TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5579/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5579 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA BONTEMPELLI 240 41058 a VIGNOLA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso la sede dell'Avvocatura distrettuale, a BOLOGNA, in via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE/I
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.04.2024, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di del 15.02.2024, notificato il 27.03.2024, con CP_1 il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 formalizzata in data 16.06.2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 19 aprile 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con provvedimento confermato all' udienza del 25.09.2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 25.09.2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in parte in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da otto anni
D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan?
R: perché avevo problemi con altre persone pakistane, ho ricevuto minacce e ho colpito una persona con delle chiavi
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Ciano di OC da solo
D: è sposato?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro come meccanico a Castelfranco Emilia
D: da quanto tempo?
R: da cinque anni
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, a livello A2
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: sto a casa
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: due o tre, sono pakistani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 12/02/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, come si evince anche dal parere reso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 21.08.2023, si applica la disciplina di cui al D.L. n. 130/2020.
Non si applica, invece, quella più restrittiva, in materia di protezione complementare, introdotta dal D.L. n. 20/2023, in quanto la volontà del soggetto finalizzata al conseguimento di un permesso per protezione speciale è stata manifestata nel maggio 2022, pertanto in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore di detto decreto.
Rispetto alla disciplina applicabile nel presente giudizio in materia di protezione complementare, deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere
Pagina 3 valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, sostanzialmente in considerazione del fatto che “…durante il suo soggiorno in Italia l'istante non ha instaurato legami affettivi, è celibe, non ha figli propri familiari sono residenti in patria…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 21.08.2023, agli atti, si legge in particolare che il richiedente, cittadino pachistano, ha dichiarato di essere entrato in Italia nel settembre 2016.
Attualmente vive a OC (MO) in un immobile locato dalla parrocchia di San Lorenzo Martire.
Pagina 4 Nel 2016 ha presentato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Catanzaro, rigettata dalla Commissione Territoriale di Crotone il 22.11.2016; il rigetto è stato impugnato e confermato dal Tribunale di Catanzaro. Nel 2019 l'istante ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale, rigettata per inammissibilità dalla CT di Crotone il 26.06.2019, decisione poi confermata dai successivi gradi di giudizio. La Questura di riferisce che l'istante CP_1 dichiara di non avere legami in Italia, di essere celibe e di avere i propri familiari nel paese di origine.
Relativamente alla situazione occupazionale, l'istante risulta lavorare dal 16.01.2020 presso l'azienda
SRM S.R.L. di Castelfranco Emilia (MO) con mansione di meccanico generico a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio nazionale, ove risiede da oltre 8 anni ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 39, si è allontanato dal Paese di provenienza oltre 9 anni orsono a causa di minacce ricevute a seguito di una colluttazione ed è giunto in Italia nel 2016.
Attualmente vive a OC (MO) in un appartamento in locazione (cfr. contratto di locazione) ed è assunto con contratto a tempo indeterminato dall'azienda S.R.M. s.r.l. Tale circostanza consente al medesimo di affrontare un progetto di vita a lungo termine nel territorio, forte della sua stabilità economico-lavorativa (v. contratto).
L'istante ha anche frequentato un corso di formazione volto all'apprendimento della lingua italiana di livello A2 (cfr. attestato CPIA C).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: € 15.695,00 nel 2020; € 16.275,00 nel 2021; € 17.249,00 nel 2022; € 18.388,00 nel 2023; nel 2024, dalle buste paga depositate in atti si rileva che il soggetto percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.320,00 (cfr. CUD 2021; CUD 2022; CUD 2023;
CUD 2024; buste paga).
Detti introiti attestano una progressione nel radicamento in Italia e sono ampiamente sufficienti al sostentamento economico del soggetto.
La circostanza che il ricorrente abbia iniziato a lavorare nel 2019, nonostante il suo arrivo in Italia nel 2016, non risulta ostativa alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 TUI, considerando il livello di integrazione raggiunto.
Il ricorrente ha infatti dimostrato di avere una situazione economica stabile e di aver raggiunto una certa autonomia abitativa.
Pagina 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine oltre otto anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per
Pagina 6 cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5579 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA BONTEMPELLI 240 41058 a VIGNOLA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso la sede dell'Avvocatura distrettuale, a BOLOGNA, in via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE/I
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05.01.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.04.2024, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di del 15.02.2024, notificato il 27.03.2024, con CP_1 il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 formalizzata in data 16.06.2023.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 19 aprile 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con provvedimento confermato all' udienza del 25.09.2024.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 25.09.2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in parte in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: da otto anni
D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan?
R: perché avevo problemi con altre persone pakistane, ho ricevuto minacce e ho colpito una persona con delle chiavi
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Ciano di OC da solo
D: è sposato?
R: no
D: dove lavora?
R: lavoro come meccanico a Castelfranco Emilia
D: da quanto tempo?
R: da cinque anni
D: quanto guadagna?
R: circa 1.400 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: sì, a livello A2
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: sto a casa
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: due o tre, sono pakistani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 12/02/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, come si evince anche dal parere reso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 21.08.2023, si applica la disciplina di cui al D.L. n. 130/2020.
Non si applica, invece, quella più restrittiva, in materia di protezione complementare, introdotta dal D.L. n. 20/2023, in quanto la volontà del soggetto finalizzata al conseguimento di un permesso per protezione speciale è stata manifestata nel maggio 2022, pertanto in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore di detto decreto.
Rispetto alla disciplina applicabile nel presente giudizio in materia di protezione complementare, deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere
Pagina 3 valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, sostanzialmente in considerazione del fatto che “…durante il suo soggiorno in Italia l'istante non ha instaurato legami affettivi, è celibe, non ha figli propri familiari sono residenti in patria…”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 21.08.2023, agli atti, si legge in particolare che il richiedente, cittadino pachistano, ha dichiarato di essere entrato in Italia nel settembre 2016.
Attualmente vive a OC (MO) in un immobile locato dalla parrocchia di San Lorenzo Martire.
Pagina 4 Nel 2016 ha presentato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Catanzaro, rigettata dalla Commissione Territoriale di Crotone il 22.11.2016; il rigetto è stato impugnato e confermato dal Tribunale di Catanzaro. Nel 2019 l'istante ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale, rigettata per inammissibilità dalla CT di Crotone il 26.06.2019, decisione poi confermata dai successivi gradi di giudizio. La Questura di riferisce che l'istante CP_1 dichiara di non avere legami in Italia, di essere celibe e di avere i propri familiari nel paese di origine.
Relativamente alla situazione occupazionale, l'istante risulta lavorare dal 16.01.2020 presso l'azienda
SRM S.R.L. di Castelfranco Emilia (MO) con mansione di meccanico generico a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio nazionale, ove risiede da oltre 8 anni ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 39, si è allontanato dal Paese di provenienza oltre 9 anni orsono a causa di minacce ricevute a seguito di una colluttazione ed è giunto in Italia nel 2016.
Attualmente vive a OC (MO) in un appartamento in locazione (cfr. contratto di locazione) ed è assunto con contratto a tempo indeterminato dall'azienda S.R.M. s.r.l. Tale circostanza consente al medesimo di affrontare un progetto di vita a lungo termine nel territorio, forte della sua stabilità economico-lavorativa (v. contratto).
L'istante ha anche frequentato un corso di formazione volto all'apprendimento della lingua italiana di livello A2 (cfr. attestato CPIA C).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: € 15.695,00 nel 2020; € 16.275,00 nel 2021; € 17.249,00 nel 2022; € 18.388,00 nel 2023; nel 2024, dalle buste paga depositate in atti si rileva che il soggetto percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.320,00 (cfr. CUD 2021; CUD 2022; CUD 2023;
CUD 2024; buste paga).
Detti introiti attestano una progressione nel radicamento in Italia e sono ampiamente sufficienti al sostentamento economico del soggetto.
La circostanza che il ricorrente abbia iniziato a lavorare nel 2019, nonostante il suo arrivo in Italia nel 2016, non risulta ostativa alla concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 TUI, considerando il livello di integrazione raggiunto.
Il ricorrente ha infatti dimostrato di avere una situazione economica stabile e di aver raggiunto una certa autonomia abitativa.
Pagina 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine oltre otto anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per
Pagina 6 cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 22 maggio 2025
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7