Articolo 10 della Legge 25 febbraio 1971, n. 111
Articolo 9
Versione
15 aprile 1971
Art. 10.
All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
All'onere di lire 658 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 aprile 1971