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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Paola Rachieli Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv. Dante De Benedetti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.3.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere agente di commercio e di aver presentato istanza alla convenuta intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di CP_1 invalido per il riconoscimento della pensione di invalidità, esponeva che all'esito della visita eseguita l'8.02.2024 era stato riconosciuto portatore di invalidità in misura inferiore al 67%.
Lamentava la erroneità del giudizio medico e, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 19 del regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco per conseguire la pensione di invalidità, concludeva chiedendo
“[..] accertare e dichiarare, che il Sig. [..] deve essere Parte_1 riconosciuto persona invalida con riduzione della capacità lavorativa (relativa allo svolgimento dell'attività di agente) superiore ai due terzi (non inferiore al
1 67%), con conseguente riconoscimento di tutte le prestazioni economiche connesse dalla data della domanda (28.12.2023) ovvero, ma in via meramente subordinata, dalla data che verrà accertata nel corso del giudizio [..]”.
La si costituiva in giudizio contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendo “[..] accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. competente per le ragioni di cui in premessa;
Sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di Roma;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla Ricorrente per le ragioni di cui al presente atto [..]”.
Istruita a mezzo CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni preliminari solevate dalla resistente . CP_1
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione è sufficiente rilevate che oggetto del contendere è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità, diritto la cui cognizione appartiene certamente al giudice adito;
né sussiste la rilevata incompetenza territoriale del Tribunale adito avuto riguardo ai criteri di collegamento di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. e alla residenza (in
Bisignano, Cosenza cfr. ricorso) di parte ricorrente.
Quanto al merito la cotesta la sussistenza degli elementi Controparte_1 posti a fondamento del diritto azionato ma, in senso contrario a quanto sostenuto, valga quanto di seguito esposto.
Per come è incontroverso tra le parti, l'art. 19 del regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco prevede che l'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.
2 Ora, premesso che è documentato il possesso in capo al ricorrente del requisito contributivo (cfr. estratto contributivo in fasc. di parte), si osserva che all'esito della disposta CTU medico legale l'ausiliario (Dott. cfr. elaborato Per_1 depositato il 12.9.2024) ha accertato che parte ricorrente è affetta da
Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari. Esiti di discectomia L/S. Scoliosi sinistro convessa. Note di coxartrosi. Artrosi delle mani;
Fibrillazione atriale. Cardiopatia ipertensiva. Lieve insufficienza mitralica
e tricuspidale;
Diabete mellito di tipo II complicato da neuropatia sensitivo- motoria;
Artrite psoriasica. Sindrome fibromialgica [..]” ed ha concluso affermando che “[..] Il ricorrente, oltre che essere diabetico e iperteso da diversi anni ed essere affetto da fibrillazione atriale, presenta importanti problematiche a carico dell'apparato osteoarticolare, consistenti in un quadro di artrosi del rachide con discopatie multiple che determinano un interessamento radicolare (i cui effetti si sovrappongono a quelli della neuropatia diabetica)
[..]” e che “[..]
Per questi motivi
, io sottoscritto CTU ritengo che il signor
[...]
presenti un grado di invalidità del 75% e che pertanto la sua capacità Parte_1 lavorativa sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo nello svolgimento dell'attività di agente di commercio, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28/12/2023)”.
A fronte delle contestazioni critiche all'elaborato sollevate da parte convenuta
(cfr. note del 5.11.2024) veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito delle quali il CTU incaricato (Dott. - vedi relazione Persona_2 depositata il 2.2.2025) ha accertato che “[..] il periziando è affetto da:
“Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari in esiti di discectomia L/S e scoliosi dorso-lombare sn convessa, poliartrosi ed artrite psoriasica. Diabete mellito di tipo II complicato da neuropatia sensitivo- motoria. Sindrome fibromialgica. Cardiopatia ipertensiva con alterazioni del ritmo cardiaco e lieve insufficienza mitralica e tricuspidale” [..]” concludendo nel senso che questi “[..] A seguito delle proprie condizioni cliniche è invalido riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio, con percentuale superiore
a 2/3 a far data dal 28.12.2023”.
3 Nella relazione l'ausiliario ha, in particolare, evidenziato che “[..] il ricorrente risulta affetto dalle patologie elencate in diagnosi che risultano invalidanti sia singolarmente che nel loro complesso. Tale invalidità, da valutarsi complessivamente, non ha tabelle specifiche di riferimento che, d'altra parte, dovrebbero essere tarate sull'attività lavorativa specificatamente svolta. A tal riguardo essa attività viene svolta (veniva svolta perché il ricorrente riferisce di non svolgerla più dal mese di aprile del 2023) recandosi nei luoghi dove sono ubicate le aziende/ i clienti, cui presentare i prodotti da offrire e vendere gli stessi. Essendo il ricorrente agente per tutta la Calabria e parte della Basilicata
è evidente, dovendo Egli recarsi presso la sede delle varie aziende, come la sua attività venga svolta recandosi con la propria autovettura nelle varie località della Calabria e della Basilicata. Si fa presente come, nel caso in esame, non si tratta di definire la presenza di un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta ed una patologia da cui risulta affetto il lavoratore, ma di definire qual è l'invalidità lavorativa specifica (in rapporto al lavoro svolto) di cui questi è portatore. Pertanto da una parte vanno considerate le varie patologie e dall'altra il deficit che queste comportano nello svolgimento dell'attività lavorativa. Così analizzando, la presenza della diffusa poliartrosi, dell'artrite psoriasica, della patologia del rachide (soprattutto cervicale e lombare) comportano una assodata diminuzione della capacità all'uso dell'automobile, indipendentemente dalla percorrenza chilometrica giornaliera/annua (comunque non breve). Allo stesso modo la presenza del diabete mellito (nel nostro caso con una complicazione a tipo polineuropatia sensitivo-motoria) richiede un corretto regime alimentare – che non può essere seguito spostandosi all'interno di due regioni, così come la polineuropatia aggrava la condizione di deficit articolare diffuso con impatto negativo sulla guida di un'autovettura. Stessa cosa vale riguardo la fibromialgia. Infine la cardiopatia e l'ipertensione, che certamente inibiscono qualsiasi tipo di attività lavorativa, ma che nel nostro caso sono in rapporto con la fatica fisica del lavoro (i chilometri giornalieri) e con lo stress lavoro-correlato certamente presente nell'attività di agente di commercio [..]”.
4 Parte resistente con l'istanza del 7.2.2025 ha chiesto autorizzarsi il CTU a depositare una nuova relazione tecnica definitiva che tenga conto delle osservazioni della CTP dott.ssa deducendo che il CTU aveva Persona_3 trasmesso la bozza di relazione il 2.1.2025 e depositato il 2.2.2025 la relazione finale senza tenere conto delle osservazioni critiche da essa resistente trasmesse all'ausiliario il 1.2.2025; ha, quindi, insistito in tale istanza con le note scritte depositate il 4.3.2025 chiedendo, in ogni caso, che il CTU venisse convocato a chiarimenti sulle proprie controdeduzioni.
Ora, contrariamente a quanto lamenta parte resistente non vi è alcuna prova dell'inoltro al CTU, in data 1.2.2025, delle osservazioni critiche alla bozza di relazione trasmessa dall'ausiliare; ed invero, non è stata depositata dalla resistente la ricevuta di consegna della indicata mail dell'1.2.2025 ma soltanto quella di invio e, in ogni caso, la mail risulta essere stata inviata all'indirizzo che non corrisponde a quello Email_1 dal quale è stata trasmessa la bozza di Email_2 relazione ed utilizzato dall'ausiliare.
Non è dunque provato, per come dedotto dalla resistente, che il CTU abbia depositato la relazione senza tenere conto dei rilievi critici formulati avverso la bozza, e non vi è dunque alcuna necessità di disporre la chiesta integrazione della relazione tecnica;
né, si aggiunge, si ravvisa la necessità di convocare a chiarimenti il CTU in merito ai rilievi critici contenuti nelle depositate controdeduzioni risolvendosi questi in mero dissenso diagnostico che, tuttavia, non evidenzia incongruenze e/o errori valutativi o metodologici in cui è incorso il CTU.
La relazione dell'ausiliare - che appare esauriente e priva di vizi logici - può dunque essere posta alla base della presente decisione sicchè parte ricorrente deve essere dichiarata persona invalida riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio con percentuale superiore a 2/3 a far data dal 28.12.2023 con diritto alla pensione di invalidità con decorrenza come da regolamento
Enasarco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è persona invalida riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio con percentuale superiore a 2/3 a far data dal 28.12.2023, con diritto alla pensione di invalidità con decorrenza come da regolamento;
condanna la CP_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
[...]
1.933,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico di le spese di consulenza Controparte_1 medica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Paola Rachieli Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv. Dante De Benedetti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.3.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere agente di commercio e di aver presentato istanza alla convenuta intesa ad ottenere il riconoscimento dello status di CP_1 invalido per il riconoscimento della pensione di invalidità, esponeva che all'esito della visita eseguita l'8.02.2024 era stato riconosciuto portatore di invalidità in misura inferiore al 67%.
Lamentava la erroneità del giudizio medico e, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 19 del regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco per conseguire la pensione di invalidità, concludeva chiedendo
“[..] accertare e dichiarare, che il Sig. [..] deve essere Parte_1 riconosciuto persona invalida con riduzione della capacità lavorativa (relativa allo svolgimento dell'attività di agente) superiore ai due terzi (non inferiore al
1 67%), con conseguente riconoscimento di tutte le prestazioni economiche connesse dalla data della domanda (28.12.2023) ovvero, ma in via meramente subordinata, dalla data che verrà accertata nel corso del giudizio [..]”.
La si costituiva in giudizio contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendo “[..] accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. competente per le ragioni di cui in premessa;
Sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di Roma;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dalla Ricorrente per le ragioni di cui al presente atto [..]”.
Istruita a mezzo CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni preliminari solevate dalla resistente . CP_1
Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione è sufficiente rilevate che oggetto del contendere è l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la pensione di invalidità, diritto la cui cognizione appartiene certamente al giudice adito;
né sussiste la rilevata incompetenza territoriale del Tribunale adito avuto riguardo ai criteri di collegamento di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. e alla residenza (in
Bisignano, Cosenza cfr. ricorso) di parte ricorrente.
Quanto al merito la cotesta la sussistenza degli elementi Controparte_1 posti a fondamento del diritto azionato ma, in senso contrario a quanto sostenuto, valga quanto di seguito esposto.
Per come è incontroverso tra le parti, l'art. 19 del regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco prevede che l'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.
2 Ora, premesso che è documentato il possesso in capo al ricorrente del requisito contributivo (cfr. estratto contributivo in fasc. di parte), si osserva che all'esito della disposta CTU medico legale l'ausiliario (Dott. cfr. elaborato Per_1 depositato il 12.9.2024) ha accertato che parte ricorrente è affetta da
Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari. Esiti di discectomia L/S. Scoliosi sinistro convessa. Note di coxartrosi. Artrosi delle mani;
Fibrillazione atriale. Cardiopatia ipertensiva. Lieve insufficienza mitralica
e tricuspidale;
Diabete mellito di tipo II complicato da neuropatia sensitivo- motoria;
Artrite psoriasica. Sindrome fibromialgica [..]” ed ha concluso affermando che “[..] Il ricorrente, oltre che essere diabetico e iperteso da diversi anni ed essere affetto da fibrillazione atriale, presenta importanti problematiche a carico dell'apparato osteoarticolare, consistenti in un quadro di artrosi del rachide con discopatie multiple che determinano un interessamento radicolare (i cui effetti si sovrappongono a quelli della neuropatia diabetica)
[..]” e che “[..]
Per questi motivi
, io sottoscritto CTU ritengo che il signor
[...]
presenti un grado di invalidità del 75% e che pertanto la sua capacità Parte_1 lavorativa sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo nello svolgimento dell'attività di agente di commercio, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28/12/2023)”.
A fronte delle contestazioni critiche all'elaborato sollevate da parte convenuta
(cfr. note del 5.11.2024) veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito delle quali il CTU incaricato (Dott. - vedi relazione Persona_2 depositata il 2.2.2025) ha accertato che “[..] il periziando è affetto da:
“Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple cervicali e lombari in esiti di discectomia L/S e scoliosi dorso-lombare sn convessa, poliartrosi ed artrite psoriasica. Diabete mellito di tipo II complicato da neuropatia sensitivo- motoria. Sindrome fibromialgica. Cardiopatia ipertensiva con alterazioni del ritmo cardiaco e lieve insufficienza mitralica e tricuspidale” [..]” concludendo nel senso che questi “[..] A seguito delle proprie condizioni cliniche è invalido riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio, con percentuale superiore
a 2/3 a far data dal 28.12.2023”.
3 Nella relazione l'ausiliario ha, in particolare, evidenziato che “[..] il ricorrente risulta affetto dalle patologie elencate in diagnosi che risultano invalidanti sia singolarmente che nel loro complesso. Tale invalidità, da valutarsi complessivamente, non ha tabelle specifiche di riferimento che, d'altra parte, dovrebbero essere tarate sull'attività lavorativa specificatamente svolta. A tal riguardo essa attività viene svolta (veniva svolta perché il ricorrente riferisce di non svolgerla più dal mese di aprile del 2023) recandosi nei luoghi dove sono ubicate le aziende/ i clienti, cui presentare i prodotti da offrire e vendere gli stessi. Essendo il ricorrente agente per tutta la Calabria e parte della Basilicata
è evidente, dovendo Egli recarsi presso la sede delle varie aziende, come la sua attività venga svolta recandosi con la propria autovettura nelle varie località della Calabria e della Basilicata. Si fa presente come, nel caso in esame, non si tratta di definire la presenza di un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta ed una patologia da cui risulta affetto il lavoratore, ma di definire qual è l'invalidità lavorativa specifica (in rapporto al lavoro svolto) di cui questi è portatore. Pertanto da una parte vanno considerate le varie patologie e dall'altra il deficit che queste comportano nello svolgimento dell'attività lavorativa. Così analizzando, la presenza della diffusa poliartrosi, dell'artrite psoriasica, della patologia del rachide (soprattutto cervicale e lombare) comportano una assodata diminuzione della capacità all'uso dell'automobile, indipendentemente dalla percorrenza chilometrica giornaliera/annua (comunque non breve). Allo stesso modo la presenza del diabete mellito (nel nostro caso con una complicazione a tipo polineuropatia sensitivo-motoria) richiede un corretto regime alimentare – che non può essere seguito spostandosi all'interno di due regioni, così come la polineuropatia aggrava la condizione di deficit articolare diffuso con impatto negativo sulla guida di un'autovettura. Stessa cosa vale riguardo la fibromialgia. Infine la cardiopatia e l'ipertensione, che certamente inibiscono qualsiasi tipo di attività lavorativa, ma che nel nostro caso sono in rapporto con la fatica fisica del lavoro (i chilometri giornalieri) e con lo stress lavoro-correlato certamente presente nell'attività di agente di commercio [..]”.
4 Parte resistente con l'istanza del 7.2.2025 ha chiesto autorizzarsi il CTU a depositare una nuova relazione tecnica definitiva che tenga conto delle osservazioni della CTP dott.ssa deducendo che il CTU aveva Persona_3 trasmesso la bozza di relazione il 2.1.2025 e depositato il 2.2.2025 la relazione finale senza tenere conto delle osservazioni critiche da essa resistente trasmesse all'ausiliario il 1.2.2025; ha, quindi, insistito in tale istanza con le note scritte depositate il 4.3.2025 chiedendo, in ogni caso, che il CTU venisse convocato a chiarimenti sulle proprie controdeduzioni.
Ora, contrariamente a quanto lamenta parte resistente non vi è alcuna prova dell'inoltro al CTU, in data 1.2.2025, delle osservazioni critiche alla bozza di relazione trasmessa dall'ausiliare; ed invero, non è stata depositata dalla resistente la ricevuta di consegna della indicata mail dell'1.2.2025 ma soltanto quella di invio e, in ogni caso, la mail risulta essere stata inviata all'indirizzo che non corrisponde a quello Email_1 dal quale è stata trasmessa la bozza di Email_2 relazione ed utilizzato dall'ausiliare.
Non è dunque provato, per come dedotto dalla resistente, che il CTU abbia depositato la relazione senza tenere conto dei rilievi critici formulati avverso la bozza, e non vi è dunque alcuna necessità di disporre la chiesta integrazione della relazione tecnica;
né, si aggiunge, si ravvisa la necessità di convocare a chiarimenti il CTU in merito ai rilievi critici contenuti nelle depositate controdeduzioni risolvendosi questi in mero dissenso diagnostico che, tuttavia, non evidenzia incongruenze e/o errori valutativi o metodologici in cui è incorso il CTU.
La relazione dell'ausiliare - che appare esauriente e priva di vizi logici - può dunque essere posta alla base della presente decisione sicchè parte ricorrente deve essere dichiarata persona invalida riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio con percentuale superiore a 2/3 a far data dal 28.12.2023 con diritto alla pensione di invalidità con decorrenza come da regolamento
Enasarco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è persona invalida riguardo l'attività lavorativa di agente di commercio con percentuale superiore a 2/3 a far data dal 28.12.2023, con diritto alla pensione di invalidità con decorrenza come da regolamento;
condanna la CP_1 CP_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive €
[...]
1.933,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta;
pone a carico di le spese di consulenza Controparte_1 medica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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