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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1826 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
c.f.: . Parte_1 C.F._1
(Avv. NICOSIA LUIGI )
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande
n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA.)
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento requisito sanitario assegno mensile di assitenza
1 L.118/71 .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte resistente concludeva come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza di cui alla l.118/71 negatagli sia in sede amministrativa dalla Commissione Medica
Invalidi Civili di Agrigento che in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel giudizio R.G.N. 1408/2022 con decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25/08/2021) od in subordine dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge..
A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di A.T.P. non erano condivisibili avendo il C.T.U. in tale fase sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affetta meglio dedotte in ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi i giudizi da distrarre in favore del procuratore che dichiaratosi antistatario. Chiedeva, quindi, in via istruttoria: quale mezzo al fine, disporsi la rinnovazione delle operazioni peritali di natura medico-legale per ottenere il riconoscimento alla relativa prestazione .
2 La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Gerardi Rosa la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore il
[...]
quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo, in ogni caso, per il rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
La causa istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, veniva pertanto, rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 ore 9.30 per discussione e decisione.
Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento del 3 dicembre 2024 fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 27 ottobre 2025.
All'odierna udienza del 27 ottobre 2025 la parte resistente la sola presente in aula discuteva la causa come da verbale di udienza ed il Giudice del Lavoro la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del
3 ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L .118/1971 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari previsti dalla norma sopra citata non risulta soddisfatto.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr.
previo esame della perizianda , dei dati anamnestici e della Persona_1
documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che “ (…) La sig.ra
è affetta da: ………………. LA invalidità correlata al complesso Parte_1
patologico è pari al 60%. (…) “ e pertanto ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione richiesta assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118 /71.
Ebbene, la CTU appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice. Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e di merito unitamente alla valutazione della Commissione Medica Invalidi Civili vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di
4 conseguenza disattesa.
La ulteriore domanda di parte ricorrente, volte alla condanna dell CP_1
resistente alla corresponsione della provvidenza in esame, va, invece, dichiarata inammissibile poiché questo decidente aderisce all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione e dalla prevalente giurisprudenza di merito secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è Pt_2
finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici. Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c..
Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-temporele spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 60% .
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro-tempore . CP_1
Così deciso in Agrigento, all'udienza del 27 ottobre 2025 .
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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