Ordinanza collegiale 11 ottobre 2021
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/04/2023, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 01348/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal CENTRO DI FISIOTERAPIA SPAZIO VITALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato della Salute della Regione LIna, Dipartimento per la pianificazione strategica, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo in via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di accreditamento istituzionale e di adozione del piano di ricognizione dei bisogni ex art. 8 quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992;
- per l’annullamento della nota del 22 aprile 2021;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della nota dell’8 settembre 2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
per la condanna
della Regione LIna -Assessorato della Salute -Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Serv. 8 “programmazione territoriale” a provvedere alla emanazione di un provvedimento espresso e motivato sulla domanda di accreditamento di cui alla richiesta di accreditamento ex articolo 25 avanzata dal ricorrente in data 04.02.2021.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione LIna, Dipartimento per la pianificazione strategica, e viste la memoria e la documentazione depositate;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2758 pubblicata in data 11 ottobre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il consigliere Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 18 giugno 2021 e depositato il 24 giugno, l’odierna istante ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’intimato Assessorato regionale della Salute sull’istanza di accreditamento istituzionale, nonché sull’adozione del piano di ricognizione dei bisogni ex art. 8 quater , co. 8, del d.lgs. n. 502/1992; ha, altresì, chiesto l’annullamento degli atti asseritamente soprassessori adottati dall’Assessorato.
Espone in punto di fatto:
- di essere stata autorizzata dall’A.S.P. di Palermo, con atto del 30 luglio 2010, all’esercizio di un presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale;
- di avere inoltrato in data 13 marzo 2012 all’intimato Assessorato la richiesta di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 25 della l. n. 833/1978, senza ottenere alcun riscontro; di avere inviato una nuova richiesta di accreditamento in data 6 marzo 2017, alla quale l’Assessorato ha fornito riscontro con nota del 6 aprile 2017, comunicando che non avrebbero potuto essere concessi nuovi accreditamenti senza il previo provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno ai sensi dell’art. 8 quater , co. 8, del d. lgs. n. 502/1992;
- di avere reiterato la richiesta di accreditamento in data 6 settembre 2019, con riscontro negativo da parte dell’Assessorato con nota del 15 gennaio 2020;
- di avere ripresentato la domanda di accreditamento in data 4 febbraio 2021, ottenendo nuovamente un riscontro negativo basato sia sulla mancata definizione della programmazione regionale relativamente alla branca in interesse; sia, sulla necessità della disponibilità di risorse finanziarie.
La ricorrente si duole di tale esito deducendo l’articolata censura di VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, C. 796, LETT. U LEGGE N. 296 DEL 2006, ARTICOLO 8 QUATER DEL D.LGS 30 DICEMBE 1992, N. 502, ARTICOLI 2, 10 BIS, 13 L. N. 241 DEL 1990 .
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio sia sulla richiesta di accreditamento istituzionale, sia sulla richiesta di adozione del piano di ricognizione dei fabbisogni; chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della nota del 22 aprile 2021.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della Salute, Dipartimento per la pianificazione strategica, il quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso in relazione all’adozione della nota del 22 aprile 2021, comunque di riscontro alla richiesta di accreditamento; nonché, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 settembre 2021 e depositato il giorno 30 successivo, l’odierna istante ha impugnato la nota asseritamente soprassessoria datata 8 settembre 2021, con la quale il resistente Assessorato ha ribadito il rigetto della domanda di accreditamento istituzionale.
Nel percorrere l’ iter amministrativo che ha portato all’adozione del D.A. n. 712/2021 di programmazione per la branca in interesse, deduce avverso il diniego l’articolata censura di ECCESSO DI POTERE, DIFETTO, CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, C. 796, LETT. U LEGGE N. 296 DEL 2006, ARTICOLO 8 QUATER DEL D.LGS 30 DICEMBE 1992, N. 502, ARTICOLI 2, 10 BIS, 13 L. N. 241 DEL 1990 ; nonché, il vizio di illegittimità derivata.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio sulla richiesta di accreditamento istituzionale, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della nota datata 8 settembre 2021.
Ha altresì chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti, da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
D. – Con ordinanza collegiale n. 2758, pubblicata in data 11 ottobre 2021, la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario.
E. – All’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023, presente il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale, il Presidente del Collegio ha indicato, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., i profili di possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introduttivo, e di possibile parziale inammissibilità per la domanda avverso il silenzio promossa con il ricorso per motivi aggiunti; quindi, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promosso dall’odierna istante avverso il silenzio asseritamente mantenuto dall’Assessorato regionale della Salute sull’istanza di accreditamento istituzionale e avverso le note soprassessorie; nonché, sull’adozione del piano di ricognizione dei bisogni ex art. 8 quater , co. 8, del d.lgs. n. 502/1992.
B. – Come indicato dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve invero rilevarsi che il resistente Assessorato ha riscontrato la richiesta di accreditamento con nota datata 8 settembre 2021, impugnata con i motivi aggiunti; nonché, ha adottato il D.A. n. 712/2021 di programmazione dei fabbisogni per la branca FKT.
Ne consegue che, rispetto all’azione promossa con il ricorso introduttivo – volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di accreditamento, nonché in ordine alla mancata adozione del piano di ricognizione dei bisogni – la ricorrente non vanta più alcun interesse, avendo l’Assessorato fornito un riscontro all’istanza con la suddetta nota, gravata con i motivi aggiunti, sul quale si è, pertanto, concentrato l’interesse.
Per quanto attiene, poi, al piano di ricognizione dei fabbisogni ex art. 8 quater , co. 8, del d.lgs. n. 502/1992, la difesa erariale ne ha documentato l’avvenuta adozione.
C. – Deve quindi essere esaminato il ricorso per motivi aggiunti, il quale – come indicato dal Presidente del Collegio – è inammissibile per quanto attiene alla domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio.
Invero, come già chiarito, il resistente Assessorato ha dichiaratamente riscontrato le istanze di accreditamento istituzionale con la nota di diniego datata 8 settembre 2021, oggetto di impugnativa con lo stesso gravame aggiuntivo: non sussiste, pertanto, il lamentato silenzio sulle suddette istanze.
Può quindi procedersi all’esame dell’azione di annullamento, la quale non è fondata.
Deve premettersi che con il contestato provvedimento appena citato, di diniego di accreditamento, l’Assessorato ha richiamato l’atto di programmazione dei fabbisogni approvato con il D.A. n. 712 del 20 luglio 2021.
Rispetto a tale atto programmatorio, la ricorrente non ne contesta i contenuti, e si limita a censurare la motivazione del diniego.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che dall’atto di programmazione non si evincerebbero precise ragioni ostative, ma solo generiche affermazioni; e che la motivazione del rigetto sarebbe intrinsecamente contraddittoria; adombra, inoltre, la mancata valutazione del fabbisogno di assistenza nel territorio, ma non impugna formalmente e sostanzialmente il D.A. n. 712/2021, sostenendo che tale atto generale conterrebbe valutazioni generiche.
Osserva tuttavia il Collegio che tale circostanza risulta sconfessata dal contenuto di tale atto di programmazione, preceduto dall’analisi di molteplici dati.
Deve precisarsi, al riguardo, che l’Assessorato – ai fini dell’accertamento dell’effettivo fabbisogno assistenziale per la branca in interesse (FKT), e in esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 25/2021 – ha adottato il D.A. su citato, di approvazione del documento denominato “Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale della Regione LIna branca di medicina fisica e riabilitativa”; provvedimento costituente espressione della discrezionalità amministrativa riservata alla Regione in detta materia (In tal senso vedi C.G.A., Adunanza delle Sezioni riunite del 11 ottobre 2022, parere n. 531/2022).
Come si evince dall’esame del D.A., detto decreto è stato adottato tenendo conto di molteplici fattori, muovendo dall’esame dei flussi informativi riferiti ad un arco temporale almeno triennale; esame che ha consentito di definire alcuni indicatori, quali la distribuzione dell’offerta esistente nelle diverse province, i tempi di attesa e la mobilità intra-regionale, messi in relazione con variabili demografiche.
È stata, quindi, evidenziata una distribuzione dei volumi di prestazione concentrata sulle strutture private accreditate, riferibili soprattutto ai progetti riabilitativi.
Dall’analisi dei dati relativi alla branca in interesse si è concluso che, in atto, non si registrano particolari criticità, pur non potendosi escludere la determinazione di un ulteriore fabbisogno di prestazioni da programmare nei prossimi anni, da ricondurre per lo più all’invecchiamento della popolazione e all’incidenza delle malattie cronico degenerative.
L’Assessorato ha ritenuto che tale ulteriore fabbisogno sarà soddisfatto attraverso la piena attuazione di quanto definito dalla programmazione ospedaliera regionale (D.A. n. 22/2019), la quale prevede il potenziamento della rete delle strutture dedicate alla riabilitazione.
La scelta, peraltro ampiamente discrezionale, di fronteggiare l’eventuale incremento di domanda con il potenziamento del servizio pubblico non è stata censurata dalla ricorrente, la quale sostiene, a torto – per quanto sopra esposto – che il D.A. contenga affermazioni generiche.
Non giova alla ricorrente neppure il contenuto della nota dell’A.S.P. di Palermo del 14 febbraio 2018, in quanto viene in rilievo una valutazione antecedente di un triennio rispetto all’atto regionale di programmazione e, come tale, superata da quanto previsto dal D.A. n. 712/2021; decreto, il quale ha operato una scelta ampiamente discrezionale (neppure censurata dalla ricorrente) di potenziamento delle strutture pubbliche, non riscontrando immediati fabbisogni ulteriori da soddisfare.
Pertanto, la nota di diniego, richiamando il contenuto del piano di valutazione del fabbisogno, è esente dalle censure mosse.
Da tale esito consegue, de plano , la reiezione della domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata con il ricorso per motivi aggiunti.
D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il ricorso per motivi aggiunti deve essere in parte dichiarato inammissibile, quanto alla domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio; per il resto, quanto all’azione di annullamento e alla domanda risarcitoria, in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.
E. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti:
- quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara improcedibile;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO