Art. 27. (Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica). 1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli accertamenti ed i controlli medico-legali sulle malattie e sulla idoneita' fisica del proprio personale, si avvalgono delle unita' sanitarie locali ovvero di medici fiduciari scelti tra i liberi professionisti. Le prestazioni del medico fiduciario, ivi comprese quelle contemplate dal comma 2, costituiscono svolgimento di attivita' libero-professionale incompatibile con il rapporto di impiego nell'ambito universitario o in quello del servizio sanitario nazionale, nonche' con l'effettuazione di attivita' convenzionata quale medico di medicina generale.
2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono istituire posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari di cui al comma 1.
3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psicotecnici previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unita' sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati, previa stipula di apposite convenzioni.
Nota all'art. 27:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono istituire posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari di cui al comma 1.
3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psicotecnici previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unita' sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati, previa stipula di apposite convenzioni.
Nota all'art. 27:
Parte di provvedimento in formato grafico