CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 380/2024 RG promossa da
( ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA CALABRIA 56 ROMA presso lo studio dell'avv. TOMASSETTI ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro ( ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE ITALIA 2/B SASSARI presso lo studio dell'avv. ARRU BETTINO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. CAVALLARO VIRGINIA;
APPELLATO e P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 18.6.2025, autorizzato il deposito di note illustrative, la Corte riunita in camera di consiglio si è riservata la decisione sulle seguenti Conclusioni Per parte appellante: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE 1) accogliere il primo motivo di appello dedotto in narrativa e, per l'effetto, pronunciare la nullità della sentenza 265/24 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a definizione del giudizio N.R.G. 1439/2020, depositata in cancelleria in data 26/03/2024, per le ragioni espresse in narrativa stante la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio tra le parti;
2) Condannare il SI. per lite temeraria ex CP_1 art 96 c.p.c. avendo lo stesso condotto un o di divorzio nella consapevolezza che la SI.ra non era nelle condizioni di difendersi;
IN Pt_1
VIA MERAMENTE SUBORDINATA 1) Accogliere il secondo motivo di appello dedotto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza n 265/24 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a definizione del giudizio N.R.G. 1439/2020, depositata in cancelleria in data 26/03/2024, nella parte in cui non prevede un assegno divorzile in favore della SI.ra e a carico del SI. Pt_1
prevedendo la corresponsione di un importo pari almeno a quello CP_1 individuato concordemente tra le parti in sede di separazione, ossia € 1.100, o alla diversa somma che verrà individuata da Codesto Ill.mo Ufficio;
3) Condannare il SI. per lite temeraria ex art 96 c.p.c. avendo lo stesso CP_1 condotto un giudizio di divorzio nella consapevolezza che la SI.ra non Pt_1 era nelle condizioni di difendersi IN ENTRAMBI I CASI Con vitto e e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla signora ovvero affinché sia dichiarato non Parte_1 dovuto alcun assegno divorzile. Ove l'Ecc.ma Corte ritenesse invece dovuta della corresponsione dello stesso, si chiede che il relativo importo sia determinato in misura non superiore a €. 465,00 mensili”. Svolgimento del processo
, contumace in primo grado, ha proposto appello avverso la Parte_1
024, emessa in data 26.3.2024, con cui il Tribunale di Tempio Pausania:
- dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.8.2002 tra e;
Controparte_1 Parte_1
- disponeva l'affido in via esclusiva della figlia minore al padre con Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed alla sua istruzione nonché al mantenimento della figlia maggiorenne , non R_ economicamente autosufficiente;
- disponeva che la madre potesse vedere la figlia minore compatibilmente con la volontà della stessa presso l'abitazione del previo accordo delle CP_1 parti;
- disponeva che la casa coniugale, sita in Olbia, via Moncalieri 32, venisse assegnata al CP_1
- compensava tra le parti le spese di giudizio.
si è doluta della sentenza nella parte in cui il primo giudice, Parte_1 sulla base di una pretestuosa ricostruzione della vicenda effettuata dal CP_1
i) non accertava la sua impossibilità, determinata da ragioni di salute, a partecipare al giudizio in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza oggetto di impugnazione;
ii) non riconosceva un assegno divorzile dell'importo pari a quello liquidato in sede di separazione e, ciò, a fronte dalla sua oggettiva e immutata incapacità lavorativa.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e adozione di provvedimenti urgenti nonchè ammissione di una prova testimoniale volta ad accertare la propria situazione di incapacità psichica al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e formulando le conclusioni riportate in epigrafe. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non avente per oggetto statuizioni di condanna a carico dell'appellante, e l'istanza di provvedimenti urgenti ex art. 473bis 15 e bis 22 cpc, trattandosi di causa instaurata prima dell'introduzione della riforma Cartabia e da celebrarsi in appello con le forme del procedimento in camera di consiglio, all'udienza del 18.6.2025, la Corte, dopo avere concesso un termine per note scritte in ordine alla questione rilevata d'ufficio dell'omessa notifica dell'ordinanza presidenziale, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso depositato il 21.10.2020 conveniva in giudizio Controparte_1 davanti al Tribunale di Tempio Pausania e – premesso che le Parte_1 parti avevano contratto matrimonio civile in data 22.08.2002 ad Olbia, in regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio erano nate due figlie, e R_
, e premesso altresì che le parti si erano separate consensualmente alle Per_1 condizioni omologate dal Tribunale di Tempio Pausania il 13.08.2014 – domandava che il tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio con affido in via esclusiva allo stesso delle figlie minori nonché assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Olbia nella via Moncalieri 32. In particolare, il ricorrente allegava che alcun assegno divorzile era dovuto alla in quanto la stessa, oltre ad essere in grado di provvedere Pt_1 economicamente a sé, non aveva contribuito alla conduzione della vita familiare così come alla formazione del patrimonio comune. Con decreto del 26.10.2020 veniva disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 5.5.2021.
tramite ufficiale giudiziario, eseguiva la notifica a mezzo del Controparte_1 servizio postale presso la residenza della con plico inviato il Pt_1
25.11.2020 e non consegnato il successivo 30.11.2020 per temporanea assenza del destinatario. Immesso l'avviso di avvenuto deposito ed inviata la relativa comunicazione in pari data, la notifica si perfezionava per omesso ritiro ed il plico era restituito al mittente nel giugno 2021 (cfr docc. 2 e 3 comparsa di costituzione . CP_1
Il giudizio, all'esito della udienza presidenziale, proseguiva nel merito ed era definito con la sentenza qui impugnata. Tanto premesso, con il primo motivo di censura la a eccepito la nullità Pt_1 della sentenza in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio, con condanna del per lite temeraria ex art 96 c.p.c., avendo lo stesso CP_1 radicato il giudizio di divorzio nella consapevolezza che l'appellante non era nelle condizioni di difendersi. In particolare, la premesso di essere affetta da una grave patologia Pt_1 psichiatrica, ha allegato di essere venuta a conoscenza della sentenza di divorzio solo a settembre 2024 dopo avere richiesto tramite i suoi legali le ragioni per cui il aveva ridotto da euro 1.100,00 ad euro 600,00 l'importo CP_1 dovuto a titolo di assegno di mantenimento secondo le condizioni della separazione, dato che nel periodo in cui le era stato notificato il ricorso si trovava in uno stato totale di isolamento e inconsapevolezza, “in preda alla piena manifestazione della malattia”, culminato in data 16.12.2020 in un trattamento sanitario obbligatorio, effettuato dopo che i Vigili del Fuoco erano entrati nell'abitazione sfondando la porta. Ciononostante, il il quale era a CP_1 conoscenza dello stato in cui si trovava la aveva proposto il ricorso Pt_1 proprio in tale periodo. Per tali ragioni, l'appellante non ha mai avuto notizia del giudizio, non avendo provveduto al ritiro dell'atto. Ad avviso della Corte, il motivo di censura, come prospettato, non è fondato, posto che la notifica in sé del ricorso introduttivo, effettuata nei termini sopra riportati, è valida. La infatti, è soggetto capace di stare in giudizio ex art. 75 cpc non Pt_1 essendo mai stata sottoposta ad alcun provvedimento limitativo della sua capacità, tanto che nella presente causa sta in giudizio personalmente ed il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno introdotto nel corso dell'anno 2020 si era concluso negativamente. Del resto, l'appellante non ha specificatamente eccepito la nullità della notificazione del ricorso, lamentando esclusivamente che il pur Per_3 consapevole del grave stato di malattia in cui si trovava la della sua Per_4
“condizione di isolamento, solitudine e incapacità” (vedi atto di appello), ne aveva approfittato. Ciò posto, in difetto di un provvedimento formale di limitazione della capacità di agire della a nulla rileva la sua situazione psicofisica in concomitanza Pt_1 della notifica. Per tali ragioni, da un lato, risultano del tutto irrilevanti, oltre che inammissibili trattandosi di giudizi medici, le istanze istruttorie dedotte da parte appellante e volte a provare le condizioni psicofisiche della alla data di notifica del Pt_1 divorzio avvenuta il 30.11.2020, e dall'altro, alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. potrà essere disposta a carico del il quale, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto, non aveva in mala fede neanche taciuto al tribunale adito la condizione patologica che affliggeva la ex coniuge, in quanto sin dalla prima udienza di comparizione riferiva al Presidente della condizioni psicofisiche della stessa (cfr. verbale di udienza del 5.5.2021 ove il dichiarava: “mia CP_1 moglie ha avuto problemi di una certa importanza comportamentali e anche di natura psichiatrica fin dal 2011 quando la dottoressa del centro di igiene mentale di Olbia mi rappresentò di aver diagnosticato in mia moglie una severa sindrome bipolare e pertanto da lì iniziò la terapia farmacologica prevista;
in quel periodo fu sottoposta anche ad un T.S.O. in conseguenza di condotte aggressive anche nei confronti delle figlie. So che anche recentemente è stata sottoposta ad un T.S.O. e per quanto mi risulta è seguita del Centro di igiene mente di Ladispoli”). Tale condizione, comunque, come evidenziato da questa Corte nell'ordinanza riservata del 3.4.2025, avrebbe potuto indurre alla nomina di un curatore speciale in favore della NI, considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 legge n. 898/70, ratione temporis vigente, “Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace” – norma riproposta nell'art. 473bis.14 cpc con la riforma Cartabia – e che, nel caso di specie, la malattia della proprio in forza delle dichiarazioni del Pt_1 CP_1 era chiaramente emersa in sede di udienza presidenziale, dove inoltre la stessa non si era presentata. Peraltro, tenuto conto di quanto emerso in atti, la Corte, sempre con l'ordinanza in data 3.4.2025, ha rilevato d'ufficio un altro profilo di nullità della sentenza per difetto di valida notificazione degli atti introduttivi del giudizio, ma in ragione di motivi diversi da quelli prospettati dalla parte appellante, invitando le parti a discutere sul punto con note scritte ai sensi dell'art. 101 cpc. Solo la parte appellante, , ha depositato le note autorizzate, Parte_1 aderendo a quanto rilevato dalla Corte. Il si è rimesso alla decisione CP_1 della Corte. Invero, secondo l'art. 4 comma 9 legge n. 898/70, ratione temporis vigente, all'esito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 35/2005, “Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà”. Pertanto, con tale disposizione risulta essere stato introdotto l'obbligo di notificare anche l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti al convenuto che non sia comparso all'udienza presidenziale, rendendo evidente nel giudizio di divorzio la sussistenza di due fasi la prima, presidenziale, di tipo conciliativo e, la seconda, finalizzata all'istruttoria ordinaria. Di conseguenza, nel caso di specie, in cui la NI non partecipava all'udienza presidenziale, in difetto di tale ulteriore incombente, la notifica, pur di per sé valida, del solo ricorso introduttivo e del decreto di convocazione davanti al presidente non è stata da sola sufficiente ad instaurare validamente il contraddittorio, con conseguente nullità del relativo procedimento notificatorio e di conseguenza della sentenza. Ai sensi dell'art. 354 cpc la causa va, quindi, rimessa al giudice di primo grado, con assorbimento di ogni questione relativa al merito. Considerate le ragioni della decisione le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE La Corte, definitivamente decidendo:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza impugnata, e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado. Spese compensate. Sassari il 18.6.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere estensore
Dott. Cinzia Caleffi
( ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA CALABRIA 56 ROMA presso lo studio dell'avv. TOMASSETTI ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro ( ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE ITALIA 2/B SASSARI presso lo studio dell'avv. ARRU BETTINO che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. CAVALLARO VIRGINIA;
APPELLATO e P.G. SEDE INTERVENUTO OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 18.6.2025, autorizzato il deposito di note illustrative, la Corte riunita in camera di consiglio si è riservata la decisione sulle seguenti Conclusioni Per parte appellante: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE 1) accogliere il primo motivo di appello dedotto in narrativa e, per l'effetto, pronunciare la nullità della sentenza 265/24 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a definizione del giudizio N.R.G. 1439/2020, depositata in cancelleria in data 26/03/2024, per le ragioni espresse in narrativa stante la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio tra le parti;
2) Condannare il SI. per lite temeraria ex CP_1 art 96 c.p.c. avendo lo stesso condotto un o di divorzio nella consapevolezza che la SI.ra non era nelle condizioni di difendersi;
IN Pt_1
VIA MERAMENTE SUBORDINATA 1) Accogliere il secondo motivo di appello dedotto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza n 265/24 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania a definizione del giudizio N.R.G. 1439/2020, depositata in cancelleria in data 26/03/2024, nella parte in cui non prevede un assegno divorzile in favore della SI.ra e a carico del SI. Pt_1
prevedendo la corresponsione di un importo pari almeno a quello CP_1 individuato concordemente tra le parti in sede di separazione, ossia € 1.100, o alla diversa somma che verrà individuata da Codesto Ill.mo Ufficio;
3) Condannare il SI. per lite temeraria ex art 96 c.p.c. avendo lo stesso CP_1 condotto un giudizio di divorzio nella consapevolezza che la SI.ra non Pt_1 era nelle condizioni di difendersi IN ENTRAMBI I CASI Con vitto e e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla signora ovvero affinché sia dichiarato non Parte_1 dovuto alcun assegno divorzile. Ove l'Ecc.ma Corte ritenesse invece dovuta della corresponsione dello stesso, si chiede che il relativo importo sia determinato in misura non superiore a €. 465,00 mensili”. Svolgimento del processo
, contumace in primo grado, ha proposto appello avverso la Parte_1
024, emessa in data 26.3.2024, con cui il Tribunale di Tempio Pausania:
- dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.8.2002 tra e;
Controparte_1 Parte_1
- disponeva l'affido in via esclusiva della figlia minore al padre con Per_1
l'obbligo di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed alla sua istruzione nonché al mantenimento della figlia maggiorenne , non R_ economicamente autosufficiente;
- disponeva che la madre potesse vedere la figlia minore compatibilmente con la volontà della stessa presso l'abitazione del previo accordo delle CP_1 parti;
- disponeva che la casa coniugale, sita in Olbia, via Moncalieri 32, venisse assegnata al CP_1
- compensava tra le parti le spese di giudizio.
si è doluta della sentenza nella parte in cui il primo giudice, Parte_1 sulla base di una pretestuosa ricostruzione della vicenda effettuata dal CP_1
i) non accertava la sua impossibilità, determinata da ragioni di salute, a partecipare al giudizio in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza oggetto di impugnazione;
ii) non riconosceva un assegno divorzile dell'importo pari a quello liquidato in sede di separazione e, ciò, a fronte dalla sua oggettiva e immutata incapacità lavorativa.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e adozione di provvedimenti urgenti nonchè ammissione di una prova testimoniale volta ad accertare la propria situazione di incapacità psichica al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e formulando le conclusioni riportate in epigrafe. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non avente per oggetto statuizioni di condanna a carico dell'appellante, e l'istanza di provvedimenti urgenti ex art. 473bis 15 e bis 22 cpc, trattandosi di causa instaurata prima dell'introduzione della riforma Cartabia e da celebrarsi in appello con le forme del procedimento in camera di consiglio, all'udienza del 18.6.2025, la Corte, dopo avere concesso un termine per note scritte in ordine alla questione rilevata d'ufficio dell'omessa notifica dell'ordinanza presidenziale, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso depositato il 21.10.2020 conveniva in giudizio Controparte_1 davanti al Tribunale di Tempio Pausania e – premesso che le Parte_1 parti avevano contratto matrimonio civile in data 22.08.2002 ad Olbia, in regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio erano nate due figlie, e R_
, e premesso altresì che le parti si erano separate consensualmente alle Per_1 condizioni omologate dal Tribunale di Tempio Pausania il 13.08.2014 – domandava che il tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio con affido in via esclusiva allo stesso delle figlie minori nonché assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Olbia nella via Moncalieri 32. In particolare, il ricorrente allegava che alcun assegno divorzile era dovuto alla in quanto la stessa, oltre ad essere in grado di provvedere Pt_1 economicamente a sé, non aveva contribuito alla conduzione della vita familiare così come alla formazione del patrimonio comune. Con decreto del 26.10.2020 veniva disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 5.5.2021.
tramite ufficiale giudiziario, eseguiva la notifica a mezzo del Controparte_1 servizio postale presso la residenza della con plico inviato il Pt_1
25.11.2020 e non consegnato il successivo 30.11.2020 per temporanea assenza del destinatario. Immesso l'avviso di avvenuto deposito ed inviata la relativa comunicazione in pari data, la notifica si perfezionava per omesso ritiro ed il plico era restituito al mittente nel giugno 2021 (cfr docc. 2 e 3 comparsa di costituzione . CP_1
Il giudizio, all'esito della udienza presidenziale, proseguiva nel merito ed era definito con la sentenza qui impugnata. Tanto premesso, con il primo motivo di censura la a eccepito la nullità Pt_1 della sentenza in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio, con condanna del per lite temeraria ex art 96 c.p.c., avendo lo stesso CP_1 radicato il giudizio di divorzio nella consapevolezza che l'appellante non era nelle condizioni di difendersi. In particolare, la premesso di essere affetta da una grave patologia Pt_1 psichiatrica, ha allegato di essere venuta a conoscenza della sentenza di divorzio solo a settembre 2024 dopo avere richiesto tramite i suoi legali le ragioni per cui il aveva ridotto da euro 1.100,00 ad euro 600,00 l'importo CP_1 dovuto a titolo di assegno di mantenimento secondo le condizioni della separazione, dato che nel periodo in cui le era stato notificato il ricorso si trovava in uno stato totale di isolamento e inconsapevolezza, “in preda alla piena manifestazione della malattia”, culminato in data 16.12.2020 in un trattamento sanitario obbligatorio, effettuato dopo che i Vigili del Fuoco erano entrati nell'abitazione sfondando la porta. Ciononostante, il il quale era a CP_1 conoscenza dello stato in cui si trovava la aveva proposto il ricorso Pt_1 proprio in tale periodo. Per tali ragioni, l'appellante non ha mai avuto notizia del giudizio, non avendo provveduto al ritiro dell'atto. Ad avviso della Corte, il motivo di censura, come prospettato, non è fondato, posto che la notifica in sé del ricorso introduttivo, effettuata nei termini sopra riportati, è valida. La infatti, è soggetto capace di stare in giudizio ex art. 75 cpc non Pt_1 essendo mai stata sottoposta ad alcun provvedimento limitativo della sua capacità, tanto che nella presente causa sta in giudizio personalmente ed il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno introdotto nel corso dell'anno 2020 si era concluso negativamente. Del resto, l'appellante non ha specificatamente eccepito la nullità della notificazione del ricorso, lamentando esclusivamente che il pur Per_3 consapevole del grave stato di malattia in cui si trovava la della sua Per_4
“condizione di isolamento, solitudine e incapacità” (vedi atto di appello), ne aveva approfittato. Ciò posto, in difetto di un provvedimento formale di limitazione della capacità di agire della a nulla rileva la sua situazione psicofisica in concomitanza Pt_1 della notifica. Per tali ragioni, da un lato, risultano del tutto irrilevanti, oltre che inammissibili trattandosi di giudizi medici, le istanze istruttorie dedotte da parte appellante e volte a provare le condizioni psicofisiche della alla data di notifica del Pt_1 divorzio avvenuta il 30.11.2020, e dall'altro, alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. potrà essere disposta a carico del il quale, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto, non aveva in mala fede neanche taciuto al tribunale adito la condizione patologica che affliggeva la ex coniuge, in quanto sin dalla prima udienza di comparizione riferiva al Presidente della condizioni psicofisiche della stessa (cfr. verbale di udienza del 5.5.2021 ove il dichiarava: “mia CP_1 moglie ha avuto problemi di una certa importanza comportamentali e anche di natura psichiatrica fin dal 2011 quando la dottoressa del centro di igiene mentale di Olbia mi rappresentò di aver diagnosticato in mia moglie una severa sindrome bipolare e pertanto da lì iniziò la terapia farmacologica prevista;
in quel periodo fu sottoposta anche ad un T.S.O. in conseguenza di condotte aggressive anche nei confronti delle figlie. So che anche recentemente è stata sottoposta ad un T.S.O. e per quanto mi risulta è seguita del Centro di igiene mente di Ladispoli”). Tale condizione, comunque, come evidenziato da questa Corte nell'ordinanza riservata del 3.4.2025, avrebbe potuto indurre alla nomina di un curatore speciale in favore della NI, considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 legge n. 898/70, ratione temporis vigente, “Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace” – norma riproposta nell'art. 473bis.14 cpc con la riforma Cartabia – e che, nel caso di specie, la malattia della proprio in forza delle dichiarazioni del Pt_1 CP_1 era chiaramente emersa in sede di udienza presidenziale, dove inoltre la stessa non si era presentata. Peraltro, tenuto conto di quanto emerso in atti, la Corte, sempre con l'ordinanza in data 3.4.2025, ha rilevato d'ufficio un altro profilo di nullità della sentenza per difetto di valida notificazione degli atti introduttivi del giudizio, ma in ragione di motivi diversi da quelli prospettati dalla parte appellante, invitando le parti a discutere sul punto con note scritte ai sensi dell'art. 101 cpc. Solo la parte appellante, , ha depositato le note autorizzate, Parte_1 aderendo a quanto rilevato dalla Corte. Il si è rimesso alla decisione CP_1 della Corte. Invero, secondo l'art. 4 comma 9 legge n. 898/70, ratione temporis vigente, all'esito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 35/2005, “Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà”. Pertanto, con tale disposizione risulta essere stato introdotto l'obbligo di notificare anche l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti al convenuto che non sia comparso all'udienza presidenziale, rendendo evidente nel giudizio di divorzio la sussistenza di due fasi la prima, presidenziale, di tipo conciliativo e, la seconda, finalizzata all'istruttoria ordinaria. Di conseguenza, nel caso di specie, in cui la NI non partecipava all'udienza presidenziale, in difetto di tale ulteriore incombente, la notifica, pur di per sé valida, del solo ricorso introduttivo e del decreto di convocazione davanti al presidente non è stata da sola sufficiente ad instaurare validamente il contraddittorio, con conseguente nullità del relativo procedimento notificatorio e di conseguenza della sentenza. Ai sensi dell'art. 354 cpc la causa va, quindi, rimessa al giudice di primo grado, con assorbimento di ogni questione relativa al merito. Considerate le ragioni della decisione le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE La Corte, definitivamente decidendo:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza impugnata, e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado. Spese compensate. Sassari il 18.6.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere estensore
Dott. Cinzia Caleffi