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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 370/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 09 dicembre 2024 e promossa
D A
c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAZZARA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. PICCIONE ANTONELLA RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario il 26 giugno 2010 in Messina, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2010 al n° 265 parte II serie A, esponevano che dal matrimonio sono nate due figlie il 09 luglio 2006 e Persona_1 Per_2
il 16 agosto 2012; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi
[...] avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c. e chiedevano che la separazione fosse omologata a dette condizioni. Nel ricorso le parti chiedevano che, una volta omologato l'accordo, il giudizio proseguisse per la pronunzia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni ivi concordate.
Successivamente, tra le parti veniva pronunciata separazione consensuale giusta sentenza non definitiva del Tribunale di Messina emessa in data 07 maggio 2024. Il giudizio proseguiva per la domanda di divorzio.
Le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione della presenza in udienza davanti al giudice delegato, insistevano nell'accoglimento della domanda, rinunciavano alla presenza in udienza e chiedevano che fosse dichiarato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 È provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto sentenza non definitiva del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 05/02/2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 26 giugno 2010 fra e alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto Parte_1 CP_1 depositato in data 05/02/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 370/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 09 dicembre 2024 e promossa
D A
c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAZZARA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. PICCIONE ANTONELLA RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/02/2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario il 26 giugno 2010 in Messina, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2010 al n° 265 parte II serie A, esponevano che dal matrimonio sono nate due figlie il 09 luglio 2006 e Persona_1 Per_2
il 16 agosto 2012; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi
[...] avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c. e chiedevano che la separazione fosse omologata a dette condizioni. Nel ricorso le parti chiedevano che, una volta omologato l'accordo, il giudizio proseguisse per la pronunzia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni ivi concordate.
Successivamente, tra le parti veniva pronunciata separazione consensuale giusta sentenza non definitiva del Tribunale di Messina emessa in data 07 maggio 2024. Il giudizio proseguiva per la domanda di divorzio.
Le parti, con note di trattazione scritta in sostituzione della presenza in udienza davanti al giudice delegato, insistevano nell'accoglimento della domanda, rinunciavano alla presenza in udienza e chiedevano che fosse dichiarato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 È provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto sentenza non definitiva del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 05/02/2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 26 giugno 2010 fra e alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto Parte_1 CP_1 depositato in data 05/02/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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