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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30.7.2025
da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22.11.1977 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa Bosi
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in Piacenza, Vicolo del Consiglio n. 11, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
OR d'AR (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Stragliati
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in Piacenza, Via San Marco n. 29, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 17.06.2006 in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale sono nati due figli, e Per_1 Per_2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 30.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento e contestuale fissazione della residenza anagrafica presso la madre, ciò nell'interesse esclusivo del minore e nel principio della
2 bigenitorialità. Detto affido condiviso sarà regolato come segue: - i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del figlio
(istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Per le questioni di Per_2
ordinaria amministrazione, invece, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé; - il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che entrambi lo desiderino,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previo accordo con la madre;
3) il Sig. orrisponderà alla Sig.ra entro Parte_1 Parte_2
e non oltre il giorno 05 di ogni mese, l'importo di € 750,00 (€
375,00/figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo vita, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
(minorenne) e (maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente); si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, ed in particolare verranno sostenute in egual misura dai genitori le spese scolastiche
(iscrizione – comprese le tasse universitarie, libri, cancelleria e trasporto)
per entrambi i figli, bollo ed assicurazione dei mezzi utilizzati dai figli,
ricarica del cellulare ed abbonamento internet, oltre a quanto previsto dalle
Linee Guida del 29 novembre 2017 predisposte dal CNF. Ogni genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale spesa straordinaria necessaria per
3 i figli tramite e-mail o SMS/messaggio WhatsApp;
laddove l'altro genitore non manifesti motivato dissenso per iscritto (e -mail o SMS/ messaggio
WhatsApp) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la detta spesa si dovrà intendere come approvata. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà mediante bonifico entro il giorno 05 del mese successivo alla presentazione delle relative ricevute;
4) gli assegni INPS per il nucleo familiare, l'assegno unico ed universale per i figli a carico e/o qualsiasi erogazione relativa al "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" e c.d. “Family Act”, verranno percepiti direttamente dalla Sig.ra ; il Sig. dichiara Controparte_1 Parte_1
sin d'ora di rinunciare alla domanda presentata e manifesta la propria disponibilità a presentare eventuali richieste e/o documenti necessari per detta erogazione;
5) ciascuno dei genitori potrà operare la detrazione fiscale delle spese extra-mantenimento sostenute per i figli nella misura del 50%;
6) il Sig. rinuncia alla propria quota di proprietà di tutti Parte_1
gli arredi che tuttora si trovano nell'abitazione familiare (già venduta ad un terzo), ad eccezione dei propri effetti personali, in favore della Sig.ra
, la quale diviene esclusiva proprietaria degli stessi;
il Controparte_1
corredo domestico che si trova tuttora nell'abitazione familiare (stoviglie,
biancheria per la casa, …) verrà invece equamente diviso tra i coniugi;
le spese (ordinarie e straordinarie) relative all'abitazione familiare saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, ovvero nella misura del 50% ciascuno, fino al momento in cui il nuovo proprietario entrerà
materialmente in possesso dell'immobile;
4 7) il conto corrente bancario intestato ad entrambi i coniugi acceso presso la Crèdit Agricole Italia S.p.A. verrà estinto e l'eventuale somma ivi depositata verrà divisa al 50%;
8) i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e, ad eccezione di quanto stabilito nei precedenti punti del presente accordo, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
9) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche in favore del figlio minore;
10) le suddette condizioni entrano in vigore dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
5 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
6 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 51, parte 2, serie A, anno 2006).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30.7.2025
da
(C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
22.11.1977 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa Bosi
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat o presso la stessa con studio in Piacenza, Vicolo del Consiglio n. 11, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
OR d'AR (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Stragliati
del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la stessa con studio in Piacenza, Via San Marco n. 29, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 17.06.2006 in regime di separazione dei beni, matrimonio dal quale sono nati due figli, e Per_1 Per_2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 30.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento e contestuale fissazione della residenza anagrafica presso la madre, ciò nell'interesse esclusivo del minore e nel principio della
2 bigenitorialità. Detto affido condiviso sarà regolato come segue: - i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del figlio
(istruzione, educazione, religione, salute, residenza del minore), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di Per le questioni di Per_2
ordinaria amministrazione, invece, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé; - il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che entrambi lo desiderino,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e previo accordo con la madre;
3) il Sig. orrisponderà alla Sig.ra entro Parte_1 Parte_2
e non oltre il giorno 05 di ogni mese, l'importo di € 750,00 (€
375,00/figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo vita, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
(minorenne) e (maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente); si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, ed in particolare verranno sostenute in egual misura dai genitori le spese scolastiche
(iscrizione – comprese le tasse universitarie, libri, cancelleria e trasporto)
per entrambi i figli, bollo ed assicurazione dei mezzi utilizzati dai figli,
ricarica del cellulare ed abbonamento internet, oltre a quanto previsto dalle
Linee Guida del 29 novembre 2017 predisposte dal CNF. Ogni genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale spesa straordinaria necessaria per
3 i figli tramite e-mail o SMS/messaggio WhatsApp;
laddove l'altro genitore non manifesti motivato dissenso per iscritto (e -mail o SMS/ messaggio
WhatsApp) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la detta spesa si dovrà intendere come approvata. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà mediante bonifico entro il giorno 05 del mese successivo alla presentazione delle relative ricevute;
4) gli assegni INPS per il nucleo familiare, l'assegno unico ed universale per i figli a carico e/o qualsiasi erogazione relativa al "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" e c.d. “Family Act”, verranno percepiti direttamente dalla Sig.ra ; il Sig. dichiara Controparte_1 Parte_1
sin d'ora di rinunciare alla domanda presentata e manifesta la propria disponibilità a presentare eventuali richieste e/o documenti necessari per detta erogazione;
5) ciascuno dei genitori potrà operare la detrazione fiscale delle spese extra-mantenimento sostenute per i figli nella misura del 50%;
6) il Sig. rinuncia alla propria quota di proprietà di tutti Parte_1
gli arredi che tuttora si trovano nell'abitazione familiare (già venduta ad un terzo), ad eccezione dei propri effetti personali, in favore della Sig.ra
, la quale diviene esclusiva proprietaria degli stessi;
il Controparte_1
corredo domestico che si trova tuttora nell'abitazione familiare (stoviglie,
biancheria per la casa, …) verrà invece equamente diviso tra i coniugi;
le spese (ordinarie e straordinarie) relative all'abitazione familiare saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, ovvero nella misura del 50% ciascuno, fino al momento in cui il nuovo proprietario entrerà
materialmente in possesso dell'immobile;
4 7) il conto corrente bancario intestato ad entrambi i coniugi acceso presso la Crèdit Agricole Italia S.p.A. verrà estinto e l'eventuale somma ivi depositata verrà divisa al 50%;
8) i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e, ad eccezione di quanto stabilito nei precedenti punti del presente accordo, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione e/o causa;
9) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche in favore del figlio minore;
10) le suddette condizioni entrano in vigore dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto in data 05.08.2025 la Presidente delegata, ai sensi dell'art.127
ter c.p.c., fissava l'udienza al 23.10.2025, comunicando alle parti le peculiari modalità di trattazione dell'udienza, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
5 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_2
6 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 51, parte 2, serie A, anno 2006).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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