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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.4333/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4333 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. FIORILLO LUCIA, presso il cui studio
Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. PALETTA
1 AN e dall'AVV. PALETTA ANGELO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA EMILIA, 88, ROMA (RM);
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' (di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il d.i. n.893/2021 (RG3026/2021), con il quale gli si intimava di corrispondere la somma di €226.259,79 alla CP_1
(di seguito “Banca”) in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
A sostegno della dispiegata opposizione, l' adduceva: la nullità del decreto Pt_1
ingiuntivo per genericità della domanda monitoria;
la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto del requisito della prova scritta del credito vantato in monitorio;
l'inefficacia del titolo, per carenza della prova della legittimazione ad agire di Banca;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto del requisito della prova scritta dei rapporti negoziali sottostanti tutte le cessioni;
l'illegittimità della richiesta relativa agli interessi, poiché asseritamente non dovuti. 2 Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio , contestando la CP_1
pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio il processo proseguiva e, all'udienza del 21.05.2025,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come osservato dalla opponente, le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio opposto traggono origine dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere gli interessi di mora.
Si tratta, nello specifico, delle fatture: n.1294 del 20/11/2019 di €21.202,70 2. n.136
del 25/02/2020 di €139.280,72 3. n.347 del 08/06/2020 di €52.657,99 4. n.348 del
08/06/2020 di €391,86 5. n.648 del 24/09/2020di €12.726,52, acquisite agli atti del presente giudizio.
Orbene, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto 3 la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n
3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la Banca creditrice abbia dato prova della pretesa azionata in sede monitoria, producendo, tra l'altro, le fatture di addebito degli interessi moratori, con allegati i relativi criteri di calcolo/note di addebito descriventi il credito, l'estratto notarile, libri contabili i sottofascicoli che CP_1
raccolgono contratti di fornitura e le fatture pagate in ritardo, generanti il credito di 4 interesse di mora, nonché i fascicoli contenti le cessioni dei crediti (doc.ti nn. da 1 a 5
e 7 allegati al fascicolo monitorio, nonché doc. “E” ed “F”).
Di contro, invece, parte opponente non ha adempiuto l'onere della prova su di essa gravante, limitandosi a sollevare contestazioni quantomai generiche relative al credito.
Non appare ravvisabile, infatti, nel caso di specie alcun difetto di legittimazione passiva quanto alle cessioni, perché la ha depositato i relativi contratti (cfr. CP_1
all.F., cessioni nei confronti di: Alcon Italia S.p.A., Amplifon S.p.A.; Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
). Controparte_11
Ancora, è appena il caso di rilevare che le fatture originarie, traenti titolo da una pluralità di rapporti di fornitura, sono state onorate dalla (seppur in ritardo) Pt_1
senza alcuna contestazione in merito, di guisa che qualsiasi eccezione relativa a tali rapporti, sollevata nel presente giudizio, è da considerarsi priva di pregio, poiché
l'Ente, con il suo comportamento, ha sostanzialmente dimostrato di non disconoscerne la sussistenza. Logica conseguenza è, altresì, il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti di fornitura che hanno generato i 5 crediti ceduti alla CP_1
Da ultimo, va disattesa anche l'eccezione secondo cui la disciplina degli interessi di mora contenuta nel D.Lgs n. 231/2022 non si applicherebbe al caso di specie poiché
le fatture oggetto del decreto ingiuntivo avrebbero ad oggetto servizi farmaceutici:
come correttamente osservato dalla infatti, i cedenti sono enti privati, fornitori CP_1
di ASL SA e non erogano, per quest'ultima, servizi sanitari in favore della collettività, esse, cioè, non sono farmacie, com'è agevolmente desumibile dalla copiosa documentazione acquisita agli atti da causa.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- condanna la a corrispondere le spese di lite in favore della Parte_2
6 che si liquidano in € 2.941,00 oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4333 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. FIORILLO LUCIA, presso il cui studio
Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. PALETTA
1 AN e dall'AVV. PALETTA ANGELO, presso il cui studio elettivamente domicilia, in VIA EMILIA, 88, ROMA (RM);
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' (di seguito ), in persona del legale Parte_1 Pt_1
rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il d.i. n.893/2021 (RG3026/2021), con il quale gli si intimava di corrispondere la somma di €226.259,79 alla CP_1
(di seguito “Banca”) in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
A sostegno della dispiegata opposizione, l' adduceva: la nullità del decreto Pt_1
ingiuntivo per genericità della domanda monitoria;
la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto del requisito della prova scritta del credito vantato in monitorio;
l'inefficacia del titolo, per carenza della prova della legittimazione ad agire di Banca;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto del requisito della prova scritta dei rapporti negoziali sottostanti tutte le cessioni;
l'illegittimità della richiesta relativa agli interessi, poiché asseritamente non dovuti. 2 Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio , contestando la CP_1
pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio il processo proseguiva e, all'udienza del 21.05.2025,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come osservato dalla opponente, le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio opposto traggono origine dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere gli interessi di mora.
Si tratta, nello specifico, delle fatture: n.1294 del 20/11/2019 di €21.202,70 2. n.136
del 25/02/2020 di €139.280,72 3. n.347 del 08/06/2020 di €52.657,99 4. n.348 del
08/06/2020 di €391,86 5. n.648 del 24/09/2020di €12.726,52, acquisite agli atti del presente giudizio.
Orbene, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto 3 la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n
3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la Banca creditrice abbia dato prova della pretesa azionata in sede monitoria, producendo, tra l'altro, le fatture di addebito degli interessi moratori, con allegati i relativi criteri di calcolo/note di addebito descriventi il credito, l'estratto notarile, libri contabili i sottofascicoli che CP_1
raccolgono contratti di fornitura e le fatture pagate in ritardo, generanti il credito di 4 interesse di mora, nonché i fascicoli contenti le cessioni dei crediti (doc.ti nn. da 1 a 5
e 7 allegati al fascicolo monitorio, nonché doc. “E” ed “F”).
Di contro, invece, parte opponente non ha adempiuto l'onere della prova su di essa gravante, limitandosi a sollevare contestazioni quantomai generiche relative al credito.
Non appare ravvisabile, infatti, nel caso di specie alcun difetto di legittimazione passiva quanto alle cessioni, perché la ha depositato i relativi contratti (cfr. CP_1
all.F., cessioni nei confronti di: Alcon Italia S.p.A., Amplifon S.p.A.; Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
). Controparte_11
Ancora, è appena il caso di rilevare che le fatture originarie, traenti titolo da una pluralità di rapporti di fornitura, sono state onorate dalla (seppur in ritardo) Pt_1
senza alcuna contestazione in merito, di guisa che qualsiasi eccezione relativa a tali rapporti, sollevata nel presente giudizio, è da considerarsi priva di pregio, poiché
l'Ente, con il suo comportamento, ha sostanzialmente dimostrato di non disconoscerne la sussistenza. Logica conseguenza è, altresì, il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei contratti di fornitura che hanno generato i 5 crediti ceduti alla CP_1
Da ultimo, va disattesa anche l'eccezione secondo cui la disciplina degli interessi di mora contenuta nel D.Lgs n. 231/2022 non si applicherebbe al caso di specie poiché
le fatture oggetto del decreto ingiuntivo avrebbero ad oggetto servizi farmaceutici:
come correttamente osservato dalla infatti, i cedenti sono enti privati, fornitori CP_1
di ASL SA e non erogano, per quest'ultima, servizi sanitari in favore della collettività, esse, cioè, non sono farmacie, com'è agevolmente desumibile dalla copiosa documentazione acquisita agli atti da causa.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- condanna la a corrispondere le spese di lite in favore della Parte_2
6 che si liquidano in € 2.941,00 oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 22.12.2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
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