4
l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dal medesimo Geom. nei CP_4
confronti della propria compagnia assicurativa Controparte_6
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
CP_ Pertanto, l'NG. e l'Arch. devono essere condannati, in CP_1 CP_2 CP
solido tra di loro, a rimborsare a quale titolare della “Azienda Parte_1
Agricola AN Filippo” le spese di lite da esso sostenute nel presente procedimento;
Ener. deve essere condannata a rimborsare al anche CP_2 Pt_1
le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
viceversa, il Pt_1
deve essere condannato a rimborsare le spese di lite al Geom. CP_4 N. 895/2020 R.G. 32 / 33
Considerato che la domanda di garanzia del Geom. nei confronti della CP_4
propria compagnia assicurativa è risultata assorbita, sussistono Controparte_6
gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nel relativo rapporto.
L'NG. , infine, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite alle CP
proprie compagnie assicurative e OP Controparte_8
[...]
Tali spese di lite vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste
CP_ a carico di NG. , Arch. con ripartizione in misura CP_1 CP_2 CP
corrispondente alle rispettive percentuali di responsabilità.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Energ. l'NG. CP_2
e l'Arch. in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 CP_5 Pt_1
quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo”, la somma
[...] complessiva di € 91.570,00, a titolo di risarcimento dei danni;
rigetta la domanda attorea nei confronti del Geom. CP_4
dichiara che, nei rapporti interni, la responsabilità per i danni patiti dall'attore deve N. 895/2020 R.G. 33 / 33
essere attribuita per il 55% a per il 40% all'NG. e CP_23 CP_2 Controparte_3
per il 5% all'Arch. CP_5
rigetta le domande di garanzia proposte dall'NG. nei confronti di Controparte_3
e di OP Controparte_8
condanna l'NG. e l'Arch. in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
di loro, a rimborsare a quale titolare della “Azienda Agricola Parte_1
AN Filippo”, le spese di lite da esso sostenute nel presente procedimento, che liquida in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, ed Ener. anche quelle del CP_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.827,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
condanna quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” Parte_1
a rimborsare al Geom. le spese di lite da esso sostenute, che liquida CP_4 in € 10.578,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale con
[...]
CP_6
condanna l'NG. a rimborsare a Controparte_3 OP
ed a le spese di lite da esse sostenute, che liquida, per Controparte_8
ciascuna, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di NG. CP_23 CP_2 CP
e Arch. con ripartizione, in misura corrispondente alle
[...] CP_5
rispettive percentuali di responsabilità.
Siena, 23 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 895/2020 R.G. promossa da
quale titolare della “AZIENDA AGRICOLA Parte_1
TI IP (C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato P.IV_1
in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Rosanna Rossini, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Rossi, in Siena Viale Cavour n. 136, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
. (C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 CP_2 P.IV_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Bianchini, presso il cui studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 4 è elettivamente domiciliata
NG. (C.F.: ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Duccio Panti, presso il cui studio in Siena, Via del Cavallerizzo n. 1, è elettivamente domiciliato
Geom. (C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_4 C.F._2
per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro
Betti, presso il cui studio in Siena, Strada di Busseto n. 18, è elettivamente domiciliato N. 895/2020 R.G. 2 / 33
Arch. (C.F.: ), rappresentato e difeso, per CP_5 C.F._3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Guerrini, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 99, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
(C.F. Controparte_6
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Roveda, elettivamente P.IV_3
domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Coni Zugna n. 5
(C.F.: ), rappresentata e OP P.IV_4
difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv.
Caterina Moraca, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 52, è elettivamente domiciliata
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_8 P.IV_5
Stefano Pinzauti, per procura notarile in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Ceppo Vecchio n. 5.
TERZE CHIAMATE avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.4.2024, per quale titolare della “AZIENDA AGRICOLA TI Parte_1
IP, l'Avv. Rosanna Rossini precisa, come segue, le proprie conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei gravi difetti presenti nell'immobile di cui in narrativa e per l'effetto condannare ex art 1669 c.c., in solido tra loro, la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante NG. NG. CP_2 Controparte_9 CP
, , ognuno per la CP Controparte_10 Controparte_11
qualifica che gli compete, nonché la in persona del legale CP_6
rappresentante pro-tempore, la in persona del legale CP_7
rappresentante pro-tempore e la in persona del legale Controparte_8 N. 895/2020 R.G. 3 / 33
rappresentante pro-tempore -terze chiamate in causa- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali attualmente pari alla somma di € 183.537,23, ai quali dovranno essere conteggiati quelli patendi e meglio descritti in narrativa, nella misura che verrà quantificata incorso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo. Condannare i convenuti, ognuno per la qualifica che gli compete e sempre in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, condannare le parti avversarie e le terze chiamate in causa a rifondere le spese e gli onorari del presente giudizio. In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 1669 c.c., condannare ex art. 2043 c.c., sempre in via solidale, la in persona CP_1 CP_2
del legale rappresentante NG. NG. e Controparte_9 CP CP
e ognuno per la qualifica che gli Controparte_10 Controparte_11
compete, nonché la in persona del legale rappresentante pro- CP_6
tempore, la in persona del legale rappresentante pro-tempore e CP_7
la in persona del legale rappresentante pro-tempore - Controparte_8
terze chiamate in causa-, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, ammontanti attualmente ad € 183.537,23, ai quali dovranno essere conteggiati quelli patendi e meglio descritti in narrativa, nella misura che verrà quantificata incorso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo. Condannare i convenuti, sempre in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali patiti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, condannare i convenuti e le terze chiamate in causa, a rifondere le spese e gli onorari del presente giudizio.”; per l'Avv. Marco Bianchini si riporta ai propri scritti difensivi e CP_1 CP_2
conclude da comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni qui si trascrivono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, per le causali di cui in premessa, in via preliminare dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato N. 895/2020 R.G. 4 / 33
esperimento della procedura di mediazione;
sempre in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art.
163 bis c.p.c.; in tesi dichiarare decaduto e/o soggetto a prescrizione decennale il diritto della Azienda Agricola AN Filippo a qualsiasi pretesa e/o richiesta economica nei confronti della in ipotesi, laddove vengano accolte le CP_1 CP_2
domande della Azienda Agricola AN Filippo, dichiarare che la responsabilità della i. è limitata esclusivamente ad ¼ delle cause indicate dal CTU CP_1 CP_2
nel suo Accertamento Tecnico Preventivo al punto n. 3 di pagina 6 e conseguentemente limitare il risarcimento dei soli danni indicati in ATP nella misura di ¼ degli stessi, con rigetto di ogni altra domanda di risarcimento danni formulata in citazione, poiché infondata in fatto e in diritto e non dimostrata. Con vittoria di spese di lite.”; per NG. l'Avv. Duccio Panti ribadisce le seguenti Controparte_3
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Sig Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis : IN VIA PRELIMINARE 1) confermare l'autorizzazione all'NG CP
a chiamare in causa ex art. 106 le Compagnie di Assicurazioni a)
[...]
(C.F. - P.IV [ Controparte_8 P.IV_5 P.IV_6
] con Sede Legale in 31021 Mogliano Email_1
Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore b) con Sede Legale in 40128 Bologna, OP
Via Stalingrado, 45 [PEC: ] (C.F. Email_2
e P.IV , in persona del suo legale rappresentante P.IV_4 P.IV_7
pro tempore per essere dalle stesse manlevato e tenuto indenne in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori, con conseguente spostamento della prima udienza per permettere alle stesse di costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.; SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: 2) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'attore, attesa la sua giusta qualificazione quale azione promossa ai sensi dell'art. 1669 cod.civ. e per l'effetto rigettarsi le domande proposte dal Sig. 3) dichiarare ormai intervenuta la prescrizione Parte_1 N. 895/2020 R.G. 5 / 33
decennale laddove dovesse venire accolta, anche solo parzialmente, la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2043 cod.civ. nei confronti dell'NG
[...]
: 4) accertare e dichiarare la inammissibilità e/o Parte_2
inutilizzabilità della relazione resa dal CTU NG. in sede di accertamento Per_1
tecnico preventivo (proc. civ. n. 3160/2018 R.G.) nei confronti dell'NG CP
- che NON è stato parte del suddetto procedimento di ATP n. 3160/2018
[...]
RG - in quanto assunta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA 5) accertare e dichiarare che il
CTU NG si è basato esclusivamente su un atto (la relazione di ATP) Per_1
NON UTILIZZABILE e NON opponibile all'NG (che NON è stato parte CP
del procedimento per ATP) ed inoltre accertare e dichiarare che il CTU NG non neppure risposto alle Osservazioni dei CCTTPP, oltre ad essere Per_1
incorso in errate e irrituali conclusioni del CTU NG. 6) Per_1
conseguentemente disporre la chiamata del CTU NG per rispondere a Per_1
tali osservazioni di cui al punto 5 ovvero disporre NUOVA CTU con diverso consulente SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA 7) ammettere le richieste istruttorie di ammissione di interrogatorio formale e prova per testi formulati nella Memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 10.12.2021 della difesa NG
NEL MERITO 8) accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità ex CP
art. 1669 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. dell'NG e Controparte_3
conseguentemente rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
9) respingere le domande proposte dall'attore nei
Co confronti dell'NG in quanto infondate sia in fatto che diritto, sia sull CP
che sul debeatur, per i motivi spiegati in premessa, accertando e CP_13
dichiarando anche la nullità ex art. 164 n. 4 cpc dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, nella parte in cui richiede il risarcimento dei danni non patrimoniali, peraltro in nessun caso dovuti. IN IPOTESI 10) nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande proposte dagli attori accertare e dichiarare che l'NG ha Controparte_3
stipulato con la Compagnia di Assicurazione Controparte_14 N. 895/2020 R.G. 6 / 33
la polizza pol 330812681 390545885 la Pt_3 OP
polizza 46745990 (già polizza n. 44027865 l'assicurazione per CP_15
responsabilità professionale;
11) conseguentemente condannare la Compagnia di
Assicurazione e secondo le Controparte_8 Controparte_16
rispettive quote a manlevare e tenere indenne l'NG delle Controparte_3
somme che eventualmente fosse condannato a versare nei confronti degli attori. 12) in ogni caso condannare l'attore al pagamento di tutte le spese di CTU, Pt_1
nonché a rimborsare le spese sostenute per il TP NG 13) In ogni caso, CP_17 con vittoria di spese e compenso legale del presente giudizio”; per Geom. 'Avv. Alessandro Betti indica le proprie conclusioni CP_4
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni espresse in narrativa che qui si riassumono: in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 comma I c.p.c. dell'atto di citazione in quanto è stato assegnato un termine inferiore a quello stabilito ex lege dall'art. 163-bis c.p.c.; ancora in via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la sua giusta qualificazione quale azione promossa ai sensi dell'art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettarsi le domande proposte dal Sig. ancora in via preliminare: - dichiarare la Parte_1
inammissibilità e/o inutilizzabilità della relazione resa dal consulente NG. in sede di accertamento tecnico preventivo (proc. civ. n. 3160/2018 R.G.) Per_1
in quanto assunta in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
in via principale: - accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità ex art. 1669 c.c. del Geom. in quanto le opere viziate non rientravano CP_4
all'interno della sua competenza e non sono state da lui svolte;
- accertare e dichiarare la non applicazione dell'art. 2043 c.c. e comunque accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Geom. in quanto le opere CP_4
viziate non rientravano all'interno della sua competenza e non sono state da lui svolte;
- per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, nonché del procedimento di mediazione.”; N. 895/2020 R.G. 7 / 33
per Arch. l'Avv. Carla Guerrini precisa le proprie conclusioni CP_5
come rassegnate nelle memorie depositate ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e, contestualmente, reitera le eccezioni preliminari di nullità/indeterminatezza
CP_ dell'atto di citazione notificato all'Arch. in data 3.04.2020, nonché la richiesta di chiamata del CTU a chiarire i punti evidenziati dal TP NG. : “Voglia il Per_2
Giudice adito, in via preliminare: - dichiarare l'intervenuta decadenza e CP_ prescrizione dell'azione svolta nei confronti dell'Arch. ai sensi dell'art. 1669
c.c. per tutti i motivi evidenziati in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'Azienda Agricola AN Filippo;
- dichiarare intervenuta la prescrizione decennale laddove dovesse venire accolta la domanda risarcitoria
CP_ avanzata ex artt. 2043 e 2934 e segg. c.c. nei confronti dell'Arch. e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalla parte attrice;
- dichiarare le domande proposte da parte attrice nulle e/o indeterminate e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili per tutti i motivi dedotti;
Nel merito: - rigettare
CP_ tutte le domande avanzate nei confronti dell'Arch. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per l'Avv. Giovanni Roveda insiste per l'accoglimento delle Controparte_6 seguenti conclusioni: “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il Tribunale di Siena:
1. respingere ogni domanda rivolta nei confronti del Geom. per intervenuta decadenza dal diritto all'azione e/o per CP_4
intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 1669 c.c. e comunque perchè infondata in fatto e in diritto;
2. respingere la domanda di parte attrice nei confronti di stante l'insussistenza di azione diretta della prima Controparte_6
nei confronti della seconda;
3. in subordine, nella denegata ipotesi di condanna del
Geom. limitare ogni eventuale obbligazione in capo ad nei CP_4 Controparte_6
limiti, massimali e franchigia (€. 500,00) di polizza.
4. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”; per , l'Avv. Caterina Moraca precisa come OP segue le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale, in tesi, respingere la domanda N. 895/2020 R.G. 8 / 33
proposta da Azienda Agricola AN Filippo nei confronti dell' NG. CP
perché infondata in fatto e in diritto e, di conseguenza, respingere la
[...]
domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di OP
; in ipotesi principale, in caso di accoglimento della domanda principale,
[...]
respingere la domanda di garanzia svolta dal predetto NG. nei confronti di CP
, essendo inoperativa la garanzia assicurativa ex OP
art.
4.8 lett.a); in denegata ipotesi di rigetto della predetta eccezione, ritenere inoperativa la polizza ex art.
4.4. in relazione alla tipologia dei danni accertati;
in ipotesi subordinata di reiezione delle eccezioni di cui sopra limitare la condanna entro il limite di massimale di € 1.050,000,00, con lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato con un minimo non indennizzabile di € 250,00 ex art.
4.9 di polizza.
Con vittoria di spese e competenze.”; per l'Avv. Stefano Pinzauti conclude “affinché il Sig. Controparte_8
Giudice del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta come precisate a seguito della inammissibile estensione della domanda operata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e per l'effetto: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità delle domande proposte dalla Azienda Agricola Filippo AN nei confronti di Controparte_8
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c., stante l'insussistenza di
[...]
azione diretta dell'attrice nei confronti della comparente e la carenza di legittimazione attiva e di interesse, anche ex art. 100 c.p.c., dell'Azienda Agricola
Filippo AN a proporre domande dirette avverso Controparte_8
respingendole comunque ed in ogni caso anche perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali;
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse di Controparte_8
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto della parte attrice e/o
[...]
dell'azione proposta dall , ai Parte_4
sensi dell'art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla N. 895/2020 R.G. 9 / 33
parte attrice e, comunque, dall'NG. e/o da qualsivoglia altra Controparte_3
parte nei confronti di rendendo ogni consequenziale Controparte_8
provvedimento; - in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse di la intervenuta prescrizione dei diritti Controparte_8
della parte attrice avanzati ex art. 2043 c.c. ai sensi degli artt. 2934 e segg. c.c. nei confronti dell'NG. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_3
proposte dalla parte attrice e, comunque, dall'NG. e/o da Controparte_3
qualsivoglia altra parte nei confronti di rendendo ogni Controparte_8
consequenziale provvedimento;
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, per quanto di interesse processuale della comparente, la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della
[...]
in relazione alle domande proposte nel presente Parte_4
Giudizio a titolo di danno non patrimoniale asseritamente subito in proprio dal Sig.
dichiarandole nulle e/o indeterminate e/o inammissibili e/o Parte_1
improponibili e/o improcedibili e comunque rigettandole per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel Merito: - IN TESI: respingere e rigettare comunque tutte le domande proposte dal Sig. quale titolare e Parte_1
legale rappresentante della Parte_4
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti dell'NG. Controparte_3
perché improponibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- IN TESI: respingere e rigettare comunque ed a prescindere dal rigetto delle domande proposte avverso l'NG. , qualsivoglia domanda proposta nel Controparte_3
presente Giudizio dall'NG. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei CP
confronti di perché inammissibili, infondate in fatto ed in Controparte_8
diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi nel corso del Giudizio;
- IN DENEGATA
IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dal Sig. N. 895/2020 R.G. 10 / 33
quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Parte_4
confronti dell'NG. - rigettare e respingere comunque Controparte_3
qualsivoglia domanda proposta dall'NG. e/o da qualsivoglia Controparte_3
altra parte processuale avverso stante la inoperatività della Controparte_8
invocata copertura assicurativa, e perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- IN ULTERIORE SUBORDINATA
IPOTESI di accoglimento, ancorché parziale, delle domande spiegate dal Sig. quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 [...]
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Parte_4
confronti dell'NG. e di quelle proposte da quest'ultimo avverso Controparte_3
- accertare il grado concorrente di responsabilità Controparte_8
concorsuale, anche ex art. 1227 c.c., delle parti costituite nel Giudizio, attrice, convenuti e/o terze chiamate in causa e/o anche di soggetti terzi che saranno eventualmente ritenuti corresponsabili, ancorché non citati, nella determinazione dei danni e pregiudizi lamentati dal Sig. quale titolare della Parte_1
Azienda Agricola AN Filippo di nel presente Giudizio;
- Parte_1
ripartire in concreto, all'esito della istruttoria, secondo il rispettivo grado di corresponsabilità dei soggetti che saranno ritenuti responsabili, citati e/o di terzi ancorché non citati, l'entità del danno che risulterà dovuto, sia al fine consentire il riparto e la conseguente azione di regresso ex art. 2055 c.c. e/o 1298 c.c., sia al fine di limitare la garanzia assicurativa prestata da prevista CP_8 CP_8
a copertura della sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile all'assicurato NG. ; - ridurre conseguentemente la entità delle Controparte_3
somme eventualmente dovute a parte attrice all'esito dell'istruttoria e della prova che sarà fornita dalla parte onerata, e comunque secondo equità e giustizia, determinando le quote di corresponsabilità concretamente attribuite ai soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili, convenuti in Giudizio e/o chiamati in causa e/ ritenuti corresponsabili anche ove non evocati nel presente Giudizio;
- in N. 895/2020 R.G. 11 / 33
denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'NG. nei confronti di e di condanna Controparte_3 Controparte_8
dell'assicurato, limitare comunque l'accoglimento entro gli oggettivi limiti di quanto risulterà provato, limitatamente alla garanzia effettivamente prestata contrattualmente per la sola quota concretamente attribuibile al chiamante e con esclusione di somme da questi dovute a titolo di solidarietà passiva, con le esclusioni eccepite, previste dalle pattuizioni di polizza e dal disposto legislativo;
- applicare, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta avverso i limiti di garanzia e di Controparte_8
massimale e/o di sottomassimali assicurati inderogabili previsti in polizza, ritualmente eccepiti dalla Compagnia, detraendo gli scoperti e franchigie fisse previste in polizza eccepiti nel dettaglio in comparsa di costituzione e risposta ed in corso di causa;
con integrale compensazione delle spese nei confronti dell'assicurato, stante la clausola di gestione delle vertenze di danno. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex DM 55/2014 oltre 15% spese generali, IV e CPA di legge, oltre i compensi professionali di CTU e di
TP. In Via Istruttoria si oppone all'ammissione di Controparte_8 qualsivoglia avversa ulteriore istanza istruttoria …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.3.2020, quale Parte_1 titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” conveniva Geom. CP_1 CP_2
Arch. e NG. dinanzi al Tribunale di Siena;
CP_4 CP_5 CP_18
esponeva di avere commissionato alla con contratto di Parte_5
appalto del 30.9.2003 e relativo computo metrico estimativo, l'edificazione di un
“annesso agricolo per il rimessaggio di attrezzi agricoli” da eseguire presso la propria azienda agricola in Siena, Strada Istieto n. 63/B, sulla base della progettazione strutturale dell'NG. , lavori poi oggetto di collaudo Controparte_3
da parte dell'Arch. e di richiesta dichiarazione di agibilità da parte del CP_5
Geom. esponeva altresì di avere scoperto, all'inizio del 2018, nel procedere CP_4
alla ristrutturazione della proprietà al fine di realizzare un agriturismo, la presenza N. 895/2020 R.G. 12 / 33
di notevoli vizi e difetti sulla copertura dell'immobile, come da relazioni tecniche del 13.6.2018 e del 28.6.2018, di avere quindi promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Siena iscritto al n.
3160/2018 R.G., all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio NG. Per_1
aveva confermato la presenza dei vizi;
sosteneva che sussisteva la responsabilità dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043
c.c. e che dei relativi danni dovevano rispondere la ditta appaltatrice e i professionisti che si erano occupati, a vario titolo, della costruzione, in solido tra loro;
concludeva chiedendo il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva il 21.7.2020 in vista dell'udienza di prima CP_1 CP_2
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 15.9.2020 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione; nel merito, contestava la propria responsabilità, sostenendo che tale responsabilità doveva essere al più limitata ad una quota dei danni;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il convenuto Geom. si costituiva il 23.7.2021; eccepiva anch'egli CP_4
preliminarmente la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione, nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto il procedimento si era svolto senza che egli fosse stato chiamato a parteciparvi;
nel merito, contestava la propria responsabilità quale Direttore dei Lavori architettonici, evidenziando che i vizi riguardavano la parte strutturale della quale egli non si era occupato;
contestava altresì la possibilità di proporre contemporaneamente l'azione ex art. 1669 c.c. e quella ex art. 2043 c.c.; chiedeva di poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria CP_6
di spese.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 12.1.2021 e ritualmente effettuata la N. 895/2020 R.G. 13 / 33
chiamata in causa, si costituiva associandosi alle difese del Controparte_19
proprio assicurato e, in subordine, evidenziava di poter essere chiamata a rispondere solo nei limiti della polizza assicurativa.
Con comparsa depositata il 22.12.2020, si costituiva anche il convenuto Arch.
anch'egli, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per il CP_5
mancato rispetto del termine a comparire e la prescrizione e la decadenza dall'azione; nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto il procedimento si era svolto senza che egli fosse stato chiamato a parteciparvi;
nel merito, evidenziava che, successivamente ai lavori oggetto di causa, il aveva fatto eseguire ulteriori lavori sul fabbricato, cosicché non vi Pt_1
era prova che i vizi lamentati dipendessero proprio dai convenuti;
contestava anche la quantificazione dei danni effettuata dall'attore; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
In data 5.1.2021 si costituiva anche il convenuto NG. ; eccepiva Controparte_3
preliminarmente l'estinzione del processo per tardività dell'iscrizione a ruolo e la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine a comparire, la prescrizione e la decadenza dall'azione nonché l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo;
nel merito, contestava la propria responsabilità; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 12.1.2021, il
Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., rigettava le altre eccezioni preliminari di rito e, conseguentemente, fissava nuova udienza di prima comparizione e trattazione per il 5.5.2021.
CP_ In vista della nuova udienza, l'Arch. depositava nuova comparsa in data
12.4.2021, eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione e contestava la quantificazione dei danni.
L'NG. , a sua volta, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa le CP
proprie compagnie assicurative e Controparte_8 OP
eccepiva ugualmente la decadenza e la prescrizione dell'azione nonché
[...] N. 895/2020 R.G. 14 / 33
l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, ribadiva la mancanza di responsabilità.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi ed ulteriormente differita l'udienza di prima comparizione e trattazione al 13.10.2021, la terza chiamata
[...]
si costituiva in data 8.9.2021, eccepiva preliminarmente la OP
carenza di copertura assicurativa nonché la decadenza e la prescrizione e, nel merito, contestava la sussistenza di responsabilità a carico del proprio assicurato
NG. . CP
Anche la terza chiamata si costituiva in data 20.9.2021, Controparte_8
eccepiva l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo e, nel merito, contestava la carenza di prova nella domanda attorea;
aderiva alle difese del proprio assicurato NG. e contestava la quantificazione dei danni lamentati CP
dall'attore; contestava altresì la copertura assicurativa;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari alla nuova udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.10.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2018 R.G., nonché attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio disposto con ordinanza del 10.5.2022.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.4.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per gravi Pt_1
vizi di un immobile, ai sensi dell'art. 1669 c.c..
In relazione a tale domanda, le parti hanno sollevato numerose eccezioni preliminari, rispetto alle quali si deve integralmente richiamare quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.1.2021. N. 895/2020 R.G. 15 / 33
In questo senso, anzitutto, si deve ribadire che la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis
c.p.c., sollevata dai convenuti Geom. e NG. CP_1 CP_2 CP_4 CP_6
, appare fondata, essendo stata indicata in atto di citazione l'udienza del CP
24.7.2020 ed essendo stato notificato l'atto di citazione in data 3.4.2020, dovendosi tener conto anche della sospensione dei termini nel periodo tra il 9.3.2020 e il
15.4.2020 a causa dell'epidemia da covid-19, per come disposto dall'art. 83
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. ”Cura Italia” , periodo poi prorogato sino all'11.5.2020 dall'art. 36 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “decreto liquidità”; tuttavia, al fine di sanare tale nullità, essendo tutti i convenuti costituiti, non è necessario ordinare la rinnovazione della citazione ma è sufficiente fissare nuova udienza nel rispetto del termine, per come previsto dall'art. 164 comma 3°
c.p.c.; e ciò è quanto è avvenuto con la citata ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.1.2021; la nullità in questione risulta dunque sanata.
D'altro canto, la preliminare eccezione di estinzione del processo per tardività dell'iscrizione a ruolo, sollevata dall'NG. è infondata, in quanto tutti i CP
convenuti, per come evidenziato anche supra, si sono costituiti tempestivamente e ciò determina la possibilità dell'attore di costituirsi tardivamente, per come previsto dall'art. 171 comma 2° c.p.c.;
Ancora, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sollevata dalla convenuta
è infondata, in quanto la materia del risarcimento del danno ai sensi CP_1 CP_2
dell'art. 1669 c.c. non è ricompresa tra quelle indicate dall'art. 5 comma 1-bis
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Ciò detto e passando al merito della presente controversia, l'art. 1669 c.c., il quale dispone che “[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro N. 895/2020 R.G. 16 / 33
un anno dalla scoperta. [II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”, prevede un'azione che, ancorché disciplinata nell'ambito delle norme dedicate all'appalto, ha natura pacificamente extracontrattuale (cfr. da ultimo
Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 2010, n. 18032; nello stesso senso, ex multis, cfr.
Cassazione civile, sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7634) e, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie di ordine pubblico, stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quali la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2006, n. 8520).
Ebbene, come accennato, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 18 maggio 2023, n.
13707; conforme Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 1993, n. 5920).
La norma in questione prescrive poi, oltre al termine decennale, che non è né di decadenza né di prescrizione ma piuttosto un termine finale del rapporto di natura sostanziale cui è ricollegata la responsabilità dell'appaltatore-costruttore, due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla “scoperta” dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia;
detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può essere fatta valere (così Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14561); peraltro, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei N. 895/2020 R.G. 17 / 33
confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2000, n. 8187).
Quanto alla decorrenza dei suddetti termini, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti perché possa individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo del termine decadenziale della denunzia e poi, da essa, del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento, deve effettuarsi sia con riguardo alla gravità dei difetti dell'edificio che con riguardo al collegamento causale dei dissesti all'attività progettuale e costruttiva espletata (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 1° agosto 2003, n. 11740), nel senso che il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669
c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n.
567); e tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 1° febbraio 2008 n. 2460) effettuate per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, mentre decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2014 n. 9966).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che l'odierno attore quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” ha Parte_1
stipulato con oggi denominata un Parte_5 CP_1 CP_2
contratto d'appalto in data 30.9.2003 (doc. 1 fasc.att.) per “la realizzazione della N. 895/2020 R.G. 18 / 33
struttura in cemento armato di un fabbricato ad uso agricolo per civile abitazione in
Strada di Istieto, Comune di Siena”.
I lavori in questione sono stati eseguiti sulla base della Concessione Edilizia n.
26195 del 18.11.2002 (doc. 4 fasc.att.), la quale ha avuto una prima proroga per ultimazione lavori con Pratica Edilizia n. 41390 del 23.11.2005 (doc. 6 fasc.att.) ed una seconda proroga con DIA Pratica Edilizia n. 44328 del 26.10.2006 per lavori di completamento.
A fronte di ciò, è pur vero che le opere strutturali sono state dichiarate ultimate in data 25.2.2005, come emerge dalla relazione di fine lavori depositata agli uffici del
Genio Civile di Siena in data 8.3.2005 a firma del direttore dei lavori NG. , CP
ma è anche vero che le opere architettoniche di completamento sono state invece dichiarate ultimate in data 26.2.2009, come emerge dalla comunicazione di fine lavori depositata in comune in data 12.3.2009 (doc. 35 fasc.att.), nella quale si fa appunto riferimento all'ultima pratica edilizia n. 44328 del 26.10.2006; ed è evidentemente a quest'ultima data che si deve fare riferimento ai fini della decorrenza del termine decennale di cui all'art. 1669 c.c., in quanto l'opera non può dirsi completata per la sola esecuzione delle opere strutturali ma è tale quando sia interamente realizzata.
In questa prospettiva, dovendosi ritenere che il vizio si sia manifestato nel momento in cui il volendo procedere alla ristrutturazione della sua proprietà come Pt_1 da SCIA n. 33062 del 16.04.2018, per la “Ristrutturazione di annesso agricolo per la realizzazione di tre alloggi per agriturismo” come da ricevuta telematica (doc.12 fasc.att.), ha ricevuto le relazioni datate 13.6.2018 da parte dell'NG. (doc. Per_3
13 fasc.att.) e 28.6.2018 da parte dell'NG. nelle quali venivano Per_4
prospettate le problematiche relative alla copertura del fabbricato. In questo senso, si deve ritenere che il termine decennale per la manifestazione del vizio, decorrente dal completamento dell'opera in data 26.2.2009, sia rispettato.
Il ha quindi effettuato la denuncia del grave vizio all'appaltatrice con Pt_1
raccomandata del 10.7.2018 (doc. 15 fasc.att.), a cui l'appaltatrice ha risposto con lettera del proprio legale del 26.7.2018 (doc. 16 fasc.att.); nei confronti N. 895/2020 R.G. 19 / 33
dell'impresa, quindi, anche il termine per la denuncia, di un anno a pena di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio, risulta rispettato.
Dopo avere introdotto il procedimento per accertamento tecnico preventivo, il medesimo ha effettuato analoga denuncia all'NG. ed al Geom. Pt_1 CP
in data 31.1.2019 (doc. 17 fasc.att.), evidenziando che la loro responsabilità CP_4
era emersa proprio nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo ancora pendente dinanzi al Tribunale di Siena, e, quindi, a seguito del deposito
CP_ dell'elaborato peritale, anche all'Arch. in data 17.12.2019 (doc. 20 fasc.att.), ancora una volta evidenziando che la sua responsabilità era emersa dall'accertamento peritale.
Ed allora, in questa prospettiva, premesso che la denuncia nei confronti dell'NG.
e del Geom. è tempestiva anche considerando quale data della CP CP_4
scoperta quella delle relazioni dell'NG. e dell'NG. si deve Per_3 Per_4
comunque rilevare che in tali relazioni non vi era alcuna attribuzione di responsabilità ai professionisti che si erano occupati della pratica;
nella stessa prospettiva, quindi, si deve ritenere che il abbia avuto piena Pt_1
consapevolezza della derivazione causale dei difetti medesimi anche dall'attività dei professionisti stessi solo attraverso il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
del resto, ove fosse stato diversamente, li avrebbe convenuti in giudizio anche nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in questione;
ed infatti, come accennato, già nel corso di tale procedimento, ha comunque inviato la propria denuncia all'NG. e al Geom. addirittura invitandoli a partecipare alla CP CP_4
prosecuzione delle indagini peritali ed indicando la relativa data. Ed allora, dovendosi ritenere che il abbia avuto consapevolezza della responsabilità Pt_1
CP_ dell'Arch. solo a seguito del deposito della relazione peritale, anche la denuncia nei confronti di costui deve essere ritenuta tempestiva.
Infine, quanto al termine di prescrizione, previsto dall'art. 1669 comma 2° c.p.c., di un anno decorrente dalla denuncia, il ha promosso un procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo, con ricorso depositato il 26.9.2018 e ciò, come N. 895/2020 R.G. 20 / 33
evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 settembre
2023 n. 26225), determina l'interruzione e la sospensione del termine di prescrizione fino alla data del deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, avvenuta in data
26.8.2019, e, quindi, ha promosso il presente procedimento con atto di citazione notificato il 23.4.2020. Dunque, anche il termine di prescrizione risulta rispettato.
Né può sostenersi che l'interruzione del termine di prescrizione derivante dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo valga solo nei confronti della società appaltatrice.
Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., infatti, l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310 comma 1° c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 27 aprile 2022, n.
13143); e d'altro canto, anche la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310 comma 1° c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16755).
Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione variamente sollevate dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate risultano infondate.
Prima di passare all'esame delle doglianze attoree nel merito, è ancora necessario richiamare e ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza del 10.5.2022 con riferimento all'eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio N. 895/2020 R.G. 21 / 33
redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2018
R.G., acquisita agli atti del presente procedimento.
Ebbene, è pur vero che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto il presente procedimento, il ha convenuto in giudizio solo la Pt_1
i. e non i professionisti che invece ha convenuto in questa sede. Ed il CP_1 CP_2
Giudice non ignora il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamento tecnico preventivo ante causam, l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 9 novembre 2020, n. 24981).
Tuttavia, come ancora evidenziato in giurisprudenza, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2014, n.
9843).
Così, nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio è stata prodotta dall'attore sin dall'atto di citazione e le parti sono state messe in condizione di valutarla e sottoporla a critica, così come il Giudice ha potuto procedere ad un “supplemento” della consulenza tecnica medesima, che ha costituito anche un “aggiornamento” dell'accertamento già precedentemente compiuto, nell'ambito del quale le parti hanno potuto, a loro volta, porre ulteriori quesiti a cui il consulente tecnico d'ufficio ha dato regolarmente risposta.
Ciò detto, gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, non superati dalle contestazioni sollevate nel merito dai consulenti tecnici di parte, sono utilizzabili anche in questa sede. N. 895/2020 R.G. 22 / 33
Ed in questa prospettiva, dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo risultano poi i gravi vizi dell'immobile realizzato dalla società convenuta.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dei necessari sopralluoghi, ha accertato “uno stato deformativo accentuato della copertura lignea in corrispondenza della porzione Nord, dove era originariamente presente il portico
…, la non corretta posa in opera delle piastre di appoggio agli estremi di alcune delle travi lignee principali … e la modesta rastremazione all'appoggio di una trave lignea …” e, sulla base delle misurazioni effettuate, ha riscontrato “le seguenti difformità rispetto al progetto presentato: - i travetti hanno, prevalentemente, sezioni trasversali di cm. 8x8 in luogo di quanto previsto nel progetto dove la sezione trasversale risulta di cm. 10x10; - alcune delle travi principali lignee hanno sezioni trasversali non corrispondenti alle previsioni progettuali, con riduzione della sezione resistente;
- la geometria delle tre travi di copertura in calcestruzzo armato, del tipo “a V rovescia”, è profondamente differente rispetto alle prescrizioni progettuali…” in quanto “le travi nn. 208 e 209 sono caratterizzate da una sezione ad altezza variabile, da un valore massimo agli estremi di cm. 55 al valore minimo in corrispondenza del pilastro centrale pari a cm. 10, in luogo di una sezione ad altezza costante pari a cm 25 prevista negli elaborati progettuali;
- le travi di copertura hanno armature, dettate anche dalla differente geometria, non coerenti con quanto previsto negli elaborati progettuali.”.
Sempre secondo quanto risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, “dalla visione della documentazione progettuale strutturale, emerge inoltre che il progetto depositato risulta carente della documentazione relativa al calcolo ed alla verifica delle travi lignee di copertura, non sono presenti informazioni sul materiale da impiegare per le travi in legno e non son presenti indicazioni grafiche sulle piastra di collegamento tra le travi lignee e le travi in calcestruzzo armato di copertura.”.
Quindi, all'esito della valutazione della sicurezza effettuata dal consulente tecnico d'ufficio a fronte dei gravi errori di progetto e di costruzione presenti, con riferimento “alle travi lignee principali … emerge che le verifiche di n. 5 travi su N. 895/2020 R.G. 23 / 33
complessive n. 9 travi non risultano soddisfatte” e “con riferimento alle travi in calcestruzzo armato di copertura”, che le “sezioni hanno resistenze flessionali sostanzialmente nulle e modestissime resistenze a taglio, risultano quindi chiaramente non soddisfatte le relative verifiche di sicurezza”.
I professionisti convenuti hanno peraltro evidenziato che sull'immobile oggetto di causa sono stati successivamente eseguiti numerosi lavori e che pertanto i vizi o difetti lamentati potevano derivare da lavori eseguiti successivamente sull'immobile.
Tuttavia, per come evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio redatto in questa sede, i vizi e i difetti lamentati riguardano l'impalcato di copertura dell'immobile, mentre i lavori strutturali sull'edificio successivi ai lavori contestati non hanno avuto per oggetto la copertura del fabbricato, come emerge dai relativi fascicoli acquisiti preso il Genio Civile;
pertanto, i vizi lamentati non possono derivare da detti lavori.
In particolare, con riferimento all'intervento di adeguamento sismico depositato con protocollo n. 35215 in data 17.5.2012, i lavori eseguiti hanno riguardato modifiche alla struttura portante del fabbricato senza però modificare la copertura dello stesso, senza quindi prevedere interventi sulle travi di copertura in c.a. e sui solaio lignei di copertura;
tale intervento ha implicato una pratica di adeguamento sismico ma, nel modello globale, il progettista ha modellato l'impalcato di copertura secondo quanto riportato nelle tavole progettuali originarie (quelle del progetto dell'NG.
), senza evidenziare la presenza delle difformità emerse in sede di CP
accertamento tecnico preventivo;
ed ugualmente, anche il collaudatore, nel successivo collaudo, non ha segnalato le difformità di cui alla presente procedura.
Quanto alla responsabilità per i vizi in questione, secondo quanto ancora risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, le cause dei vizi riscontrati sono molteplici: l'incompletezza degli elaborati progettuali, la non corretta interpretazione degli elaborati grafici all'interno del cantiere, la non corretta esecuzione delle opere da parte della ditta N. 895/2020 R.G. 24 / 33
costruttrice e la mancata vigilanza sulle opere strutturali da parte del direttore dei lavori nonché del collaudatore.
In questo senso, il primo soggetto responsabile dei difetti riscontrati è l'appaltatrice oggi Parte_5 CP_1 CP_2
Ma la responsabilità in questione deve essere anzitutto estesa anche all'NG. , CP
progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali.
In effetti, sotto un primo profilo, dall'esame del progetto strutturale depositato dall'NG. in data 4.11.2003 al protocollo n. 22245 risulta che Controparte_3
“all'interno della documentazione depositata non sia presente alcuna relazione di calcolo delle travi principali e secondarie lignee del solaio di copertura, non sia presente nella relazione dei materiali alcuna indicazione sull'essenza lignea da utilizzare per le travi ed infine nelle tavole grafiche non sono presenti indicazioni di dettaglio sulla connessione delle travi lignee principali alle travi di copertura in calcestruzzo armato”, cosicché “il progetto depositato risulta … carente della documentazione relativa all'impalcato ligneo di copertura, non essendo presenti le relative calcolazioni e verifiche e non fornendo alla ditta indicazioni sui materiali da impiegare e su come mettere in opera gli elementi lignei della copertura.
Inoltre, l'NG. , quale direttore dei lavori strutturali, “procedendo Controparte_3
alla misurazione sul posto delle sezioni trasversali delle travi e dei travetti lignei di copertura, nonché alla verifica della geometria ed armatura delle travi in calcestruzzo armato di copertura, … poteva rilevare, durante l'esecuzione delle opere, i vizi” della costruzione.
Ancora, ulteriore soggetto responsabile deve essere individuato nel collaudatore CP_ Arch. il quale non ha rilevato in sede di collaudo le difformità in esame: in
CP_ effetti, il collaudo delle strutture, a firma del suddetto Arch. depositato presso gli uffici del Genio Civile di Siena in data 11.11.2008, non risulta regolare a causa della non conformità delle opere alle prescrizioni progettuali ed il mancato rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
Nessuna responsabilità può essere invece attribuita al Geom. il quale non si CP_4
è occupato dalla progettazione strutturale ma solo di quella architettonica. N. 895/2020 R.G. 25 / 33
Ciò chiarito, si deve poi premettere che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29218); ed analoghe considerazioni valgono per il collaudatore
(cfr. Cassazione civile 30 gennaio 2017, n. 2304).
Nei confronti dell'attore committente dunque, i convenuti Pt_1 CP_1 CP_2
CP_ NG. e Arch. rispondono solidalmente. CP
Tuttavia, si deve anche considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna: da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice;
affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle “domande”, nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale
(diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, N. 895/2020 R.G. 26 / 33
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2006, n.
10042).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto a fronte della richiesta di condanna dei convenuti in via solidale avanzata dall'attore la convenuta Pt_1
ha chiesto, in subordine rispetto al rigetto integrale della domanda, di CP_1 CP_2
accertare che solo una quota dei danni lamentati era ad essa riferibile;
ed analoga richiesta di ripartizione della responsabilità nei rapporti interni è stata avanzata da compagnia assicurativa dell'NG. , sia ai fini del Controparte_8 CP
riparto tra i vari condebitori che ai fini della determinazione dell'indennizzo da versarsi da parte della suddetta compagnia assicurativa.
Così, per come affermato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto della gravità delle condotte quale precedentemente evidenziata, la responsabilità deve essere attribuita alla quale ditta esecutrice delle CP_1 CP_2
opere strutturali nella misura del 55%, all'NG. quale progettista strutturale e CP
CP_ Direttore dei lavori delle strutture nella misura del 40% ed all'Arch. quale collaudatore nella misura del 5%.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda attorea nei limiti in cui, con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., è estata estesa in via diretta ed immediata nei confronti delle compagnie assicurative dei convenuti NG. e CP
CP_ Arch. in quanto, com'è noto, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge (si pensi al caso della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e N. 895/2020 R.G. 27 / 33
non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5259).
* * * * * * *
Passando, infine, alla quantificazione dei danni patiti dall'attore sotto il Pt_1
profilo patrimoniale, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo è emersa la necessità di procedere al rifacimento della copertura. Ed infatti, secondo quanto ulteriormente evidenziato nel supplemento di consulenza tecnica d'ufficio redatto in questa sede i vizi precedentemente rilevati oggi non sono più presenti, in quanto l'edificio, che al momento dell'accertamento tecnico preventivo era allo stato grezzo ed oggetto di un cantiere, allo stato attuale risulta completato sia nella distribuzione degli ambienti interni che negli impianti e nelle finiture interne ed esterne: in particolare, la copertura del fabbricato, oggetto dell'accertamento tecnico preventivo, è stata integralmente demolita e ricostruita. Per tale rifacimento, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte dell'attore, si deve liquidare il danno stimato dal consulente tecnico d'ufficio, pari ad € 72.500,00 oltre ad IV ed oneri di legge per complessivi € 88.450,00.
Sempre secondo quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, la presenza dei vizi, durante l'esecuzione dei lavori di cui alla pratica edilizia del 2018, ha implicato l'impossibilità di eseguire i lavori necessari alla ristrutturazione dell'immobile per la realizzazione dei tre appartamenti ad uso agrituristico, posticipandone quindi l'apertura. Tuttavia, con riferimento ai danni derivanti alla sospensione del cantiere, non sono presenti agli atti gli accordi contrattuali tra ditta incaricata di svolgere i lavori ed il committente e non è quindi possibile determinare eventuali danni derivanti da penali contrattuali.
D'altro canto, anche con riferimento al danno derivante dall'ulteriore posticipo dell'apertura dell'agriturismo derivante dalla necessità di procedere alla necessaria demolizione ed al rifacimento della copertura, attività per la quale il consulente tecnico d'ufficio ha stimato necessario un periodo di quattro mesi, l'attore non ha N. 895/2020 R.G. 28 / 33
prodotto alcun documento che consenta di determinare il volume d'affari dell'agriturismo e, quindi, la perdita economica subita.
L'attore ha poi allegato di avere subito un danno per avere dovuto stipulare un contratto di mutuo per effettuare la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad agriturismo, mutuo stipulato con Banca per Controparte_20
l'importo di € 210.000,00, ed ha chiesto il risarcimento con riferimento agli interessi passivi versati.
In realtà, però, non vi è prova che il mutuo sia stato stipulato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, in quanto nel contratto si legge che il mutuatario “ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare a liquidità aziendale”; ed in verità, non vi è prova neanche del versamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi.
Ancora, il ha chiesto il risarcimento del danno per la quota annua del Pt_1
premio assicurativo relativo alla Polizza AXA MPS n. RE20510804 sull'immobile
(doc. 24 fasc.att.), ovvero per l'importo complessivo di € 1.667,98 per i ventiquattro mesi di fermo lavori. Ma anche questa richiesta risulta infondata, in quanto l'immobile doveva comunque essere assicurato in quel periodo e, quindi, il premio assicurativo non è stato versato inutilmente.
Infine, del tutto generica è la richiesta di risarcimento conseguente alla richiesta risarcimento danni avanzata nei confronti dell'attore dalla Controparte_21
dell'8.7.2019 (doc.18 fasc.att.) per il fermo-cantiere, derivante dal fatto
[...]
che sul cantiere in questione erano presenti ponteggi, gru ed altri beni della suddetta in effetti, dalla documentazione in atti non risulta che la società in Controparte_21
questione abbia patito un danno e che il abbia dovuto risarcirlo. Pt_1
Ugualmente non vi è prova di un aumento dei prezzi pattuiti con l'impresa appaltatrice nell'anno 2017 né, in generale, di tutti quelli preventivati per la realizzazione dell'agriturismo.
Quanto al danno non patrimoniale, la relativa domanda è del tutto generica e, come tale, deve essere ugualmente rigettata. N. 895/2020 R.G. 29 / 33
Da ultimo, devono essere risarcite all'attore le spese per le attività espletate dal proprio consulente tecnico di parte, quali risultanti dalle fatture prodotte (docc. 31 e
32 fasc.att.) per complessivi € 3.120,00.
In conclusione, quindi, il danno patito dall'attore ammonta ad € 91.570,00; Pt_1
CP_ pertanto, i convenuti NG. e Arch. devono essere CP_1 CP_2 CP condannati, in solido tra loro, a pagare all'attore tale somma di € Pt_1
91.570,00.
Restano da esaminare le domande di garanzia proposte dai professionisti convenuti sulla base delle polizze assicurative stipulate con le rispettive compagnie assicurative.
L'NG. ha invocato anzitutto la copertura assicurativa prevista dalla polizza CP
stipulata con cui è subentrata Controparte_22 [...]
(doc. 2 fasc.conv. ; doc. 1 fasc.terzo. , OP CP CP_7
ovvero della polizza n. 46745990 stipulata il 10.9.2007.
Tale assicurazione, tuttavia, per come evidenziato dalla terza chiamata
è stata rinnovata solo sino al 2013, per come OP
risultante dalla schermata da essa prodotta (doc. 3 fasc. terzo. . CP_7
In questo senso, tenuto conto del disposto della clausola 4.8 delle condizioni generali, secondo cui “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni della data di effetto della polizza”, nel caso di specie, deve escludersi l'operatività della polizza in questione perché la richiesta di risarcimento del danno è stata presentata per la prima volta all'assicurato con la pec del 31.1.
2019 (doc. 17 fasc.att.) e, dunque, quando ormai l'assicurazione non era più in corso di validità.
L'NG. , inoltre, ha invocato anche l'operatività della polizza stipulata con CP
(doc. 1 fasc.conv. ; docc. 3 e 4 fasc.terzo. , Controparte_8 CP CP_8
ovvero anzitutto della polizza n. 330812681 con decorrenza 31.12.2013. N. 895/2020 R.G. 30 / 33
Tale assicurazione opera retroattivamente con riferimento ai sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni ma, come dichiarato dall'assicurato nella “Avvertenza”
“opera, a termini delle condizioni di assicurazione, in regime “claims made”, ovvero vale per le richieste di risarcimento presentate in vigenza di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di polizza”, in particolare, per come poi ribadito e specificato nella relativa appendice, anch'essa debitamente sottoscritta dall'assicurato, “nel retro di polizza, nell'art. 8 delle Condizioni Generali di
Assicurazione - Sezione II e nel Fascicolo Informativo”. Tale art. 8, a sua volta, sotto la rubrica “Inizio e termine dell'assicurazione” prevede che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché originate da errori professionali commessi durante il medesimo periodo, ovvero, limitatamente all'attività di progettazione, anche precedentemente alla sua data di decorrenza, a condizione che l'opera per la quale l'assicurato ha eseguito la prestazione non sia stata ancora iniziata, e denunciate nei termini previsti ex art. 4 Sez. I C.G.A. o, al più tardi, entro sei mesi dalla cessazione del contratto” e che “qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto o atto”. Inoltre, secondo quanto previsto dalla clausola 1) delle “Condizioni Particolari”, che sostituisce la clausola 2), “l'assicurazione è altresì operante … per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall nei cinque anni Parte_6
antecedenti la data di effetto dell'assicurazione, sempreché la richiesta di risarcimento: - non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;
- venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorsi sei mesi dalla data di effetto dell'assicurazione purché entro il periodo di efficacia della stessa…”.
Ebbene, nel caso di specie, estendendosi la copertura ai cinque anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione, risultano coperti i fatti posti in essere a partire dal
31.12.2008 e, dovendosi tener conto del primo atto riferibile all'assicurato, il fatto N. 895/2020 R.G. 31 / 33
deve essere collocato antecedentemente al 25.2.2005, data indicata come quella di ultimazione dei lavori strutturali dallo stesso NG. , e, quindi in epoca CP
antecedente a quella di efficacia della polizza assicurativa.
D'altronde, analogamente, non è operante neanche l'ulteriore polizza n.
390545885, ancora stipulata dall'NG. con in sostituzione CP Controparte_8
della precedente con decorrenza dal 18.2.2019, in quanto anche tale polizza, all'art. 8 delle Condizioni Generali prevede una disciplina analoga a quella già esaminata con la precisazione che, “nell'eventualità in cui la … polizza…”, come nel caso di specie, “…sostituisca senza soluzione di continuità altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la stessa disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all nel periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se Parte_6
originate da errori commessi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempreché non noti all'assicurato al momento della sostituzione”. Anche con riferimento a tale polizza, dunque, il fatto si è verificato antecedentemente alla data di operatività della polizza stessa.
La domanda di garanzia proposta dall'NG. , sia nei confronti di CP
che di risulta dunque OP Controparte_8
infondata.
Da ultimo, il rigetto della domanda attorea nei confronti del Geom. comporta CP_4
l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dal medesimo Geom. nei CP_4
confronti della propria compagnia assicurativa Controparte_6
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
CP_ Pertanto, l'NG. e l'Arch. devono essere condannati, in CP_1 CP_2 CP
solido tra di loro, a rimborsare a quale titolare della “Azienda Parte_1
Agricola AN Filippo” le spese di lite da esso sostenute nel presente procedimento;
Ener. deve essere condannata a rimborsare al anche CP_2 Pt_1
le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
viceversa, il Pt_1
deve essere condannato a rimborsare le spese di lite al Geom. CP_4 N. 895/2020 R.G. 32 / 33
Considerato che la domanda di garanzia del Geom. nei confronti della CP_4
propria compagnia assicurativa è risultata assorbita, sussistono Controparte_6
gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nel relativo rapporto.
L'NG. , infine, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite alle CP
proprie compagnie assicurative e OP Controparte_8
[...]
Tali spese di lite vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste
CP_ a carico di NG. , Arch. con ripartizione in misura CP_1 CP_2 CP
corrispondente alle rispettive percentuali di responsabilità.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Energ. l'NG. CP_2
e l'Arch. in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 CP_5 Pt_1
quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo”, la somma
[...] complessiva di € 91.570,00, a titolo di risarcimento dei danni;
rigetta la domanda attorea nei confronti del Geom. CP_4
dichiara che, nei rapporti interni, la responsabilità per i danni patiti dall'attore deve N. 895/2020 R.G. 33 / 33
essere attribuita per il 55% a per il 40% all'NG. e CP_23 CP_2 Controparte_3
per il 5% all'Arch. CP_5
rigetta le domande di garanzia proposte dall'NG. nei confronti di Controparte_3
e di OP Controparte_8
condanna l'NG. e l'Arch. in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_5
di loro, a rimborsare a quale titolare della “Azienda Agricola Parte_1
AN Filippo”, le spese di lite da esso sostenute nel presente procedimento, che liquida in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, ed Ener. anche quelle del CP_2
procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.827,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
condanna quale titolare della “Azienda Agricola AN Filippo” Parte_1
a rimborsare al Geom. le spese di lite da esso sostenute, che liquida CP_4 in € 10.578,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale con
[...]
CP_6
condanna l'NG. a rimborsare a Controparte_3 OP
ed a le spese di lite da esse sostenute, che liquida, per Controparte_8
ciascuna, in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, definitivamente a carico di NG. CP_23 CP_2 CP
e Arch. con ripartizione, in misura corrispondente alle
[...] CP_5
rispettive percentuali di responsabilità.
Siena, 23 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi