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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3598/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Via Montello, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Lauri, n. 99, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Sandro De Martinis, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in , Viale dei Cedri, n. Controparte_2 Parte_1
51, presso lo studio dell'Avv. Marta Calzoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 28.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, l' Parte_2 ha convenuto in giudizio e rappresentando: CP_1 Controparte_2
- di aver ricevuto incarico di mediazione da , con decorrenza dal CP_1 Part 04.09.2020 al 30.04.2021, per la vendita dell'immobile di sua proprietà in 2
, Via del Sambuco, n. 21, con prezzo richiesto di Euro 199.000,00, per Pt_1 la provvigione pattuita di Euro 6.000,00, ovvero la quota del 3% del prezzo di vendita;
- di aver accompagnato, in data 15.09.2020, presso l'indicato immobile,
[...]
mettendolo in contatto con la venditrice;
CP_2
- che, successivamente alla scadenza del mandato, in data 08.03.2022,
[...]
e hanno concluso contratto di vendita CP_1 Controparte_2 dell'immobile, per l'importo complessivo di Euro 162.000,00;
- di aver, conseguentemente, maturato diritto alla provvigione per l'importo di Euro 5.929,00, comprensiva degli oneri di legge, sia nei confronti della parte venditrice, che nei confronti della parte acquirente.
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto la condanna di ciascuno dei convenuti al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro 5.929,00, a titolo di provvigione per l'opera di mediazione svolta. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di condannare i convenuti al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico di mediazione.
Con rispettiva comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la sussistenza dei presupposti per la CP_1 Controparte_2 maturazione del diritto del mediatore alla provvigione e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 28.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che sorge “il diritto del mediatore alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all'accordo: non si richiede, infatti, che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la messa in relazione delle parti abbia costituito l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto” (Cass. 15.09.2022, n. 27185, conf. Cass. 08.04.2022, n. 11443). Nel caso di specie, non è emerso il compimento da parte dell'agenzia attrice di messa in relazione tra la parte venditrice e la parte acquirente, suscettibile di rilevare come antecedente causale indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto di compravendita. 3
In primo luogo, secondo quanto dedotto dalla stessa agenzia attrice, l'incarico di mediazione conferito alla medesima da ha avuto durata dal 04.09.2020 CP_1 al 30.04.2021. Tuttavia, diversamente da quanto dedotto dall'agenzia attrice, la documentazione dalla medesima depositata riferisce la visita dell'immobile da parte di non Controparte_2 alla data del 15.09.2020, ma soltanto alla successiva data del 15.09.2021 (cfr. docc. 2 e 3, allegati alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Conseguentemente, viene in rilievo attività autonomamente effettuata dal mediatore in momento successivo rispetto alla data finale del termine di durata dell'incarico di mediazione, come indicato dalla stessa attrice. Neppure l'agenzia immobiliare ha in alcun modo dedotto la circostanza relativa alla proroga, ancorché tacita, del termine di durata dell'incarico di mediazione, circostanza che si porrebbe peraltro in contrasto con la stessa ricostruzione in fatto contenuta nei diversi scritti difensivi di parte attrice. Conseguentemente, non può ritenersi suscettibile di remunerazione secondo le previsioni contrattuali l'attività autonomamente svolta dal mediatore successivamente al termine di durata dell'incarico conferito.
In secondo luogo, non risulta documentata l'attività di messa in relazione tra le parti, che costituisce presupposto del diritto del mediatore alla provvigione, come indicato anche dall'art. 8 del contratto di mediazione in atti (cfr. doc. 1, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Onde soddisfare l'onere sulla stessa gravante e dare prova dell'attività di mediazione svolta, l'agenzia immobiliare attrice ha anzitutto depositato scheda di visita dell'immobile da parte di recante una sottoscrizione asseritamente Controparte_2 riconducibile al medesimo (cfr. doc. 2, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, il convenuto, nella prima difesa successiva, ha disconosciuto l'indicato documento, in quanto recante sottoscrizione non riconducibile al medesimo e radicalmente dissimile rispetto a sottoscrizione di certa autenticità dallo stesso apposta all'interno di atto pubblico. Sul punto, va rilevato che “ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto” (Cass. 01.07.2002, n. 9543, conf. Cass. 18.07.2024, n. 19850). Nel caso di specie, pur senza l'espressa menzione dell'istituto del disconoscimento, nondimeno è risultata inequivoca la contestazione della parte in ordine all'autenticità della scrittura privata prodotta dall'attrice, con specifico riguardo alla non riconducibilità della sottoscrizione apposta al convenuto. 4
A fronte del disconoscimento di tale scrittura, l'attrice non ha proposto istanza di verificazione, dovendo conseguentemente ritenersi la relativa documentazione priva di efficacia probatoria. Ulteriormente, deve ritenersi inidonea a dare prova della messa in relazione tra la parte venditrice e la parte acquirente il mero elenco dei soggetti contattati dall'agenzia immobiliare (cfr. doc. 3, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Infatti, in tale documento viene esclusivamente menzionata l'attività di mero contatto da parte dell'agenzia di plurimi soggetti inseriti in elenco, mentre la sola comunicazione indirizzata ad un potenziale acquirente non risulta idonea ad essere qualificata come attività di messa in relazione tra le parti, mancando ogni riferimento alla relazione instaurata tra il potenziale acquirente ed il potenziale venditore. Inoltre, la sola attività di contatto da parte dell'agenzia nei confronti di soggetti plurimi non consente di riscontrare la sussistenza di un rapporto causale rispetto alla successiva conclusione dell'affare, risultando a ciò inidonea la mera comunicazione inviata verso una serie di potenziali acquirenti inseriti in elenco. Infine, deve rilevarsi che le prove orali articolate dall'attrice in relazione all'attività di mediazione svolta sono risultate inammissibili, in quanto recanti riferimenti temporali non congruenti con la ricostruzione fattuale della stessa parte, genericamente formulati e relativi a circostanze documentali.
Da ultimo, deve essere esaminata la domanda subordinata di parte attrice, relativa al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico di mediazione conferito ed espletato. Anche tale domanda deve essere rigettata, non risultando documentata alcuna spesa sostenuta dal mediatore in relazione all'incarico di mediazione, né risultando sul punto articolata alcuna prova orale.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna dell'agenzia attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo 5
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa di parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate, ovvero della mancata prova dei fatti dedotti. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa, dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta
[...]
, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto Controparte_2 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 28.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3598/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Via Montello, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Daniele Di Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Lauri, n. 99, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Sandro De Martinis, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA e
, elettivamente domiciliato in , Viale dei Cedri, n. Controparte_2 Parte_1
51, presso lo studio dell'Avv. Marta Calzoletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 28.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, l' Parte_2 ha convenuto in giudizio e rappresentando: CP_1 Controparte_2
- di aver ricevuto incarico di mediazione da , con decorrenza dal CP_1 Part 04.09.2020 al 30.04.2021, per la vendita dell'immobile di sua proprietà in 2
, Via del Sambuco, n. 21, con prezzo richiesto di Euro 199.000,00, per Pt_1 la provvigione pattuita di Euro 6.000,00, ovvero la quota del 3% del prezzo di vendita;
- di aver accompagnato, in data 15.09.2020, presso l'indicato immobile,
[...]
mettendolo in contatto con la venditrice;
CP_2
- che, successivamente alla scadenza del mandato, in data 08.03.2022,
[...]
e hanno concluso contratto di vendita CP_1 Controparte_2 dell'immobile, per l'importo complessivo di Euro 162.000,00;
- di aver, conseguentemente, maturato diritto alla provvigione per l'importo di Euro 5.929,00, comprensiva degli oneri di legge, sia nei confronti della parte venditrice, che nei confronti della parte acquirente.
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto la condanna di ciascuno dei convenuti al pagamento in proprio favore dell'importo di Euro 5.929,00, a titolo di provvigione per l'opera di mediazione svolta. In via subordinata, l'attrice ha chiesto di condannare i convenuti al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico di mediazione.
Con rispettiva comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio
[...]
e contestando la sussistenza dei presupposti per la CP_1 Controparte_2 maturazione del diritto del mediatore alla provvigione e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 28.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate. Va premesso che sorge “il diritto del mediatore alla provvigione tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice nel senso che è stato il mediatore che pretende il compenso ad aver messo in relazione le parti poi addivenute all'accordo: non si richiede, infatti, che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, purché la messa in relazione delle parti abbia costituito l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto” (Cass. 15.09.2022, n. 27185, conf. Cass. 08.04.2022, n. 11443). Nel caso di specie, non è emerso il compimento da parte dell'agenzia attrice di messa in relazione tra la parte venditrice e la parte acquirente, suscettibile di rilevare come antecedente causale indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto di compravendita. 3
In primo luogo, secondo quanto dedotto dalla stessa agenzia attrice, l'incarico di mediazione conferito alla medesima da ha avuto durata dal 04.09.2020 CP_1 al 30.04.2021. Tuttavia, diversamente da quanto dedotto dall'agenzia attrice, la documentazione dalla medesima depositata riferisce la visita dell'immobile da parte di non Controparte_2 alla data del 15.09.2020, ma soltanto alla successiva data del 15.09.2021 (cfr. docc. 2 e 3, allegati alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Conseguentemente, viene in rilievo attività autonomamente effettuata dal mediatore in momento successivo rispetto alla data finale del termine di durata dell'incarico di mediazione, come indicato dalla stessa attrice. Neppure l'agenzia immobiliare ha in alcun modo dedotto la circostanza relativa alla proroga, ancorché tacita, del termine di durata dell'incarico di mediazione, circostanza che si porrebbe peraltro in contrasto con la stessa ricostruzione in fatto contenuta nei diversi scritti difensivi di parte attrice. Conseguentemente, non può ritenersi suscettibile di remunerazione secondo le previsioni contrattuali l'attività autonomamente svolta dal mediatore successivamente al termine di durata dell'incarico conferito.
In secondo luogo, non risulta documentata l'attività di messa in relazione tra le parti, che costituisce presupposto del diritto del mediatore alla provvigione, come indicato anche dall'art. 8 del contratto di mediazione in atti (cfr. doc. 1, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Onde soddisfare l'onere sulla stessa gravante e dare prova dell'attività di mediazione svolta, l'agenzia immobiliare attrice ha anzitutto depositato scheda di visita dell'immobile da parte di recante una sottoscrizione asseritamente Controparte_2 riconducibile al medesimo (cfr. doc. 2, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, il convenuto, nella prima difesa successiva, ha disconosciuto l'indicato documento, in quanto recante sottoscrizione non riconducibile al medesimo e radicalmente dissimile rispetto a sottoscrizione di certa autenticità dallo stesso apposta all'interno di atto pubblico. Sul punto, va rilevato che “ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto” (Cass. 01.07.2002, n. 9543, conf. Cass. 18.07.2024, n. 19850). Nel caso di specie, pur senza l'espressa menzione dell'istituto del disconoscimento, nondimeno è risultata inequivoca la contestazione della parte in ordine all'autenticità della scrittura privata prodotta dall'attrice, con specifico riguardo alla non riconducibilità della sottoscrizione apposta al convenuto. 4
A fronte del disconoscimento di tale scrittura, l'attrice non ha proposto istanza di verificazione, dovendo conseguentemente ritenersi la relativa documentazione priva di efficacia probatoria. Ulteriormente, deve ritenersi inidonea a dare prova della messa in relazione tra la parte venditrice e la parte acquirente il mero elenco dei soggetti contattati dall'agenzia immobiliare (cfr. doc. 3, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Infatti, in tale documento viene esclusivamente menzionata l'attività di mero contatto da parte dell'agenzia di plurimi soggetti inseriti in elenco, mentre la sola comunicazione indirizzata ad un potenziale acquirente non risulta idonea ad essere qualificata come attività di messa in relazione tra le parti, mancando ogni riferimento alla relazione instaurata tra il potenziale acquirente ed il potenziale venditore. Inoltre, la sola attività di contatto da parte dell'agenzia nei confronti di soggetti plurimi non consente di riscontrare la sussistenza di un rapporto causale rispetto alla successiva conclusione dell'affare, risultando a ciò inidonea la mera comunicazione inviata verso una serie di potenziali acquirenti inseriti in elenco. Infine, deve rilevarsi che le prove orali articolate dall'attrice in relazione all'attività di mediazione svolta sono risultate inammissibili, in quanto recanti riferimenti temporali non congruenti con la ricostruzione fattuale della stessa parte, genericamente formulati e relativi a circostanze documentali.
Da ultimo, deve essere esaminata la domanda subordinata di parte attrice, relativa al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico di mediazione conferito ed espletato. Anche tale domanda deve essere rigettata, non risultando documentata alcuna spesa sostenuta dal mediatore in relazione all'incarico di mediazione, né risultando sul punto articolata alcuna prova orale.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna dell'agenzia attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo 5
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa di parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate, ovvero della mancata prova dei fatti dedotti. Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa, dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del difensore della convenuta
[...]
, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto Controparte_2 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 28.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli