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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/10/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 8.7.2025 con cui e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO MARINI e dall'avv. DESIRE' CARMEN GU-
GLIANDOLO, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carmen Di Benedetto, ha chie- sto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs.
12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;
ritenuto che
, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che
sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
1 visto l'art. 270 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpreta- zione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione con- trollata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misu- ra pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parame- tro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva. Nel ca- so di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare di e risulta composto dai ricorrenti (i quali percepi- Parte_1 Parte_2 scono rispettivamente un reddito netto mensile pari a euro 1.570,00 ed euro 1.100,00) e dal figlio maggiorenne (il quale percepisce uno reddito netto pari a circa 1.000 eu- Persona_1 ro). Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII i debitori avrebbero diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.770,21, considerato l'intero nucleo fa- miliare, che i ricorrenti hanno esposto spese mensili per complessivi euro 1.470,00, che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. debitori e potrebbero contare Parte_1 Parte_2 sull'importo mensile rispettivamente di circa € 1.256,00 ed € 880,00 pari ai 4/5 non pignora- bili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 900,00 con riguardo al sig. e di € 600,00 con riguardo alla sig.ra . Pt_1 Pt_2
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa ad CP_1
(C.F. ) e a (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Matteo Marini e C.F._2 dall'avv. Desirè Carmen Gugliandolo;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carmen Di Benedetto;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono tra- smettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di ri- vendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ri- corrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non pos- sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o
2 causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della propria famiglia in euro 900,00 netti mensili quanto al sig. e in euro 600,00 netti Pt_1 mensili quanto alla sig.ra , mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato Pt_2 alla liquidazione;
10. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche rela- zioni semestrali in forma libera;
11. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvede- re alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
12. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita se- zione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
13. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024"
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ogget- to della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 30/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 8.7.2025 con cui e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO MARINI e dall'avv. DESIRE' CARMEN GU-
GLIANDOLO, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carmen Di Benedetto, ha chie- sto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs.
12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;
ritenuto che
, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che
sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
1 visto l'art. 270 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpreta- zione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione con- trollata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misu- ra pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parame- tro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva. Nel ca- so di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare di e risulta composto dai ricorrenti (i quali percepi- Parte_1 Parte_2 scono rispettivamente un reddito netto mensile pari a euro 1.570,00 ed euro 1.100,00) e dal figlio maggiorenne (il quale percepisce uno reddito netto pari a circa 1.000 eu- Persona_1 ro). Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII i debitori avrebbero diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.770,21, considerato l'intero nucleo fa- miliare, che i ricorrenti hanno esposto spese mensili per complessivi euro 1.470,00, che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. debitori e potrebbero contare Parte_1 Parte_2 sull'importo mensile rispettivamente di circa € 1.256,00 ed € 880,00 pari ai 4/5 non pignora- bili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 900,00 con riguardo al sig. e di € 600,00 con riguardo alla sig.ra . Pt_1 Pt_2
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa ad CP_1
(C.F. ) e a (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Matteo Marini e C.F._2 dall'avv. Desirè Carmen Gugliandolo;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carmen Di Benedetto;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono tra- smettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di ri- vendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ri- corrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non pos- sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o
2 causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della propria famiglia in euro 900,00 netti mensili quanto al sig. e in euro 600,00 netti Pt_1 mensili quanto alla sig.ra , mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato Pt_2 alla liquidazione;
10. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche rela- zioni semestrali in forma libera;
11. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvede- re alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
12. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita se- zione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
13. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024"
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ogget- to della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 30/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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