TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex artt. 22 ss. D. Lgs 689/1981 e 6 D. lsg
150/2011, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
********************************************************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTTT. 22 ss L. 689/1981 e 6 D. Lgs. 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 647 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
AN RO, PO RA, AR PP e AF
UG, con il patrocinio dell'avvocato DE LORENZO CARMINE
RICORRENTE
E
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'avvocato MANNA
MASSIMILIANO
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
NO IE, IP RA, CA IU e RA NI hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 56851 del 29.01.2024 (P.vo N. 811) emessa dalla
Regione Calabria U.O.A. “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e struttura incarica dei controlli PSR 214-2020”, fondata sul verbale di contestazione n. 22 RCS 5905 del 11.07.2019, elevato dai Carabinieri Forestali (“Calabria” - Gruppo di Cosenza Stazione di
Cosenza), con la quale è stato loro ingiunto il pagamento, in solido, nelle contestate qualità di trasgressore (NO IE) e di coobbligati gli altri (CA e RA quali proprietari del fondo, IP quale titolare della ditta esecutrice dei lavori), della complessiva somma di euro
12.740,56, di cui euro 10.500,00 per sanzione in misura ridotta, euro 2.100,00 quale maggiorazione minima per prima violazione del 20% della sanzione ridotta iniziale ed euro 45,80 per spese di notifica in ragione della violazione degli artt. 23 e 26 L.R. 45/2012, ovvero per avere effettuato la
“trasformazione di terreno boscato mediante estirpazione del bosco”.
Gli opponenti hanno, in particolare, eccepito: 1) l'insussistenza dell'elemento materiale della violazione contestata non avendo la Regione offerto la prova, su di essa incombente, della trasformazione del bosco e considerato, altresì, che la superficie interessata dall'estirpazione delle piante, estendendosi per 1.500,00 metri quadrati, non ha la natura di area boscata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 della L.R. 45/2012; 2) la nullità dell'ordinanza – ingiunzione per violazione del diritto di difesa dei ricorrenti stessi “a causa del mancato riscontro alla richiesta di audizione personale presentata dal ricorrente sig. RA IP nell'atto di opposizione ex art. 18
L. 689/81”.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di “dichiarare ed accertare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per le motivazioni di cui al presente ricorso e per l'effetto annullarla” , con vittoria di onorari e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Calabria ha resistito al gravame sostenendo la legittimità del suo operato e l'infondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, vinte competenze e spese di giudizio.
********************************************************************************
Va, in primo luogo, osservato, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, e, più in generale, a sanzioni amministrative, “l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito grava sulla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo nondimeno escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. nn. 17615/2007, SSUU 20930/2009, 27225/2013).
Sempre in relazione al concreto atteggiarsi dell'onere della prova, si rileva poi che, secondo unanime giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. nn. 15842/2008, 23800/2014).
Va, infine, osservato come, pur gravando sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. civ., sez. II, 8.10.2018, n. 24691). Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio - nella odierna sede ed in mancanza di proposizione di querela di falso - la circostanza che gli operanti, recatisi nella località
San Paolo del comune di Cosenza in data 11.07.2019 sui terreni oggetto della SCIA del 02.04.2019, abbiano ivi constatato “l'estirpazione delle ceppaie appartenenti alle piante forestali oggetto dell'utilizzazione di cui alla SCIA” n. 134083 del 02.04.2019, che “da rilievi sul campo” abbiano
“accertato una superficie oggetto di trasformazione in altra qualità di coltura pari a mq. 2270, di cui mq 1450, pari ad are 15, coperti da bosco di disetaneo di neoformazione di robinia con presenza sporadica di roverella, castagno e nocciolo” e che “da rilievi dendrometrici in atti è risultato che tale area boscata aveva una densità di 1497 ceppaie ad ettaro con diametro medio di cm 13 ed area basimetrica ad ettaro pari a circa 20 mq”.
Le circostanze oggettive emergenti dal predetto verbale non sono state, peraltro, oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, se non con riferimento alla estensione della superficie boscata di cui si dirà appresso.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la Regione Calabria non abbia offerto la prova, su di essa incombente, che la condotta contestata agli opponenti integri gli estremi della violazione amministrativa ad essi addebitata ai sensi degli artt. 23 e 26 L.R. 45/2012.
E' dirimente, ai fini della decisione odierna, l'accertamento del presupposto base per la sussistenza della violazione anzidetta, ovverosia che la condotta di “trasformazione” abbia interessato un impianto vegetativo qualificabile come “bosco”.
Affinchè possa ritenersi integrato l'illecito amministrativo de quo occorrono, infatti, due presupposti:
1) che la superficie trasformata mediante estirpazione di piante in assenza di autorizzazione, in zona, come nella specie, sottoposta a vincolo idrogeologico, sia qualificabile come “bosco”, per tale intendendosi “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a
2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento” (art. 4, comma 2 L.R. 45/2012, art. 4, comma 1 Reg. n. 2/2020); 2) che l'intervento non autorizzato sul “bosco” sia “finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente” (art. 23 L.R. 45/2012, art. 4, comma 12 Reg. 2/2020).
Ebbene, dal verbale dei Carabinieri forestali emerge in maniera inequivocabile che la superficie coperta da vegetazione forestale arborea oggetto della presunta trasformazione ad opera dei ricorrenti aveva una estensione di mq. 1450, pari ad are 15. Nel verbale si dà infatti atto dell'accertamento di “una superficie oggetto di trasformazione in altra qualità di coltura pari a mq. 2270, di cui mq 1450, pari ad are 15, coperti da bosco di disetaneo di neoformazione di robinia con presenza sporadica di roverella, castagno e nocciolo”.
Dalla lettura del documento in esame risulta evidente come la superficie di mq. 2270 su cui è caduto l'accertamento della p.g. per essere stata oggetto di presunta “trasformazione” colturale non era costituita tutta da “bosco”, essendo coperta da “bosco di disetaneo di neoformazione di robinia con presenza sporadica di roverella, castagno e nocciolo” solo la minore area di mq 1450.
Ne deriva che, come anticipato, non può ritenersi fornita la prova, da parte della Regione, della realizzazione ed integrazione, da parte dei ricorrenti, dell'elemento materiale dell'illecito contestato.
Assorbito l'ulteriore motivo di gravame, l'opposizione deve, pertanto, essere accolta con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento gravato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate nelle tre fasi espletate (studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione gravata;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opponenti che liquida in euro 1.700,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo