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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 3376/2025 R.G.
All'udienza del 23.12.2025, alle ore 9.00, davanti al Giudice dott.ssa IA NI, chiamata la causa promossa da
Parte_1 Contro Pt
Palermo, Controparte_1 sono compari: per l'attore, l'avv. Daniela Cinà, in sostituzione dell'avv. Gabriele Messina Vitrano;
per il convenuto, l'avv. Giovanni Vacirca, in sostituzione dell'avv. Rosario La Nave.
Il Giudice, preliminarmente, chiede chiarimenti alle parti in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente, il quale allega una intervenuta transazione, senza tuttavia depositarla.
Le parti congiuntamente dichiarano che è intervenuta transazione a mezzo scambio pec dei rispettivi procuratori sul quantum del decreto ingiuntivo.
Concordano, altresì, nella dichiarazione di cessata materia tra le parti ma non nella compensazione delle spese.
Chiede anche chiarimenti alle parti in ordine alla definitività o meo del D.I. n. 7777/2024 reso dal Giudice di Pace di
Palermo posto a base dell'atto di precetto. Sul punto le parti dichiarano che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Indi i procuratori delle parti dopo avere discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti, chiedono che venga decisa, rinunciando alla lettura del dispositivo. E il Giudice, in accoglimento, pone la causa in decisione si ritira in camera di consiglio.
IA NI G.O.T.
1 Alle ore 17.45, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA NI - G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA NI, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa il 23 dicembre 2025, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gabriele Messina Vitrano (domicilio digitale: , che lo Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
ATTORE
E
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore l. r. pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosario La Nave
(domicilio digitale: , Email_2
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 17.3.2025, il sig. , nel convenire in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo Controparte_3 il “ ”] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 7.3.2025, in rinnovazione di un precedente CP_1 atto di precetto notificato (a dire del ) il 28.10.2024 unitamente al decreto al D.I. n. 7777/2024 reso il CP_1 18.10.2024 dal Giudice di Pace di Palermo nel proced. n. 20699/2024 R.G., con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 3.723,54 (a titolo di oneri condominiali spese del monitorio e del precetto) concludendo perché, previa sospensione del titolo posto a base del precetto venisse ritenuta e dichiarata non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente adduceva di non avere avuto notizia del decreto ingiuntivo in quanto notificato il 28.10.2024 presso un indirizzo diverso dalla sua residenza, con l'effetto che il decreto ingiuntivo andava considerato inesistente e il precetto azionato senza il fondamento di un titolo esecutivo.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 30.7.2025, il eccepiva l'incompetenza per valore CP_1 del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Palermo e nel merito contestava l'opposizione adducendo che a seguito della notifica del precetto in rinnovazione del 7.3.2025, dall'opponente prodotto, l'atto aveva raggiunto comunque lo scopo e quest'ultimo aveva potuto compiutamente esercitare la difesa.
1.3.- La causa, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, era rinviata per discussione all'udienza del
23.12.2025, nel corso della quale le parti, dopo avere dato atto che avverso il D.I. n. 7777/2024 del Giudice di Pace di
Palermo non era stata proposta opposizione, chiedevano concordemente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. E su tali conclusioni la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2 2.- Merito.
In conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che in effetti può dirsi integrata la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Con riferimento al regolamento delle spese processuali, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione integrale. Da una parte, invero, deve ritenersi che a seguito dell'avvenuto deposito in giudizio dell'atto di precetto in rinnovazione notificato il 7.3.2025, l'atto giudiziario abbia raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c, tanto più laddove si consideri che l'opponente ha potuto esercitare in modo compiuto la propria difesa e avanzare (addirittura) doglianze relative al titolo esecutivo, riservate peraltro al giudice ex art. 645 c.p.c. e non a quello dell'opposizione al precetto. Dall'altra parte, la cessazione della materia del contendere è intervenuta successivamente alla proposizione dell'opposizione, e ha riguardato il merito del credito oggetto dell'ingiunzione, che di conseguenza non è stato contestato nel merito. Pertanto, anche il comportamento complessivo tenuto da ambo le parti, successivamente alla proposizione del giudizio, induce a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Palermo, li 23.12.2025.
IA NI – CP_4
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SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 3376/2025 R.G.
All'udienza del 23.12.2025, alle ore 9.00, davanti al Giudice dott.ssa IA NI, chiamata la causa promossa da
Parte_1 Contro Pt
Palermo, Controparte_1 sono compari: per l'attore, l'avv. Daniela Cinà, in sostituzione dell'avv. Gabriele Messina Vitrano;
per il convenuto, l'avv. Giovanni Vacirca, in sostituzione dell'avv. Rosario La Nave.
Il Giudice, preliminarmente, chiede chiarimenti alle parti in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente, il quale allega una intervenuta transazione, senza tuttavia depositarla.
Le parti congiuntamente dichiarano che è intervenuta transazione a mezzo scambio pec dei rispettivi procuratori sul quantum del decreto ingiuntivo.
Concordano, altresì, nella dichiarazione di cessata materia tra le parti ma non nella compensazione delle spese.
Chiede anche chiarimenti alle parti in ordine alla definitività o meo del D.I. n. 7777/2024 reso dal Giudice di Pace di
Palermo posto a base dell'atto di precetto. Sul punto le parti dichiarano che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione.
Indi i procuratori delle parti dopo avere discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti, chiedono che venga decisa, rinunciando alla lettura del dispositivo. E il Giudice, in accoglimento, pone la causa in decisione si ritira in camera di consiglio.
IA NI G.O.T.
1 Alle ore 17.45, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA NI - G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA NI, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa il 23 dicembre 2025, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.”
TRA
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gabriele Messina Vitrano (domicilio digitale: , che lo Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
ATTORE
E
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore l. r. pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosario La Nave
(domicilio digitale: , Email_2
CONVENUTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 17.3.2025, il sig. , nel convenire in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo Controparte_3 il “ ”] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 7.3.2025, in rinnovazione di un precedente CP_1 atto di precetto notificato (a dire del ) il 28.10.2024 unitamente al decreto al D.I. n. 7777/2024 reso il CP_1 18.10.2024 dal Giudice di Pace di Palermo nel proced. n. 20699/2024 R.G., con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 3.723,54 (a titolo di oneri condominiali spese del monitorio e del precetto) concludendo perché, previa sospensione del titolo posto a base del precetto venisse ritenuta e dichiarata non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente adduceva di non avere avuto notizia del decreto ingiuntivo in quanto notificato il 28.10.2024 presso un indirizzo diverso dalla sua residenza, con l'effetto che il decreto ingiuntivo andava considerato inesistente e il precetto azionato senza il fondamento di un titolo esecutivo.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 30.7.2025, il eccepiva l'incompetenza per valore CP_1 del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Palermo e nel merito contestava l'opposizione adducendo che a seguito della notifica del precetto in rinnovazione del 7.3.2025, dall'opponente prodotto, l'atto aveva raggiunto comunque lo scopo e quest'ultimo aveva potuto compiutamente esercitare la difesa.
1.3.- La causa, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, era rinviata per discussione all'udienza del
23.12.2025, nel corso della quale le parti, dopo avere dato atto che avverso il D.I. n. 7777/2024 del Giudice di Pace di
Palermo non era stata proposta opposizione, chiedevano concordemente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza virtuale. E su tali conclusioni la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2 2.- Merito.
In conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che in effetti può dirsi integrata la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003; Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Con riferimento al regolamento delle spese processuali, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione integrale. Da una parte, invero, deve ritenersi che a seguito dell'avvenuto deposito in giudizio dell'atto di precetto in rinnovazione notificato il 7.3.2025, l'atto giudiziario abbia raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c, tanto più laddove si consideri che l'opponente ha potuto esercitare in modo compiuto la propria difesa e avanzare (addirittura) doglianze relative al titolo esecutivo, riservate peraltro al giudice ex art. 645 c.p.c. e non a quello dell'opposizione al precetto. Dall'altra parte, la cessazione della materia del contendere è intervenuta successivamente alla proposizione dell'opposizione, e ha riguardato il merito del credito oggetto dell'ingiunzione, che di conseguenza non è stato contestato nel merito. Pertanto, anche il comportamento complessivo tenuto da ambo le parti, successivamente alla proposizione del giudizio, induce a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Palermo, li 23.12.2025.
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