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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 102 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.to Parte_1 raffaella Perrupato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Atena Lucana, alla via Maglianiello II, n.6;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar Persona_1
, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
[...]
Pretoria, n.263 presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS.
APPELLATO
OGGETTO: Liquidazione spese giudizio di primo grado - Appello avverso la sentenza n. 317/2023 del 21 dicembre 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Lagonegro.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del presente giudizio e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingere l'appello come proposto con vittoria delle spese del grado stante la palese temetarietà dell'appello” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.317/2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lagonegro dichiarava inammissibile la domanda finalizzata alla reiscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola e non dovute le somme richieste in ripetizione dall' . CP_1
Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice, rilevato che le domande di reiscrizione erano già state accolte con due sentenze del 2015, passate in giudicato, dichiarava inammissibile le reiiterate domenbde di reiscrizione per gli anni 2007 e 2008
e, quindi, non dovute in ripetizione le somme richieste dall' con due note del 22 CP_1
settembre 2011, a titolo di disoccupazione agricolae di indennità di malattia.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 7 luglio 2024, Parte_1
proponeva appello nei confronti dell' , ponendo in luce l'errore in cui ero incorso CP_1
il primo giudice nell'aver disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi di reciproca sococmbenza come affermata dal primo giudice.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 1° febbraio 2024.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio depositando memoria difensiva e, a CP_1
sua volta, concludendo come in atti.
2 All'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Nel caso in esame, si è verificata una soccombenza reciproca, avendo il primo giudice dichiarato inammissibile la domanda di reiscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchio di rilevamento della manodopera agricola per gli anni dal 2003 al 2007 per l'esistenza di precedenti giudicati formatisi nel
2015.
Stante l'intervenuto accoglimento in altri giudizi delle domande di reiscrizione, il primo giudice ha, conseguentemente, dichiarato non dovute in restituzione le somme percepite dalla stessa ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di indennità di malattia.
E' importante, a questo punto sottolineare, che le note di indebito fatte pervenire dall' alla risalgono entrambe al 22 settembre 2011 e, quindi, in epoca CP_1 Parte_1
precedente all'accoglimento dei due giudizi di reiscrizione Nn.210/2009 e 73/2010 definiti con le sentenze, passate in giudicato, Nn.33/2015 e 322/2015.
Non può, quindi, essere fondatamente negata la sussistenza della reciproca soccombenza, dovendosi, così, precisare che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e le determinazioni delle quote in cui le spese legali devono eventalmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.
n.14459/2021).
Ancora, in termini generali, deve precisarsi che “In tema di spese giudiziali, le
"gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o
3 parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta) (Cass. N.23059/2018).
Quindi, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass.
N.23310/2017).
Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello va respinto.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate alla oggettiva difficoltà intepretativa in relazione alla ricorrenza del principio della soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 102 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 317/2023 del 21
[...]
dicembre 2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presnete grado del giudizio;
4 3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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