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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 8670/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025, destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 8670/2021 RGAC pendente
TRA
(P.IVA ) con l'Avvocato Claudia Cento Parte_1 P.IVA_1
Attrice
1 CONTRO
(CF ) con l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Salzano
Convenuto
Nonché contro
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._1
Agostina Coglitore
Terzo Chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 24.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2021, la società conveniva in Parte_1
giudizio il sito in via Libertà nr 147. CP_1 CP_1
L'attrice esponeva che di essersi occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria per l'impianto di sollevamento – matricola n. PA 1655, n. fabbrica 1535, di tipo elettrico, di marca ito nel convenuto. CP_3 CP_1
In particolare, in data 24.01.2019, la società attrice inoltrava al il preventivo n. CP_1
06/G/2019 inerente la neceSAria sostituzione del gruppo argano-motore, del telaio in ferro, delle funi di trazione con le rispettive targhe regolamentari, nonché del rifacimento delle linee elettriche di alimentazione degli avvolgimenti del motore del gruppo argano e del freno, precisando che tali
2 opere si qualificavano come occorrenti all'elevatore in quanto mai sostituite dall'installazione in loco avvenuta negli anni '60.
Inoltre, in data 12.02.2019, l'attrice, comunicava il preventivo n. 16/G/2019 inerente la neceSAria sostituzione del quadro di manovra ai fini del compiuto funzionamento dell'impianto sito nel
Condominio.
In data 20.02.2019, i due preventivi (e quello relativo alla sostituzione del gruppo argano-motore e delle funi di trazione, e quello relativo alla sostituzione del quadro di manovra) venivano regolarmente sottoscritti per accettazione e conferma d'ordine dalla Dott.SA , con studio in CP_2 CP_2 CP_1 alla via Alcide de Gasperi, 53 (Studio ), n. q. di Amministratore Controparte_4 pro tempore del convenuto. CP_1
In data 18.04.2019 ed in data 29.04.2019 avveniva il pagamento da parte del delle prime rate CP_1 dei lavori preventivati.
Successivamente, in data 24.09.2019, la società attrice riceveva da parte del Condominio formale disdetta e risoluzione anticipata del contratto per l'asserito inadempimento dei lavori de quibus.
Pertanto, la società attrice richiedeva il pagamento della somma di euro 10.819,46 originatasi nel modo seguente: euro 363,58 per manutenzione effettuata dal 01.04.2019 al 30.09.2019; euro 127,20 per servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2019; euro 1.272,00 per penale contrattuale, come dall'art. 2, let. B;
euro 4.840,00 per il preventivo n. 16/G/2019 approvato il 20.02.2019; euro 4.216,68 per il preventivo
06/G/2019 approvato il 20.02.2019, già detratti gli acconti versati.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale di Palermo nel merito in via principale ritenere e dichiarare che il
, 90143 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: Controparte_5 CP_6
, ha arbitrariamente risolto l'incarico di manutenzione del 01.04.2017 con la in P.IVA_2 Parte_1 persona del l.r.p.t., con sede in via Sampolo, 220, P. IVA impedendo alla steSA di svolgere i CP_1 P.IVA_1
[... lavori straordinari richiesti e accettati e, conseguentemente, condannare il 90143 Controparte_5 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: al pagamento della complessiva somma pari CP_6 P.IVA_2 ad euro 10.819,46, come meglio dettagliata in parte motiva;
- sempre nel merito ritenere e dichiarare che il
[...]
, 90143 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: , è Controparte_5 CP_6 P.IVA_2 responsabile di una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 c.c. e, conseguentemente, condannare il in Controparte_7 persona dell'Amministratore pro tempore C.F. , al risarcimento dei danni nella misura che il Decidente P.IVA_2 dovesse ritenere equa, e comunque non inferiore ad euro 1.000,00. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il convenuto si costituiva regolarmente rilevando che l'attrice avrebbe adottato un comportamento negligente tanto da omettere la manutenzione straordinaria dell'impianto esponendo così i condomini a 3 seri rischi di incolumità personale e comunque, i preventivi, relativamente ai quali viene richiesto il pagamento, sarebbero stati accettati dal previo Amministratore Condominiale, dott.SA , Controparte_2 senza l'autorizzazione del Condominio.
Quindi, il Condominio concludeva VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare, - differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'udienza del 30.09.2021 autorizzando il
Condominio sito in , in persona del suo legale amministratore p.t., a chiamare in causa CP_1 Parte_2 ed in garanzia la Dott.SA nata a [...] [...], C.F. , ed Controparte_2 CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente in [...], al fine di essere garantito, manlevato e tenuto indenne dalla steSA;
- ritenere e dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
Nel merito, - rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa oltre che eccessive e sproporzionate;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile in capo al - ritenere CP_1
e dichiarare, pertanto, non dovuta dal alcuna somma richiesta da parte attrice;
Controparte_8
Nell'ipotesi e nei limiti in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico del Controparte_8
, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso ad essere garantito, manlevato e tenuto indenne dalla Dott.SA
[...]
nata a [...] [...], C.F. , ed ivi residente in [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Autonomia Siciliana n. 70, dal pagamento di ogni somma di denaro che il , sarà Controparte_8 costretto a pagare all'attrice a qualunque titolo
Con decreto del 13.09.2021 la prima udienza veniva differita, ex art 269 cpc, al 27.01.2022 per consentire al convenuto la chiamata in causa del terzo. CP_1
Si costituiva così la dott.SA , che contestava l'attribuzione di qualsivoglia forma di Controparte_2 responsabilità, visto che la scelta di non far eseguire i lavori all'attrice sarebbe da attribuirsi nuovo
Amministratore dott. . CP_9
Dunque, la dott.SA così concludeva la propria comparsa di costituzione “previa ogni declaratoria CP_2 del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare perchè infondate e comunque non provate nei neceSAri presupposti di fatto e di diritto le domande della Parte_1 nei confronti del difettandone il presupposto essenziale;
in via del
[...] Controparte_10 tutto subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere anche parzialmente accolte le domande nei confronti del
escludere ogni responsabilità e manleva da parte del chiamato in causa. CP_1
All'udienza del 27.01.2022, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava per l'ammissione delle richieste di prova al 04.07.2022.
4 All'udienza del 04.07.2022, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e si rinviava per l'espletamento al 02.03.2023.
La successiva udienza del 02.03.2023 era differita al 17.07.2023 e quindi al 26.10.2023.
All'udienza del 26.10.2023 veniva reso l'interrogatorio formale del dott. , quale CP_11
Amministratore del convenuto. CP_1
All'udienza del 19.02.2024 veniva escusso il testimone Testimone_1
Alla successiva udienza del 18.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al
06.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP, che, con decreto del
03.02.2025 anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta nei limiti che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno ricostruire alcuni aspetti del rapporto contrattuale così come sono emersi dall'istruttoria svoltasi e soprattutto dalla produzione documentale delle parti.
Orbene, in data 01.04.2017, è stato sottoscritto tra la società ed il Parte_1 CP_1
convenuto il “conferimento di ordine di manutenzione per impianti di sollevamento”.
Ebbene, all'art. 2b) del citato contratto si legge “in caso di nostro recesso o risoluzione anticipata per nostra richiesta e/o colpa in ragione del danno arrecatoVi l'importo trimestrale del canone vi sarà riconosciuto come dovuto
a titolo di penale e vi sarà quindi corrisposto sino alla scadenza naturale del contratto cui prefiSAta”
5 E' altresì pacifico altresì che il Condominio, con comunicazione del 24.09.2019, a firma dell'Avvocato Francesco Raja, abbia formalizzato la risoluzione anticipata del contratto di manutenzione dell'ascensore.
Pertanto, deve ritenersi dovuta dal all'attrice, stante l'incontestabile risoluzione CP_1
anticipata del contratto, la somma di euro 1.272,00 ai sensi del sopra indicato art 2b) del contratto.
Inoltre, devono ritenersi dovute le somme di euro 363,58 per la manutenzione effettuata dal
01.04.2019 al 30.09.2019 e di euro 127,20 per il servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2019: tali richieste, oltre a trovare fondamento nel contratto che sino al 30.09.2019 aveva efficacia tra le parti, non sono state oggetto di specifica contestazione né da parte del convenuto né del terzo e dunque devono ritenersi dovute.
Discorso più articolato deve compiersi per la domanda relativa alla somma di euro 4.840,00 per il preventivo nr. 16/G/2019 approvato il 20.02.2019, ed all'importo di euro 4.216,18 per il preventivo 06/G/2019 approvato il 20.02.2019.
Orbene, il preventivo 16/G/2019 aveva ad oggetto “SOSTITUZIONE QUADRO DI
MANOVRA, LINEE RIGIDE ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE, VANO DI
CORSA” ed il preventivo 6/G/2019 aveva ad oggetto “SOSTITUZIONE: GRUPPO ARGANO-
MOTORE; QUADRETTO INTERRUTTORI LOCALE ARGANO;
ILLUMINAZIONE
LOCALE ARGANO”.
Orbene, è incontestabile, anzi ammesso dalla steSA parte attrice, che i lavori preventivati non siano stati mai eseguiti.
Dunque, parte attrice richiede il riconoscimento dell'importo dei lavori non compiuti, e ciò perché il mancato compimento dei medesimi sarebbe connesso alla risoluzione anticipata dal contratto da parte del Condominio avvenuta in data 24.09.2019.
Tale richiesta deve essere disattesa per due ordini di ragioni.
6 In primis, è assolutamente pacifico, per quanto sopra esposto, che in caso di risoluzione anticipata, il danno arrecato è stato già quantificato dalle parti nell'art. 2 b) del contratto di manutenzione ovvero l'importo trimestrale del canone vi sarà riconosciuto come dovuto a titolo di penale e vi sarà quindi corrisposto sino alla scadenza naturale del contratto cui prefiSAta” (ossia l'importo di euro 1.272,00).
L'addebito dell'ulteriore somma portata dai preventivi sarebbe contrario alla lettera del contratto che indica nella quantificazione di cui all'art. 2b) il danno in caso di risoluzione anticipata, da intendersi neceSAriamente omnicomprensivo, stante l'assenza di qualsivoglia specificazione.
Inoltre, non può ascriversi al “la piena abusività delle condotta…contraria ad ogni preminente CP_1
canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto”, come si legge a pagina 7 dell'atto di citazione.
Infatti, come indicato dalla steSA attrice, il convenuto, in data 18.04.2019, provvedeva CP_1
a corrispondere la prima rata concordata ed, in data 29.04.2019, la seconda, mentre la società attrice aveva sottoscritto l'ordine dell'argano- motore solo in data 02.04.2019: dunque, il pagamento delle due rate da parte del è stato molto prossimo all'ordine stesso: tale circostanza pertanto CP_1
non può certamente essere sintomatica ( come preteso dall'attrice) di un comportamento scorretto da parte del convenuto. CP_1
Né può ascriversi ritenersi contraria alle disposizioni contrattuali, la verifica straordinaria effettuata sull'impianto dalla società in data 19.09.2019, ossia ad oltre cinque mesi dal pagamento CP_12
della prima rata da parte del in favore dell'attrice, per i lavori preventivati ma mai CP_1
iniziati.
Come si evince dal verbale redatto appunto dall' ai sensi del DPR 162/99 art 13 comma CP_12
2, l'impianto presentava segni di decadimento delle funi, tanto che la verifica straordinaria dava esito negativo, così da disporne la chiusura.
7 Quindi, la richiesta da parte del Condominio dell'intervento dell è da considerarsi un CP_12
atto che l'Amministratore dott. ha ritenuto correttamente neceSArio ed urgente onde CP_9
preservare l'incolumità degli stessi condomini.
E' pur vero, come esposto dall'attrice, che nel corso della verifica straordinaria effettuata dall' fosse presente la società e non il manutentore CP_12 CP_13 Pt_1
e ciò potrebbe essere intesa come una violazione dell'art. 2e) del contratto di
[...]
manutenzione del 01.04.2017 ove espreSAmente si prevede “ la manutenzione ordinaria e straordinaria è esclusivamente a Voi affidata con assoluto divieto di qualsiasi inferenza da parte di altre imprese se non da Voi autorizzate” tuttavia la steSA disposizione contrattuale aggiunge “ Nel caso in cui eventuali lavori o interventi fossero da noi affidati a terzi e qualora gli stessi non dovessero risultare a Vs/ giudizio eseguiti a perfetta regola d'arte, avrete diritto a ritenere risolto il presente incarico…”
Dunque, considerato che la presenza della , durante la verifica straordinaria CP_13
della in data 19.09.2019, non ha certamente comportato il compimento di un CP_12
intervento sull'impianto da parte della steSA , non può ritenersi violato l'art. CP_13
2 e) del contratto di manutenzione del 01.04.2017.
In sostanza, da parte del non vi è stato alcun comportamento nell'esecuzione del CP_1
contratto che potrebbe validamente motivare la pretesa attorea di condannare il convenuto al pagamento anche degli importi dei due preventivi per i lavori non eseguiti.
Quindi, la domanda della del pagamento di euro 4.840,00 per il preventivo Parte_1
16/G/2019 approvato il 20.02.2019 e di euro 4.216,68 per il preventivo 06/G/2019 approvato il
20.02.2019 deve essere respinta.
Ovviamente, stante quanto sopra esposto, deve essere anche respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice relativamente ai presunti nocumenti conseguenti ad un'ipotetica
8 condotta dal contraria ai doveri di buona fede e correttezza del contratto ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1375 Cod. Civ, considerato che, appunto, non si rinvengono degli elementi che poSAno addebitare al convenuto tale condotta.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, condannando il al pagamento in favore della società della somma di euro 363,58 per CP_1 Parte_1
la manutenzione effettuata dal 01.04.2019 al 30.09.2019, di euro 127,20 per il servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2024 ed euro 1.272,00 per la penale contrattuale, così come prevista dall'art. 2 b del contratto del 01.04.2017, per un totale di euro 1.762,78.
Nessuna forma di responsabilità può essere ascritta al terzo chiamato in causa, considerato che la domanda di pagamento, relativa ai preventivi sottoscritti durante l'Amministrazione della dott.SA
, è da ritenersi infondata: peraltro, non sono stati dimostrati degli eventuali danni patiti CP_2
dal Condominio, connessi all'attuale controversia, derivanti dall'Amministrazione . CP_2
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 1.101 e 5.200”
(tenuto conto del valore del decisum) e vanno compensate tra la parte attrice e la parte convenuta per la misura di 1/3, stante il rigetto di parte della domanda, e poste a carico del convenuto nella restante misura e determinate in Euro 1.701,33 ossia i 2/3 della somma di euro 2.552,00 ossia Euro
425 per la fase studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851 ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
Considerato che la domanda rivolta dalla al , relativamente ai Parte_1 CP_1
preventivi approvati dalla dott.SA , è stata ritenuta infondata, le spese sostenute Controparte_2
dal terzo chiamato in garanzia, liquidate secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “1.101 e 5.200” vanno poste a carico della poiché la chiamata in causa Parte_3
della dott.SA si è resa neceSAria in relazione alla pretesa della steSA parte attrice, e vanno CP_2
liquidate della somma di euro 2.552,00 ossia Euro 425 per la fase studio, Euro 425 per la fase
9 introduttiva, Euro 851 ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati in motivazione.
CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_7 della somma di euro 1.762,78 oltre ulteriori interessi di mora dal 09.07.2020 al Parte_3 saldo.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_7 favore della liquidandole nella somma di euro Euro 1.701,33 oltre IVA, cpa e Parte_3 rimborso spese generali.
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore della dott.SA Parte_3 CP_2
liquidandole nella somma di euro 2.552,00 oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
[...]
Palermo 09.04.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
10
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 8670/2021 RGAC.
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento dello scrivente Gop del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025, destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione III Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 8670/2021 RGAC pendente
TRA
(P.IVA ) con l'Avvocato Claudia Cento Parte_1 P.IVA_1
Attrice
1 CONTRO
(CF ) con l'Avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Salzano
Convenuto
Nonché contro
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._1
Agostina Coglitore
Terzo Chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 24.03.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2021, la società conveniva in Parte_1
giudizio il sito in via Libertà nr 147. CP_1 CP_1
L'attrice esponeva che di essersi occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria per l'impianto di sollevamento – matricola n. PA 1655, n. fabbrica 1535, di tipo elettrico, di marca ito nel convenuto. CP_3 CP_1
In particolare, in data 24.01.2019, la società attrice inoltrava al il preventivo n. CP_1
06/G/2019 inerente la neceSAria sostituzione del gruppo argano-motore, del telaio in ferro, delle funi di trazione con le rispettive targhe regolamentari, nonché del rifacimento delle linee elettriche di alimentazione degli avvolgimenti del motore del gruppo argano e del freno, precisando che tali
2 opere si qualificavano come occorrenti all'elevatore in quanto mai sostituite dall'installazione in loco avvenuta negli anni '60.
Inoltre, in data 12.02.2019, l'attrice, comunicava il preventivo n. 16/G/2019 inerente la neceSAria sostituzione del quadro di manovra ai fini del compiuto funzionamento dell'impianto sito nel
Condominio.
In data 20.02.2019, i due preventivi (e quello relativo alla sostituzione del gruppo argano-motore e delle funi di trazione, e quello relativo alla sostituzione del quadro di manovra) venivano regolarmente sottoscritti per accettazione e conferma d'ordine dalla Dott.SA , con studio in CP_2 CP_2 CP_1 alla via Alcide de Gasperi, 53 (Studio ), n. q. di Amministratore Controparte_4 pro tempore del convenuto. CP_1
In data 18.04.2019 ed in data 29.04.2019 avveniva il pagamento da parte del delle prime rate CP_1 dei lavori preventivati.
Successivamente, in data 24.09.2019, la società attrice riceveva da parte del Condominio formale disdetta e risoluzione anticipata del contratto per l'asserito inadempimento dei lavori de quibus.
Pertanto, la società attrice richiedeva il pagamento della somma di euro 10.819,46 originatasi nel modo seguente: euro 363,58 per manutenzione effettuata dal 01.04.2019 al 30.09.2019; euro 127,20 per servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2019; euro 1.272,00 per penale contrattuale, come dall'art. 2, let. B;
euro 4.840,00 per il preventivo n. 16/G/2019 approvato il 20.02.2019; euro 4.216,68 per il preventivo
06/G/2019 approvato il 20.02.2019, già detratti gli acconti versati.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale di Palermo nel merito in via principale ritenere e dichiarare che il
, 90143 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: Controparte_5 CP_6
, ha arbitrariamente risolto l'incarico di manutenzione del 01.04.2017 con la in P.IVA_2 Parte_1 persona del l.r.p.t., con sede in via Sampolo, 220, P. IVA impedendo alla steSA di svolgere i CP_1 P.IVA_1
[... lavori straordinari richiesti e accettati e, conseguentemente, condannare il 90143 Controparte_5 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: al pagamento della complessiva somma pari CP_6 P.IVA_2 ad euro 10.819,46, come meglio dettagliata in parte motiva;
- sempre nel merito ritenere e dichiarare che il
[...]
, 90143 in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F.: , è Controparte_5 CP_6 P.IVA_2 responsabile di una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 c.c. e, conseguentemente, condannare il in Controparte_7 persona dell'Amministratore pro tempore C.F. , al risarcimento dei danni nella misura che il Decidente P.IVA_2 dovesse ritenere equa, e comunque non inferiore ad euro 1.000,00. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il convenuto si costituiva regolarmente rilevando che l'attrice avrebbe adottato un comportamento negligente tanto da omettere la manutenzione straordinaria dell'impianto esponendo così i condomini a 3 seri rischi di incolumità personale e comunque, i preventivi, relativamente ai quali viene richiesto il pagamento, sarebbero stati accettati dal previo Amministratore Condominiale, dott.SA , Controparte_2 senza l'autorizzazione del Condominio.
Quindi, il Condominio concludeva VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare, - differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'udienza del 30.09.2021 autorizzando il
Condominio sito in , in persona del suo legale amministratore p.t., a chiamare in causa CP_1 Parte_2 ed in garanzia la Dott.SA nata a [...] [...], C.F. , ed Controparte_2 CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente in [...], al fine di essere garantito, manlevato e tenuto indenne dalla steSA;
- ritenere e dichiarare improcedibile la domanda giudiziale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
Nel merito, - rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa oltre che eccessive e sproporzionate;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile in capo al - ritenere CP_1
e dichiarare, pertanto, non dovuta dal alcuna somma richiesta da parte attrice;
Controparte_8
Nell'ipotesi e nei limiti in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità a carico del Controparte_8
, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso ad essere garantito, manlevato e tenuto indenne dalla Dott.SA
[...]
nata a [...] [...], C.F. , ed ivi residente in [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Autonomia Siciliana n. 70, dal pagamento di ogni somma di denaro che il , sarà Controparte_8 costretto a pagare all'attrice a qualunque titolo
Con decreto del 13.09.2021 la prima udienza veniva differita, ex art 269 cpc, al 27.01.2022 per consentire al convenuto la chiamata in causa del terzo. CP_1
Si costituiva così la dott.SA , che contestava l'attribuzione di qualsivoglia forma di Controparte_2 responsabilità, visto che la scelta di non far eseguire i lavori all'attrice sarebbe da attribuirsi nuovo
Amministratore dott. . CP_9
Dunque, la dott.SA così concludeva la propria comparsa di costituzione “previa ogni declaratoria CP_2 del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettare perchè infondate e comunque non provate nei neceSAri presupposti di fatto e di diritto le domande della Parte_1 nei confronti del difettandone il presupposto essenziale;
in via del
[...] Controparte_10 tutto subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere anche parzialmente accolte le domande nei confronti del
escludere ogni responsabilità e manleva da parte del chiamato in causa. CP_1
All'udienza del 27.01.2022, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc,
e si rinviava per l'ammissione delle richieste di prova al 04.07.2022.
4 All'udienza del 04.07.2022, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e si rinviava per l'espletamento al 02.03.2023.
La successiva udienza del 02.03.2023 era differita al 17.07.2023 e quindi al 26.10.2023.
All'udienza del 26.10.2023 veniva reso l'interrogatorio formale del dott. , quale CP_11
Amministratore del convenuto. CP_1
All'udienza del 19.02.2024 veniva escusso il testimone Testimone_1
Alla successiva udienza del 18.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al
06.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP, che, con decreto del
03.02.2025 anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta nei limiti che seguono.
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno ricostruire alcuni aspetti del rapporto contrattuale così come sono emersi dall'istruttoria svoltasi e soprattutto dalla produzione documentale delle parti.
Orbene, in data 01.04.2017, è stato sottoscritto tra la società ed il Parte_1 CP_1
convenuto il “conferimento di ordine di manutenzione per impianti di sollevamento”.
Ebbene, all'art. 2b) del citato contratto si legge “in caso di nostro recesso o risoluzione anticipata per nostra richiesta e/o colpa in ragione del danno arrecatoVi l'importo trimestrale del canone vi sarà riconosciuto come dovuto
a titolo di penale e vi sarà quindi corrisposto sino alla scadenza naturale del contratto cui prefiSAta”
5 E' altresì pacifico altresì che il Condominio, con comunicazione del 24.09.2019, a firma dell'Avvocato Francesco Raja, abbia formalizzato la risoluzione anticipata del contratto di manutenzione dell'ascensore.
Pertanto, deve ritenersi dovuta dal all'attrice, stante l'incontestabile risoluzione CP_1
anticipata del contratto, la somma di euro 1.272,00 ai sensi del sopra indicato art 2b) del contratto.
Inoltre, devono ritenersi dovute le somme di euro 363,58 per la manutenzione effettuata dal
01.04.2019 al 30.09.2019 e di euro 127,20 per il servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2019: tali richieste, oltre a trovare fondamento nel contratto che sino al 30.09.2019 aveva efficacia tra le parti, non sono state oggetto di specifica contestazione né da parte del convenuto né del terzo e dunque devono ritenersi dovute.
Discorso più articolato deve compiersi per la domanda relativa alla somma di euro 4.840,00 per il preventivo nr. 16/G/2019 approvato il 20.02.2019, ed all'importo di euro 4.216,18 per il preventivo 06/G/2019 approvato il 20.02.2019.
Orbene, il preventivo 16/G/2019 aveva ad oggetto “SOSTITUZIONE QUADRO DI
MANOVRA, LINEE RIGIDE ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE, VANO DI
CORSA” ed il preventivo 6/G/2019 aveva ad oggetto “SOSTITUZIONE: GRUPPO ARGANO-
MOTORE; QUADRETTO INTERRUTTORI LOCALE ARGANO;
ILLUMINAZIONE
LOCALE ARGANO”.
Orbene, è incontestabile, anzi ammesso dalla steSA parte attrice, che i lavori preventivati non siano stati mai eseguiti.
Dunque, parte attrice richiede il riconoscimento dell'importo dei lavori non compiuti, e ciò perché il mancato compimento dei medesimi sarebbe connesso alla risoluzione anticipata dal contratto da parte del Condominio avvenuta in data 24.09.2019.
Tale richiesta deve essere disattesa per due ordini di ragioni.
6 In primis, è assolutamente pacifico, per quanto sopra esposto, che in caso di risoluzione anticipata, il danno arrecato è stato già quantificato dalle parti nell'art. 2 b) del contratto di manutenzione ovvero l'importo trimestrale del canone vi sarà riconosciuto come dovuto a titolo di penale e vi sarà quindi corrisposto sino alla scadenza naturale del contratto cui prefiSAta” (ossia l'importo di euro 1.272,00).
L'addebito dell'ulteriore somma portata dai preventivi sarebbe contrario alla lettera del contratto che indica nella quantificazione di cui all'art. 2b) il danno in caso di risoluzione anticipata, da intendersi neceSAriamente omnicomprensivo, stante l'assenza di qualsivoglia specificazione.
Inoltre, non può ascriversi al “la piena abusività delle condotta…contraria ad ogni preminente CP_1
canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto”, come si legge a pagina 7 dell'atto di citazione.
Infatti, come indicato dalla steSA attrice, il convenuto, in data 18.04.2019, provvedeva CP_1
a corrispondere la prima rata concordata ed, in data 29.04.2019, la seconda, mentre la società attrice aveva sottoscritto l'ordine dell'argano- motore solo in data 02.04.2019: dunque, il pagamento delle due rate da parte del è stato molto prossimo all'ordine stesso: tale circostanza pertanto CP_1
non può certamente essere sintomatica ( come preteso dall'attrice) di un comportamento scorretto da parte del convenuto. CP_1
Né può ascriversi ritenersi contraria alle disposizioni contrattuali, la verifica straordinaria effettuata sull'impianto dalla società in data 19.09.2019, ossia ad oltre cinque mesi dal pagamento CP_12
della prima rata da parte del in favore dell'attrice, per i lavori preventivati ma mai CP_1
iniziati.
Come si evince dal verbale redatto appunto dall' ai sensi del DPR 162/99 art 13 comma CP_12
2, l'impianto presentava segni di decadimento delle funi, tanto che la verifica straordinaria dava esito negativo, così da disporne la chiusura.
7 Quindi, la richiesta da parte del Condominio dell'intervento dell è da considerarsi un CP_12
atto che l'Amministratore dott. ha ritenuto correttamente neceSArio ed urgente onde CP_9
preservare l'incolumità degli stessi condomini.
E' pur vero, come esposto dall'attrice, che nel corso della verifica straordinaria effettuata dall' fosse presente la società e non il manutentore CP_12 CP_13 Pt_1
e ciò potrebbe essere intesa come una violazione dell'art. 2e) del contratto di
[...]
manutenzione del 01.04.2017 ove espreSAmente si prevede “ la manutenzione ordinaria e straordinaria è esclusivamente a Voi affidata con assoluto divieto di qualsiasi inferenza da parte di altre imprese se non da Voi autorizzate” tuttavia la steSA disposizione contrattuale aggiunge “ Nel caso in cui eventuali lavori o interventi fossero da noi affidati a terzi e qualora gli stessi non dovessero risultare a Vs/ giudizio eseguiti a perfetta regola d'arte, avrete diritto a ritenere risolto il presente incarico…”
Dunque, considerato che la presenza della , durante la verifica straordinaria CP_13
della in data 19.09.2019, non ha certamente comportato il compimento di un CP_12
intervento sull'impianto da parte della steSA , non può ritenersi violato l'art. CP_13
2 e) del contratto di manutenzione del 01.04.2017.
In sostanza, da parte del non vi è stato alcun comportamento nell'esecuzione del CP_1
contratto che potrebbe validamente motivare la pretesa attorea di condannare il convenuto al pagamento anche degli importi dei due preventivi per i lavori non eseguiti.
Quindi, la domanda della del pagamento di euro 4.840,00 per il preventivo Parte_1
16/G/2019 approvato il 20.02.2019 e di euro 4.216,68 per il preventivo 06/G/2019 approvato il
20.02.2019 deve essere respinta.
Ovviamente, stante quanto sopra esposto, deve essere anche respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice relativamente ai presunti nocumenti conseguenti ad un'ipotetica
8 condotta dal contraria ai doveri di buona fede e correttezza del contratto ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1375 Cod. Civ, considerato che, appunto, non si rinvengono degli elementi che poSAno addebitare al convenuto tale condotta.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, condannando il al pagamento in favore della società della somma di euro 363,58 per CP_1 Parte_1
la manutenzione effettuata dal 01.04.2019 al 30.09.2019, di euro 127,20 per il servizio di manutenzione h24 fino al 30.09.2024 ed euro 1.272,00 per la penale contrattuale, così come prevista dall'art. 2 b del contratto del 01.04.2017, per un totale di euro 1.762,78.
Nessuna forma di responsabilità può essere ascritta al terzo chiamato in causa, considerato che la domanda di pagamento, relativa ai preventivi sottoscritti durante l'Amministrazione della dott.SA
, è da ritenersi infondata: peraltro, non sono stati dimostrati degli eventuali danni patiti CP_2
dal Condominio, connessi all'attuale controversia, derivanti dall'Amministrazione . CP_2
Per quanto attiene, infine, alle spese dell'attuale processo, esse seguono la soccombenza e sono da liquidarsi secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “tra 1.101 e 5.200”
(tenuto conto del valore del decisum) e vanno compensate tra la parte attrice e la parte convenuta per la misura di 1/3, stante il rigetto di parte della domanda, e poste a carico del convenuto nella restante misura e determinate in Euro 1.701,33 ossia i 2/3 della somma di euro 2.552,00 ossia Euro
425 per la fase studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851 ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
Considerato che la domanda rivolta dalla al , relativamente ai Parte_1 CP_1
preventivi approvati dalla dott.SA , è stata ritenuta infondata, le spese sostenute Controparte_2
dal terzo chiamato in garanzia, liquidate secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione “1.101 e 5.200” vanno poste a carico della poiché la chiamata in causa Parte_3
della dott.SA si è resa neceSAria in relazione alla pretesa della steSA parte attrice, e vanno CP_2
liquidate della somma di euro 2.552,00 ossia Euro 425 per la fase studio, Euro 425 per la fase
9 introduttiva, Euro 851 ed Euro 851 per la fase decisionale, oltre C.U. IVA, cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati in motivazione.
CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_7 della somma di euro 1.762,78 oltre ulteriori interessi di mora dal 09.07.2020 al Parte_3 saldo.
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_7 favore della liquidandole nella somma di euro Euro 1.701,33 oltre IVA, cpa e Parte_3 rimborso spese generali.
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore della dott.SA Parte_3 CP_2
liquidandole nella somma di euro 2.552,00 oltre IVA, cpa e rimborso spese generali.
[...]
Palermo 09.04.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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