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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2022 R. G. sezione lavoro, vertente tra in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
con gli Avv.ti Carmela Garofalo e Francesco Maiorino, elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmela Garofalo in Nocera Inferiore, Via A. Barbarulo 105; p.e.c.:
appellante Email_1 Email_2
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), con l'Avv. Tommaso P.IVA_2
Parisi, elett.te dom.to in Salerno Corso Garibaldi 38 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S.; p.e.c. t;
Email_3
appellato
OGGETTO: IMPUGNAZIONE VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017015637/DDL
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 41/2022 pubblicata il 14.1.22, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha:
• rigettato il ricorso proposto dalla nei confronti dell' volto a Parte_1 CP_1
ottenere l'annullamento del verbale indicato in oggetto, con cui l'Ente aveva intimato
1 il pagamento di euro 353.832,95, di cui € 242.152,11 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 111.680,84 a titolo di somme aggiuntive;
• condannato la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.251,00 oltre al rimborso forfettario.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
2.1. che col provvedimento impugnato l' aveva rideterminato Controparte_2
l'imponibile contributivo per il periodo giugno 2014 - settembre 2017, in base alle seguenti operazioni di ricalcolo:
a. erano state assoggettate a contribuzione le differenze paga derivanti dall'applicazione della paga oraria, inferiore a quella dovuta per il mese di marzo
2015, in relazione ai dipendenti e , e le differenze Pt_2 Per_1 Per_2
paga derivanti dal mancato inserimento dell'EVR per i dipendenti , Parte_3
per i mesi specificati;
Per_3
b. erano state assoggettate a contribuzione virtuale:
b.1. le giornate per le quali era stata chiesta la CIG ma vi era stato provvedimento di rigetto dell come da elenco dei lavoratori interessati da tale diniego CP_1
fornito dall'azienda;
b.2. le giornate per le quali non erano stati pagati i contributi pur non essendovi alcun motivo di esonero;
b.3. le giornate in cui la società aveva concesso ferie e permessi in numero eccedente rispetto ai limiti previsti dal CCNL di categoria;
c. alle retribuzioni imponibili degli impiegati erano state aggiunte le somme dovute per il mancato godimento dei permessi;
d. il 50% delle diarie era stato sottoposto a contribuzione, e le somme erogate a titolo di trasferta, eccedenti l'importo esente, erano state aggiunte all'imponibile, con conseguente ricalcolo degli assegni al nucleo familiare;
2 e. erano state recuperate le somme indebitamente poste a conguaglio a titolo di beneficio contributivo per l'anno 2017 per il dipendente;
Parte_4
2.2. che l'eccezione di difetto di motivazione era infondata, poiché il provvedimento era adeguatamente motivato in relazione a ciascuna infrazione, e d'altronde la ricorrente non aveva dedotto un pregiudizio derivantele da tale asserito difetto;
2.3. che la validità del provvedimento non era inficiata dall'acquisizione delle dichiarazioni del legale rappresentante della società – piuttosto che dell'addetto al personale, come sostenuto dalla ricorrente – atteso che: -il legale rappresentante ben poteva conoscere la gestione del personale;
-il verbale non era basato soltanto su dette dichiarazioni, ma anche sull'ampia documentazione aziendale consegnata agli ispettori (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro, elenchi riepilogativi mensili, accantonamenti alla
SA , denunce del personale occupato, prospetti paga sottoscritti, elenco dei Pt_5
lavoratori interessati dal provvedimento di diniego della CIG);
2.4. che, nel merito:
2.4.1. gli addebiti sub
2.1.a e sub
2.1.b1 non erano stati oggetto di impugnazione (la
Corte osserva che dal tenore della motivazione, a pag. 14 e ss., risulta che anche l'addebito sub
2.1.c, relativamente alle diarie, non era stato impugnato);
2.4.2. l'addebito sub
2.1.b2 (art. 29 co. 1 D.L. 244/95, convertito in l. 341/95 che, in materia di contribuzione minima imponibile dovuta per il settore edilizia, impone di calcolare la contribuzione dovuta sul numero di ore contrattuali previste e non su quelle effettivamente prestate -retribuzione virtuale), era corretto, e la relativa impugnazione infondata, poiché il relativo onere probatorio era stato assolto dall' mediante l'indicazione, non CP_1
contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato, mentre la ricorrente non aveva provato le ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo, previste dallo stesso art. 29 e dal d.m. cui esso rinvia1; 2.4.3. l'addebito sub
2.1.b3 (concessione di ferie e permessi in numero eccedente il limite previsto dal CCNL di categoria) era da confermare, poiché non risultava in alcun modo sconfessato il puntuale e documentato accertamento degli ispettori relativo alla concessione di ferie e permessi in numero eccedente i limiti contrattuali (88 ore di permessi calcolati in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivo e 160 ore di ferie), nulla avendo documentato, in senso contrario, la società opponente;
2.4.4. l'addebito sub
2.1.c (ricalcolo delle retribuzioni imponibili degli impiegati tramite aggiunta delle somme dovute per il mancato godimento dei permessi) era da confermare, poiché la ricorrente lo aveva contestato con riguardo a due soli dipendenti, senza peraltro depositare documentazione che potesse contrastare quella posta a base dell'accertamento;
2.4.5. l'addebito sub
2.1.d, vale a dire il mancato pagamento dei contributi dovuti in relazione a diarie e indennità di trasferta (impugnato soltanto in relazione a quest'ultimo profilo) era da confermare, poiché la doglianza della ricorrente contrastava con le norme in materia –con consequenziale ricalcolo degli assegni familiari;
2.4.6. l'addebito sub
2.1.e (aver indebitamente beneficiato del bonus contributivo ex art. 4 decreto direttoriale 367/2016 e successive modifiche, in relazione all'assunzione del dipendente ) era da confermare, poiché Parte_4
mancava il requisito della disoccupazione da almeno 6 mesi.
°
trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili"; e inoltre le eccezioni ex d.m. 16 dicembre 1996 (a. permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle
40 ore;
b. eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della CIG;
c. periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
d. periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale);
4 3. Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto appello in data Parte_1
24.5.22, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
3.1. che mancava la prova dei fatti contestati e che il provvedimento impugnato era motivato in modo generico;
3.2. che inoltre esso era basato sulle dichiarazioni rese da che, pur Testimone_1
essendo il legale rappresentante della società, non era preposto alla gestione del personale, invece affidata a Persona_4
3.3. che, in materia di contribuzione minima imponibile dovuta per il settore edilizia,
l'assenza del personale oggetto di contestazione era da ascriversi a sospensioni comminate al termine di un procedimento disciplinare, sicché non erano tassabili le ore conseguentemente non lavorate dal personale dipendente;
3.4. che, in materia di ferie e permessi, le ferie da assoggettare a contribuzione dovevano corrispondere al periodo di lavoro svolto, mentre le ore eccedenti di ferie Parte_ potevano essere compensate con le ore di
3.5. che, riguardo alle indennità di trasferta, l' non aveva chiarito i criteri con CP_1
cui aveva operato la rideterminazione contributiva, né indicato quali dipendenti ne fossero interessati;
in particolare, l'appellante ha sostenuto che l'importo esente doveva essere riconosciuto nella misura di € 46,48 oltre all'indennità fissa di € 15,49;
3.6. che il beneficio contributivo per l'anno 2017 per il dipendente Parte_4
era stato erroneamente escluso (e recuperate le relative somme poste a
[...]
conguaglio) poiché il requisito di disoccupazione non era più richiesto, giusta decreto direttoriale 18719/16.
° 4. All'udienza 12.9.22, fissata per la decisione sull'inibitoria nel sub-procedimento
232/22-1, la Corte ha rilevato il difetto di notificazione all' e ne ha ordinato la CP_1
rinnovazione, dichiarando non doversi allo stato procedere sulla richiesta di sospensiva, che non è stata riproposta dall'appellante.
5 Instauratosi il contraddittorio sul merito, l' si è costituito con memoria 3.8.22, CP_1
con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi, che la sentenza meritava integrale conferma, giacché le doglianze di controparte erano sostanzialmente ripetitive delle argomentazioni di primo grado, e comunque infondate.
° 5. Con ordinanza 25.3.24, la Corte ha nominato un consulente tecnico di ufficio al fine di determinare quanto in ipotesi dovuto dall'appellante all' per i crediti CP_1
vantati, con redazione eventuale di distinti prospetti alternativi in riferimento alle risultanze di causa ed alle deduzioni di parte.
Il consulente ha depositato il proprio elaborato, e all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 1.12.25, la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello non merita accoglimento. Premesso che il consulente tecnico di ufficio non ha mosso alcuna censura alle determinazioni operate dall' si osserva CP_1
quanto segue. In via preliminare, la richiesta dell'appellante, volta a ottenere l'esame del consulente tecnico di ufficio al fine di rendere chiarimenti “su alcuni punti della
CTU”, non può trovare accoglimento in quanto generica.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la mancanza di prova dei fatti contestati nonché il difetto di motivazione del verbale di accertamento, è palesemente infondato sotto entrambi i profili. Le contestazioni traggono origine dai riscontri documentali acquisiti dai funzionari di vigilanza dell' provenienti dalla CP_1
stessa (cfr. punto 2.3); il verbale di accertamento, poi, è analiticamente Parte_1
motivato in relazione a ciascuna contestazione (documento all. n. 1 ricorso, pagg. 3,
4), e d'altronde la ricorrente, nell'argomentare la propria tutela giurisdizionale, ha dimostrato che le contestazioni erano chiare e puntuali.
*
6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'irritualità del verbale ispettivo nella parte in cui era basato sulle dichiarazioni rese da che, pur Testimone_1
6 essendo il legale rappresentante della società, non era preposto alla gestione del personale, invece affidata a Il motivo è palesemente infondato, Persona_4
poiché il sig. era il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto Per_4
tale eletto tra i lavoratori (v. relativo verbale -all. 3 ricorso 1° grado) al fine di rappresentarli in materia di sicurezza2, ma privo dei poteri gestionali qui in rilievo.
Sarebbe stato anomalo, piuttosto, che i funzionari dell – dato il tipo di CP_1
accertamento, legato alla regolarità contributiva – sentissero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza invece che il legale rappresentante della società.
* 6.3. Col terzo motivo, riguardante la violazione dell'art. 29 co. 1 D.L. 244/95, convertito in l. 341/95, l'appellante ha sostenuto che l'assenza del personale oggetto di contestazione era da ascriversi a sospensioni comminate al termine di un procedimento disciplinare, e che non erano tassabili le ore che, in conseguenza di ciò, non erano state lavorate. Il motivo è inammissibile, in quanto ripetitivo dell'argomento speso in primo grado, e confutato dal Tribunale tramite argomentazioni con cui l'appellante non si confronta:
• in punto di fatto, perché la non ha dimostrato la sussistenza di detti Parte_1
procedimenti disciplinari;
• in punto di diritto, perché 'IInn tteemmaa ddii ccoonnttrriibbuuttii nneell sseettttoorree eeddiillee,, oovvee ll' CP_1
pprreetteennddaa ddaa uunn''iimmpprreessaa ddiiffffeerreennzzee ccoonnttrriibbuuttiivvee ssuullllaa rreettrriibbuuzziioonnee vviirrttuuaallee,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 2299 ddeell dd..ll.. nn.. 224444 ddeell 11999955,, ccoonnvv.. ddaallllaa ll.. nn.. 334411 ddeell 11999955,, iill rreellaattiivvoo oonneerree pprroobbaattoorriioo èè aassssoollttoo mmeeddiiaannttee ll''iinnddiiccaazziioonnee,, nnoonn ccoonntteessttaattaa,, ddeellll''aattttiivviittàà eeddiillee eesspplleettaattaa,, iinn uunnoo aallll''iinnvvooccaazziioonnee ddeellllaa ssuuddddeettttaa nnoorrmmaa,, mmeennttrree ccoossttiittuuiissccee oonneerree ddeell ddaattoorree ddii llaavvoorroo aalllleeggaarree,, ee pprroovvaarree,, llee iippootteessii eecccceettttuuaattiivvee ddeellll''oobbbblliiggoo ccoonnttrriibbuuttiivvoo pprreevviissttee ddaallllaa ccoonnttrraattttaazziioonnee ccoolllleettttiivvaa ccuuii rriimmaannddaa iill dd..mm.. pprreevviissttoo,, aa ttaall ffiinnee,, ddaall mmeeddeessiimmoo aarrttiiccoolloo 2299' (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22314 del 03/11/2016).
7 * 6.4. Col quarto motivo, riguardante la contribuzione in materia di ferie e permessi,
l'appellante ha sostenuto che le ferie da assoggettare a contribuzione dovevano corrispondere al periodo di lavoro svolto, mentre le ore eccedenti di ferie potevano essere compensate con le ore di ROL. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di alcun appiglio probatorio. In particolare, e in aggiunta a quanto già osservato dal
Tribunale, non risulta sconfessato l'accertamento ispettivo secondo cui 'anche le ferie usufruite nel mese di agosto sono state inserite nel conteggio -ove superiori al limite- perché secondo il D.M. 16.12.96 vengono esclusi dal computo della retribuzione virtuale “periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate” ma per la maggior parte dei dipendenti non è questo il caso e comunque la società ha fornito copia delle comunicazioni di ferie collettive nei mesi di agosto, con le quali lasciava liberi i lavoratori di scegliere periodi diversi, prova che i cantieri erano aperti e funzionanti o quanto meno potevano esserlo' (pag. 4 verbale).
* 6.5. Col quinto motivo, riguardante la rideterminazione della quota delle indennità di trasferta da assoggettare a contribuzione, la società appellante ha sostenuto che l'importo esente doveva essere riconosciuto nella misura di € 46,48 oltre all'indennità fissa di € 15,49; e inoltre si è doluta della mancata indicazione dei lavoratori per i quali la rideterminazione era stata operata. Il motivo è per un verso infondato, per un altro inammissibile. Infondato, essendo palese che i limiti di esenzione contributiva non sono cumulabili, trovando origine nei diversi (e alternativi) sistemi di compenso per il lavoro in trasferta. Inammissibile, perché i dipendenti, in relazione alla cui posizione si era posta la questione del ricalcolo contributivo, sono analiticamente indicati nelle tabelle 13, 14, 15 allegate al verbale di accertamento.
* 6.6. Col sesto motivo, l'appellante ha sostenuto di aver diritto al bonus contributivo in relazione al dipendente sulla base della regolamentazione introdotta con Parte_4 8 il decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
18716/16, in sostituzione del precedente decreto 367/16. Il motivo è infondato, poiché la modifica introdotta col secondo decreto non ha eliminato la necessità che il lavoratore assunto fosse disoccupato da almeno sei mesi. Nel caso concreto, il come risulta dall'estratto conto previdenziale, prima di essere assunto Parte_4
dalla Società appellante il 4.4.17 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato il successivo 1.7.17, aveva cessato il precedente rapporto lavorativo (presso la Ital Pav. soltanto il 24.3.17: sicché difetta il requisito dei CP_3
6 mesi di disoccupazione (a prescindere dalla circostanza della trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato). È altresì irrilevante che in un primo momento l avesse riconosciuto l'agevolazione, poiché ciò era avvenuto sulla CP_1
base dell'autocertificazione della stessa società.
° 7. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/22 (scaglione 260.000/520.000 -valori minimi). Le spese per la consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'appellante. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione lavoro e previdenza n.
41/2022, pubblicata il 14.1.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
9 II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, in favore dell'appellato spese che liquida come segue: CP_1
a titolo di compensi, € 2.195,00 per la fase di studio, 1.276,00 per la fase introduttiva,
€ 2.940,00 per la fase di trattazione, 3.649,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a carico dell'appellante Parte_1
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 assenze "per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il
3 2 e quindi dotato delle stesse guarentigie dei sindacalisti (Cass. Sez. L., ordinanza 23850/24);
con gli Avv.ti Carmela Garofalo e Francesco Maiorino, elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmela Garofalo in Nocera Inferiore, Via A. Barbarulo 105; p.e.c.:
appellante Email_1 Email_2
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), con l'Avv. Tommaso P.IVA_2
Parisi, elett.te dom.to in Salerno Corso Garibaldi 38 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'I.N.P.S.; p.e.c. t;
Email_3
appellato
OGGETTO: IMPUGNAZIONE VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017015637/DDL
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza 41/2022 pubblicata il 14.1.22, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha:
• rigettato il ricorso proposto dalla nei confronti dell' volto a Parte_1 CP_1
ottenere l'annullamento del verbale indicato in oggetto, con cui l'Ente aveva intimato
1 il pagamento di euro 353.832,95, di cui € 242.152,11 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed € 111.680,84 a titolo di somme aggiuntive;
• condannato la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.251,00 oltre al rimborso forfettario.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
2.1. che col provvedimento impugnato l' aveva rideterminato Controparte_2
l'imponibile contributivo per il periodo giugno 2014 - settembre 2017, in base alle seguenti operazioni di ricalcolo:
a. erano state assoggettate a contribuzione le differenze paga derivanti dall'applicazione della paga oraria, inferiore a quella dovuta per il mese di marzo
2015, in relazione ai dipendenti e , e le differenze Pt_2 Per_1 Per_2
paga derivanti dal mancato inserimento dell'EVR per i dipendenti , Parte_3
per i mesi specificati;
Per_3
b. erano state assoggettate a contribuzione virtuale:
b.1. le giornate per le quali era stata chiesta la CIG ma vi era stato provvedimento di rigetto dell come da elenco dei lavoratori interessati da tale diniego CP_1
fornito dall'azienda;
b.2. le giornate per le quali non erano stati pagati i contributi pur non essendovi alcun motivo di esonero;
b.3. le giornate in cui la società aveva concesso ferie e permessi in numero eccedente rispetto ai limiti previsti dal CCNL di categoria;
c. alle retribuzioni imponibili degli impiegati erano state aggiunte le somme dovute per il mancato godimento dei permessi;
d. il 50% delle diarie era stato sottoposto a contribuzione, e le somme erogate a titolo di trasferta, eccedenti l'importo esente, erano state aggiunte all'imponibile, con conseguente ricalcolo degli assegni al nucleo familiare;
2 e. erano state recuperate le somme indebitamente poste a conguaglio a titolo di beneficio contributivo per l'anno 2017 per il dipendente;
Parte_4
2.2. che l'eccezione di difetto di motivazione era infondata, poiché il provvedimento era adeguatamente motivato in relazione a ciascuna infrazione, e d'altronde la ricorrente non aveva dedotto un pregiudizio derivantele da tale asserito difetto;
2.3. che la validità del provvedimento non era inficiata dall'acquisizione delle dichiarazioni del legale rappresentante della società – piuttosto che dell'addetto al personale, come sostenuto dalla ricorrente – atteso che: -il legale rappresentante ben poteva conoscere la gestione del personale;
-il verbale non era basato soltanto su dette dichiarazioni, ma anche sull'ampia documentazione aziendale consegnata agli ispettori (libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro, elenchi riepilogativi mensili, accantonamenti alla
SA , denunce del personale occupato, prospetti paga sottoscritti, elenco dei Pt_5
lavoratori interessati dal provvedimento di diniego della CIG);
2.4. che, nel merito:
2.4.1. gli addebiti sub
2.1.a e sub
2.1.b1 non erano stati oggetto di impugnazione (la
Corte osserva che dal tenore della motivazione, a pag. 14 e ss., risulta che anche l'addebito sub
2.1.c, relativamente alle diarie, non era stato impugnato);
2.4.2. l'addebito sub
2.1.b2 (art. 29 co. 1 D.L. 244/95, convertito in l. 341/95 che, in materia di contribuzione minima imponibile dovuta per il settore edilizia, impone di calcolare la contribuzione dovuta sul numero di ore contrattuali previste e non su quelle effettivamente prestate -retribuzione virtuale), era corretto, e la relativa impugnazione infondata, poiché il relativo onere probatorio era stato assolto dall' mediante l'indicazione, non CP_1
contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato, mentre la ricorrente non aveva provato le ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo, previste dallo stesso art. 29 e dal d.m. cui esso rinvia1; 2.4.3. l'addebito sub
2.1.b3 (concessione di ferie e permessi in numero eccedente il limite previsto dal CCNL di categoria) era da confermare, poiché non risultava in alcun modo sconfessato il puntuale e documentato accertamento degli ispettori relativo alla concessione di ferie e permessi in numero eccedente i limiti contrattuali (88 ore di permessi calcolati in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivo e 160 ore di ferie), nulla avendo documentato, in senso contrario, la società opponente;
2.4.4. l'addebito sub
2.1.c (ricalcolo delle retribuzioni imponibili degli impiegati tramite aggiunta delle somme dovute per il mancato godimento dei permessi) era da confermare, poiché la ricorrente lo aveva contestato con riguardo a due soli dipendenti, senza peraltro depositare documentazione che potesse contrastare quella posta a base dell'accertamento;
2.4.5. l'addebito sub
2.1.d, vale a dire il mancato pagamento dei contributi dovuti in relazione a diarie e indennità di trasferta (impugnato soltanto in relazione a quest'ultimo profilo) era da confermare, poiché la doglianza della ricorrente contrastava con le norme in materia –con consequenziale ricalcolo degli assegni familiari;
2.4.6. l'addebito sub
2.1.e (aver indebitamente beneficiato del bonus contributivo ex art. 4 decreto direttoriale 367/2016 e successive modifiche, in relazione all'assunzione del dipendente ) era da confermare, poiché Parte_4
mancava il requisito della disoccupazione da almeno 6 mesi.
°
trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili"; e inoltre le eccezioni ex d.m. 16 dicembre 1996 (a. permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle
40 ore;
b. eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della CIG;
c. periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
d. periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale);
4 3. Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto appello in data Parte_1
24.5.22, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
3.1. che mancava la prova dei fatti contestati e che il provvedimento impugnato era motivato in modo generico;
3.2. che inoltre esso era basato sulle dichiarazioni rese da che, pur Testimone_1
essendo il legale rappresentante della società, non era preposto alla gestione del personale, invece affidata a Persona_4
3.3. che, in materia di contribuzione minima imponibile dovuta per il settore edilizia,
l'assenza del personale oggetto di contestazione era da ascriversi a sospensioni comminate al termine di un procedimento disciplinare, sicché non erano tassabili le ore conseguentemente non lavorate dal personale dipendente;
3.4. che, in materia di ferie e permessi, le ferie da assoggettare a contribuzione dovevano corrispondere al periodo di lavoro svolto, mentre le ore eccedenti di ferie Parte_ potevano essere compensate con le ore di
3.5. che, riguardo alle indennità di trasferta, l' non aveva chiarito i criteri con CP_1
cui aveva operato la rideterminazione contributiva, né indicato quali dipendenti ne fossero interessati;
in particolare, l'appellante ha sostenuto che l'importo esente doveva essere riconosciuto nella misura di € 46,48 oltre all'indennità fissa di € 15,49;
3.6. che il beneficio contributivo per l'anno 2017 per il dipendente Parte_4
era stato erroneamente escluso (e recuperate le relative somme poste a
[...]
conguaglio) poiché il requisito di disoccupazione non era più richiesto, giusta decreto direttoriale 18719/16.
° 4. All'udienza 12.9.22, fissata per la decisione sull'inibitoria nel sub-procedimento
232/22-1, la Corte ha rilevato il difetto di notificazione all' e ne ha ordinato la CP_1
rinnovazione, dichiarando non doversi allo stato procedere sulla richiesta di sospensiva, che non è stata riproposta dall'appellante.
5 Instauratosi il contraddittorio sul merito, l' si è costituito con memoria 3.8.22, CP_1
con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi, che la sentenza meritava integrale conferma, giacché le doglianze di controparte erano sostanzialmente ripetitive delle argomentazioni di primo grado, e comunque infondate.
° 5. Con ordinanza 25.3.24, la Corte ha nominato un consulente tecnico di ufficio al fine di determinare quanto in ipotesi dovuto dall'appellante all' per i crediti CP_1
vantati, con redazione eventuale di distinti prospetti alternativi in riferimento alle risultanze di causa ed alle deduzioni di parte.
Il consulente ha depositato il proprio elaborato, e all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 1.12.25, la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello non merita accoglimento. Premesso che il consulente tecnico di ufficio non ha mosso alcuna censura alle determinazioni operate dall' si osserva CP_1
quanto segue. In via preliminare, la richiesta dell'appellante, volta a ottenere l'esame del consulente tecnico di ufficio al fine di rendere chiarimenti “su alcuni punti della
CTU”, non può trovare accoglimento in quanto generica.
6.1. Il primo motivo, con cui l'appellante ha sostenuto la mancanza di prova dei fatti contestati nonché il difetto di motivazione del verbale di accertamento, è palesemente infondato sotto entrambi i profili. Le contestazioni traggono origine dai riscontri documentali acquisiti dai funzionari di vigilanza dell' provenienti dalla CP_1
stessa (cfr. punto 2.3); il verbale di accertamento, poi, è analiticamente Parte_1
motivato in relazione a ciascuna contestazione (documento all. n. 1 ricorso, pagg. 3,
4), e d'altronde la ricorrente, nell'argomentare la propria tutela giurisdizionale, ha dimostrato che le contestazioni erano chiare e puntuali.
*
6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'irritualità del verbale ispettivo nella parte in cui era basato sulle dichiarazioni rese da che, pur Testimone_1
6 essendo il legale rappresentante della società, non era preposto alla gestione del personale, invece affidata a Il motivo è palesemente infondato, Persona_4
poiché il sig. era il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto Per_4
tale eletto tra i lavoratori (v. relativo verbale -all. 3 ricorso 1° grado) al fine di rappresentarli in materia di sicurezza2, ma privo dei poteri gestionali qui in rilievo.
Sarebbe stato anomalo, piuttosto, che i funzionari dell – dato il tipo di CP_1
accertamento, legato alla regolarità contributiva – sentissero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza invece che il legale rappresentante della società.
* 6.3. Col terzo motivo, riguardante la violazione dell'art. 29 co. 1 D.L. 244/95, convertito in l. 341/95, l'appellante ha sostenuto che l'assenza del personale oggetto di contestazione era da ascriversi a sospensioni comminate al termine di un procedimento disciplinare, e che non erano tassabili le ore che, in conseguenza di ciò, non erano state lavorate. Il motivo è inammissibile, in quanto ripetitivo dell'argomento speso in primo grado, e confutato dal Tribunale tramite argomentazioni con cui l'appellante non si confronta:
• in punto di fatto, perché la non ha dimostrato la sussistenza di detti Parte_1
procedimenti disciplinari;
• in punto di diritto, perché 'IInn tteemmaa ddii ccoonnttrriibbuuttii nneell sseettttoorree eeddiillee,, oovvee ll' CP_1
pprreetteennddaa ddaa uunn''iimmpprreessaa ddiiffffeerreennzzee ccoonnttrriibbuuttiivvee ssuullllaa rreettrriibbuuzziioonnee vviirrttuuaallee,, aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 2299 ddeell dd..ll.. nn.. 224444 ddeell 11999955,, ccoonnvv.. ddaallllaa ll.. nn.. 334411 ddeell 11999955,, iill rreellaattiivvoo oonneerree pprroobbaattoorriioo èè aassssoollttoo mmeeddiiaannttee ll''iinnddiiccaazziioonnee,, nnoonn ccoonntteessttaattaa,, ddeellll''aattttiivviittàà eeddiillee eesspplleettaattaa,, iinn uunnoo aallll''iinnvvooccaazziioonnee ddeellllaa ssuuddddeettttaa nnoorrmmaa,, mmeennttrree ccoossttiittuuiissccee oonneerree ddeell ddaattoorree ddii llaavvoorroo aalllleeggaarree,, ee pprroovvaarree,, llee iippootteessii eecccceettttuuaattiivvee ddeellll''oobbbblliiggoo ccoonnttrriibbuuttiivvoo pprreevviissttee ddaallllaa ccoonnttrraattttaazziioonnee ccoolllleettttiivvaa ccuuii rriimmaannddaa iill dd..mm.. pprreevviissttoo,, aa ttaall ffiinnee,, ddaall mmeeddeessiimmoo aarrttiiccoolloo 2299' (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22314 del 03/11/2016).
7 * 6.4. Col quarto motivo, riguardante la contribuzione in materia di ferie e permessi,
l'appellante ha sostenuto che le ferie da assoggettare a contribuzione dovevano corrispondere al periodo di lavoro svolto, mentre le ore eccedenti di ferie potevano essere compensate con le ore di ROL. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di alcun appiglio probatorio. In particolare, e in aggiunta a quanto già osservato dal
Tribunale, non risulta sconfessato l'accertamento ispettivo secondo cui 'anche le ferie usufruite nel mese di agosto sono state inserite nel conteggio -ove superiori al limite- perché secondo il D.M. 16.12.96 vengono esclusi dal computo della retribuzione virtuale “periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate” ma per la maggior parte dei dipendenti non è questo il caso e comunque la società ha fornito copia delle comunicazioni di ferie collettive nei mesi di agosto, con le quali lasciava liberi i lavoratori di scegliere periodi diversi, prova che i cantieri erano aperti e funzionanti o quanto meno potevano esserlo' (pag. 4 verbale).
* 6.5. Col quinto motivo, riguardante la rideterminazione della quota delle indennità di trasferta da assoggettare a contribuzione, la società appellante ha sostenuto che l'importo esente doveva essere riconosciuto nella misura di € 46,48 oltre all'indennità fissa di € 15,49; e inoltre si è doluta della mancata indicazione dei lavoratori per i quali la rideterminazione era stata operata. Il motivo è per un verso infondato, per un altro inammissibile. Infondato, essendo palese che i limiti di esenzione contributiva non sono cumulabili, trovando origine nei diversi (e alternativi) sistemi di compenso per il lavoro in trasferta. Inammissibile, perché i dipendenti, in relazione alla cui posizione si era posta la questione del ricalcolo contributivo, sono analiticamente indicati nelle tabelle 13, 14, 15 allegate al verbale di accertamento.
* 6.6. Col sesto motivo, l'appellante ha sostenuto di aver diritto al bonus contributivo in relazione al dipendente sulla base della regolamentazione introdotta con Parte_4 8 il decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
18716/16, in sostituzione del precedente decreto 367/16. Il motivo è infondato, poiché la modifica introdotta col secondo decreto non ha eliminato la necessità che il lavoratore assunto fosse disoccupato da almeno sei mesi. Nel caso concreto, il come risulta dall'estratto conto previdenziale, prima di essere assunto Parte_4
dalla Società appellante il 4.4.17 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato il successivo 1.7.17, aveva cessato il precedente rapporto lavorativo (presso la Ital Pav. soltanto il 24.3.17: sicché difetta il requisito dei CP_3
6 mesi di disoccupazione (a prescindere dalla circostanza della trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato). È altresì irrilevante che in un primo momento l avesse riconosciuto l'agevolazione, poiché ciò era avvenuto sulla CP_1
base dell'autocertificazione della stessa società.
° 7. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/22 (scaglione 260.000/520.000 -valori minimi). Le spese per la consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'appellante. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione lavoro e previdenza n.
41/2022, pubblicata il 14.1.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
9 II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, in favore dell'appellato spese che liquida come segue: CP_1
a titolo di compensi, € 2.195,00 per la fase di studio, 1.276,00 per la fase introduttiva,
€ 2.940,00 per la fase di trattazione, 3.649,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a carico dell'appellante Parte_1
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 1.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 assenze "per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il
3 2 e quindi dotato delle stesse guarentigie dei sindacalisti (Cass. Sez. L., ordinanza 23850/24);