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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di TO, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 265/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”
PROMOSSA DA
(cod. fisc. ), nata a [...] M. (Francia) Parte_1 C.F._1
il 28.06.1967, ed elettivamente domiciliata a TO (KR), alla via T. Minniti, n. 61, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Adrianelli (cod. fisc. CodiceFiscale_2
pec: che la rappresenta e di- Email_1
fende, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
Attrice
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in TO, alla piazza della Resi- stenza, n. 1, presso il Palazzo comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Monica
Di NC (cod. fisc. pec: C.F._3 Email_2
rotone.it) dell'Avvocatura comunale, per deliberazione G.C. n.
[...] CP_1
108/2023 e mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
1 Conclusioni: Con ordinanza del 09.06.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., appli- cabile ratione temporis, è stata trattenuta in decisione.
FATTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, il esponendo: che in da- Controparte_1
ta 20.6.2022, alle ore 09,00 circa, in TO, mentre camminava all'interno del ci- mitero cittadino, all'atto di scendere una rampa di scale, cadeva rovinosamente a terra, per la presenza di liquido fangoso coperto da fogliame, procurandosi lesioni personali;
che, trasportata al P.S. dell'Ospedale di TO, le veniva diagnosticato
“trauma alle gambe ed ai piedi dx e sx”; che, successivamente, veniva sottoposta a cu- re e controlli, anche ospedalieri, fino alla valutazione di guarigione con postumi in data 19.09.2022; che la stessa si sottoponeva anche a visita del medico legale che accertava l'entità dei postumi;
che il Comune di TO non risarciva il danno subito, nonostante interlocuzioni stragiudiziali.
In ragione di ciò chiedeva, pertanto, all'intestato tribunale di accertare la re- sponsabilità esclusiva dell'ente convenuto per i fatti sopra descritti, rassegnando le conclusioni di seguito riportate:
«1) accertare che l'incidente occorso alla signora e per cui è causa si Parte_1
è verificato con le modalità e circostanze di tempo e luogo descritte in narrativa e, di conse- guenza, dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del Sin- Controparte_1 daco pro tempore in ordine alla produzione del sinistro;
2) per l'effetto condannare il al risarcimento del danno patri- Controparte_1 moniale e non patrimoniale subito dall'attrice medesima in conseguenza del sinistro nella misura di € 11.874,11, o in quella maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali
15% e gli oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
il quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto e
[...]
2 domandato, ed eccepiva che il sinistro in argomento era da ricondurre, esclusiva- mente, alla condotta negligente ed imprudente dell'attrice. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'avversaria domanda, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le moti- vazioni suindicate, per l'effetto riconoscere e dichiarare che nessuna responsabilità può es- sere addebitata al per l'incidente de quo;
Controparte_1
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra citate, rico- noscere e dichiarare ai sensi dell'art.1227 c.c. la concorrente responsabilità di parte attrice nell'accadimento del fatto per cui è causa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa».
3. - Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa, espletata la prova per testi ed acquisito il contributo tecnico del nominato c.t.u., è stata posta in decisio- ne, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito di note scritte ritualmente depositate dalle parti.
DIRITTO
I. - La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
I1. - L'atto di citazione descrive il fatto controverso ed indica le ragioni della ritenuta responsabilità dell'amministrazione convenuta, addebitando la relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie l'attrice deduce che il pregiudizio di cui chiede ristoro le sia derivato dalla cosa di proprietà dell' convenuto, avendo la stessa dichiara- CP_2
to di essere caduta nel cimitero comunale.
Ne consegue che questo giudicante ritiene di dover correttamente inqua- drare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c.
Ciò posto, deve preliminarmente premettersi che – allo stato della giuri- sprudenza – non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. non trovi applica- zione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, financo quando il bene pro- duttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pub- blica (cfr. Cass., 20.11.2009, n. 24529; Cass., 25.5.2010, n. 12695; Cass., 18.10.2011, n.
3 21508, Cass., 18.2.2014, n. 3793 a mente della quale “la responsabilità della P.A. ex art.
2051 c.c. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade aperte al pubblico transito in re- lazione ai sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinen- ze, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai condu- centi nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attra- verso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nes- so eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”).
La Corte di Cassazione ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione (in particolare nella sentenza Cass., 5.12.2008, n. 28811; ma si veda anche la già citata Cass., 25.5.2010, n. 12695 e Cass., 13.7.2011, n. 15375), specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia pre- scinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del me- ro rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresen- tato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella pro- duzione del danno.
Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella cu- stodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito (cfr. Cass.,
24.2.2014, n. 4277).
Nel caso in esame, risulta dimostrato a mezzo di prova orale che l'evento lesivo è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione, e costituita nello specifico da alcuni gradini, privi di corrimano e di strisce antiscivolo, della
4 rampa di scale del padiglione cimiteriale posto in prossimità della tomba del pa- dre della parte attrice che, nel giorno e nell'ora del sinistro, risultavano sdrucciole- voli a causa della presenza di liquido fangoso misto a fogliame, dovuto alla perdi- ta di acqua dallo scarico di una fontana, scarsamente visibile per l'insufficiente il- luminazione - nonostante l'ora mattutina - a causa della particolare ubicazione dei gradini (non raggiunti dalla luce solare), circostanza quest'ultima da ritenersi paci- fica, in quanto incontestata tra le parti oltre che confermata dai testi escussi.
Non è, quindi, fondata la contestazione del convenuto relativa alla CP_1 circostanza che la scala fosse visibilmente ricoperta da liquido fangoso e che, per- tanto, qualora l'attrice, gravata da un particolare onere di attenzione, avesse per- corso la scala nell'ampia parte restante, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato.
La situazione dello stato dei luoghi emergente dalle foto e la dinamica del sinistro indicata dall'attrice in citazione hanno, invero, trovato speculare conferma nelle deposizioni dei testi escussi nel corso della fase istruttoria, ovvero:
- della teste (madre dell'attrice) che si trovava, al momento Testimone_1
della caduta, in compagnia della sig.ra presso il cimitero comunale a Parte_1 visitare la tomba del padre defunto e che confermava integralmente la dinamica del sinistro;
- e della teste la quale descriveva in questa sede giudiziaria Testimone_2
il fatto per come riportato in citazione, confermando che sui gradini teatro del sini- stro non c'erano né le strisce antiscivolo, né i corrimano, oltre alla circostanza che gli stessi erano scarsamente illuminati;
soprattutto la evidenziava come Tes_2
da quei medesimi gradini, il giorno prima del sinistro, avesse rischiato di scivolare a propria volta, tanto da aver avvertito la necessità di segnalare il pericolo occorso
(“confermo che l'ho vista cadere, era con la mamma. Io ero sotto e stavo salendo, avevo fat- to la prima rampa ed ero nel primo pianerottolo. È scivolata perché era tutto bagnato e pie- no di foglie, è caduta in avanti, prima la testa è andata in avanti. I gradini erano bagnati tutti e ricoperti da fogliame. Io vado spesso lì e ho notato che da tempe erano in quelle con- dizioni;
giorni prima stavo scivolando anche io e l'ho segnalato. Non c'erano le strisce anti- scivolamento. Hanno messo il cartello di pericolo dopo un po' di tempo dall'evento, prima
5 non c'era”…. “Non c'era corrimano, ci sono dei muri ma non ci si può poggiare per scen- dere”…”confermo che c'era uno scarico rotto da cui scendeva l'acqua. Già da un mesetto era cosi;
i gradini erano sempre bagnati e scivolosi, non solo quando pioveva” (cfr. verbale udienza 12.11.2024 – dichiarazioni teste ). Tes_2
Stando così le cose, ovvero accertata la verificazione del fatto storico come narrato dall'attrice, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, l'amministrazione con- venuta avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe po- tuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe do- vuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass., 21.10.2005, n. 20359).
Ciò, però, non è avvenuto.
Ed infatti, non è emerso dall'istruttoria alcun elemento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità: la eventuale scarsa atten- zione prestata dall'attrice nello scendere i gradini non è sicuramente circostanza eccezionale ed imprevedibile, tenuto conto che lo stato degli stessi non era visibile né percepibile usando l'ordinaria diligenza ovvero quella dell'utente medio che compie la discesa dei gradini.
Può dunque ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando - sia con il deposito di documenti (cfr. documentazione medica alle- gata all'atto di citazione e documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi, ossia la scalinata del cimitero ove l'attrice dichiara di essere caduta) sia con l'espletata prova testimoniale - la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
al contempo, si reputa che la condotta di parte attrice non sia stata sufficiente, di per sé considerata, ad interrompere il nesso causale né ad integrare l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato.
Invero, l'esame delle fotografie allegate in atti conferma le circostanze de- dotte in citazione;
inoltre risulta dimostrato che la presenza d'acqua sui gradini non fosse adeguatamente segnalata;
del pari, osservando le fotografie, si nota che non vi fosse nemmeno un corrimano cui appoggiarsi per salire e scendere la scali-
6 nata in [...], tenuto altresì conto della scarsa illuminazione dei gradini.
Il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito trova, infine, con- ferma nella documentazione medica allegata agli atti, in quanto, come affermato dal CTU nominato, le cui indicazioni e conclusioni questo giudice sostanzialmente condivide perché immuni da vizi logici e fondate su un approfondito esame della documentazione agli atti (oltre che non contestate dalle parti), sussiste nesso cau- sale tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro (“All'esame obiettivo in corso di visita medica si apprezza limitazione funzionale dei movimenti di flesso- estensione di articolazione tibio-tarsica destra con Rom ridotti di circa 1/4 ed edema peri- malleolare esterno, dolore evocato alla digitopressione dell'area traumatica. Le lesioni ripor- tate dalla signora risultano essere compatibili con la dinamica dell'infortunio Parte_1 così come è stata denunciata: esiste pertanto nesso di causalità”).
Alla luce delle sopra descritte risultanze probatorie, si ritiene dunque pro- vato che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili alla caduta sulla sca- linata sita nel cimitero di TO, causata dalla presenza di liquido fangoso e fo- gliame.
II. – In relazione al quantum del risarcimento, con riferimento al danno non patrimoniale, l'ausiliario del giudice ha stimato un periodo di inabilità tempora- nea assoluta di giorni 15 ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 35, con postumi permanenti incidenti nella misura del 2% sulla complessiva integrità psicofisica della vittima.
Orbene, all'interno del perimetro dei danni non patrimoniali, la Suprema
Corte ha più volte chiarito che:
“Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribu- zione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costi- tuisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni perso- nali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno mo- rale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componen- te del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza
7 fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello
c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cass. Sez.
U, Sent. n. 26972/2008).
In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può es- sere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto ano- male, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili se- condo l' "id quod plerumque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna persona- lizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conse- guenza della lesione del diritto alla salute (Cass. civ. sez. III, n.23469/2018; vedi anche Cass. civ. sez. III, n.24473/2020).
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata a richiedere un risarcimento auto- nomo per il danno esistenziale, motivando genericamente la sua richiesta, senza specifiche allegazioni e, comunque, detta richiesta è rimasta sfornita di prova, dato che non sono emersi a suo carico “alterazioni della personalità” o un “radicale sconvolgimento dell'esistenza” ovvero conseguenze dannose anomale, eccezionali e peculiari tali da imporre una ulteriore personalizzazione del danno biologico.
Nulla sul punto può essere, quindi, riconosciuto.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, la somma dovuta all'attrice ammonta ad € 842,70 (per l'invalidità totale) ed € 983,15 (per l'invalidità tempora- nea al 50%) in moneta attuale.
Tenendo conto che al momento della causazione del danno Parte_1
aveva 55 anni, la somma dovuta a titolo di danno permanente da lesione
8 all'integrità psicofisica ammonta ad € 1.642,60 in moneta attuale.
In conclusione a titolo di danno non patrimoniale spetta all'attrice la com- plessiva somma di € 3.468,45.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, co- me detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attrice non possono essere riconosciuti gli interessi “compen- sativi” in quanto la stessa non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lu- cro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamen- to dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., 24.10.2007 n. 22347,
25.10.2003 n. 12452, 28.7.2005 n. 15823, 12.2.2008 n.3268, 12.2.2010 n. 3355).
Quanto alla richiesta di risarcimento delle spese mediche sostenute, queste ultime sono ampiamente documentate e ritenute congrue dallo stesso c.t.u. e si calcolano nella misura di € 675,81, oltre interessi come per legge dalla data dei sin- goli esborsi a quella di effettivo pagamento.
III. Le spese processuali, che si liquidano nel dispositivo ex dm. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, seguono il principio della soccombenza in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all'importo liquidato a titolo ri- sarcitorio. I compensi sono liquidati ai valori medi di tariffa per lo scaglione di ri- ferimento, opportunamente ridotti tenuto conto dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, decisamente più basso di quello richiesto e della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Analogamente, per i compensi liquidati al c.t.u., che devono essere posti a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sulla domanda propo- sta da (cod. fisc. ), nata a [...] M. (Fran- Parte_1 C.F._1 cia) il 28.06.1967, con atto di citazione ritualmente notificato, contro il CP_1
9 TO (cod. fisc. , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. P.IVA_1
(R.G. n. 265/2023), contrariis rejectis:
1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna il al pagamento, in favore dell'attrice e a tito- Controparte_1
lo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 3.815,30 in moneta attuale, oltre interessi da calcolarsi al tasso legale dalla sentenza si- no all'effettivo pagamento;
3. condanna il al pagamento, in favore di e a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 675,81, oltre a rivalutazione ed interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data dei singoli esborsi e sino all'effettivo pagamento;
4. condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in € 2.550,00 (oltre rimborso forf. del 15%, IVA e CPA come per legge), da liquidarsi diretta- mente in favore dell'avv. Ferdinando Adrianelli, dichiaratasi anticipatario;
5. pone definitivamente a carico del il compenso liquidato in corso di CP_1 causa in favore del c.t.u.
Così deciso in TO, l'11 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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