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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, Sezione Feriale , composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. ssa Rosa Paduano Giudice est.
Dott. ssa Rosa Napolitano Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 214-1/2024 r.g.
Letto il ricorso depositato il giorno 11.11.2024 da PO UN E CR PP per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società NUOVA ELMA
COSTRUZIONI S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mariglianella, alla Via Parrocchia, n. 45 C.F. 07025071213; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
tenuto conto che la società resistente non si è costituita in giudizio;
premesso che i creditori istanti vantano un credito di euro 65.000,00 oltre spese come risulta dalla sentenza n. 2459/2024 depositata in data 16.09.2024; ritenuto che la società resistente sia soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, porta a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
1 Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della non sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
ritenuto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato di pagamento del credito di parte ricorrente, nonché dall'anteriorità del credito fatto valere rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 05.09.2024 (cfr. visura camerale in atti); rilevato che ricorre la condizione di cui all'art. 33 CCI secondo cui “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”… Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”, giacchè la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 15.09.2023: rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (credito vantato e acquisizioni di ufficio) ; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società NUOVA ELMA COSTRUZIONI
S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mariglianella, alla Via Parrocchia, n. 45 C.F. 07025071213
NOMINA
2 la dott.ssa Rosa Napolitano Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
l'Avv. Adolfo Coppola Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
125 co.3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 17.06.2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che,
3 in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Nola, Sezione Feriale , composto dai magistrati:
Dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. ssa Rosa Paduano Giudice est.
Dott. ssa Rosa Napolitano Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 214-1/2024 r.g.
Letto il ricorso depositato il giorno 11.11.2024 da PO UN E CR PP per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società NUOVA ELMA
COSTRUZIONI S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mariglianella, alla Via Parrocchia, n. 45 C.F. 07025071213; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
tenuto conto che la società resistente non si è costituita in giudizio;
premesso che i creditori istanti vantano un credito di euro 65.000,00 oltre spese come risulta dalla sentenza n. 2459/2024 depositata in data 16.09.2024; ritenuto che la società resistente sia soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, porta a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
1 Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della non sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
ritenuto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato di pagamento del credito di parte ricorrente, nonché dall'anteriorità del credito fatto valere rispetto alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 05.09.2024 (cfr. visura camerale in atti); rilevato che ricorre la condizione di cui all'art. 33 CCI secondo cui “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”… Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”, giacchè la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 15.09.2023: rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (credito vantato e acquisizioni di ufficio) ; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società NUOVA ELMA COSTRUZIONI
S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Mariglianella, alla Via Parrocchia, n. 45 C.F. 07025071213
NOMINA
2 la dott.ssa Rosa Napolitano Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
l'Avv. Adolfo Coppola Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt.
125 co.3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 17.06.2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che,
3 in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
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