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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9434/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9434 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014,
promossa da: con sede in Cagliari, Parte_1 via Santa Margherita 4, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. , in P.IVA_1 qualità di rappresentante e mandataria della e per essa ente istruttore e Parte_2 gestore del Fondo Speciale finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento di cui alla L.R. n. 15/1994, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del decreto ingiuntivo n.733/2012; appellante contro
(C.F. , con sede in David Ricardostrat n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
1066JS Amsterdam (Olanda) e sede secondaria, con funzione di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma Via Crescenzio n. 12, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Migli del Foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliata in Cagliari,
Corso Vittorio Emanuele n.76 giusto procura a margine della comparsa di costituzione e risposta appellata
OGGETTO: appello contro sentenza del Giudice di Pace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso monitorio ed il giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2012, la ha domandato di ingiungere al Parte_1
(d'ora in poi il ”) e alla Parte_3 Parte_3 Controparte_1
( ) il pagamento della somma di € 3.873,42, esponendo quanto segue:
[...] CP_1
- il presentava alla domanda di agevolazione a valere sul Bando della L.R. n. 15 Parte_3 Parte_1 del 1994, anno 2001, per la realizzazione di un programma di investimento nell'ambito della propria unità produttiva sita in Pt_3
- come previsto con decreto ministeriale n. 527 del 25 maggio 2000, il - unitamente alla Parte_3 domanda di agevolazione, e a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma - allegava la polizza fideiussoria n. GE0073795, rep. 682015252, del 13 dicembre 2001, rilasciata dalla Società Italia Cauzioni, Compagnia di Assicurazione e Rassicurazioni s.p.a., ora fino alla concorrenza dell'importo di € 3.873,42, già 7.500.000 lire;
CP_1
- con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Industria, n. 248 del 5 giugno 2003, veniva concesso in via provvisoria al Consorzio un contributo di € 302.681,00, da erogarsi a stato avanzamento lavori;
- a séguito di verifiche effettuate dall'Assessorato dell'Industria emergeva che il non aveva Parte_3 completato il programma di investimenti di cui alla L.R. n. 15 del 1994, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte;
- con determinazione del Direttore del Servizio Politiche dell'Impresa n. 456 del 14 settembre 2006,
l'amministrazione revocava il contributo concesso al;
Parte_3
- la con lettera raccomandata del 6 novembre 2006, intimava al ed alla società Parte_1 Parte_3 di Assicurazione il pagamento dell'importo pari ad € 3.873,42.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 733/21, depositato in data 16 aprile 2012, il Giudice di Pace ingiungeva al ed alla il pagamento nei confronti della della somma di € 3.873,42 Parte_3 CP_1 Parte_1 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società proponeva opposizione CP_1 al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso.
L'opponente, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione:
- l'inefficacia della polizza fideiussoria n. GE0073795, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”;
2 - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data 5.6.2003;
- il decreto di revoca veniva emesso solo in data 14.09.2006, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla Parte_1 nei confronti della Compagnia garante.
1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la contestava integralmente Parte_1
l'opposizione avversa, deducendo che:
- l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza dell'obbligazione principale;
- l'interpretazione proposta dalla renderebbe di fatto inattuabile l'escussione, in quanto CP_1 obbligherebbe il beneficiario della garanzia ad escuterla prima della scadenza dell'obbligazione principale, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 1957 c.c.;
- l'art. 3 non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 c.c.
1.5. Con sentenza n. 340/2014, il Giudice Pace di Cagliari, Sezione Civile, aderendo alla tesi sostenuta da accoglieva l'opposizione proposta, condannando la al pagamento delle spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per competenze legali oltre ad euro 50,50 per spese ed agli accessori di legge.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato in data 4.11.2014, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
340/2014, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assimilabile la revoca del beneficio da parte della rispetto alla rinunzia che avrebbe dovuto essere comunicata dalla contraente, in Pt_1 quanto: i) tale rilievo non è mai stato proposto in primo grado dalla e, pertanto, la CP_1 Parte_1 non ha potuto prendere alcuna posizione in merito a siffatto profilo;
ii) il provvedimento assunto dalla aveva unicamente cristallizzato la rinuncia di fatto operata dalla società beneficiaria. Inoltre, Pt_1 il avrebbe rinunciato tacitamente al beneficio poiché, successivamente alla concessione Parte_3 provvisoria delle agevolazioni, non aveva realizzato alcuna delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del contributo;
a nulla sarebbe servito che il non aveva comunicato la Parte_3 propria volontà alla controparte, essendo configurabile l'ipotesi della rinuncia implicita;
b) il Giudice avrebbe errato nello statuire l'inefficacia della polizza, stante la scadenza del termine per l'escussione, in quanto il termine di trentasei mesi sarebbe coincidente con quello di scadenza dell'obbligazione principale. Inoltre, come già osservato in primo grado, l'interpretazione proposta dalla ed avallata dal Giudice renderebbe inattuabile l'escussione, in aperta violazione del CP_1
3 disposto dell'art. 1957 c.c.; inoltre, l'art. 3 della polizza non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 c.c.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte riformare integralmente la sentenza n. 340/14, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona del Dott. Antonio Bulla , il 24 marzo
2014, depositata in Cancelleria il medesimo giorno e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2012 emesso dal Giudice di Pace in Cagliari e, conseguentemente, condannare la al Controparte_2 pagamento della somma di € 3.873,42 oltre interessi maturati e maturandi;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.02.2015, si è costituita la società
la quale ha contestato integralmente i motivi di appello e ha chiesto la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza, deducendo:
- l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché carente dei requisiti processuali, in quanto la Parte_1 non avrebbe individuato con chiarezza i capi oggetto della censura, né avrebbe indicato un progetto alternativo di decisione ed esplicitato i motivi di diritto dell'impugnazione;
- in relazione al primo motivo di appello, che la rinuncia operata dal beneficiario non potrebbe essere assimilata alla revoca, specie nel caso in cui nel provvedimento di revoca non viene fatto alcun richiamo ad una rinuncia tacita (come nel caso oggetto di controversia);
- che, rispetto al secondo motivo di appello, le condizioni della polizza (incluso l'art. 3 indicante il termine) sarebbero inderogabili dalle parti;
- che, al momento della revoca del beneficio, la polizza aveva perso la sua efficacia, essendo il termine in favore di controparte ormai spirato, una volta decorsi i trentasei mesi dopo la concessione provvisoria dell'agevolazione;
- che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto;
- che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza;
- che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla analoghe Parte_1
4 considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'Amministrazione dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto.
L'appellata ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza dei requisiti Parte_1 previsti dall'art. 342 cpc;
nel merito, rigettare l'appello proposto da perché del tutto infondato Pt_1 sia in fatto che in diritto – confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e
l'abusività della pretesa;
con vittoria di compensi e spese anche per il Giudizio di II° grado”.
2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017.
2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il Giudice, dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione.
****
3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
3.1. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello dedotta da per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc. In particolare, l'appellata ha affermato CP_1 che nell'atto di appello non sarebbero stati individuati con chiarezza i capi oggetto della censura, sia in fatto sia in diritto, e non sia stato proposto un progetto alternativo di decisione.
L'eccezione è infondata.
In relazione al vaglio di specificità dell'atto devolutivo, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), la quale ha dato séguito alla tesi secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante “riforma Cartabia”, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In altri termini, non si può ritenere aspecifico un motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione
5 di cogliere natura, la portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura.
Circa il profilo argomentativo, si osserva che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”.
Invero, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c. alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del
Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, risultando sufficiente che l'appellante ponga il Giudice d'appello in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nel caso in esame, l'appellante abbia individuato i capi della decisione reputati meritevoli di censura, menzionando espressamente i punti della decisione impugnata, senza quindi limitarsi ad un generico richiamo al testo della sentenza di primo grado;
l'appellante ha poi esposto con sufficiente chiarezza la differente interpretazione sugli aspetti di diritto analizzati e statuiti dal Giudice di prime cure, proponendo così un'alternativa lettura, con il risultato che il Giudice dell'appello possiede tutti gli elementi per poter cogliere la portata ed il contenuto delle censure.
Conseguentemente, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
****
3.2. Venendo al merito, quale primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui il Giudice, dopo aver precisato che le ragioni della non Parte_1 fossero idonee all'accoglimento dell'ingiunzione, ha statuito che “il contenuto letterale della clausola contrattuale come richiamata in epigrafe si limitava a garantire il rischio per la sola ipotesi che la società beneficiaria vi rinunciasse spontaneamente e non anche quello conseguente all'emissione di un provvedimento di revoca del beneficio da parte della Regione Autonoma della Sardegna”.
L'appellante ha affermato che la determinazione di revoca della RAS avrebbe invece cristallizzato una situazione già chiara e definita, dovendo interpretarsi il mancato inizio dei lavori come una rinuncia tacita al finanziamento da parte del . In sostanza, siccome l'art. 1 del contratto Parte_3 richiama il concetto di “rinunzia” senza alcuna specificazione della forma, tale manifestazione di volontà, in tesi dell'appellante, ben può essere anche tacita.
Come secondo motivo di doglianza, invece, la ha contestato il capo della sentenza in cui Parte_1 il Giudice ha statuito che “il garante ne avrebbe dovuto rispondere soltanto se tale evento si fosse verificato nei trentasei mesi successivi alla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria
6 avvenuto nel 5 giugno 2013 e non, come è avvenuto nel caso in esame, successivamente al decorso di tale termine quando la polizza fideiussoria era già irrimediabilmente scaduta”.
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che la polizza, per come è stata interpretata dalla e CP_1 dal Giudice di Pace, risulterebbe di alcuna utilità in ragione di una concreta impossibilità di escutere la garanzia. Ha poi sostenuto che, in ogni caso, la revoca era anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione principale.
Partendo dall'esame del primo motivo d'appello, deve rammentarsi che la ha azionato la Parte_1 polizza nell'interesse del ed in favore della a garanzia “della volontà di Parte_3 Parte_1 quest'ultima di realizzare il programma di investimenti” per cui la contraente aveva presentato domanda al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie.
Dalla lettura della polizza in oggetto e, in particolare, dal contenuto dell'art. 1 delle Condizioni generali di Assicurazione si evince che l'obbligo della società assicuratrice al rimborso in favore della
Regione Autonoma della Sardegna dell'importo di € 3.873,42 è ricollegato all'enuclearsi delle sole ipotesi in cui la contraente, beneficiaria delle agevolazioni, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stati di avanzamento lavori da parte della contraente beneficiaria ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1 lettera c) del regolamento.
Il punto controverso è rappresentato dall'interpretazione del termine “rinuncia” indicato dall'art. 1, nel quale non viene espressamente indicato alcun requisito di forma. Per tale ragione, l'appellante asserisce la configurabilità di una rinuncia tacita da parte del (conseguente al mancato Parte_3 inizio dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento), che renderebbe la determinazione di revoca un mero atto ricognitivo di una volontà dell'ente già validamente espressa. Essendo tale rinuncia maturata pienamente entro il perimetro dei trentasei mesi, l'escussione sarebbe di conseguenza valida.
A tal proposito, occorre precisare che la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa, può anche essere tacita, ma in tale ultimo caso essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo chiaro e univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.
Ciò chiarito, la circostanza che il non avesse realizzato le attività utili per la concessione Parte_3 definitiva del finanziamento non può ritenersi, di per sé, un elemento sufficiente per supportare la tesi della rinuncia implicita alle agevolazioni, non essendo irragionevole sostenere che la mancata attivazione delle suddette azioni sia dipesa da fattori alternativi, quali una situazione di grave difficoltà economica e/o gestionale connessa al mancato realizzo dei lavori.
7 Per tale ragione, pur essendo plausibile che l'art. 1 preveda anche l'ipotesi di una rinuncia tacita da parte del contraente, si ritiene che la manifestazione della volontà abdicativa da parte del Parte_3 non trovi sufficienti riscontri positivi nel caso di specie. L'inerzia da parte del appare da Parte_3 ricondursi, piuttosto, ad una ipotesi di inadempimento.
In quest'ottica, l'ipotesi in esame risulta differente da quella enucleata dall'art. 1 della polizza in esame, in cui l'assicuratore si limita a garantire il rischio solo per il caso in cui la beneficiaria, una volta ammessa, vi rinunzi sua sponte (espressamente o tacitamente); diversa invece è l'evenienza in cui, prima della concreta erogazione per stati di avanzamento, la emetta un provvedimento Pt_1 di revoca del beneficio, come in concreto avvenuto.
A favore di questa interpretazione, inoltre, depone la stessa determinazione di revoca n. 248 del
14.09.2006, la quale non effettuava alcun richiamo all'asserita rinuncia tacita da parte del , Parte_3 limitandosi a rilevare il mancato avanzamento dei lavori.
Non si può, pertanto, condividere quanto affermato dalla in ordine al fatto che il Parte_1 provvedimento suddetto rappresenterebbe una cristallizzazione della volontà abdicativa del
. La procedura amministrativa prevedeva una provvisoria elargizione economica a Parte_3 vantaggio della parte privata, la quale, al fine di conservare l'utilità provvisoriamente concessa, era tenuta ad adempiere taluni obblighi e doveri imposti dalla la cui inosservanza è stata poi Pt_1 acclarata con il provvedimento sopra menzionato.
In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione alternativa proposta dalla parte appellante, assume carattere assorbente la decisione sul secondo motivo di appello, riguardante gli effetti connessi alla scadenza del termine di durata massima della garanzia.
L'art. 3 della polizza in esame prevede che “la garanzia ha durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento, e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”.
La garanzia, in ragione del suo oggetto, aveva fissato un perimetro di durata pari a trentasei mesi, così che, una volta intervenuta la concessione provvisoria in favore della beneficiaria dell'agevolazione, l'eventuale rinunzia da parte della stessa poteva essere coperta dalla polizza a condizione che tale evento fosse avvenuto nell'arco temporale contrattualmente individuato.
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve dedursi l'infondatezza della ricostruzione offerta dalla secondo la quale la polizza non abbia mai avuto alcuna concreta utilità. Parte_1
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito - condivisa anche da questo Tribunale - in casi analoghi da quello in esame, il termine di trentasei mesi deve ritenersi corrispondente a quello di
8 durata della garanzia. Entro questo termine l'Amministrazione deve far valere l'obbligazione del garante, adducendo l'inadempimento del garantito.
L'obbligazione del garante discende da una fattispecie espressamente individuata dal contratto (la rinuncia da parte del beneficiario) che rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria.
In altri termini, il presupposto affinché il fideiussore sia tenuto al pagamento è che sia esigibile l'obbligazione principale di restituire il finanziamento. Se non sorge l'obbligazione di restituire il finanziamento, non si può neanche ipotizzare che sorga quella di garantirla.
Conseguentemente, la polizza ha perso efficacia alla data del 5.6.2006 in quanto il decreto di concessione è stato emesso in data 5.6.2003. Il successivo provvedimento di revocata datato
14.9.2006 è, pertanto, avvenuto oltre il perimetro fissato dal contratto.
La conclusione sopra esposta non può essere messa in discussione dall'ulteriore deduzione della Pt_1
a detta della quale troverebbe applicazione nel caso in esame l'art. 1957 c.c., in ragione del
[...] fatto che l'art. 4 del contratto prevedeva espressamente “la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile”.
Tale prospettazione non può ritenersi condivisibile, non essendo tale disposizione applicabile al caso di specie, e ciò in quanto, in conformità alle previsioni contrattuali, il contratto in oggetto deve esser qualificato non come fideiussione, bensì come un contratto autonomo di garanzia. A tal proposito, la
Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale (Sez. 1, Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025; Sez. III, sentenza n. 22233/2014).
Calando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, è evidente che il contratto in questione assuma tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, come si ricava dal relativo art. 2, secondo cui
“la società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte della regione
o della banca concessionaria […] non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla Contraente”: risulta dunque chiaro che la pattuizione in questione non possa configurarsi come un contratto di fideiussione, in ragione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.
Conseguentemente, deve concludersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, che “il contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei
9 contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass., n.
21399/2011; Cass., n. 42200/2010).
4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza n. 340/14, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari in data 24 marzo 2014.
5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, per cause del valore sino fino a 5.200,00 euro
(parametri aggiornati al D.M. 147/2022).
Considerato che la società è risultata soccombente nei due gradi di giudizio, la stessa è Parte_1 tenuta a pagare il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.500,00
[...] complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
obbliga l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il giorno 22.12.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9434 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014,
promossa da: con sede in Cagliari, Parte_1 via Santa Margherita 4, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. , in P.IVA_1 qualità di rappresentante e mandataria della e per essa ente istruttore e Parte_2 gestore del Fondo Speciale finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento di cui alla L.R. n. 15/1994, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta che la rappresenta difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del decreto ingiuntivo n.733/2012; appellante contro
(C.F. , con sede in David Ricardostrat n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
1066JS Amsterdam (Olanda) e sede secondaria, con funzione di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma Via Crescenzio n. 12, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Migli del Foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliata in Cagliari,
Corso Vittorio Emanuele n.76 giusto procura a margine della comparsa di costituzione e risposta appellata
OGGETTO: appello contro sentenza del Giudice di Pace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso monitorio ed il giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2012, la ha domandato di ingiungere al Parte_1
(d'ora in poi il ”) e alla Parte_3 Parte_3 Controparte_1
( ) il pagamento della somma di € 3.873,42, esponendo quanto segue:
[...] CP_1
- il presentava alla domanda di agevolazione a valere sul Bando della L.R. n. 15 Parte_3 Parte_1 del 1994, anno 2001, per la realizzazione di un programma di investimento nell'ambito della propria unità produttiva sita in Pt_3
- come previsto con decreto ministeriale n. 527 del 25 maggio 2000, il - unitamente alla Parte_3 domanda di agevolazione, e a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma - allegava la polizza fideiussoria n. GE0073795, rep. 682015252, del 13 dicembre 2001, rilasciata dalla Società Italia Cauzioni, Compagnia di Assicurazione e Rassicurazioni s.p.a., ora fino alla concorrenza dell'importo di € 3.873,42, già 7.500.000 lire;
CP_1
- con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Industria, n. 248 del 5 giugno 2003, veniva concesso in via provvisoria al Consorzio un contributo di € 302.681,00, da erogarsi a stato avanzamento lavori;
- a séguito di verifiche effettuate dall'Assessorato dell'Industria emergeva che il non aveva Parte_3 completato il programma di investimenti di cui alla L.R. n. 15 del 1994, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte;
- con determinazione del Direttore del Servizio Politiche dell'Impresa n. 456 del 14 settembre 2006,
l'amministrazione revocava il contributo concesso al;
Parte_3
- la con lettera raccomandata del 6 novembre 2006, intimava al ed alla società Parte_1 Parte_3 di Assicurazione il pagamento dell'importo pari ad € 3.873,42.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 733/21, depositato in data 16 aprile 2012, il Giudice di Pace ingiungeva al ed alla il pagamento nei confronti della della somma di € 3.873,42 Parte_3 CP_1 Parte_1 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società proponeva opposizione CP_1 al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso.
L'opponente, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione:
- l'inefficacia della polizza fideiussoria n. GE0073795, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”;
2 - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data 5.6.2003;
- il decreto di revoca veniva emesso solo in data 14.09.2006, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla Parte_1 nei confronti della Compagnia garante.
1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la contestava integralmente Parte_1
l'opposizione avversa, deducendo che:
- l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza dell'obbligazione principale;
- l'interpretazione proposta dalla renderebbe di fatto inattuabile l'escussione, in quanto CP_1 obbligherebbe il beneficiario della garanzia ad escuterla prima della scadenza dell'obbligazione principale, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 1957 c.c.;
- l'art. 3 non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 c.c.
1.5. Con sentenza n. 340/2014, il Giudice Pace di Cagliari, Sezione Civile, aderendo alla tesi sostenuta da accoglieva l'opposizione proposta, condannando la al pagamento delle spese CP_1 Parte_1 processuali, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per competenze legali oltre ad euro 50,50 per spese ed agli accessori di legge.
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato in data 4.11.2014, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
340/2014, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assimilabile la revoca del beneficio da parte della rispetto alla rinunzia che avrebbe dovuto essere comunicata dalla contraente, in Pt_1 quanto: i) tale rilievo non è mai stato proposto in primo grado dalla e, pertanto, la CP_1 Parte_1 non ha potuto prendere alcuna posizione in merito a siffatto profilo;
ii) il provvedimento assunto dalla aveva unicamente cristallizzato la rinuncia di fatto operata dalla società beneficiaria. Inoltre, Pt_1 il avrebbe rinunciato tacitamente al beneficio poiché, successivamente alla concessione Parte_3 provvisoria delle agevolazioni, non aveva realizzato alcuna delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del contributo;
a nulla sarebbe servito che il non aveva comunicato la Parte_3 propria volontà alla controparte, essendo configurabile l'ipotesi della rinuncia implicita;
b) il Giudice avrebbe errato nello statuire l'inefficacia della polizza, stante la scadenza del termine per l'escussione, in quanto il termine di trentasei mesi sarebbe coincidente con quello di scadenza dell'obbligazione principale. Inoltre, come già osservato in primo grado, l'interpretazione proposta dalla ed avallata dal Giudice renderebbe inattuabile l'escussione, in aperta violazione del CP_1
3 disposto dell'art. 1957 c.c.; inoltre, l'art. 3 della polizza non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 c.c.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte riformare integralmente la sentenza n. 340/14, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona del Dott. Antonio Bulla , il 24 marzo
2014, depositata in Cancelleria il medesimo giorno e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2012 emesso dal Giudice di Pace in Cagliari e, conseguentemente, condannare la al Controparte_2 pagamento della somma di € 3.873,42 oltre interessi maturati e maturandi;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.02.2015, si è costituita la società
la quale ha contestato integralmente i motivi di appello e ha chiesto la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza, deducendo:
- l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché carente dei requisiti processuali, in quanto la Parte_1 non avrebbe individuato con chiarezza i capi oggetto della censura, né avrebbe indicato un progetto alternativo di decisione ed esplicitato i motivi di diritto dell'impugnazione;
- in relazione al primo motivo di appello, che la rinuncia operata dal beneficiario non potrebbe essere assimilata alla revoca, specie nel caso in cui nel provvedimento di revoca non viene fatto alcun richiamo ad una rinuncia tacita (come nel caso oggetto di controversia);
- che, rispetto al secondo motivo di appello, le condizioni della polizza (incluso l'art. 3 indicante il termine) sarebbero inderogabili dalle parti;
- che, al momento della revoca del beneficio, la polizza aveva perso la sua efficacia, essendo il termine in favore di controparte ormai spirato, una volta decorsi i trentasei mesi dopo la concessione provvisoria dell'agevolazione;
- che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto;
- che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza;
- che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla analoghe Parte_1
4 considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'Amministrazione dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto.
L'appellata ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza dei requisiti Parte_1 previsti dall'art. 342 cpc;
nel merito, rigettare l'appello proposto da perché del tutto infondato Pt_1 sia in fatto che in diritto – confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e
l'abusività della pretesa;
con vittoria di compensi e spese anche per il Giudizio di II° grado”.
2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017.
2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il Giudice, dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione.
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3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
3.1. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello dedotta da per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc. In particolare, l'appellata ha affermato CP_1 che nell'atto di appello non sarebbero stati individuati con chiarezza i capi oggetto della censura, sia in fatto sia in diritto, e non sia stato proposto un progetto alternativo di decisione.
L'eccezione è infondata.
In relazione al vaglio di specificità dell'atto devolutivo, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), la quale ha dato séguito alla tesi secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante “riforma Cartabia”, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In altri termini, non si può ritenere aspecifico un motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione
5 di cogliere natura, la portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura.
Circa il profilo argomentativo, si osserva che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”.
Invero, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c. alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del
Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, risultando sufficiente che l'appellante ponga il Giudice d'appello in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nel caso in esame, l'appellante abbia individuato i capi della decisione reputati meritevoli di censura, menzionando espressamente i punti della decisione impugnata, senza quindi limitarsi ad un generico richiamo al testo della sentenza di primo grado;
l'appellante ha poi esposto con sufficiente chiarezza la differente interpretazione sugli aspetti di diritto analizzati e statuiti dal Giudice di prime cure, proponendo così un'alternativa lettura, con il risultato che il Giudice dell'appello possiede tutti gli elementi per poter cogliere la portata ed il contenuto delle censure.
Conseguentemente, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
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3.2. Venendo al merito, quale primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui il Giudice, dopo aver precisato che le ragioni della non Parte_1 fossero idonee all'accoglimento dell'ingiunzione, ha statuito che “il contenuto letterale della clausola contrattuale come richiamata in epigrafe si limitava a garantire il rischio per la sola ipotesi che la società beneficiaria vi rinunciasse spontaneamente e non anche quello conseguente all'emissione di un provvedimento di revoca del beneficio da parte della Regione Autonoma della Sardegna”.
L'appellante ha affermato che la determinazione di revoca della RAS avrebbe invece cristallizzato una situazione già chiara e definita, dovendo interpretarsi il mancato inizio dei lavori come una rinuncia tacita al finanziamento da parte del . In sostanza, siccome l'art. 1 del contratto Parte_3 richiama il concetto di “rinunzia” senza alcuna specificazione della forma, tale manifestazione di volontà, in tesi dell'appellante, ben può essere anche tacita.
Come secondo motivo di doglianza, invece, la ha contestato il capo della sentenza in cui Parte_1 il Giudice ha statuito che “il garante ne avrebbe dovuto rispondere soltanto se tale evento si fosse verificato nei trentasei mesi successivi alla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria
6 avvenuto nel 5 giugno 2013 e non, come è avvenuto nel caso in esame, successivamente al decorso di tale termine quando la polizza fideiussoria era già irrimediabilmente scaduta”.
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che la polizza, per come è stata interpretata dalla e CP_1 dal Giudice di Pace, risulterebbe di alcuna utilità in ragione di una concreta impossibilità di escutere la garanzia. Ha poi sostenuto che, in ogni caso, la revoca era anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione principale.
Partendo dall'esame del primo motivo d'appello, deve rammentarsi che la ha azionato la Parte_1 polizza nell'interesse del ed in favore della a garanzia “della volontà di Parte_3 Parte_1 quest'ultima di realizzare il programma di investimenti” per cui la contraente aveva presentato domanda al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie.
Dalla lettura della polizza in oggetto e, in particolare, dal contenuto dell'art. 1 delle Condizioni generali di Assicurazione si evince che l'obbligo della società assicuratrice al rimborso in favore della
Regione Autonoma della Sardegna dell'importo di € 3.873,42 è ricollegato all'enuclearsi delle sole ipotesi in cui la contraente, beneficiaria delle agevolazioni, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stati di avanzamento lavori da parte della contraente beneficiaria ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1 lettera c) del regolamento.
Il punto controverso è rappresentato dall'interpretazione del termine “rinuncia” indicato dall'art. 1, nel quale non viene espressamente indicato alcun requisito di forma. Per tale ragione, l'appellante asserisce la configurabilità di una rinuncia tacita da parte del (conseguente al mancato Parte_3 inizio dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento), che renderebbe la determinazione di revoca un mero atto ricognitivo di una volontà dell'ente già validamente espressa. Essendo tale rinuncia maturata pienamente entro il perimetro dei trentasei mesi, l'escussione sarebbe di conseguenza valida.
A tal proposito, occorre precisare che la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa, può anche essere tacita, ma in tale ultimo caso essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo chiaro e univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.
Ciò chiarito, la circostanza che il non avesse realizzato le attività utili per la concessione Parte_3 definitiva del finanziamento non può ritenersi, di per sé, un elemento sufficiente per supportare la tesi della rinuncia implicita alle agevolazioni, non essendo irragionevole sostenere che la mancata attivazione delle suddette azioni sia dipesa da fattori alternativi, quali una situazione di grave difficoltà economica e/o gestionale connessa al mancato realizzo dei lavori.
7 Per tale ragione, pur essendo plausibile che l'art. 1 preveda anche l'ipotesi di una rinuncia tacita da parte del contraente, si ritiene che la manifestazione della volontà abdicativa da parte del Parte_3 non trovi sufficienti riscontri positivi nel caso di specie. L'inerzia da parte del appare da Parte_3 ricondursi, piuttosto, ad una ipotesi di inadempimento.
In quest'ottica, l'ipotesi in esame risulta differente da quella enucleata dall'art. 1 della polizza in esame, in cui l'assicuratore si limita a garantire il rischio solo per il caso in cui la beneficiaria, una volta ammessa, vi rinunzi sua sponte (espressamente o tacitamente); diversa invece è l'evenienza in cui, prima della concreta erogazione per stati di avanzamento, la emetta un provvedimento Pt_1 di revoca del beneficio, come in concreto avvenuto.
A favore di questa interpretazione, inoltre, depone la stessa determinazione di revoca n. 248 del
14.09.2006, la quale non effettuava alcun richiamo all'asserita rinuncia tacita da parte del , Parte_3 limitandosi a rilevare il mancato avanzamento dei lavori.
Non si può, pertanto, condividere quanto affermato dalla in ordine al fatto che il Parte_1 provvedimento suddetto rappresenterebbe una cristallizzazione della volontà abdicativa del
. La procedura amministrativa prevedeva una provvisoria elargizione economica a Parte_3 vantaggio della parte privata, la quale, al fine di conservare l'utilità provvisoriamente concessa, era tenuta ad adempiere taluni obblighi e doveri imposti dalla la cui inosservanza è stata poi Pt_1 acclarata con il provvedimento sopra menzionato.
In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione alternativa proposta dalla parte appellante, assume carattere assorbente la decisione sul secondo motivo di appello, riguardante gli effetti connessi alla scadenza del termine di durata massima della garanzia.
L'art. 3 della polizza in esame prevede che “la garanzia ha durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento, e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”.
La garanzia, in ragione del suo oggetto, aveva fissato un perimetro di durata pari a trentasei mesi, così che, una volta intervenuta la concessione provvisoria in favore della beneficiaria dell'agevolazione, l'eventuale rinunzia da parte della stessa poteva essere coperta dalla polizza a condizione che tale evento fosse avvenuto nell'arco temporale contrattualmente individuato.
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve dedursi l'infondatezza della ricostruzione offerta dalla secondo la quale la polizza non abbia mai avuto alcuna concreta utilità. Parte_1
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito - condivisa anche da questo Tribunale - in casi analoghi da quello in esame, il termine di trentasei mesi deve ritenersi corrispondente a quello di
8 durata della garanzia. Entro questo termine l'Amministrazione deve far valere l'obbligazione del garante, adducendo l'inadempimento del garantito.
L'obbligazione del garante discende da una fattispecie espressamente individuata dal contratto (la rinuncia da parte del beneficiario) che rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria.
In altri termini, il presupposto affinché il fideiussore sia tenuto al pagamento è che sia esigibile l'obbligazione principale di restituire il finanziamento. Se non sorge l'obbligazione di restituire il finanziamento, non si può neanche ipotizzare che sorga quella di garantirla.
Conseguentemente, la polizza ha perso efficacia alla data del 5.6.2006 in quanto il decreto di concessione è stato emesso in data 5.6.2003. Il successivo provvedimento di revocata datato
14.9.2006 è, pertanto, avvenuto oltre il perimetro fissato dal contratto.
La conclusione sopra esposta non può essere messa in discussione dall'ulteriore deduzione della Pt_1
a detta della quale troverebbe applicazione nel caso in esame l'art. 1957 c.c., in ragione del
[...] fatto che l'art. 4 del contratto prevedeva espressamente “la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile”.
Tale prospettazione non può ritenersi condivisibile, non essendo tale disposizione applicabile al caso di specie, e ciò in quanto, in conformità alle previsioni contrattuali, il contratto in oggetto deve esser qualificato non come fideiussione, bensì come un contratto autonomo di garanzia. A tal proposito, la
Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale (Sez. 1, Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025; Sez. III, sentenza n. 22233/2014).
Calando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, è evidente che il contratto in questione assuma tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, come si ricava dal relativo art. 2, secondo cui
“la società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte della regione
o della banca concessionaria […] non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Società stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla Contraente”: risulta dunque chiaro che la pattuizione in questione non possa configurarsi come un contratto di fideiussione, in ragione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c.
Conseguentemente, deve concludersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, che “il contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei
9 contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass., n.
21399/2011; Cass., n. 42200/2010).
4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza n. 340/14, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari in data 24 marzo 2014.
5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, per cause del valore sino fino a 5.200,00 euro
(parametri aggiornati al D.M. 147/2022).
Considerato che la società è risultata soccombente nei due gradi di giudizio, la stessa è Parte_1 tenuta a pagare il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.500,00
[...] complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
obbliga l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il giorno 22.12.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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