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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1542/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1542/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 13.00 il Giudice, dott. RE GO, dà atto che:
Per l'Avv. BENETTI MATTEO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. SILINGARDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
RE GO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 41121 Parte_1 P.IVA_1
MODENA ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. BENETTI MATTEO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123 CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. SILINGARDI GIOVANNI;
CP_1
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, , premettendo di aver ricevuto Parte_1 comunicazione del 21 aprile 2023 con cui la Camera di Commercio di la informava dell'avvio CP_1 del procedimento d'ufficio per la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane a fronte della comunicazione INPS del 8 marzo 2023, con cui si rilevava il superamento dei limiti dimensionali di cui alla l. 443/85, cancellazione per effetto della quale le sarebbe stata richiesta dall' la CP_1 regolarizzazione dei premi asseritamente dovuti per il periodo dal 2018 al 2023, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di “Accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della pretesa dell' resistente così come quantificato ed indicato nell'avviso bonario del 23 agosto 2024 (doc. CP_2
7) inerente premi asseritamente dovuti per errata iscrizione dell'impresa nel c.d. Albo Artigiano per i periodi di competenza precedenti al mese di giugno 2023 od al diverso termine che emergerà in giudizio. pagina 2 di 5 Per l'effetto dichiarare come non dovute le somme quantificate con il medesimo provvedimento impugnato o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
In particolare, ha eccepito la violazione di quanto previsto dalla legge n. 88 del 9 marzo 1989, giacché
l'INPS e l' non avrebbero mai notificato alcun provvedimento di modifica dell'inquadramento, CP_1 nonché la violazione della l. 335/1995, al cui articolo 3, VIII comma, si dispone che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come non sia in contestazione il superamento dei limiti dimensionali di cui alla l. 443/85 e, dunque, la correttezza del provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
Il thema decidendum concerne la decorrenza degli effetti del provvedimento a fini contributivi, ricordandosi che ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, “la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto (INPS) ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali …” e che, pertanto,
l'operato dell'INPS si riverbera quoad effectum anche nei confronti dell' . CP_1
Tanto premesso, va ricordato che l'art. 3, comma 8 della l. 335/95, per la parte che qui viene in rilievo, prevede che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti pagina 3 di 5 inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma.
Fa eccezione a tale generale principio di irretroattività l'ipotesi in cui vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte. Tale ultima condotta è però del tutto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento nel D.L. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del 1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e disciplina le conseguenze della relativa violazione (con una sanzione amministrativa), ma non determina la retrodatazione dell'inquadramento.
In altri termini, data la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale, va esclusa la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi (cfr.
Cass. sez. L, n. 14257 del 24/05/2019; n. 3460 del 13/02/2018; n. 4521 del 1/03/2006; Cass. 5541/2021).
Se dunque – come nel caso di specie - le pretese contributive rivendicate nel verbale non discendono dal riscontro di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, deve farsi applicazione della regola generale di irretroattività della riclassificazione, potendosi in linea di principio pretendere la sola contribuzione relativa a periodi successivi alla notifica del verbale di accertamento.
Pertanto, la variazione può operare a fini previdenziali e, per quanto concerne la presente controversia, ai fini del versamento dei premi assicurativi , a decorrere da maggio 2023 (cfr. punto 7 ricorso). CP_1
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per pagina 4 di 5 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 6115,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara l'illegittimità della pretesa dell' , così come quantificata nell'avviso bonario del CP_1
23 agosto 2024, per la parte maturata antecedentemente al mese di maggio 2023;
2. Dichiara dovute da all' le somme di cui all'avviso bonario di cui al capo Parte_1 CP_1
1) limitatamente al periodo decorrente dal mese di maggio 2023;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 6115,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE GO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1542/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 13.00 il Giudice, dott. RE GO, dà atto che:
Per l'Avv. BENETTI MATTEO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. SILINGARDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
RE GO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. RE GO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1542/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in RUA DEL MURO 60 41121 Parte_1 P.IVA_1
MODENA ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. BENETTI MATTEO
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123 CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. SILINGARDI GIOVANNI;
CP_1
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, , premettendo di aver ricevuto Parte_1 comunicazione del 21 aprile 2023 con cui la Camera di Commercio di la informava dell'avvio CP_1 del procedimento d'ufficio per la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane a fronte della comunicazione INPS del 8 marzo 2023, con cui si rilevava il superamento dei limiti dimensionali di cui alla l. 443/85, cancellazione per effetto della quale le sarebbe stata richiesta dall' la CP_1 regolarizzazione dei premi asseritamente dovuti per il periodo dal 2018 al 2023, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di “Accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della pretesa dell' resistente così come quantificato ed indicato nell'avviso bonario del 23 agosto 2024 (doc. CP_2
7) inerente premi asseritamente dovuti per errata iscrizione dell'impresa nel c.d. Albo Artigiano per i periodi di competenza precedenti al mese di giugno 2023 od al diverso termine che emergerà in giudizio. pagina 2 di 5 Per l'effetto dichiarare come non dovute le somme quantificate con il medesimo provvedimento impugnato o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
In particolare, ha eccepito la violazione di quanto previsto dalla legge n. 88 del 9 marzo 1989, giacché
l'INPS e l' non avrebbero mai notificato alcun provvedimento di modifica dell'inquadramento, CP_1 nonché la violazione della l. 335/1995, al cui articolo 3, VIII comma, si dispone che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come non sia in contestazione il superamento dei limiti dimensionali di cui alla l. 443/85 e, dunque, la correttezza del provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.
Il thema decidendum concerne la decorrenza degli effetti del provvedimento a fini contributivi, ricordandosi che ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, “la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto (INPS) ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali …” e che, pertanto,
l'operato dell'INPS si riverbera quoad effectum anche nei confronti dell' . CP_1
Tanto premesso, va ricordato che l'art. 3, comma 8 della l. 335/95, per la parte che qui viene in rilievo, prevede che “I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la disposizione in questione, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti pagina 3 di 5 inquadramenti operata dall' dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma.
Fa eccezione a tale generale principio di irretroattività l'ipotesi in cui vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte. Tale ultima condotta è però del tutto diversa dal comportamento omissivo intervenuto nel corso dell'attività del datore di lavoro, che trova una specifica sanzione nell'ordinamento nel D.L. n. 352 del 1978, art. 2, comma 1, convertito in L. n. 467 del 1978, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta e disciplina le conseguenze della relativa violazione (con una sanzione amministrativa), ma non determina la retrodatazione dell'inquadramento.
In altri termini, data la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale, va esclusa la sua applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi (cfr.
Cass. sez. L, n. 14257 del 24/05/2019; n. 3460 del 13/02/2018; n. 4521 del 1/03/2006; Cass. 5541/2021).
Se dunque – come nel caso di specie - le pretese contributive rivendicate nel verbale non discendono dal riscontro di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, deve farsi applicazione della regola generale di irretroattività della riclassificazione, potendosi in linea di principio pretendere la sola contribuzione relativa a periodi successivi alla notifica del verbale di accertamento.
Pertanto, la variazione può operare a fini previdenziali e, per quanto concerne la presente controversia, ai fini del versamento dei premi assicurativi , a decorrere da maggio 2023 (cfr. punto 7 ricorso). CP_1
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per pagina 4 di 5 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 6115,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara l'illegittimità della pretesa dell' , così come quantificata nell'avviso bonario del CP_1
23 agosto 2024, per la parte maturata antecedentemente al mese di maggio 2023;
2. Dichiara dovute da all' le somme di cui all'avviso bonario di cui al capo Parte_1 CP_1
1) limitatamente al periodo decorrente dal mese di maggio 2023;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1 di lite, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 6115,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
RE GO
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