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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
F. Caretto
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Iero CP_1
resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 20.2.2023, nota con la quale aveva comunicato che, in relazione CP_1
alla pensione cat. SO n. 20064758 e per il periodo 1.3.2018- 31.1.2023, era emerso un pagamento non dovuto per un importo pari ad € 12.050,00 in quanto “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”.
Eccepiva la genericità di tale provvedimento e l'irripetibilità della suddetta somma essendo stata corrisposta da sulla base dei redditi annualmente dichiarati. CP_1
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione con la nota impugnata.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi evidenziando, in particolare, che CP_1
“L'indebito scaturisce dall'accertamento della presenza contestuale di due pensioni integrate al minino, in contrasto con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
(..) Nel caso di specie il ricorrente è titolare di due pensioni aventi la stessa natura, entrambe erroneamente integrate al trattamento minimo: l'assegno di invalidità (cat. IO
1 n. 15043209) con decorrenza 04/2015 e la pensione di reversibilità (cat. SO n. 20064758) con decorrenza 01/2013, entrambe con più di 781 contributi”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'indebito per cui è causa, come si evince dalla relativa comunicazione, attiene alla pensione cat. SO di cui il ricorrente è titolare a far data da gennaio 2013.
L'istante è altresì titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza aprile 2015.
Entrambe le prestazioni, come è incontestato tra le parti, sono state integrate al minimo.
Ebbene, gioverà richiamare quanto osservato dalla SC in relazione al presupposto che- secondo gli assunti dell' giustificherebbe la ripetizione della somma di cui alla nota CP_1 impugnata: “la pensione diretta e la pensione di reversibilità erogate allo stesso soggetto ineriscono a rapporti ben distinti, e la distinzione si estende alle eventuali integrazioni al trattamento minimo, poichè queste costituiscono parte integrante della pensione cui accedono o di fatto sono corrisposte. Da ciò, la conseguenza che, in caso di riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione, non è esclusa la possibile operatività delle norme limitative della ripetizione (quali la L. 9 marzo 1989, n.
88, art. 52, e la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1), con riferimento alle somme che siano state erroneamente corrisposte a titolo di integrazione (anche per gli stessi periodi) su un'altra pensione (…) Ed invero, il diritto alle prestazioni pensionistiche (l'una diretta, e
l'altra di reversibilità) a favore dello stesso soggetto deriva da rapporti giuridici previdenziali distinti, inizialmente ricollegabili a distinti soggetti, e fondati su posizioni contributive distinte. E la diversità non cessa per l'integrazione al trattamento minimo, che può configurarsi in relazione alle pensioni;
anche se la ragione della disciplina dell'integrazione è unitaria, l'integrazione è parte della pensione cui accede;
e resta pertanto un titolo diverso dall'integrazione che accede (pur di fatto) ad altra pensione
(cfr. Cass. 2868/2008).
Ciò posto, deve ritenersi meritevole di accoglimento il ricorso, tenuto conto che, come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
2 sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In particolare, la regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. In questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal CP_2
pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative CP_1
all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nel caso di specie, è pacifico, trattandosi di circostanza allegata nella stessa memoria di costituzione, che l' abbia “erroneamente” riconosciuto l'integrazione al CP_2
trattamento minimo sulle due prestazioni di cui il ricorrente è titolare.
D'altronde, come è dato desumere dal tenore della costituzione, l' ha provveduto CP_2
a ricostituire la pensione di reversibilità, liquidata a decorrere da gennaio 2013,
3 eliminando l'integrazione al trattamento minimo da marzo 2018, invariati i presupposti di fatto che ne avevano determinato l'originaria liquidazione (dunque già conosciuti o conoscibili dall' ). CP_2
Non essendo ravvisabile alcun dolo comprovato in capo al ricorrente, trattandosi invece di un errore imputabile all' , deve ritenersi che le somme chieste in restituzione da CP_2
marzo 2018 e sino alla data della nota impugnata non siano ripetibili.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara l'irripetibilità delle somme di cui alla nota impugnata. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
F. Caretto
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Iero CP_1
resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 20.2.2023, nota con la quale aveva comunicato che, in relazione CP_1
alla pensione cat. SO n. 20064758 e per il periodo 1.3.2018- 31.1.2023, era emerso un pagamento non dovuto per un importo pari ad € 12.050,00 in quanto “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”.
Eccepiva la genericità di tale provvedimento e l'irripetibilità della suddetta somma essendo stata corrisposta da sulla base dei redditi annualmente dichiarati. CP_1
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione con la nota impugnata.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi evidenziando, in particolare, che CP_1
“L'indebito scaturisce dall'accertamento della presenza contestuale di due pensioni integrate al minino, in contrasto con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
(..) Nel caso di specie il ricorrente è titolare di due pensioni aventi la stessa natura, entrambe erroneamente integrate al trattamento minimo: l'assegno di invalidità (cat. IO
1 n. 15043209) con decorrenza 04/2015 e la pensione di reversibilità (cat. SO n. 20064758) con decorrenza 01/2013, entrambe con più di 781 contributi”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'indebito per cui è causa, come si evince dalla relativa comunicazione, attiene alla pensione cat. SO di cui il ricorrente è titolare a far data da gennaio 2013.
L'istante è altresì titolare di assegno di invalidità civile con decorrenza aprile 2015.
Entrambe le prestazioni, come è incontestato tra le parti, sono state integrate al minimo.
Ebbene, gioverà richiamare quanto osservato dalla SC in relazione al presupposto che- secondo gli assunti dell' giustificherebbe la ripetizione della somma di cui alla nota CP_1 impugnata: “la pensione diretta e la pensione di reversibilità erogate allo stesso soggetto ineriscono a rapporti ben distinti, e la distinzione si estende alle eventuali integrazioni al trattamento minimo, poichè queste costituiscono parte integrante della pensione cui accedono o di fatto sono corrisposte. Da ciò, la conseguenza che, in caso di riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione, non è esclusa la possibile operatività delle norme limitative della ripetizione (quali la L. 9 marzo 1989, n.
88, art. 52, e la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1), con riferimento alle somme che siano state erroneamente corrisposte a titolo di integrazione (anche per gli stessi periodi) su un'altra pensione (…) Ed invero, il diritto alle prestazioni pensionistiche (l'una diretta, e
l'altra di reversibilità) a favore dello stesso soggetto deriva da rapporti giuridici previdenziali distinti, inizialmente ricollegabili a distinti soggetti, e fondati su posizioni contributive distinte. E la diversità non cessa per l'integrazione al trattamento minimo, che può configurarsi in relazione alle pensioni;
anche se la ragione della disciplina dell'integrazione è unitaria, l'integrazione è parte della pensione cui accede;
e resta pertanto un titolo diverso dall'integrazione che accede (pur di fatto) ad altra pensione
(cfr. Cass. 2868/2008).
Ciò posto, deve ritenersi meritevole di accoglimento il ricorso, tenuto conto che, come noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
2 sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In particolare, la regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. In questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal CP_2
pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative CP_1
all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nel caso di specie, è pacifico, trattandosi di circostanza allegata nella stessa memoria di costituzione, che l' abbia “erroneamente” riconosciuto l'integrazione al CP_2
trattamento minimo sulle due prestazioni di cui il ricorrente è titolare.
D'altronde, come è dato desumere dal tenore della costituzione, l' ha provveduto CP_2
a ricostituire la pensione di reversibilità, liquidata a decorrere da gennaio 2013,
3 eliminando l'integrazione al trattamento minimo da marzo 2018, invariati i presupposti di fatto che ne avevano determinato l'originaria liquidazione (dunque già conosciuti o conoscibili dall' ). CP_2
Non essendo ravvisabile alcun dolo comprovato in capo al ricorrente, trattandosi invece di un errore imputabile all' , deve ritenersi che le somme chieste in restituzione da CP_2
marzo 2018 e sino alla data della nota impugnata non siano ripetibili.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara l'irripetibilità delle somme di cui alla nota impugnata. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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