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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2021 promossa da:
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto n.12, presso lo studio dell'avv. FINAZZO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
Contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
E
in persona Controparte_2
del Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in Marsala, Corso Amendola n. 35, presso lo studio dell'avv. ROMEO DANIELA, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti depositata in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (ex art. 615 c. 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di
[...] pagamento notificatale il 3.09.2019 dell'importo di € 170.051,04, poi aumentato a € 175.051,04, a seguito del decreto di revoca aiuti finanziari n. 2229/2018 del 3.10.2018.
La ricorrente premetteva che la vicenda prendeva le mosse dalla scelta dell'Assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari di contrastare la crisi nel settore vitivinicolo, con conseguente elaborazione nel 2010 di un piano di intervento per la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative tramite processi di aggregazione o accorpamento per fusione tra le stesse, per diminuire i costi di produzione e commercializzazione del prodotto, ottimizzando le attività gestionali e l'incremento del vino confezionato. Che quindi con L. regionale 11 del 12 maggio 2010 venivano allocate le risorse economiche destinate alla riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in , con CP_2
specificazione che, i parametri e le modalità di erogazione dei contributi, sarebbero stati fissati con decreto, poi adottato (decreto assessoriale n. 1047 del 18 ottobre 2010).
Detto provvedimento era stato preceduto dall'avviso pubblicato sulla GURS dell'11.6.2010 al quale, con domanda del 22.11.2010, aveva aderito la quale Controparte_4 raggruppamento di diverse cantine sociali, cui partecipava anche l'opponente.
Che, con successivi e distinti decreti del dirigente del servizio (D.D.S.) veniva decretata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato da ciascuna cantina per importi variabili.
Quanto alla società cooperativa agricola , le era stato riconosciuto, ma non anche Parte_1
accreditato, un contributo di € 153.439,00; il contributo complessivamente erogato e incassato interamente dalle C.T.R., unitamente a quello disposto in favore delle altre cantine del gruppo, ammontava a complessivi € 3.184.225,00.
L'opponente rappresentava anche che (C.T.R.), successivamente rinominata Controparte_4
(C.S.R.) era dotata di una propria soggettività giuridica, poiché costituita sotto Controparte_5
forma di società a responsabilità limitata e che, perciò, alla stessa doveva ricondursi, in via esclusiva, sia la responsabilità per il conseguimento degli obiettivi indicati nel bando e l'esecuzione degli adempimenti in esso previsti, che la gestione dei fondi ottenuti dall'assessorato regionale.
Tali fondi, d'altronde, non sarebbero mai transitati nei patrimoni delle singole cantine;
da ciò le contestazioni degli inadempimenti agli obblighi imposti dal bando rivolte nei confronti del solo e non delle singole cantine partecipanti. CP_6
Part Inoltre, l'opponente lamentava anche il mancato rinnovo della polizza fideiussoria da parte del , imposta dal bando a garanzia di eventuali obblighi restitutori in quanto, ove la polizza fosse stata pagina 2 di 7 rinnovata, l'assessorato avrebbe potuto incamerare le somme da quest'ultima senza chiedere il pagamento a parte attrice.
Eccepiva quindi la mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme riportate nella cartella di pagamento e l'insussistenza della natura di titolo esecutivo del decreto dirigenziale di revoca del contributo. Evidenziava, a tal fine, che le somme richieste dall'Assessorato non derivassero da un titolo giudiziale avente efficacia esecutiva, bensì da un provvedimento amministrativo traente origine da un asserito inadempimento contrattuale da parte dell'opponente, con la conseguenza che il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, vantando,
l'Assessorato una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un provvedimento amministrativo al quale non può essere attribuita nessuna natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e contestava, di conseguenza, l'efficacia esecutiva del decreto di revoca degli aiuti del 3.10.2018, non costituente titolo esecutivo in assenza di un'espressa previsione di legge.
Eccepiva inoltre la mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme riportate nella cartella di pagamento notificata all'opponente sotto il profilo della natura non tributaria della pretesa avuto riguardo alle entrate tributarie delle regioni, con la conseguenza che l'amministrazione avrebbe dovuto pretendere la restituzione tramite modalità diverse dal ruolo ovvero precostituendosi un titolo esecutivo di tipo giudiziale o facendo ricorso alla speciale procedura di riscossione coatta ex R.D.
639/2010.
Contestava inoltre la sussistenza in capo alla stessa di legittimazione passiva non avendo mai parte attrice incassato il contributo, essendo stato lo stesso destinato in un conto corrente dedicato alla Pt_2 ed essendo stata l'inadempienza riscontrata solo in capo a questa anche nel decreto di revoca del contributo.
Infine, contestava, nel merito, i rilievi emersi dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza, recepiti dall'assessorato e da questi posti a sostegno del provvedimento di revoca dei contributi concessi.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma I, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di un'udienza ad hoc per la trattazione dell'istanza cautelare,
l'efficacia esecutiva della impugnata cartella di pagamento emessa da in uno Controparte_2
al ruolo 2019/002047 – Entrate coattive anno 2018 – reso esecutivo in data 24.05.2019 (Ruolo ordinario. Partita: 052 2018001000000001001DE201881003DDS n.2229 20181022) e al Decreto
DDS Revoca Aiuti Finanziari n. 2229/2018 del 03.10.2018 emanato dalla Regione siciliana -
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 2 – Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, richiamato nella predetta cartella esattoriale;
Nel merito: Ritenere e dichiarare con
pagina 3 di 7 qualsiasi statuizione che nessuna somma l'opponente deve agli opposti
[...]
per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente Controparte_3 dichiarare l'inefficacia della impugnata cartella di pagamento ed eventualmente anche del decreto dirigenziale di revoca del contributo ad essa presupposto e connesso”.
Il 12.7.2021 si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, essendo l'opposizione fondata su motivi inerenti al merito della pretesa creditoria. Così concludeva: “RIGETTARE la richiesta di sospensione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per difetto di fumus boni iuris e del periculum in mora per tutte le ragioni espresse nel presente atto responsivo. Conseguentemente, CONDANNARE parte attrice alla refusione delle spese legali della presente fase cautelare in favore della in ogni caso, con riserva Controparte_2
di meglio articolare, eccepire e dedurre nel merito, nei termini di legge;
ACCERTARE E
DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva della per gli atti compiuti Controparte_2 dall'ente creditore precedentemente alla formazione del ruolo di riscossione;
Ove risulti mancante il presupposto per la iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore CONDANNARE quest'ultimo al pagamento delle spese di lite;
MANLEVARE da qualsiasi responsabilità la Controparte_2 giusta il disposto di cui all'art. 39 del D. Lgs. 112/1999”.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.7.2021 fissata per la discussione in ordine alla richiesta di sospensiva, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
In seguito alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.9.2021 veniva dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
e concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
Con il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 parte opponente modificava la propria domanda chiedendo nel merito di: “Ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione che nessuna somma
l'opponente deve agli opposti per Controparte_3 le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'annullamento della impugnata cartella di pagamento ed anche del decreto dirigenziale di revoca del contributo ad essa presupposto e connesso.”
La causa, stante la natura documentale, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
1. In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16602 del 5 agosto pagina 4 di 7 2016, hanno affermato che sussiste la giurisdizione del g.o. “a) sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato e che di converso sussiste giurisdizione amministrativa “in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (cfr. in senso conforme anche Cass. SS.UU. n. 3166/2019; n. 18241/2018).
Nel caso di specie l'Assessorato Regionale opposto ha revocato il beneficio avendo riscontrato un impiego delle somme per spese diverse da quelle ammesse, la mancata osservanza degli impegni ed obiettivi previsti dall'invito e la mancata rendicontazione di una parte del contributo.
Trattandosi di revoca intervenuta in conseguenza di un inadempimento, assumendo la revoca non natura autoritativa bensì costituendo diritto potestativo privatistico a fronte del quale si configura un interesse legittimo di diritto privato alla conservazione delle somme acquisite, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Tanto premesso, passando ad esaminare l'eccezione di insussistenza di un valido titolo esecutivo, la stessa è fondata.
Il decreto assessoriale di revoca del finanziamento, infatti, non può essere considerato come titolo esecutivo in base a quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c. ed in assenza di una legge che espressamente gli conferisca tale efficacia.
L'art. 474 c.p.c., stabilisce che, per i provvedimenti non giurisdizionali, compresi gli atti amministrativi, gli stessi possano avere efficacia esecutiva solo se una specifica norma di legge lo preveda espressamente (art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.), non essendo sufficiente la mera definitività del provvedimento.
Nel procedimento di riscossione avviato, il titolo esecutivo che consente l'esecuzione forzata non è
l'atto impositivo in sé, ma, di norma, il ruolo emesso sulla base di tale atto (art. 17 D.L.gs. 46/1999).
Sulla base dell'art. 21 del predetto decreto legislativo non può tuttavia darsi luogo ad esecuzione pagina 5 di 7 esattoriale per le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica stabilendo al riguardo la richiamata disposizione: “
1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
In questi casi quindi l'amministrazione procedente deve munirsi di un titolo giudiziale.
Il ruolo, infatti, rileva solo nella fase espropriativa, mentre l'accertamento del credito resta disciplinato dai principi generali. Da ciò deriva, la necessità di un titolo esecutivo previo per l'iscrizione a ruolo delle entrate di natura privatistica, secondo quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c.
L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Trapani 13.4.2021; Tribunale di
Marsala, 24.11.2020) conferma che nella normativa regionale sulle agevolazioni in esame non si rinviene alcuna disposizione che, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 46/1999, conferisca al decreto di revoca delle agevolazioni efficacia diretta per l'iscrizione a ruolo. Inoltre, nessuna disciplina speciale applicabile al caso concreto è stata invocata o dimostrata dalle parti resistenti.
A tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella impugnata, con assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Infine, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la Controparte_2
stessa è infondata.
In caso di impugnazione della cartella di pagamento, è ormai pacifico che sussiste la legittimazione passiva concorrente tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione, in quanto - sebbene il primo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (la cartella esattoriale). Pertanto, l'eccezione sollevata da non Controparte_2
risulta fondata e l'agente della riscossione dovrà essere condannato in solido con l'ente impositore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come indicato in dispositivo, sui minimi sulla base del D.M. 55/2014 e suc. mod. con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale (n. 29920190006599236000) notificata all'opponente il 3.09.2019 dell'importo di € 175.051,04.
pagina 6 di 7 - Condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.918,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sciacca, 25 marzo 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2021 promossa da:
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto n.12, presso lo studio dell'avv. FINAZZO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
Contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
E
in persona Controparte_2
del Direttore Generale f.f., elettivamente domiciliata in Marsala, Corso Amendola n. 35, presso lo studio dell'avv. ROMEO DANIELA, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti depositata in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (ex art. 615 c. 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di
[...] pagamento notificatale il 3.09.2019 dell'importo di € 170.051,04, poi aumentato a € 175.051,04, a seguito del decreto di revoca aiuti finanziari n. 2229/2018 del 3.10.2018.
La ricorrente premetteva che la vicenda prendeva le mosse dalla scelta dell'Assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari di contrastare la crisi nel settore vitivinicolo, con conseguente elaborazione nel 2010 di un piano di intervento per la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative tramite processi di aggregazione o accorpamento per fusione tra le stesse, per diminuire i costi di produzione e commercializzazione del prodotto, ottimizzando le attività gestionali e l'incremento del vino confezionato. Che quindi con L. regionale 11 del 12 maggio 2010 venivano allocate le risorse economiche destinate alla riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in , con CP_2
specificazione che, i parametri e le modalità di erogazione dei contributi, sarebbero stati fissati con decreto, poi adottato (decreto assessoriale n. 1047 del 18 ottobre 2010).
Detto provvedimento era stato preceduto dall'avviso pubblicato sulla GURS dell'11.6.2010 al quale, con domanda del 22.11.2010, aveva aderito la quale Controparte_4 raggruppamento di diverse cantine sociali, cui partecipava anche l'opponente.
Che, con successivi e distinti decreti del dirigente del servizio (D.D.S.) veniva decretata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato da ciascuna cantina per importi variabili.
Quanto alla società cooperativa agricola , le era stato riconosciuto, ma non anche Parte_1
accreditato, un contributo di € 153.439,00; il contributo complessivamente erogato e incassato interamente dalle C.T.R., unitamente a quello disposto in favore delle altre cantine del gruppo, ammontava a complessivi € 3.184.225,00.
L'opponente rappresentava anche che (C.T.R.), successivamente rinominata Controparte_4
(C.S.R.) era dotata di una propria soggettività giuridica, poiché costituita sotto Controparte_5
forma di società a responsabilità limitata e che, perciò, alla stessa doveva ricondursi, in via esclusiva, sia la responsabilità per il conseguimento degli obiettivi indicati nel bando e l'esecuzione degli adempimenti in esso previsti, che la gestione dei fondi ottenuti dall'assessorato regionale.
Tali fondi, d'altronde, non sarebbero mai transitati nei patrimoni delle singole cantine;
da ciò le contestazioni degli inadempimenti agli obblighi imposti dal bando rivolte nei confronti del solo e non delle singole cantine partecipanti. CP_6
Part Inoltre, l'opponente lamentava anche il mancato rinnovo della polizza fideiussoria da parte del , imposta dal bando a garanzia di eventuali obblighi restitutori in quanto, ove la polizza fosse stata pagina 2 di 7 rinnovata, l'assessorato avrebbe potuto incamerare le somme da quest'ultima senza chiedere il pagamento a parte attrice.
Eccepiva quindi la mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme riportate nella cartella di pagamento e l'insussistenza della natura di titolo esecutivo del decreto dirigenziale di revoca del contributo. Evidenziava, a tal fine, che le somme richieste dall'Assessorato non derivassero da un titolo giudiziale avente efficacia esecutiva, bensì da un provvedimento amministrativo traente origine da un asserito inadempimento contrattuale da parte dell'opponente, con la conseguenza che il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, vantando,
l'Assessorato una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un provvedimento amministrativo al quale non può essere attribuita nessuna natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e contestava, di conseguenza, l'efficacia esecutiva del decreto di revoca degli aiuti del 3.10.2018, non costituente titolo esecutivo in assenza di un'espressa previsione di legge.
Eccepiva inoltre la mancanza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme riportate nella cartella di pagamento notificata all'opponente sotto il profilo della natura non tributaria della pretesa avuto riguardo alle entrate tributarie delle regioni, con la conseguenza che l'amministrazione avrebbe dovuto pretendere la restituzione tramite modalità diverse dal ruolo ovvero precostituendosi un titolo esecutivo di tipo giudiziale o facendo ricorso alla speciale procedura di riscossione coatta ex R.D.
639/2010.
Contestava inoltre la sussistenza in capo alla stessa di legittimazione passiva non avendo mai parte attrice incassato il contributo, essendo stato lo stesso destinato in un conto corrente dedicato alla Pt_2 ed essendo stata l'inadempienza riscontrata solo in capo a questa anche nel decreto di revoca del contributo.
Infine, contestava, nel merito, i rilievi emersi dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza, recepiti dall'assessorato e da questi posti a sostegno del provvedimento di revoca dei contributi concessi.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma I, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di un'udienza ad hoc per la trattazione dell'istanza cautelare,
l'efficacia esecutiva della impugnata cartella di pagamento emessa da in uno Controparte_2
al ruolo 2019/002047 – Entrate coattive anno 2018 – reso esecutivo in data 24.05.2019 (Ruolo ordinario. Partita: 052 2018001000000001001DE201881003DDS n.2229 20181022) e al Decreto
DDS Revoca Aiuti Finanziari n. 2229/2018 del 03.10.2018 emanato dalla Regione siciliana -
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 2 – Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, richiamato nella predetta cartella esattoriale;
Nel merito: Ritenere e dichiarare con
pagina 3 di 7 qualsiasi statuizione che nessuna somma l'opponente deve agli opposti
[...]
per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente Controparte_3 dichiarare l'inefficacia della impugnata cartella di pagamento ed eventualmente anche del decreto dirigenziale di revoca del contributo ad essa presupposto e connesso”.
Il 12.7.2021 si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, essendo l'opposizione fondata su motivi inerenti al merito della pretesa creditoria. Così concludeva: “RIGETTARE la richiesta di sospensione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per difetto di fumus boni iuris e del periculum in mora per tutte le ragioni espresse nel presente atto responsivo. Conseguentemente, CONDANNARE parte attrice alla refusione delle spese legali della presente fase cautelare in favore della in ogni caso, con riserva Controparte_2
di meglio articolare, eccepire e dedurre nel merito, nei termini di legge;
ACCERTARE E
DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva della per gli atti compiuti Controparte_2 dall'ente creditore precedentemente alla formazione del ruolo di riscossione;
Ove risulti mancante il presupposto per la iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore CONDANNARE quest'ultimo al pagamento delle spese di lite;
MANLEVARE da qualsiasi responsabilità la Controparte_2 giusta il disposto di cui all'art. 39 del D. Lgs. 112/1999”.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.7.2021 fissata per la discussione in ordine alla richiesta di sospensiva, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
In seguito alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.9.2021 veniva dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
e concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
Con il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 parte opponente modificava la propria domanda chiedendo nel merito di: “Ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione che nessuna somma
l'opponente deve agli opposti per Controparte_3 le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'annullamento della impugnata cartella di pagamento ed anche del decreto dirigenziale di revoca del contributo ad essa presupposto e connesso.”
La causa, stante la natura documentale, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
1. In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16602 del 5 agosto pagina 4 di 7 2016, hanno affermato che sussiste la giurisdizione del g.o. “a) sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato e che di converso sussiste giurisdizione amministrativa “in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (cfr. in senso conforme anche Cass. SS.UU. n. 3166/2019; n. 18241/2018).
Nel caso di specie l'Assessorato Regionale opposto ha revocato il beneficio avendo riscontrato un impiego delle somme per spese diverse da quelle ammesse, la mancata osservanza degli impegni ed obiettivi previsti dall'invito e la mancata rendicontazione di una parte del contributo.
Trattandosi di revoca intervenuta in conseguenza di un inadempimento, assumendo la revoca non natura autoritativa bensì costituendo diritto potestativo privatistico a fronte del quale si configura un interesse legittimo di diritto privato alla conservazione delle somme acquisite, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Tanto premesso, passando ad esaminare l'eccezione di insussistenza di un valido titolo esecutivo, la stessa è fondata.
Il decreto assessoriale di revoca del finanziamento, infatti, non può essere considerato come titolo esecutivo in base a quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c. ed in assenza di una legge che espressamente gli conferisca tale efficacia.
L'art. 474 c.p.c., stabilisce che, per i provvedimenti non giurisdizionali, compresi gli atti amministrativi, gli stessi possano avere efficacia esecutiva solo se una specifica norma di legge lo preveda espressamente (art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.), non essendo sufficiente la mera definitività del provvedimento.
Nel procedimento di riscossione avviato, il titolo esecutivo che consente l'esecuzione forzata non è
l'atto impositivo in sé, ma, di norma, il ruolo emesso sulla base di tale atto (art. 17 D.L.gs. 46/1999).
Sulla base dell'art. 21 del predetto decreto legislativo non può tuttavia darsi luogo ad esecuzione pagina 5 di 7 esattoriale per le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica stabilendo al riguardo la richiamata disposizione: “
1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
In questi casi quindi l'amministrazione procedente deve munirsi di un titolo giudiziale.
Il ruolo, infatti, rileva solo nella fase espropriativa, mentre l'accertamento del credito resta disciplinato dai principi generali. Da ciò deriva, la necessità di un titolo esecutivo previo per l'iscrizione a ruolo delle entrate di natura privatistica, secondo quanto stabilito dall'art. 474 c.p.c.
L'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Trapani 13.4.2021; Tribunale di
Marsala, 24.11.2020) conferma che nella normativa regionale sulle agevolazioni in esame non si rinviene alcuna disposizione che, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 46/1999, conferisca al decreto di revoca delle agevolazioni efficacia diretta per l'iscrizione a ruolo. Inoltre, nessuna disciplina speciale applicabile al caso concreto è stata invocata o dimostrata dalle parti resistenti.
A tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella impugnata, con assorbimento degli altri motivi di opposizione.
Infine, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la Controparte_2
stessa è infondata.
In caso di impugnazione della cartella di pagamento, è ormai pacifico che sussiste la legittimazione passiva concorrente tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione, in quanto - sebbene il primo sia l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (oggetto di azione di accertamento negativo), il concessionario è pur sempre il soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (la cartella esattoriale). Pertanto, l'eccezione sollevata da non Controparte_2
risulta fondata e l'agente della riscossione dovrà essere condannato in solido con l'ente impositore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come indicato in dispositivo, sui minimi sulla base del D.M. 55/2014 e suc. mod. con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale (n. 29920190006599236000) notificata all'opponente il 3.09.2019 dell'importo di € 175.051,04.
pagina 6 di 7 - Condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.918,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sciacca, 25 marzo 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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