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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1359 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/07/2025 da
, C.F. nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in S. Stino di Livenza (VE), Via S. Tommaso Moro n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta
Favretto
r i c o r r e n t e nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Santa CI di VE (TV), Via I. Nievo n. 1/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ghiro
r e s i s t e n t e
con i seguenti figli: , C.F. nato a [...] CP_2 C.F._3
il 18.02.16
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
FATTO LL ha proposto ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale nei confronti del figlio , chiedendo in particolare: l'affidamento condiviso e il CP_2 collocamento prevalente del minorenne presso di sé, con regime di incontri con il padre secondo indicazione dei Servizi;
l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, nella misura di 500,00 euro mensili e della metà delle spese straordinarie;
l'integrale ed esclusiva attribuzione per sé dell'assegno unico universale.
Si è costituito il resistente, concordando sulla domanda di affidamento e collocamento, proponendo però un regime di incontri con il figlio e una minor contribuzione al suo mantenimento.
Nell'udienza di comparizione delle parti è stato raggiunto un accordo conciliativo, per cui le parti hanno formulato congiuntamente le seguenti condizioni:
1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle CP_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, dovendo, invece, essere assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
2) disporsi il collocamento prevalente del figlio presso la madre;
CP_2 Parte_1
3) disporsi che il padre possa incontrare il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 20, proseguendo l'attuale regime con incontro a metà strada tra i genitori;
con alternanza tra i genitori in relazione alle festività natalizie (il figlio trascorrerà il Natale con uno dei due genitori e il Capodanno con l'altro) e le festività pasquali (il figlio trascorrerà la
Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro); per il periodo estivo secondo indicazioni del Consultorio incaricato;
comunque salvo diverso accordo tra i genitori;
contatti telefonici giornalieri tra il padre e il figlio;
4) disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio in via indiretta mediante versamento alla madre dell'importo di euro quattrocento mensili, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno quindici di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025; la somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini e con le modalità previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018;
6) disporsi che l'assegno unico universale sia percepito integralmente ed esclusivamente dalla madre
, quale genitore collocatario prevalente;
Parte_1
7) disporsi la prosecuzione del percorso consultoriale volto al sostegno della genitorialità, al consolidamento dei rapporti tra padre e figlio e al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità, con intervento del Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente per territorio per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico per il minorenne;
il Consultorio CP_2 incaricato non dovrà riferire al Tribunale, essendo definito l'odierno procedimento;
8) spese di lite integralmente compensate.
La causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse del figlio e ravvisato che le clausole che lo riguardano non sono in contrasto con tale interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale sopra riportate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, il 21/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini