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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18626/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
MARINELLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/12/2024 parte ricorrente in epigrafe - Autista soccorritore, in servizio presso la postazione del 118, istituita a Brolo - conveniva in giudizio la chiedendo l'inquadramento nella superiore posizione C1 e il CP_1
riconoscimento di tutte le differenze retributive sullo stipendio tabellare maturate dal mese successivo al compimento dei 5 anni nella identica precedente qualifica, ovvero da agosto 2015.
Deduceva: “l'art. 52 di tale CCNL espressamente prevede all'interno della categoria professionale C, varie posizioni che vanno dalla posizione C alla posizione C4, con dei passaggi intermedi normativamente disciplinati. Per quanto di interesse nel presente procedimento, è previsto il passaggio dalla posizione C - che riguarda gli impiegati amministrativi di concetto, tra cui l'infermiere psichiatrico con un anno di scuola (ad esaurimento), il programmatore di centro elettronico, l'insegnante di corsi di formazione professionale, la puericultrice, l'infermiere generico, il massaggiatore, il masso fisioterapista, e l'autista di ambulanza del sistema di emergenza- urgenza, ed altre figure professionali -- alla posizione C1. Il predetto art. 52 CCNL disciplina tale passaggio con la seguente modalità temporale: “a decorrere dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o Gruppo e nella medesima qualifica”. Come può ben evincersi dalla lettura di tale disposizione normativo contrattuale, il passaggio dalla posizione
C alla superiore posizione C1 è del tutto automatico, e non subordinato ad alcuna preventiva verifica del possesso di particolari capacità professionali, o di particolari caratteristiche o attitudini, ma è legato esclusivamente al decorso dei 5 anni nella identica precedente posizione e qualifica (C),
e scatta con automatico meccanismo al superamento del mese successivo al compimento dei 5 anni di anzianità”.
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando. Precisava che “Tale riconoscimento è limitato ai soli soggetti qualificabili come “impiegati amministrativi di concetto”, con conseguente esclusione di altre figure professionali parimenti riconducibili alla categoria C, ivi compresi gli autisti soccorritori”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Osserva la giudicante che l'art. 52 del C.C.N.L. Aiop - Sanità Privata, rubricato
“Inquadramento del personale nel sistema di classificazione”, statuisce che appartengono alla categoria “C” “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
La disposizione precisa, altresì, che rientrano nella suddetta posizione “Impiegato amministrativo di concetto, Infermiere psichiatrico con un anno di scuola (ad esaurimento),
Programmatore di centro elettronico, Insegnante corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico (ad esaurimento), massaggiatore (ad esaurimento), massofisioterapista (ad esaurimento), autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo
Ministero Salute e Regioni del 22 maggio 2003), Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera.
Sono inoltre compresi nella posizione i lavoratori già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 con la qualifica di Operatore tecnico coordinatore, che hanno assunto, per effetto del CCNL 1998-
2001, la qualifica di Capo servizi operai.
Gli educatori (senza titolo specifico, ad esaurimento), nonché gli insegnanti (senza titolo specifico, ad esaurimento) sono inquadrati nella posizione economica C al compimento di 15 anni di anzianità nella stessa qualifica e nel medesimo Ente o Gruppo, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, con le seguenti decorrenze: - dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, per il personale già in possesso a tale data della predetta anzianità di 15 anni;
- a far data dal mese successivo al compimento della predetta anzianità di 15 anni, per il personale che la consegua successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
In caso di istituzione della figura dell'Autista Soccorritore, attualmente oggetto di esame in sede di
Conferenza Stato-Regioni, le parti attiveranno la Commissione paritetica di cui all'Accordo per l'istituzione della Commissione paritetica nazionale per l'interpretazione autentica al fine di individuarne il corretto inquadramento”. L'art. 52, poi, prevede che la posizione C1 è attribuita all' “Impiegato amministrativo di concetto,
a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o
Gruppo e nella medesima qualifica.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo servizio.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”.
L'art. 48, rubricato “Progressioni orizzontali” recita: “Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità. Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle attività e all'acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico. Altresì in contrattazione di secondo livello, come previsto dall'articolo 7, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità”.
Orbene, la previsione contrattuale di cui all'art. 52 prevede l'attribuzione della categoria C1 “al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o Gruppo e nella medesima qualifica” esclusivamente all'impiegato amministrativo di concetto inquadrato all'atto dell'assunzione in cat. C, prevedendo invece l'inquadramento sin dall'assunzione nel profilo per l'Assistente Tecnico descritto nella medesima declaratoria del livello C1.
La declaratoria del livello C1 descrive altresì le mansioni dell'impiegato amministrativo di concetto, al quale esclusivamente il livello sarà attribuito dopo cinque anni di anzianità, come sopra meglio precisato: “Personale Amministrativo: impiegato di concetto. Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”.
Diversamente, ferma restando l'identità del livello C di inquadramento, per il profilo professionale di “autista soccorritore” - posseduto dal ricorrente – così come per “Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche …”, rispetto a quella C1,
l'art. 52 cit. subordina il passaggio alla categoria C1 alla previa verifica dell'acquisizione di particolari attitudini o professionalità acquisite dal lavoratore, sulla scorta della previsione dell'art. 48. Ciò, almeno fino a quando non venga diversamente disposto in esito alla Conferenza Stato-Regioni, cui fa riferimento per il profilo di autista soccorritore la stessa norma citata, nell'ambito della declaratoria del livello C (e non nel C1).
Orbene, nella specie, il ricorrente non ha formulato in ricorso alcuna allegazione in ordine allo svolgimento di mansioni di natura amministrativa, riconducibili al profilo professionale dell'impiegato di concetto, come sopra precisate dall'art. 52 nel livello C1, le sole idonee a consentire - come già detto - il passaggio alla categoria
C1 con il mero decorso del tempo nell'inquadramento posseduto. Il ricorrente, invero, neppure ha allegato in ricorso, in punto di fatto, le mansioni svolte in concreto, al fine di consentire alla giudice di operare una valutazione in relazione alla riconducibilità delle medesime al contenuto delle mansioni proprie dell'impiegato di concetto, descritte dal CCNL, ciò che comporta l'impossibilità di assumere alcuna prova in merito ai fatti non dedotti o allegati.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va, quindi, rigettato.
La novità e peculiarità della questione trattata, oltre alla mancata attivazione della
Commissione che avrebbe dovuto provvedere all'interpretazione autentica del vecchio ma ancora vigente CCNL 2016 – 2018 proprio in punto di inquadramento del ricorrente, porta a ritenere opportuna l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 11/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18626/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANTONIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
MARINELLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/12/2024 parte ricorrente in epigrafe - Autista soccorritore, in servizio presso la postazione del 118, istituita a Brolo - conveniva in giudizio la chiedendo l'inquadramento nella superiore posizione C1 e il CP_1
riconoscimento di tutte le differenze retributive sullo stipendio tabellare maturate dal mese successivo al compimento dei 5 anni nella identica precedente qualifica, ovvero da agosto 2015.
Deduceva: “l'art. 52 di tale CCNL espressamente prevede all'interno della categoria professionale C, varie posizioni che vanno dalla posizione C alla posizione C4, con dei passaggi intermedi normativamente disciplinati. Per quanto di interesse nel presente procedimento, è previsto il passaggio dalla posizione C - che riguarda gli impiegati amministrativi di concetto, tra cui l'infermiere psichiatrico con un anno di scuola (ad esaurimento), il programmatore di centro elettronico, l'insegnante di corsi di formazione professionale, la puericultrice, l'infermiere generico, il massaggiatore, il masso fisioterapista, e l'autista di ambulanza del sistema di emergenza- urgenza, ed altre figure professionali -- alla posizione C1. Il predetto art. 52 CCNL disciplina tale passaggio con la seguente modalità temporale: “a decorrere dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o Gruppo e nella medesima qualifica”. Come può ben evincersi dalla lettura di tale disposizione normativo contrattuale, il passaggio dalla posizione
C alla superiore posizione C1 è del tutto automatico, e non subordinato ad alcuna preventiva verifica del possesso di particolari capacità professionali, o di particolari caratteristiche o attitudini, ma è legato esclusivamente al decorso dei 5 anni nella identica precedente posizione e qualifica (C),
e scatta con automatico meccanismo al superamento del mese successivo al compimento dei 5 anni di anzianità”.
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando. Precisava che “Tale riconoscimento è limitato ai soli soggetti qualificabili come “impiegati amministrativi di concetto”, con conseguente esclusione di altre figure professionali parimenti riconducibili alla categoria C, ivi compresi gli autisti soccorritori”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Osserva la giudicante che l'art. 52 del C.C.N.L. Aiop - Sanità Privata, rubricato
“Inquadramento del personale nel sistema di classificazione”, statuisce che appartengono alla categoria “C” “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
La disposizione precisa, altresì, che rientrano nella suddetta posizione “Impiegato amministrativo di concetto, Infermiere psichiatrico con un anno di scuola (ad esaurimento),
Programmatore di centro elettronico, Insegnante corsi formazione professionale, puericultrice, infermiere generico (ad esaurimento), massaggiatore (ad esaurimento), massofisioterapista (ad esaurimento), autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo
Ministero Salute e Regioni del 22 maggio 2003), Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera.
Sono inoltre compresi nella posizione i lavoratori già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 con la qualifica di Operatore tecnico coordinatore, che hanno assunto, per effetto del CCNL 1998-
2001, la qualifica di Capo servizi operai.
Gli educatori (senza titolo specifico, ad esaurimento), nonché gli insegnanti (senza titolo specifico, ad esaurimento) sono inquadrati nella posizione economica C al compimento di 15 anni di anzianità nella stessa qualifica e nel medesimo Ente o Gruppo, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, con le seguenti decorrenze: - dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, per il personale già in possesso a tale data della predetta anzianità di 15 anni;
- a far data dal mese successivo al compimento della predetta anzianità di 15 anni, per il personale che la consegua successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
In caso di istituzione della figura dell'Autista Soccorritore, attualmente oggetto di esame in sede di
Conferenza Stato-Regioni, le parti attiveranno la Commissione paritetica di cui all'Accordo per l'istituzione della Commissione paritetica nazionale per l'interpretazione autentica al fine di individuarne il corretto inquadramento”. L'art. 52, poi, prevede che la posizione C1 è attribuita all' “Impiegato amministrativo di concetto,
a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o
Gruppo e nella medesima qualifica.
Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo servizio.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 48”.
L'art. 48, rubricato “Progressioni orizzontali” recita: “Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all'organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità. Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle attività e all'acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico. Altresì in contrattazione di secondo livello, come previsto dall'articolo 7, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità”.
Orbene, la previsione contrattuale di cui all'art. 52 prevede l'attribuzione della categoria C1 “al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o Gruppo e nella medesima qualifica” esclusivamente all'impiegato amministrativo di concetto inquadrato all'atto dell'assunzione in cat. C, prevedendo invece l'inquadramento sin dall'assunzione nel profilo per l'Assistente Tecnico descritto nella medesima declaratoria del livello C1.
La declaratoria del livello C1 descrive altresì le mansioni dell'impiegato amministrativo di concetto, al quale esclusivamente il livello sarà attribuito dopo cinque anni di anzianità, come sopra meglio precisato: “Personale Amministrativo: impiegato di concetto. Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”.
Diversamente, ferma restando l'identità del livello C di inquadramento, per il profilo professionale di “autista soccorritore” - posseduto dal ricorrente – così come per “Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche …”, rispetto a quella C1,
l'art. 52 cit. subordina il passaggio alla categoria C1 alla previa verifica dell'acquisizione di particolari attitudini o professionalità acquisite dal lavoratore, sulla scorta della previsione dell'art. 48. Ciò, almeno fino a quando non venga diversamente disposto in esito alla Conferenza Stato-Regioni, cui fa riferimento per il profilo di autista soccorritore la stessa norma citata, nell'ambito della declaratoria del livello C (e non nel C1).
Orbene, nella specie, il ricorrente non ha formulato in ricorso alcuna allegazione in ordine allo svolgimento di mansioni di natura amministrativa, riconducibili al profilo professionale dell'impiegato di concetto, come sopra precisate dall'art. 52 nel livello C1, le sole idonee a consentire - come già detto - il passaggio alla categoria
C1 con il mero decorso del tempo nell'inquadramento posseduto. Il ricorrente, invero, neppure ha allegato in ricorso, in punto di fatto, le mansioni svolte in concreto, al fine di consentire alla giudice di operare una valutazione in relazione alla riconducibilità delle medesime al contenuto delle mansioni proprie dell'impiegato di concetto, descritte dal CCNL, ciò che comporta l'impossibilità di assumere alcuna prova in merito ai fatti non dedotti o allegati.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va, quindi, rigettato.
La novità e peculiarità della questione trattata, oltre alla mancata attivazione della
Commissione che avrebbe dovuto provvedere all'interpretazione autentica del vecchio ma ancora vigente CCNL 2016 – 2018 proprio in punto di inquadramento del ricorrente, porta a ritenere opportuna l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 11/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 11/06/2025.
La Giudice
Paola Marino