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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26682 /2022 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PIACENTE PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. BARSANTI RAOUL
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.8.2022, il ricorrente ha premesso: di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 14.8.2018 al 31.10.2020; che il rapporto di lavoro venne formalizzato solo in data 26.1.2019, con inquadramento nel IV livello per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco ed orario part time per 18h settimanali;
di aver in realtà svolto le mansioni di cuoco unico, corrispondenti all'inquadramento nel superiore III livello;
di aver osservato l'orario di lavoro 12/20 per sei giorni alla settimana con riposo variabile, senza tuttavia ricevere la retribuzione per il lavoro supplementare e straordinario svolto;
di non aver goduto di ferie retribuite;
di essere stato posto in cassa integrazione da marzo a maggio 2020 a causa del DPCM del 08.03.2020; di aver lavorato nel mese di giugno 2020 per 13 giorni e poi continuativamente da luglio 2020 ad ottobre 2020,
1 osservando l'orario dalle 12.00 alle 15.00 per 6 giorni alla settimana;
di non aver percepito il TFR.
Assumendo pertanto: l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dall'agosto
2018, il diritto all'inquadramento nel superiore III livello, il diritto a percepire la connessa retribuzione oltre a quella per il lavoro supplementare e straordinario svolto, l'indennità sostituiva delle ferie e le spettanze di fine rapporto;
indicata la retribuzione percepita;
ha chiesto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 19.628,45, giusti conteggi depositati unitamente al ricorso
Tardivamente costituitasi in giudizio la società ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro sin dall'agosto 2018 deducendo al riguardo che il ricorrente aveva sostenuto il colloquio a settembre 2018 e da tale data sino all'assunzione aveva occasionalmente svolto attività lavorativa allorquando necessario e sempre che il ricorrente fosse disponibile;
la società ha altresì negato che il ricorrente avesse mai svolto mansioni di cuoco unico, che erano invece state svolte da deducendo altresì che l'orario di lavoro Persona_1
osservato era dalle 12.00 alle 15.00. Sulla scorta di tali deduzioni, la società ha chiesto il rigetto del ricorso.
Emerge documentalmente che il ricorrente è stato formalmente assunto in data
28.1.2019 con inquadramento nel IV livello per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco ed orario part time per 18 h settimanali.
Dichiarata la decadenza di parte convenuta dalle istanze istruttorie, in considerazione della tardiva costituzione, si osserva che l'unico teste escusso, , Testimone_1
dipendente della convenuta dal dicembre 2017 “per circa nove mesi”, ha riferito che il ricorrente iniziò a lavorare dopo di lui, senza tuttavia sapere precisare nè il mese, nè dopo quanto tempo rispetto alla propria assunzione.
Precisato inoltre che il proprio orario di lavoro era dalle 10.00 alle 18.00, il teste ha dichiarato che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle 12.00 per circa circa 8 h, per sei giorni alla settimana.
Quanto alle mansioni, il teste ha poi riferito che nel turno del pranzo, quando lavoravano insieme in cucina, il ricorrente si occupava dei primi, mentre il teste dei secondi, precisando altresì che oltre a loro in cucina erano addetti un aiuto cuoco di nazionalità albanese, tale
AS, il lavapiatti AK, e il pizzaiolo OL, precisando infine che quando il suo
2 rapporto di lavoro cessò, in cucina rimasero solo il ricorrente ed il lavapiatti ed aiuto cuoco
AK.
Parte ricorrente ha poi rinunciato all'escussione degli altri testi indicati in ricorso.
Ebbene, ritiene il giudicante che tale unica testimonianza, in assenza di adeguati riscontri, non consenta di accertare con idonea certezza le allegazioni attoree, tenuto conto anche del fatto che, se è vero che il teste ha lavorato per 9 mesi a decorrere dal dicembre
2017 e secondo la prospettazione attorea il avrebbe iniziato a metà agosto, i due Parte_1 non avrebbero potuto lavorare insieme se non per pochissimi giorni.
La natura isolata di detta testimonianza riferita peraltro a pochissime giornate di lavoro insieme al ricorrente, non consente di accogliere la domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive connesse al superiore inquadramento, al maggiore orario di lavoro ed al periodo di rapporto in nero.
E' invece fondata la domanda avente ad oggetto le spettanze di fine rapporto, maturate in forza del rapporto di lavoro intercorso dal 26.1.2019 al 31.10.2020, tenuto conto che, a fronte dell'allegato inadempimento datoriale all'obbligo di corrisponderle, la società non ha provato il puntuale pagamento di quanto spettante.
Circa il quantum, i conteggi delle spettanze di fine rapporto depositati dal ricorrente in data 16.5.2025 risultano elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e dell'ammontare della retribuzione percepita, incontestatamente pari ad € 1.400,00 mensili e non sono stati specificatamente contestati dalla convenuta.
Sicchè escluso il quantum preteso a titolo di ferie e permessi non goduti, in assenza della prova dei relativi fatti costitutivi, deve condannarsi la società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2.888,23 a titolo di TFR e ratei 13^ e 14^ dell'anno
2020.
Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2.888,23 a titolo di TFR e ratei 13^ e 14^ dell'anno 2020, oltre interessi e rivalutazione dal 31.10.2020 al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
3 compensa fra le parti le spese di lite
Roma 5.6.2025
4
Il Giudice
F. R. Pucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 4.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 26682 /2022 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PIACENTE PAOLO
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. BARSANTI RAOUL
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.8.2022, il ricorrente ha premesso: di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 14.8.2018 al 31.10.2020; che il rapporto di lavoro venne formalizzato solo in data 26.1.2019, con inquadramento nel IV livello per lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco ed orario part time per 18h settimanali;
di aver in realtà svolto le mansioni di cuoco unico, corrispondenti all'inquadramento nel superiore III livello;
di aver osservato l'orario di lavoro 12/20 per sei giorni alla settimana con riposo variabile, senza tuttavia ricevere la retribuzione per il lavoro supplementare e straordinario svolto;
di non aver goduto di ferie retribuite;
di essere stato posto in cassa integrazione da marzo a maggio 2020 a causa del DPCM del 08.03.2020; di aver lavorato nel mese di giugno 2020 per 13 giorni e poi continuativamente da luglio 2020 ad ottobre 2020,
1 osservando l'orario dalle 12.00 alle 15.00 per 6 giorni alla settimana;
di non aver percepito il TFR.
Assumendo pertanto: l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dall'agosto
2018, il diritto all'inquadramento nel superiore III livello, il diritto a percepire la connessa retribuzione oltre a quella per il lavoro supplementare e straordinario svolto, l'indennità sostituiva delle ferie e le spettanze di fine rapporto;
indicata la retribuzione percepita;
ha chiesto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 19.628,45, giusti conteggi depositati unitamente al ricorso
Tardivamente costituitasi in giudizio la società ha negato l'esistenza del rapporto di lavoro sin dall'agosto 2018 deducendo al riguardo che il ricorrente aveva sostenuto il colloquio a settembre 2018 e da tale data sino all'assunzione aveva occasionalmente svolto attività lavorativa allorquando necessario e sempre che il ricorrente fosse disponibile;
la società ha altresì negato che il ricorrente avesse mai svolto mansioni di cuoco unico, che erano invece state svolte da deducendo altresì che l'orario di lavoro Persona_1
osservato era dalle 12.00 alle 15.00. Sulla scorta di tali deduzioni, la società ha chiesto il rigetto del ricorso.
Emerge documentalmente che il ricorrente è stato formalmente assunto in data
28.1.2019 con inquadramento nel IV livello per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cuoco ed orario part time per 18 h settimanali.
Dichiarata la decadenza di parte convenuta dalle istanze istruttorie, in considerazione della tardiva costituzione, si osserva che l'unico teste escusso, , Testimone_1
dipendente della convenuta dal dicembre 2017 “per circa nove mesi”, ha riferito che il ricorrente iniziò a lavorare dopo di lui, senza tuttavia sapere precisare nè il mese, nè dopo quanto tempo rispetto alla propria assunzione.
Precisato inoltre che il proprio orario di lavoro era dalle 10.00 alle 18.00, il teste ha dichiarato che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle 12.00 per circa circa 8 h, per sei giorni alla settimana.
Quanto alle mansioni, il teste ha poi riferito che nel turno del pranzo, quando lavoravano insieme in cucina, il ricorrente si occupava dei primi, mentre il teste dei secondi, precisando altresì che oltre a loro in cucina erano addetti un aiuto cuoco di nazionalità albanese, tale
AS, il lavapiatti AK, e il pizzaiolo OL, precisando infine che quando il suo
2 rapporto di lavoro cessò, in cucina rimasero solo il ricorrente ed il lavapiatti ed aiuto cuoco
AK.
Parte ricorrente ha poi rinunciato all'escussione degli altri testi indicati in ricorso.
Ebbene, ritiene il giudicante che tale unica testimonianza, in assenza di adeguati riscontri, non consenta di accertare con idonea certezza le allegazioni attoree, tenuto conto anche del fatto che, se è vero che il teste ha lavorato per 9 mesi a decorrere dal dicembre
2017 e secondo la prospettazione attorea il avrebbe iniziato a metà agosto, i due Parte_1 non avrebbero potuto lavorare insieme se non per pochissimi giorni.
La natura isolata di detta testimonianza riferita peraltro a pochissime giornate di lavoro insieme al ricorrente, non consente di accogliere la domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive connesse al superiore inquadramento, al maggiore orario di lavoro ed al periodo di rapporto in nero.
E' invece fondata la domanda avente ad oggetto le spettanze di fine rapporto, maturate in forza del rapporto di lavoro intercorso dal 26.1.2019 al 31.10.2020, tenuto conto che, a fronte dell'allegato inadempimento datoriale all'obbligo di corrisponderle, la società non ha provato il puntuale pagamento di quanto spettante.
Circa il quantum, i conteggi delle spettanze di fine rapporto depositati dal ricorrente in data 16.5.2025 risultano elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e dell'ammontare della retribuzione percepita, incontestatamente pari ad € 1.400,00 mensili e non sono stati specificatamente contestati dalla convenuta.
Sicchè escluso il quantum preteso a titolo di ferie e permessi non goduti, in assenza della prova dei relativi fatti costitutivi, deve condannarsi la società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2.888,23 a titolo di TFR e ratei 13^ e 14^ dell'anno
2020.
Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 2.888,23 a titolo di TFR e ratei 13^ e 14^ dell'anno 2020, oltre interessi e rivalutazione dal 31.10.2020 al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
3 compensa fra le parti le spese di lite
Roma 5.6.2025
4
Il Giudice
F. R. Pucci