Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 26/11/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03842/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2025, proposto da
Swep S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Guarisco, Arianna Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio/inerzia, previa adozione di idonea misura cautelare monocratica, serbato dal Comune di Como in relazione all’istanza di occupazione di suolo pubblico presentata tramite sportello SUAP in data 15.5.2025, con conseguente condanna verso l’amministrazione a concludere con provvedimento espresso detto procedimento entro il più breve tempo possibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha agito per l’accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare monocratica, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Como in relazione all’istanza di occupazione di suolo pubblico presentata tramite sportello SUAP in data 15 maggio 2025 prot. n. 934907, e per la conseguente condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro il più breve tempo possibile.
2. Il Comune di Como si è costituito deducendo di aver dato riscontro alla predetta istanza, con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis. L. 241/2024 in data 28.10.2025, e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Con memoria del 21.11.2025, parte ricorrente ha dedotto che, in data 20.11.2025, il Comune di Como ha trasmesso il diniego definitivo relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico de qua , e ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la rifusione delle spese di lite.
4. Alla camera di consiglio del 25.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio, in considerazione dell’atto del 21.11.2025 con il quale la parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il provvedimento espresso di diniego in relazione alla propria istanza, ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
5.1. Infatti, per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, “il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Cons. di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418).
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
6.2. Risulta infatti documentato, e comunque non contestato, che il Comune di Como non abbia riscontrato nei termini di conclusione del procedimento l’istanza di occupazione di suolo pubblico presentata dal ricorrente in data 15.5.2025. Per altro, il Comune non ha dedotto, né è emersa dagli atti, la sussistenza di alcuna ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
AN PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PA | AN LI |
IL SEGRETARIO