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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Francesco Campagna Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 423 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), il 06.10.1971 e (C.F.: Parte_2
) nato a [...] (R.C.) il 04.07.1961, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura resa in atti, dall'Avv.
Pasquale De Stefano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), via Crisafi n.25 hanno eletto domicilio -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 19.02.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione concordatario contratto in Reggio Calabria il
21.03.1992, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n. 75, anno 1992;
-considerato che con decreto del 31.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio Calabria il 21.03.1992 b) dal matrimonio sono nati due figli,
(28.12.1992) e (18.09.2002), entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
13.03.2024, il quale ha apposto il visto in data 20.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 19.02.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Pt_2
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte II, serie A, u.1
n.75 anno 1992, alle seguenti condizioni:
“ A) I coniugi che hanno già provveduto di comune accordo a dividere i loro domicili, con la dichiarazione di separazione saranno autorizzati ufficialmente a vivere separati, con preventivo assenso reciproco al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
B) I coniugi specificano che i risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e che non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti.
C) Nessuna somma a titolo di mantenimento viene reciprocamene prevista fra le parti in quanto i coniugi dichiarano espressamente di rinunciarvi essendo entrambi autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni ed autosufficienti. D) La casa coniugale sita in via via Trapezi n. 58 Croce Valanidi, Primo
Piano, viene assegnata allo stesso , con il relativo mobilio, che Pt_2
continuerà a risiedervi. La signora ha già provveduto ad Parte_1
asportare gli effetti personali ivi presenti. Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale. Le spese legali si intendono interamente compensate.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott. Francesco Campagna Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 423 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), il 06.10.1971 e (C.F.: Parte_2
) nato a [...] (R.C.) il 04.07.1961, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura resa in atti, dall'Avv.
Pasquale De Stefano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (R.C.), via Crisafi n.25 hanno eletto domicilio -ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 19.02.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione concordatario contratto in Reggio Calabria il
21.03.1992, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Parte II, Serie A, u.1, n. 75, anno 1992;
-considerato che con decreto del 31.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio Calabria il 21.03.1992 b) dal matrimonio sono nati due figli,
(28.12.1992) e (18.09.2002), entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
13.03.2024, il quale ha apposto il visto in data 20.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 19.02.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Pt_2
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte II, serie A, u.1
n.75 anno 1992, alle seguenti condizioni:
“ A) I coniugi che hanno già provveduto di comune accordo a dividere i loro domicili, con la dichiarazione di separazione saranno autorizzati ufficialmente a vivere separati, con preventivo assenso reciproco al rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
B) I coniugi specificano che i risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e che non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti.
C) Nessuna somma a titolo di mantenimento viene reciprocamene prevista fra le parti in quanto i coniugi dichiarano espressamente di rinunciarvi essendo entrambi autosufficienti, così come lo sono i figli maggiorenni ed autosufficienti. D) La casa coniugale sita in via via Trapezi n. 58 Croce Valanidi, Primo
Piano, viene assegnata allo stesso , con il relativo mobilio, che Pt_2
continuerà a risiedervi. La signora ha già provveduto ad Parte_1
asportare gli effetti personali ivi presenti. Salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale. Le spese legali si intendono interamente compensate.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna