TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 826/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 826 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il
1.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
21.09.2021, dall'avv. Annunziata Pignatelli, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola
(Na), alla via Pietro Vivenzio, n. 7;
- ATTORE -
e
AVV. (C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2
a margine alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 3.05.2018, dall'avv.
OM SP, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra (NA), alla Via Giovanni
Soriano n. 124;
- CONVENUTO –
Nonché
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 2/02/2018, dall'avv. Luigi Tuccillo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via San OM D'Aquino, n. 15;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 1
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025.
Svolgimento del processo.
1. ha convenuto in giudizio l'avvocato , domandando che fosse Parte_1 Controparte_1 accertata la sua responsabilità professionale per negligenza in relazione al mancato deposito del ricorso per licenziamento illegittimo intimatogli in data 2.09.2014 dalla società A.S.I.A, presso la quale era impiegato con contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio di IV livello, in violazione del mandato conferitogli. Ha, conseguentemente, domandato il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, quantificati in euro 500.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia (da contenersi comunque entro il limite di euro 520.000,00), vinte le spese con attribuzione in favore del difensore antistatario.
2. Ha resistito alla domanda l'avv. , che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda siccome non preceduta dall'invito alla stipula di una negoziazione assistita. Nel merito, ha contestato la risarcibilità del danno chiesto dall'attore, poiché, pur riconoscendo di aver dimenticato di depositare il ricorso per licenziamento illegittimo per il quale aveva ricevuto mandato dal , tale negligenza doveva ritenersi giustificata dal periodo di Pt_1 difficoltà personale da lui attraversato, come attestato dalla documentazione medica prodotta. Ha sostenuto, in ogni caso, la mancata dimostrazione del danno subito, in difetto della prova del giudizio prognostico relativo al buon esito del ricorso. Infine, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, al fine di essere manlevato in caso di accoglimento delle pretese attoree.
3. Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 28 settembre 2018, si è, quindi, costituita in giudizio la la quale ha eccepito con riserva di esperire azione di Controparte_2 regresso nei confronti del suo assicurato: - la nullità dell'atto di chiamata in causa, in difetto della formulazione di una specifica domanda nei suoi confronti;
- l'esistenza del massimale di polizza pari ad euro 300.000 e della franchigia contrattualmente prevista.
Quanto poi alla domanda risarcitoria formulata dal , ne ha eccepito: - la improcedibilità per Pt_1 mancato assolvimento della condizione di procedibilità imposta dalla legge;
- la nullità in ragione della sua genericità; - la mancata prova che se il ricorso fosse stato depositato avrebbe avuto esito positivo per il lavoratore;
- la sproporzione e l'esorbitanza del quantum richiesto.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi e all'esito è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 2
delle conclusioni alla udienza del 28.01.2021, per poi subire una serie di rinvii giustificati dalle esigenze di organizzazione del ruolo, fino a giungere alla udienza del 12 giugno 2025. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), è stata riservata a sentenza, con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda formulata dal è anzitutto procedibile. Pt_1
La stessa, infatti, avendo ad oggetto il risarcimento del danno per una somma ben superiore ad euro
50.000,00 per inadempimento di un contratto d'opera professionale, non rientra né tra le controversie per le quali è prevista la negoziazione assistita né tra quelle soggette a mediazione (secondo la formulazione dell'art. 5 del dlgs. 28/2010 ratione temporis applicabile).
2. La stessa è poi pienamente ammissibile, soddisfacendo - a confutazione dell'eccezione di nullità sollevata dalla compagnia di assicurazione nella comparsa di costituzione - i requisiti di specificità imposti dall'art. 163, c.p.c., risultando adeguatamente allegati sia il petitum (risarcimento del danno) che la causa petendi (inadempimento contrattuale), individuando in maniera puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa.
3. La domanda è pure fondata nel merito.
3.1 Alla luce degli atti sono risultate pacifiche in quanto non contestate ed anzi espressamente ammesse le circostanze del conferimento da parte dell'odierno attore del mandato difensivo all'avv.
per la proposizione del ricorso avverso il licenziamento illegittimo dallo stesso subito Controparte_1 in data 2.09.2014 e l'inadempimento da parte del professionista convenuto nell'espletamento del mandato, consistente nella omessa presentazione del ricorso nel termine di legge.
Indubbia è pure la qualificazione della detta omissione, quale colpa grave del professionista che nell'adempimento del mandato ad esso affidato ha l'obbligo di tenere una condotta rispettosa dei criteri dettati dall'art. 1176, 2 comma, c.p.c. vale a dire una condotta improntata al criterio della diligenza media esigibile commisurata alla natura dell'attività esercitata (Cass. civ., sez. II, n.
23740/2018).
All'uopo, occorre rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, la prestazione d'opera intellettuale del professionista, nel caso di specie dell'avvocato, è da configurarsi quale obbligazione di mezzi e non di risultato con la conseguenza che il professionista è tenuto a porre in essere con la dovuta diligenza, una serie di adempimenti intermedi tesi al soddisfacimento dell'interesse del cliente senza alcun obbligo di conseguire il risultato finale (Cass. civ., sez. III, n.
8863/2011; Cass. civ., sez. III, n. 18612/2013; Cass. civ., sez. II, n. 7309/2017). Pertanto, ciò che
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 3
rileva ai fini della configurazione della responsabilità professionale dell'avvocato è il modus operandi
e, dunque la condotta diligente o meno, dallo stesso tenuta. Di conseguenza, la responsabilità professionale presuppone la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, 2 comma c.c., quella professionale da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
In tema di tradizionale riparto dell'onere probatorio il creditore che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno è tenuto a fornire la prova della fonte del suo diritto e ad allegare l'inadempimento mentre il debitore convenuto ha l'onere di provare l'esatta esecuzione della prestazione da lui dovuta o in mancanza l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene, nella specie, a fronte della dimostrazione da parte dell'attore dell'esistenza del rapporto contrattuale con l'avvocato e dell'allegazione del grave inadempimento allo stesso imputato, CP_1 la difesa del professionista ha sostenuto che il mancato deposito del ricorso oggetto del mandato fosse dipeso dal fatto che lo stesso stava attraversando un momento di crisi personale, che avrebbe influito negativamente anche sulla sua attività professionale, depositando a sostegno una certificazione medica.
La tesi difensiva non è meritevole di accoglimento, considerato che, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il mese di giugno 2015, mentre, come da certificato allegato dalla controparte, l'avv.
veniva assunto in carico presso l' di Pomigliano d'Arco dal mese di aprile CP_1 Controparte_3
2016, quasi un anno dopo dalla data di scadenza del termine per depositare il predetto ricorso, a nulla rilevando i trattamenti specialistici privati. Quindi, se ne deduce che durante il termine (180 giorni) per l'impugnativa del licenziamento, l'avv. non soffriva di alcuna patologia tale da impedirgli CP_1 il deposito del ricorso giudiziale in nome di Parte_1
Del resto, non può non osservarsi che se effettivamente il professionista soffriva già da gennaio 2015 della patologia da lui riferita, appare incomprensibile il motivo per cui non abbia rinunciato all'incarico conferitogli, sì da consentire all'attore di rivolgersi ad altro legale per ottenere assistenza nel giudizio che voleva intentare contro il datore di lavoro. Di contro, risulta provato (v. dichiarazioni rese dal teste ) che l'avv. abbia ripetutamente riferito al che il giudizio di Tes_1 CP_1 Pt_1 impugnativa del licenziamento era pendente, giammai manifestando atteggiamenti da far intendere il contrario e infondendo nell'attore una falsa aspettativa sull'esito positivo del giudizio.
3.2. Appurato la grave colpa professionale nell'espletamento dell'incarico affidato all'avv. e CP_1 la sua indiscussa idoneità a sorreggere la chiesta dichiarazione di risoluzione del contratto, non se ne può inferire alcun automatismo in ordine al riconoscimento del preteso diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento dei danni.
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 4
E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se ove questi avesse tenuto, il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 7 agosto 2002, n.
11901; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 24 maggio 2016 n. 10698; Trib. Firenze 21 febbraio
2022, n. 487; Trib. Firenze, 25 marzo 2022, n. 854).
Difatti, non potendo il professionista garantire l'esito positivo della lite, il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito. Dunque, ad integrare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente l'errore o l'omissione ma è necessario che il cliente dimostri che da quell'errore e/o omissione sia derivato un danno e, precisamente che, in mancanza della condotta negligente, la lite avrebbe probabilmente avuto un esito a lui più favorevole. In altri termini l'accertamento della responsabilità professionale presuppone, oltre all'inadempimento, pure la prova del danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta tenuta dal professionista.
Il giudice investito della questione è tenuto ad applicare la regola della preponderanza dell'evidenza che, secondo la Suprema Corte è data dalla combinazione della regola del più probabile che non, da seguirsi per l'accertamento del solo nesso di causalità, e della regola della prevalenza relativa della probabilità, la quale implica che il giudice, in presenza di diverse ipotesi di un medesimo fatto che lo narrano in diversi modi, quando le stesse abbiano avuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, scelga “come vero” l'enunciato che abbia ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 26304/2021). Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, pure, precisato che il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità mentre il compendio probatorio è informato al criterio dell'attendibilità, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio
è insindacabile in sede di legittimità.
3.3. Tanto premesso in diritto, occorre verificare se, nel caso di specie, qualora il convenuto avesse depositato il ricorso avverso il licenziamento illegittimo, lo stesso sarebbe stato accolto con ragionevole probabilità.
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 5
All'uopo, occorre rilevare che il Giudice chiamato ad operare tale giudizio prognostico sull'eventuale esito positivo della lite è tenuto a vagliare le prove in tal senso offerte dal creditore.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'attore ha assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sullo stesso gravante.
Va innanzitutto considerato che alcuna ipotesi espulsiva era stata contemplata dall'ASIA nella missiva delle contestazioni del 26.06.2014, né queste ultime erano tali da giustificare una sanzione così estrema come il licenziamento, che, secondo Giurisprudenza è lo strumento da adottare solo quando qualsiasi altra sanzione diversa risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro
(Cass. 24/7/2003 n. 11516) ed essendosi in presenza di una azienda con un numero di dipendenti superiore a 15, il avrebbe verosimilmente ottenuto la reintegra nel posto di lavoro. Pt_1
Val la pena precisare che la contestazione mossa dall' ASIA al lavoratore riguardava non la Pt_2
“sottrazione” di carburante, ma unicamente il fatto di “non aver segnalato alcuna anomalia relativa al consumo del carburante”, per cui trattavasi di contestazione non connotata da una gravità tale da giustificare il licenziamento del lavoratore. Neppure il paventato danno che il datore di lavoro assumeva di aver subito dal comportamento del lavoratore era tale da giustificare il licenziamento, trattandosi di un danno di poche centinaia di euro.
L'attore poi nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, ha dato prova che se avesse avuto la possibilità di impugnare il licenziamento a mezzo dell'attività dell'avv. , avrebbe, mediante le CP_1 prove testimoniali e documentali, potuto sgretolare gli addebiti a lui mossi.
In merito all'anomalo consumo di carburante contestato all'attore il teste di parte attorea, Tes_2
(sui capi 3, 4 e 17) ha confermato che gli autisti dovevano dichiarare il quantitativo del carburante immesso nell'automezzo che veniva annotato su uno scontrino, unitamente allo stato del segnalatore del livello del carburante, dopodichè tale scontrino veniva consegnato al sorvegliante di turno, il quale in caso di discordanza tra i dati dichiarati dall'autista e quelli relativi ai Km percorsi o al carburante immesso, doveva previo riscontro contestare l'anomalia all'autista immediatamente.
Ebbene, nel caso di specie alcuna contestazione risulta essere stata mossa dal sorvegliante nei confronti del . Pt_1
Anche il teste delle ha confermato le circostanze di cui ai capi 3, Testimone_3 Controparte_2
4, e 17 avvalorando la tesi attorea che alcuna contestazione era stata mossa al dipendente in Pt_1 merito alle “anomalie” addebitategli nella lettera del 26.06.2014.
Inoltre, il teste ha dichiarato (capo 8) che lo stesso automezzo veniva utilizzato anche da Tes_2 altri autisti che provvedevano alla raccolta dei rifiuti che il sig. nello stesso giorno poi Pt_1 trasportava presso i CDR. Ciò a prova del fatto che seppur vi fosse stato un anomalo consumo del
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 6
carburante, non potevasi addebitare senza dubbio all'attore, considerato che il mezzo da lui usato veniva utilizzato anche da altri operai.
Inoltre, lo stesso teste ha confermato la circostanza di cui al capitolo 14) ovvero che il mezzo rimaneva in moto anche durante le operazioni di scarico, per cui se ne deduce che il consumo del carburante non era rapportabile ai soli Km percorsi, ma occorreva tener conto anche del tempo durante il quale il mezzo, pur fermo, rimaneva con il motore acceso. Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste . Tes_3
Ed ancora, lo stesso teste ing. , Direttore della ASIA, in sede di prova testimoniale ha riferito Tes_3 che aveva trovato “anomalo” la mancata impugnazione del licenziamento da parte del sig. , Pt_1 proprio in virtù del fatto che gli altri dipendenti licenziati illegittimamente avevano fatto ricorso al giudice competente.
Ciò trova conferma anche nelle sentenze del Tribunale di Napoli (allegate agli atti), in funzione di
Giudice del Lavoro, emesse a seguito dei giudizi instaurati da altri dipendenti della Asia, ai quali, alla stessa stregua del , era stato comminato un illegittimo licenziamento per analoghi motivi. Pt_1
L'attore, infatti, proprio al fine di raggiungere la prova del criterio prognostico, del criterio del più probabile che non, ha articolato i capi di prova come gli stessi avrebbero dovuto essere articolati nel giudizio di impugnativa del licenziamento, al fine di far emergere e provare la sua illegittimità ed ha prodotto le sentenze N. 1870/2017 del Tribunale di Napoli Sez Lavoro, N. 6366/17 e N. 4717/18 della
Corte d'Appello di Napoli.
Le decisioni prodotte provano la ragionevole probabilità che il ricorso per il quale il aveva Pt_1 conferito mandato, da proporsi secondo il rito previsto dall'art. 2 1 comma 48 della Legge 92/12 (cd.
) da parte dell'avv. , sarebbe stato accolto, essendo uguali le contestazioni CP_4 CP_1 sollevate ai dipendenti e poste a base del licenziamento da Asia.
Infatti, nella sentenza N. 6366/2017 della Corte di Appello di Napoli, si legge che “ la società datrice di lavoro non ha fornito prova del comportamento contestato sotto il profilo della sua concreta estrinsecazione nella realtà materiale. Non è stato provato, in ragione dei vizi intrinseci del corredo probatorio offerto, il fatto stesso contestato- l'unico- delle discordanze tra le registrazioni dei chilometri percorsi dall'automezzo e quanto dal lavoratore comunicato al preposto al turno…. se lo stesso (capo turno) non ha rilevato nessuna discordanza è giocoforza ritenere l'esattezza dei dati trascritti dal e riportati nelle bolle di trazione che lo stesso consegnava al suddetto preposto Pt_3 aziendale, che ne riscontrava la veridicità …. nessun riscontro probatorio certo risulta fornito da
ASIA in ordine alla discordanza tra i dati indicati dal e le percorrenze effettive da Pt_3 rifornimento a rifornimento…”. Per poi giungere alla conclusione che “il fatto contestato al
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 7
lavoratore sia da considerarsi disciplinarmente irrilevante. In assenza di contestazione, allegazione
e prova sugli effetti ulteriori ed indiretti dell'errata indicazione dei km percorsi, ovvero di condotte illecite dirette all'appropriazione ovvero alla finalizzazione della stessa falsità, di carburante, il comportamento addebitato al si sostanzia al piu' in una falsa comunicazione di chilometri Pt_3 percorsi, che da solo risulta privo dell'essenziale carattere della illiceità, assestandosi su un piano del giuridicamente irrilevante”.
Nella sentenza del Tribunale di Napoli N. 1870/2017, versata in atti, l'Organo giudicante giunge alla medesima conclusione: il comportamento addebitato al risulterebbe disciplinarmente Pt_4 irrilevante, infatti, anche se si volessero ritenere provati i fatti posti a base della contestazione il ricorrente si sarebbe reso responsabile esclusivamente di una falsa attestazione sul chilometraggio percorso senza alcun riferimento ad ulteriori comportamenti disciplinarmente rilevanti: percorso diverso da quello previsto, sottrazione di carburante o altro comportamento pregiudizievole per gli interessi aziendali.
Ed ancora la sentenza della Corte d'Appello di Napoli ( ) n. 4717/2018, afferma “Ed Controparte_5 invero nelle contestazioni si legge che sono state riscontrate gravi discordanze tra i consumi rilevati tra due rifornimenti successivi in corrispondenza di servizi durante i quali si rilevano soste ingiustificate, e i consumi rilevati quando tali soste non vengono effettuate, il che “denota” una appropriazione illecita di carburante aziendale. Emerge pertanto con evidenza che la contestazione posta a fondamento del licenziamento disciplinare è stata formulata in maniera generica, e che - circostanza assorbente - l'appropriazione di carburante non è stata in realtà mai espressamente imputata al lavoratore. All'odierno reclamante dunque non risulta mai espressamente contestata
l'appropriazione di carburante, condotta ritenuta dalla società stessa come mera deduzione logica delle discordanze di cui sopra. Il datore di lavoro deve avere a disposizione (e fornire) una prova completa, e non unicamente indizi non adeguatamente verificati”.
Al medesimo risultato giungono altre decisioni del Tribunale di Napoli (V. sent. N. 7525/16).
Ebbene, la contestazione mossa al “Lei non ha segnalato alcuna anomalia che riguardasse il Pt_1 carburante relativamente al consumo e/o mancanza di esso” è di eguale tenore di quelle mosse agli altri dipendenti, per cui è altamente probabile che nell'ambito di un procedimento instaurato per impugnativa del licenziamento illegittimo, sarebbe stata considerata giuridicamente irrilevante, in quanto al lavoratore non era stato contestato di aver sottratto del carburante, ma di non aver comunicato anomalie relative al suo consumo, con conseguente annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro.
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 8
Come afferma la ormai consolidata e più recente Giurisprudenza, nel caso di specie è necessario valutare, attraverso un giudizio ipotetico, la situazione “quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto omissivo e dannoso. Inoltre, il nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il danno patito dal cliente può essere provato anche mediante presunzioni, essendo sufficiente un accertamento effettuato alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile d'accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole d'esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa la probabilità della sussistenza di tale rapporto. Se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento”
(Cfr. Cass. Civ. n. 28903/2024; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ. ordinanze 19 gennaio 2024, n.
2109 e 6 settembre 2024, n. 24007).
3.4. L'attore ha poi provato i danni subiti in conseguenza della condotta negligente dell'avv. CP_1 consistiti: - nel mancato guadagno conseguente al mancato percepimento delle retribuzioni, dalla data del licenziamento alla data di assunzione presso altra azienda;
- nella differenza di retribuzione tra lo stipendio che avrebbe percepito presso l'ASIA e quello minore che percepisce dall'azienda UTM dalla data di assunzione presso la nuova azienda fino alla data del pensionamento;
-nella somma dovuta al minore trattamento pensionistico che deriverà a causa della perdita delle predette retribuzioni;
la somma a titolo di minor TFR che l'attore percepirà fino al raggiungimento della pensione;
- nella somma a titolo di indennità di disoccupazione non percepita dal , non avendo Pt_1 quest'ultimo presentato domanda di disoccupazione, poiché aveva confidato nel deposito del ricorso giudiziale per impugnativa del licenziamento;
- nel versamento dei contributi non versati dalla azienda ASIA nel periodo settembre 2014- ottobre 2015.
Le voci di danni sopra riportate sono specificate e quantificate, come da conteggi depositati (elaborati sulla scorta della documentazione ritualmente prodotta in atti) e in alcun modo contestati dai convenuti (se non tardivamente solo in sede di deposito della comparsa conclusionale da parte di
, nel modo seguente: CP_2
a) le retribuzioni non percepite dal dalla data di licenziamento (02/9/2014) sino al 10/11/15, Pt_1 data di assunzione presso altro datore di lavoro (azienda UTM): retribuzione mensile € 2.134,06 x 14
(mesi) = euro 34.294,42.
b) la differenza di retribuzione tra lo stipendio che avrebbe percepito presso l'ASIA e quello minore che percepisce dall'azienda UTM dalla data di assunzione presso la nuova azienda fino alla data del
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 9
pensionamento (differenza pari a € 801,40 x 12 (mesi) = € 11.219,60 x 20 (anni al pensionamento) = euro 224.392,00;
b) il minore trattamento pensionistico che deriverà a causa della perdita delle predette retribuzioni: differenza annuale pari a € 8.334,56 x 13= euro 108.349,28;
c) il minor TFR che l'attore percepirà fino al raggiungimento pensionistico, pari ad euro 11.080,26.
d) la indennità di disoccupazione non percepita dal , per la somma di euro 15.040,00, in quanto Pt_1
l'attore non aveva presentato domanda di disoccupazione, poiché aveva confidato nel deposito del ricorso giudiziale per impugnativa del licenziamento;
e) infine, i contributi non versati dalla azienda ASIA nel periodo settembre 2014- ottobre 2015 per euro 9.938,52.
Il tutto per un ammontare di euro 403.064,22.
Su tale importo, siccome costituente debito di valore (sulla natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale v. Cass. 19 gennaio 2022
n. 1627), spettano poi la rivalutazione, mediante il riconoscimento degli interessi legali sulla predetta somma da devalutarsi alla data dell'evento dannoso per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, e gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
3.5 Non merita invece ristoro, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa, consistito nello stato di “profondo dispiacere e frustrazione” derivato dal Pt_1 in conseguenza della condotta omissiva dell'avv. , in quanto non idoneamente provato. CP_6
Ed infatti, deve escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, tenuto conto che il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegata e, quindi, provata.
Va, in proposito, rammentato, che come affermato dalla Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 26972/2008)
e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. n. 24030/2009; Cass. n.
2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019; Cass. n. 29206/2019; Cass. n.
17383/2020; Cass. n. 33276/2023 e n. 2203/2024), il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 10
- abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
3.6. L'accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via principale dal , esclude infine Pt_1 la esaminabilità della richiesta del danno da perdita di chance, siccome espressamente domandato solo in via subordinata.
4. Occorre a questo punto esaminare la domanda di manleva spiegata dall'avv. nei confronti CP_6 della Controparte_2
4.1. La compagnia di assicurazione ne ha eccepito la nullità, in difetto dell'espressa formulazione della domanda di garanzia nell'atto di chiamata in causa.
L'eccezione è priva di pregio.
Ed infatti, la chiamata in causa dell'assicurazione è sufficiente a far valere l'obbligo di garanzia, anche in assenza di una specifica domanda di manleva formulata esplicitamente, purché il contratto assicurativo preveda la copertura per la responsabilità per cui si agisce. In questo caso, si agisce attraverso la chiamata in causa del terzo (l'assicurazione), che si impegna a garantire l'assicurato dalla richiesta di risarcimento, e l'obbligo di manleva si attiva automaticamente.
Nella specie, l'avv. ha allegato fin dalla comparsa di costituzione la polizza assicurativa, la CP_1 cui operatività non è oggetto di contestazione e alcun dubbio può residuare, alla luce del tenore complessivo delle difese svolte nell'atto di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, circa la sua volontà di essere manlevato dalla Controparte_7
[...
. E', invece, fondata l'eccezione del massimale di polizza contrattualmente fissato in euro
300.000,00 e della franchigia fissata al 5% con uno scoperto minimo di euro 300,00 (vedi art. 8 condizioni contrattuali), che costituiscono i limiti entro i quali va condannata a tenere CP_2 indenne il convenuto nel pagamento delle somme sopra individuate.
3. Le spese seguono l'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, pertanto, Controparte_1 va condannato a rifondere quelle sostenute dall'attore per la difesa nel presente giudizio, secondo la liquidazione operata in dispositivo in applicazione dei parametri medi (dai quali non vi è motivo di discostarsi) previsti D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 in ragione del valore della causa cd
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 11
criterio del disputatum (scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520,000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi per la fase istruttoria in considerazione dell'attività di tale natura in concreto svolta.
3.1. Le stesse vanno poi distratte in favore del difensore dell'attore avv. Annunziata Pignatelli, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Data la soccombenza di rispetto alla domanda di manleva proposta dall'avv. Controparte_2
, la prima va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal secondo, Controparte_1 con liquidazione come in dispositivo in applicazione dei medesimi criteri poc'anzi illustrati, ma ai parametri minimi in considerazione dell'attività in concreto svolta, con attribuzione al difensore antistatario, avv. SP OM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda promossa da dichiara Parte_1 risolto il contratto d'opera professionale stipulato con l'avv. per grave Controparte_1 inadempimento a quest'ultimo imputabile;
2) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 somma di euro 403.064,22, maggiorata degli interessi sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna il convenuto avv. a rifondere nei confronti del procuratore antistatario Controparte_1 dell'attore, avv. Annunziata Pignatelli, le spese di lite che si liquidano in euro 1.253,60 per esborsi ed euro 17.252,00 (di cui euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per quella decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge;
4) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall' avv. nei confronti di Controparte_1
condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_2 indenne il primo dal pagamento di tutte le somme di cui lo stesso è tenuto in virtù delle statuizioni di cui ai capi 1), 2), 3) del presente dispositivo entro il limite del massimale di polizza fissato in euro
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 12
300.000,00 e detratta la franchigia del 5% con scoperto minimo di euro 300,00;
4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del difensore antistatario del convenuto, avv. SP OM, delle spese processuali, liquidate in euro 1.214,00 per esborsi ed euro 11.229,00 (di cui euro 1.772 per la fase di studio, euro 1.169 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per quella istruttoria ed euro 3.082,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 24/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 826/2018 – Sentenza - Pag. 13