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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1101/2024 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (p. VA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, incorporante le società (p. VA Controparte_1
) (p. VA ) e P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(p. VA ), e cessionaria della società CP_3 P.IVA_4 [...]
(p. VA ), rappresentata e Controparte_4 P.IVA_5
difesa dall'Avvocato Marco Antonio Dal Ben, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza alla Contrà Porti 38
APPELLANTE
contro
: società (p. VA ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_6
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Vianello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano alla Via Benvenuto
Cellini 1
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1210/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 27 maggio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1210/2024 pubblicata in data 27 maggio 2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria vantata da Controparte_6
(oggi nei confronti delle attrici è integralmente infondata in CP_7
fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati dalle attrici e in particolare perché a fronte della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalle attrici nulla è dovuto a controparte.
Condannare alla restituzione di tutte le somme che le CP_5
appellanti hanno medio tempore versato in adempimento della sentenza di I grado come da allegata contabile di bonifico.
Condannare controparte al pagamento delle spese di causa del giudizio di I
e di quelle del giudizio di II grado.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'avverso appello in quanto infondato.
In riforma dell'impugnata sentenza 1210/22 del Tribunale di Verona dichiarare il difetto di legittimazione delle attrici diverse da Parte_1
(quale incorporante anche di ) nonché condannare
[...] Controparte_2
quest'ultima società al pagamento dei canoni dovuti per la componente amministrativo contabile del software ed il servizio Arkottica come indicato in apposito paragrafo od in quel diverso importo entro l'ammontare massimo di Euro 26.000,00 (intendendosi il residuo importo rinunciato).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2021 le società
[...]
Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
e agendo Controparte_3 Parte_2
congiuntamente tra loro, hanno evocato al giudizio del Tribunale di Verona la società esponendo che in data 23 maggio 2018 la società Controparte_6
aveva stipulato con la convenuta Controparte_4
un contratto per la fornitura in modalità (acronimo di “software as CP_8
a service”) di un sistema informatico per la gestione della complessiva sua organizzazione d'impresa, al fine di sostituire i diversi programmi informatici precedentemente in uso presso le varie componenti aziendali delle società facenti capo all'unico gruppo Sinico, soggiungendo che a quel contratto erano succedute due integrazioni in data 31 agosto 2018 e 12 novembre 2018.
Hanno poi dedotto le attrici che, essendo intervenuta la cessione del ramo d'azienda dalla società alla società Controparte_4 era stato ceduto anche il rapporto contrattuale in essere Controparte_2
con la società alla quale era stata data comunicazione in data 19 CP_6
dicembre 2018, e che all'inizio dell'anno 2020 le società Controparte_2
e avevano attribuito l'usufrutto delle rispettive loro Controparte_1
aziende alla società Parte_3
Hanno ancora riferito che, pur avendo esse attrici comunicato alla società
tutti i dati di esercizio delle rispettive loro attività d'impresa al CP_6
fine dell'inserimento nel programma informatico da quella fornito, solo la società aveva potuto utilizzarlo per la gestione Parte_1
dell'amministrazione e per il controllo delle movimentazioni del magazzino, mentre le restanti società del gruppo avevano potuto servirsene per le sole componenti contabile ed amministrativa non essendo riuscita la fornitrice ad attivarne l'utilizzo per le esigenze delle parte produttiva, operativa e commerciale, il che aveva comportato per ciascuna di esse disagi nella gestione dei rispettivi magazzini e difficoltà nella pianificazione produttiva con l'effetto del determinarsi di gravi disagi nei rapporti sia con i fornitori che con la clientela, e ciò sebbene fossero stati regolarmente pagati alla convenuta i periodici corrispettivi pattuiti e le fossero stati rivolti numerosi solleciti per risolvere i malfunzionamenti.
Hanno altresì allegato che, non essendo stata rimediata l'inefficienza del programma informatico, avevano rivolto alla convenuta formale contestazione di inadempimento preavvertendola che non avrebbero effettuato ulteriori pagamenti, e che, a seguito di tale iniziativa, la società
a far tempo dal 27 marzo 2020 aveva disabilitato l'accesso al CP_6
programma impedendo il recupero dei dati aziendali di loro pertinenza, per la qual cosa esse avevano proposto al Tribunale di Verona ricorso per provvedimento d'urgenza, accolto con decreto inaudita altera parte contenente ordine alla fornitrice di consentire l'immediata disponibilità dei dati di proprietà delle ricorrenti, precisando inoltre che in ragione della mancata ottemperanza al provvedimento avevano dovuto proporre ulteriore ricorso per la sua attuazione e che nell'ambito del procedimento che ne era seguito il Tribunale aveva disposto procedersi ad una consulenza tecnica d'ufficio per individuare in concreto le modalità di estrazione dei dati, all'esito del cui deposito era stata emessa l'ordinanza del 5 ottobre 2020 di ordine alla società di consentire alle ricorrenti di estrarre i dati di CP_6
loro proprietà mediante rilascio d'una licenza temporanea di accesso al sistema.
Sugli antefatti così sunteggiati le attrici hanno allegato il loro interesse all'accertamento negativo della sussistenza del residuo credito rivendicato dalla società , fondandosi il loro rifiuto di pagamento sulla CP_6
sollevata eccezione di inadempimento, ed hanno chiesto dichiararsi l'infondatezza della detta pretesa dell'ammontare di € 99.424,70 nonché la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che derivanti dal pregiudizio all'immagine commerciale, e subordinatamente disporre la compensazione tra le contrapposte creditorie.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda in ogni sua formulazione ed a tal fine ha dettagliatamente descritto sia le pattuizioni contrattuali intercorse che le caratteristiche del programma informatico fornito alle società attrici e le modalità di estensione del suo utilizzo;
ha poi precisato che ciascuna delle società del gruppo aveva avanzato CP_2 specifiche richieste talvolta tra loro confliggenti;
ha altresì riportato gli ampliamenti della fornitura via via succedutisi nonché le attività prestate per la formazione del personale dipendente delle varie società, per attuare le varie modifiche richiestele, nonché elencato le attività svolte per dare corso al trasferimento dei dati aziendali recuperandoli dai programmi preesistenti;
ha inoltre descritto le problematiche insorte a partire da quando le era stato richiesto, dal responsabile unico delle società , di anticipare rispetto CP_9
ai tempi programmati la definitiva messa in uso dei programmi informatici, culminate nel rifiuto di quegli di constatare in contraddittorio la piena funzionalità dei programmi gestionali a fronte del quale la società CP_6
aveva paventato l'interruzione del servizio.
Sotto altro aspetto la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle società diverse dalla in quanto Parte_4
uniche contraenti legittimate, nonché ha eccepito la decadenza e la prescrizione di qualsivoglia richiesta di garanzia rivoltale.
Quanto al merito della domanda la convenuta ne ha eccepito l'infondatezza sostenendo che i problemi verificatisi in occasione del trasferimento dei dati aziendali erano addebitabili sia al ritardo con cui le erano stati forniti che ai succedutisi mutamenti di ragione sociale delle varie società del gruppo
Sinico, ribadendo di contro la fondatezza della sua creditoria della quale ha specificato l'ammontare a titolo di corrispettivo per i servizi resi e non pagati chiedendo pronunciarsi la relativa condanna.
Il Tribunale, dopo avere infruttuosamente tentato la conciliazione delle parti anche formulando loro una proposta ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile, ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse nonché disponendo procedersi ad una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'avvenuta completa installazione del software in conformità alle pattuizioni portate dal contratto del 23 maggio
2018 e dalle successive integrazioni del 31 agosto 2018 e del 12 novembre
2018, e se il programma fosse attivo e funzionante verificando se vi fossero difetti di funzionamento degli applicativi gestionali nella migrazione dei dati dell'anagrafica di magazzino e conseguentemente nella migrazione di quelli dei gestionali di produzione, acquisti, vendite dal precedente al nuovo programma, accertando ulteriormente l'eventuale presenza nel programma di moduli o personalizzazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle oggetto di contratto.
All'udienza del 19 ottobre 2023 il difensore della convenuta ha dichiarato che la società era stata incorporata dalla società Controparte_6 CP_5
mentre il difensore delle attrici ha chiesto che il consulente fosse
[...]
chiamato a rendere chiarimenti;
il Tribunale, ritenuta la causa pronta per essere decisa, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale, concessi ed usufruiti dalle parti i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, ha trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2024 il Tribunale ha deciso la causa pronunciando il parziale accoglimento delle contrapposte domande e ponendo a carico delle società attrici e Controparte_2 [...]
l'obbligo di corrispondere alla società convenuta la Parte_1
complessiva somma di € 42.780,66 oltre gli oneri fiscali, integralmente compensando tra le parti le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto appello la società – Parte_1
dichiarando di aver incorporato, tra le altre, la società e Controparte_2
di essere cessionaria della società – Controparte_4
chiedendone la riforma mediante accoglimento integrale delle sue originarie domande.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha CP_5
svolto impugnazione incidentale chiedendo la parziale riforma della decisione mediante accoglimento della domanda di condanna della società
al pagamento dei canoni dovuti per la componente Parte_1
amministrativo contabile del software ed il servizio Arkottica contenendone l'ammontare nella misura di € 26.000,00 dichiarando di rinunciare al restante, e riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di talune delle società del gruppo . CP_2
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1218,
1362 e seguenti, 1460 e 2697 del codice civile ed agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto dovuti gli importi per la componente amministrativa e contabile del programma informatico e del servizio denominato “akrottica”, scaturita dall'errata valutazione delle risultanze di prova, con correlato vizio di contraddittorietà motivazionale.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale prevedeva l'installazione e l'attivazione di un programma gestionale relativo a tutte le funzioni aziendali sicché era errato ritenere che rispetto alla componente amministrativo contabile del programma ed al servizio “akrottica” non erano state sollevate contestazioni e dunque che il relativo canone fosse dovuto, laddove il Tribunale avrebbe invece dovuto ravvisare che il mancato funzionamento globale del sistema informatico in ogni sua singola componente avrebbe configurato l'inadempimento della fornitrice senza possibilità di esigere alcun corrispettivo per i singoli ambiti applicativi.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
A smentita della tesi d'appello depone la circostanza, di chiara evidenza documentale, secondo cui con il documento contrattuale riportante l'accordo del 23 maggio 2018 le parti previdero la fornitura d'un programma di gestione dedicato unicamente alla parte amministrativa senza indicare, neppure quale oggetto di eventuale futura implementazione, i restanti settori di attività della cliente tanto in riferimento al ciclo produttivo che a quello commerciale.
Ulteriormente va rilevato che neppure le successive forniture possono dirsi collegate (tranne che per l'identità soggettiva dei contraenti) sia tra loro che all'iniziale rapporto contrattuale del maggio 2018, non cogliendosi in alcuno dei relativi documenti contrattuali (non a caso si tratta di due distinte stipulazioni) alcuno scopo comune ed in continuità con quello precedente.
Dalle considerazioni testè svolte deve dunque ritenersi che nella vicenda di specie siano intercorsi distinti rapporti d'obbligo, aventi ad oggetto prestazioni tra loro certamente similari (trattandosi pur sempre di servizi informatici), connotati ciascuno da piena autonomia rispetto ai restanti senza che possa fondatamente sostenersi la sussistenza d'un collegamento di risultato e dunque che l'inesatto adempimento del fornitore nel rendere la prestazione prevista da uno dei contratti possa riverberare i suoi effetti sui restanti.
- Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo d'impugnazione principale con il quale l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.
Ha sostenuto la società appellante che il Tribunale, tenuto conto del fatto che erano stati corrisposti alla fornitrice i canoni per quei servizi informatici risultati non fruibili, avrebbe dovuto dare corso alla compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto preteso dalla società fornitrice.
La tesi, pur concettualmente sostenibile, sconta però il suo limite di accoglibilità allorché si consideri che non consta che le allora attrici abbiano tempestivamente formulato una specifica domanda di restituzione del corrispettivo pagato a fronte di prestazioni non ricevute, essendosi invece limitate a richiedere, senza quantificare, il risarcimento dei danni scaturiti dai disagi provocati alla normale attività d'impresa.
- Parimenti infondato è il terzo motivo con il quale l'appellante principale ha denunciato la violazione delle norme di cui agli articoli 91 e 92 del codice di rito assumendo che il Tribunale, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non avrebbe ascritto l'integrale soccombenza alla convenuta in ragione del suo, pur accertato, inadempimento.
Osserva la Corte che il Tribunale, nel bilanciare l'esito decisionale delle contrapposte petizioni di condanna, ha correttamente attribuito la pari soccombenza alle parti tenuto conto del dichiarato rigetto delle domande delle attrici e del solo marginale accoglimento di quella riconvenzionale.
- L'appellante incidentale ha criticato la decisione nella parte in cui il
Tribunale nulla aveva espressamente statuito quanto alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società, allora attrici, diverse dalla sollecitando Controparte_10
pertanto la modifica sul punto.
La Corte rileva l'inammissibilità del motivo difettando un interesse attuale e concreto alla riforma, interesse sul quale, sintomaticamente, l'appellante incidentale nulla ha dedotto limitandosi ad un criptico, quanto imprecisato, richiamo al riverbero che si avrebbe sulla liquidazione delle spese di lite che, come si è appena detto trattando il terzo motivo di appello principale, non è però suscettibile di decisione diversa da quella presa dal Tribunale.
- A giudizio della Corte è altrettanto inammissibile il secondo motivo con il quale l'appellante incidentale ha riproposto l'eccezione di decadenza per non essere intervenuta alcuna denuncia nel termine di otto giorni ovvero in quello di sessanta giorni (intuibilmente evocando, pur senza indicarle, le norme dell'articolo1495 ovvero dell'articolo 1667 del codice civile), in quanto del tutto privo di specificità rispetto alle ragioni sottese alla decisione impugnata.
Quanto invece alla eccezione di prescrizione è inammissibile la sua stessa modalità di proposizione riferendosi in termini del tutto generici a “…tutte quelle attività ormai risalenti…” (così testualmente nell'esposizione del motivo) senza alcuna possibilità di corretta individuazione né delle prestazioni né delle relative epoche di insorgenza.
- Con l'ultimo dei tre motivi l'appellante incidentale ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento dei canoni residui.
Ad illustrazione del motivo l'appellante incidentale ha ampiamente riportato le pattuizioni contrattuali inerenti gli adempimenti connessi alla migrazione dei dati dal preesistente programma informatico nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, concludendo per la riforma.
La censura, ad avviso della Corte, non ha fondamento.
In primo luogo basti osservare che il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva della domanda di pagamento di cui si discorre sulla considerazione del fatto che detta domanda è stata proposta per la prima volta nel contesto della comparsa conclusionale, il che la rende insanabilmente inammissibile in ragione della sua tardività: rispetto al riportato assunto motivazionale non consta alcuno spunto critico da parte dell'appellante incidentale, il che, di per sé solo, comporterebbe la conferma della statuizione sul punto per l'inammissibilità della doglianza.
Con il medesimo motivo, ma sotto altro profilo, l'appellante ha sostenuto che la decisione sarebbe errata avendola il Tribunale fondata sulla ritenuta risoluzione per fatti concludenti del contratto e ciò sebbene alcuna delle parti l'avesse domandata.
Osserva la Corte che nella vicenda di specie, tenuto conto del rispettivo contegno contrattuale delle parti, nonché del fatto che non consta prova che i servizi di cui l'appellante incidentale ha rivendicato il pagamento fossero stati effettivamente resi e fruiti, può dirsi configurato il mutuo recesso delle parti dal contratto, ciò in definitiva comportando la conferma della decisione adottata dal precedente giudicante.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione principale quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, considerato il rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all'articolo
92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l'appellante principale che quella incidentale vanno dichiarate tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1210/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 27 maggio 2024, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenute al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello. Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Traisci
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1101/2024 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (p. VA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, incorporante le società (p. VA Controparte_1
) (p. VA ) e P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(p. VA ), e cessionaria della società CP_3 P.IVA_4 [...]
(p. VA ), rappresentata e Controparte_4 P.IVA_5
difesa dall'Avvocato Marco Antonio Dal Ben, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza alla Contrà Porti 38
APPELLANTE
contro
: società (p. VA ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_6
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Vianello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano alla Via Benvenuto
Cellini 1
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1210/2024 del
Tribunale di Verona, depositata in data 27 maggio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1210/2024 pubblicata in data 27 maggio 2024 pronunciata dal Tribunale di Verona, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria vantata da Controparte_6
(oggi nei confronti delle attrici è integralmente infondata in CP_7
fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati dalle attrici e in particolare perché a fronte della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalle attrici nulla è dovuto a controparte.
Condannare alla restituzione di tutte le somme che le CP_5
appellanti hanno medio tempore versato in adempimento della sentenza di I grado come da allegata contabile di bonifico.
Condannare controparte al pagamento delle spese di causa del giudizio di I
e di quelle del giudizio di II grado.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'avverso appello in quanto infondato.
In riforma dell'impugnata sentenza 1210/22 del Tribunale di Verona dichiarare il difetto di legittimazione delle attrici diverse da Parte_1
(quale incorporante anche di ) nonché condannare
[...] Controparte_2
quest'ultima società al pagamento dei canoni dovuti per la componente amministrativo contabile del software ed il servizio Arkottica come indicato in apposito paragrafo od in quel diverso importo entro l'ammontare massimo di Euro 26.000,00 (intendendosi il residuo importo rinunciato).
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2021 le società
[...]
Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
e agendo Controparte_3 Parte_2
congiuntamente tra loro, hanno evocato al giudizio del Tribunale di Verona la società esponendo che in data 23 maggio 2018 la società Controparte_6
aveva stipulato con la convenuta Controparte_4
un contratto per la fornitura in modalità (acronimo di “software as CP_8
a service”) di un sistema informatico per la gestione della complessiva sua organizzazione d'impresa, al fine di sostituire i diversi programmi informatici precedentemente in uso presso le varie componenti aziendali delle società facenti capo all'unico gruppo Sinico, soggiungendo che a quel contratto erano succedute due integrazioni in data 31 agosto 2018 e 12 novembre 2018.
Hanno poi dedotto le attrici che, essendo intervenuta la cessione del ramo d'azienda dalla società alla società Controparte_4 era stato ceduto anche il rapporto contrattuale in essere Controparte_2
con la società alla quale era stata data comunicazione in data 19 CP_6
dicembre 2018, e che all'inizio dell'anno 2020 le società Controparte_2
e avevano attribuito l'usufrutto delle rispettive loro Controparte_1
aziende alla società Parte_3
Hanno ancora riferito che, pur avendo esse attrici comunicato alla società
tutti i dati di esercizio delle rispettive loro attività d'impresa al CP_6
fine dell'inserimento nel programma informatico da quella fornito, solo la società aveva potuto utilizzarlo per la gestione Parte_1
dell'amministrazione e per il controllo delle movimentazioni del magazzino, mentre le restanti società del gruppo avevano potuto servirsene per le sole componenti contabile ed amministrativa non essendo riuscita la fornitrice ad attivarne l'utilizzo per le esigenze delle parte produttiva, operativa e commerciale, il che aveva comportato per ciascuna di esse disagi nella gestione dei rispettivi magazzini e difficoltà nella pianificazione produttiva con l'effetto del determinarsi di gravi disagi nei rapporti sia con i fornitori che con la clientela, e ciò sebbene fossero stati regolarmente pagati alla convenuta i periodici corrispettivi pattuiti e le fossero stati rivolti numerosi solleciti per risolvere i malfunzionamenti.
Hanno altresì allegato che, non essendo stata rimediata l'inefficienza del programma informatico, avevano rivolto alla convenuta formale contestazione di inadempimento preavvertendola che non avrebbero effettuato ulteriori pagamenti, e che, a seguito di tale iniziativa, la società
a far tempo dal 27 marzo 2020 aveva disabilitato l'accesso al CP_6
programma impedendo il recupero dei dati aziendali di loro pertinenza, per la qual cosa esse avevano proposto al Tribunale di Verona ricorso per provvedimento d'urgenza, accolto con decreto inaudita altera parte contenente ordine alla fornitrice di consentire l'immediata disponibilità dei dati di proprietà delle ricorrenti, precisando inoltre che in ragione della mancata ottemperanza al provvedimento avevano dovuto proporre ulteriore ricorso per la sua attuazione e che nell'ambito del procedimento che ne era seguito il Tribunale aveva disposto procedersi ad una consulenza tecnica d'ufficio per individuare in concreto le modalità di estrazione dei dati, all'esito del cui deposito era stata emessa l'ordinanza del 5 ottobre 2020 di ordine alla società di consentire alle ricorrenti di estrarre i dati di CP_6
loro proprietà mediante rilascio d'una licenza temporanea di accesso al sistema.
Sugli antefatti così sunteggiati le attrici hanno allegato il loro interesse all'accertamento negativo della sussistenza del residuo credito rivendicato dalla società , fondandosi il loro rifiuto di pagamento sulla CP_6
sollevata eccezione di inadempimento, ed hanno chiesto dichiararsi l'infondatezza della detta pretesa dell'ammontare di € 99.424,70 nonché la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che derivanti dal pregiudizio all'immagine commerciale, e subordinatamente disporre la compensazione tra le contrapposte creditorie.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda in ogni sua formulazione ed a tal fine ha dettagliatamente descritto sia le pattuizioni contrattuali intercorse che le caratteristiche del programma informatico fornito alle società attrici e le modalità di estensione del suo utilizzo;
ha poi precisato che ciascuna delle società del gruppo aveva avanzato CP_2 specifiche richieste talvolta tra loro confliggenti;
ha altresì riportato gli ampliamenti della fornitura via via succedutisi nonché le attività prestate per la formazione del personale dipendente delle varie società, per attuare le varie modifiche richiestele, nonché elencato le attività svolte per dare corso al trasferimento dei dati aziendali recuperandoli dai programmi preesistenti;
ha inoltre descritto le problematiche insorte a partire da quando le era stato richiesto, dal responsabile unico delle società , di anticipare rispetto CP_9
ai tempi programmati la definitiva messa in uso dei programmi informatici, culminate nel rifiuto di quegli di constatare in contraddittorio la piena funzionalità dei programmi gestionali a fronte del quale la società CP_6
aveva paventato l'interruzione del servizio.
Sotto altro aspetto la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle società diverse dalla in quanto Parte_4
uniche contraenti legittimate, nonché ha eccepito la decadenza e la prescrizione di qualsivoglia richiesta di garanzia rivoltale.
Quanto al merito della domanda la convenuta ne ha eccepito l'infondatezza sostenendo che i problemi verificatisi in occasione del trasferimento dei dati aziendali erano addebitabili sia al ritardo con cui le erano stati forniti che ai succedutisi mutamenti di ragione sociale delle varie società del gruppo
Sinico, ribadendo di contro la fondatezza della sua creditoria della quale ha specificato l'ammontare a titolo di corrispettivo per i servizi resi e non pagati chiedendo pronunciarsi la relativa condanna.
Il Tribunale, dopo avere infruttuosamente tentato la conciliazione delle parti anche formulando loro una proposta ai sensi dell'articolo 185 bis del codice di procedura civile, ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse nonché disponendo procedersi ad una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'avvenuta completa installazione del software in conformità alle pattuizioni portate dal contratto del 23 maggio
2018 e dalle successive integrazioni del 31 agosto 2018 e del 12 novembre
2018, e se il programma fosse attivo e funzionante verificando se vi fossero difetti di funzionamento degli applicativi gestionali nella migrazione dei dati dell'anagrafica di magazzino e conseguentemente nella migrazione di quelli dei gestionali di produzione, acquisti, vendite dal precedente al nuovo programma, accertando ulteriormente l'eventuale presenza nel programma di moduli o personalizzazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle oggetto di contratto.
All'udienza del 19 ottobre 2023 il difensore della convenuta ha dichiarato che la società era stata incorporata dalla società Controparte_6 CP_5
mentre il difensore delle attrici ha chiesto che il consulente fosse
[...]
chiamato a rendere chiarimenti;
il Tribunale, ritenuta la causa pronta per essere decisa, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale, concessi ed usufruiti dalle parti i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, ha trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza pubblicata in data 27 maggio 2024 il Tribunale ha deciso la causa pronunciando il parziale accoglimento delle contrapposte domande e ponendo a carico delle società attrici e Controparte_2 [...]
l'obbligo di corrispondere alla società convenuta la Parte_1
complessiva somma di € 42.780,66 oltre gli oneri fiscali, integralmente compensando tra le parti le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto appello la società – Parte_1
dichiarando di aver incorporato, tra le altre, la società e Controparte_2
di essere cessionaria della società – Controparte_4
chiedendone la riforma mediante accoglimento integrale delle sue originarie domande.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha CP_5
svolto impugnazione incidentale chiedendo la parziale riforma della decisione mediante accoglimento della domanda di condanna della società
al pagamento dei canoni dovuti per la componente Parte_1
amministrativo contabile del software ed il servizio Arkottica contenendone l'ammontare nella misura di € 26.000,00 dichiarando di rinunciare al restante, e riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di talune delle società del gruppo . CP_2
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1218,
1362 e seguenti, 1460 e 2697 del codice civile ed agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto dovuti gli importi per la componente amministrativa e contabile del programma informatico e del servizio denominato “akrottica”, scaturita dall'errata valutazione delle risultanze di prova, con correlato vizio di contraddittorietà motivazionale.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale prevedeva l'installazione e l'attivazione di un programma gestionale relativo a tutte le funzioni aziendali sicché era errato ritenere che rispetto alla componente amministrativo contabile del programma ed al servizio “akrottica” non erano state sollevate contestazioni e dunque che il relativo canone fosse dovuto, laddove il Tribunale avrebbe invece dovuto ravvisare che il mancato funzionamento globale del sistema informatico in ogni sua singola componente avrebbe configurato l'inadempimento della fornitrice senza possibilità di esigere alcun corrispettivo per i singoli ambiti applicativi.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
A smentita della tesi d'appello depone la circostanza, di chiara evidenza documentale, secondo cui con il documento contrattuale riportante l'accordo del 23 maggio 2018 le parti previdero la fornitura d'un programma di gestione dedicato unicamente alla parte amministrativa senza indicare, neppure quale oggetto di eventuale futura implementazione, i restanti settori di attività della cliente tanto in riferimento al ciclo produttivo che a quello commerciale.
Ulteriormente va rilevato che neppure le successive forniture possono dirsi collegate (tranne che per l'identità soggettiva dei contraenti) sia tra loro che all'iniziale rapporto contrattuale del maggio 2018, non cogliendosi in alcuno dei relativi documenti contrattuali (non a caso si tratta di due distinte stipulazioni) alcuno scopo comune ed in continuità con quello precedente.
Dalle considerazioni testè svolte deve dunque ritenersi che nella vicenda di specie siano intercorsi distinti rapporti d'obbligo, aventi ad oggetto prestazioni tra loro certamente similari (trattandosi pur sempre di servizi informatici), connotati ciascuno da piena autonomia rispetto ai restanti senza che possa fondatamente sostenersi la sussistenza d'un collegamento di risultato e dunque che l'inesatto adempimento del fornitore nel rendere la prestazione prevista da uno dei contratti possa riverberare i suoi effetti sui restanti.
- Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo d'impugnazione principale con il quale l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile.
Ha sostenuto la società appellante che il Tribunale, tenuto conto del fatto che erano stati corrisposti alla fornitrice i canoni per quei servizi informatici risultati non fruibili, avrebbe dovuto dare corso alla compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto preteso dalla società fornitrice.
La tesi, pur concettualmente sostenibile, sconta però il suo limite di accoglibilità allorché si consideri che non consta che le allora attrici abbiano tempestivamente formulato una specifica domanda di restituzione del corrispettivo pagato a fronte di prestazioni non ricevute, essendosi invece limitate a richiedere, senza quantificare, il risarcimento dei danni scaturiti dai disagi provocati alla normale attività d'impresa.
- Parimenti infondato è il terzo motivo con il quale l'appellante principale ha denunciato la violazione delle norme di cui agli articoli 91 e 92 del codice di rito assumendo che il Tribunale, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non avrebbe ascritto l'integrale soccombenza alla convenuta in ragione del suo, pur accertato, inadempimento.
Osserva la Corte che il Tribunale, nel bilanciare l'esito decisionale delle contrapposte petizioni di condanna, ha correttamente attribuito la pari soccombenza alle parti tenuto conto del dichiarato rigetto delle domande delle attrici e del solo marginale accoglimento di quella riconvenzionale.
- L'appellante incidentale ha criticato la decisione nella parte in cui il
Tribunale nulla aveva espressamente statuito quanto alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società, allora attrici, diverse dalla sollecitando Controparte_10
pertanto la modifica sul punto.
La Corte rileva l'inammissibilità del motivo difettando un interesse attuale e concreto alla riforma, interesse sul quale, sintomaticamente, l'appellante incidentale nulla ha dedotto limitandosi ad un criptico, quanto imprecisato, richiamo al riverbero che si avrebbe sulla liquidazione delle spese di lite che, come si è appena detto trattando il terzo motivo di appello principale, non è però suscettibile di decisione diversa da quella presa dal Tribunale.
- A giudizio della Corte è altrettanto inammissibile il secondo motivo con il quale l'appellante incidentale ha riproposto l'eccezione di decadenza per non essere intervenuta alcuna denuncia nel termine di otto giorni ovvero in quello di sessanta giorni (intuibilmente evocando, pur senza indicarle, le norme dell'articolo1495 ovvero dell'articolo 1667 del codice civile), in quanto del tutto privo di specificità rispetto alle ragioni sottese alla decisione impugnata.
Quanto invece alla eccezione di prescrizione è inammissibile la sua stessa modalità di proposizione riferendosi in termini del tutto generici a “…tutte quelle attività ormai risalenti…” (così testualmente nell'esposizione del motivo) senza alcuna possibilità di corretta individuazione né delle prestazioni né delle relative epoche di insorgenza.
- Con l'ultimo dei tre motivi l'appellante incidentale ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento dei canoni residui.
Ad illustrazione del motivo l'appellante incidentale ha ampiamente riportato le pattuizioni contrattuali inerenti gli adempimenti connessi alla migrazione dei dati dal preesistente programma informatico nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, concludendo per la riforma.
La censura, ad avviso della Corte, non ha fondamento.
In primo luogo basti osservare che il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva della domanda di pagamento di cui si discorre sulla considerazione del fatto che detta domanda è stata proposta per la prima volta nel contesto della comparsa conclusionale, il che la rende insanabilmente inammissibile in ragione della sua tardività: rispetto al riportato assunto motivazionale non consta alcuno spunto critico da parte dell'appellante incidentale, il che, di per sé solo, comporterebbe la conferma della statuizione sul punto per l'inammissibilità della doglianza.
Con il medesimo motivo, ma sotto altro profilo, l'appellante ha sostenuto che la decisione sarebbe errata avendola il Tribunale fondata sulla ritenuta risoluzione per fatti concludenti del contratto e ciò sebbene alcuna delle parti l'avesse domandata.
Osserva la Corte che nella vicenda di specie, tenuto conto del rispettivo contegno contrattuale delle parti, nonché del fatto che non consta prova che i servizi di cui l'appellante incidentale ha rivendicato il pagamento fossero stati effettivamente resi e fruiti, può dirsi configurato il mutuo recesso delle parti dal contratto, ciò in definitiva comportando la conferma della decisione adottata dal precedente giudicante.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione principale quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, considerato il rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all'articolo
92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l'appellante principale che quella incidentale vanno dichiarate tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1210/2024 del Tribunale di Verona, depositata in data 27 maggio 2024, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e conferma per l'effetto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale tenute al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello. Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Traisci
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni