Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3471/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Matranga, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Mauro Angelo Cinque, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate rispettivamente il 5/2/2025 ed il 2/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/7/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 7/6/2008, in costanza del quale sono nate le figlie Persona_1
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza di decreto di omologa n. 1264/2023 del 2-21/2/2023, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 15923/2022 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e fissando la loro residenza ove riterranno opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, le eventuali variazioni di domicilio. - Sul punto i coniugi si danno atto e dichiarano di avere già cessato la convivenza avendo il sig. provveduto a trasferire il proprio domicilio a San Controparte_1
Pietro in Casale (Bo), Via Filippo Corridoni 1/D, in ragione della propria attività lavorativa.
1) Assegnazione della casa coniugale
L'immobile destinato a residenza coniugale, situato in Palermo, Viale Aiace nr. 104/N, condotto in locazione è stato rilasciato e la RA , unitamente alle figlie Parte_1 Persona_1 ed , ha trasferito la propria residenza in Palermo Via Della Resurrezione nr. 94. Per_2
2) Affidamento dei figli minori
Al solo fine di consentire il miglior esercizio della responsabilità genitoriale e favorire le decisioni ordinarie e di maggior interesse per i figli, avuto anche riguardo al fatto che il sig. ha posto CP_1 il proprio domicilio a San Pietro in Casale (Bo), i coniugi convengono che le figlie minori siano affidate in via esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé quando ne farà richiesta e previo accordo con la madre. I coniugi, premesso quanto sopra, ritengono comunque opportuno convenire salvo diversi accordi ed al solo fine di prevenire eventuali diatribe, come segue i tempi e le modalità di permanenza delle figlie minori con il padre;
il NO trascorrerà con le figlie un CP_1 fine settimana al mese dalla domenica alle ore 13.30 circa, al lunedì alle ore 21.00 circa e ciò sino a quando il padre dimorerà per ragioni di lavoro in sedi logisticamente distanti da quelle in cui dimorano le figlie. Le figlie trascorreranno le principali festività civili e religiose alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, secondo quanto gli stessi stabiliranno di volta in volta e secondo il criterio dell'alternanza. I coniugi intendono tuttavia, regolamentare la calendazione delle festività, per la sola ipotesi in cui dovessero trovarsi in disaccordo. Segnatamente i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza la festività di Natale, a far data dal 24 dicembre alle ore 20.00 e sino al 27 alle ore 20.00 e la festività di Capodanno a far data dal 30 dicembre alle ore
10.00 e sino al giorno 02 alle ore 20.00. Per tutte le festività annuali - Pasqua, 25 Aprile anniversario della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 Giugno Festa della Repubblica, 1 novembre
Ognissanti, 8 Dicembre Festa dell'Immacolata verrà comunque mantenuto il criterio dell'alternanza.
2 Anche i compleanni o altre ricorrenze particolari saranno alternate: un anno con la madre e un anno con il padre alternando di anno in anno la presenza del festeggiato con i genitori tra la mattina e il pomeriggio e tra il tardo pomeriggio ed il pernottamento. In caso di eventi particolari che coinvolgano anche i rispettivi rami genitoriali (ad esempio, comunioni, cresime, ecc.), entrambi i genitori dovranno garantire ai figli la possibilità di condividere con le rispettive famiglie genitoriali (nonni, zii, cugini, ecc.) l'evento stesso, assicurandosi la loro presenza. A prescindere dalla data di tale ricorrenza, i figli trascorreranno il compleanno dei genitori (oltre alla festa della mamma e alla festa del papà) con il genitore festeggiato. Durante il periodo estivo, i genitori convengono, che il padre potrà tenere con sè le figlie per sette giorni consecutivi, da determinare previo accordo tra i genitori ed in difetto, dal 9 al 16 agosto, con l'obbligo di comunicare alla madre il luogo di dimora delle figlie e con l'onere di consentire alle minori di comunicare con la madre giornalmente.
3) Contributo al mantenimento dei figli minori.
A carico del NO , viene posto un assegno a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori e dell'importo di E.300,00 (trecento/00) Persona_1 Per_2 mensili), da corrispondere in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese;
detto importo verrà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il NO si Controparte_1 onera inoltre a contribuire in misura pari al 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie, che dovranno essere previamente concordate con la moglie, fatte salve quelle spese di carattere urgente ed indifferibile. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF. I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
4) Assegno di mantenimento al coniuge
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra. Le parti danno atto e dichiarano di avere già provveduto in separata sede alla bonaria divisione dei beni mobili, di talché rinunciano ad ogni pretesa e/o rivalsa nei confronti degli stessi, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente. 5) I coniugi decidono di dare esecuzione immediata al presente verbale”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
3 Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 7/6/2008;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 1264/2023 del 2-21/2/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 15923/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 7/6/2008 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2008, al n. 32, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4